1 in una visita esterna ed interna;
2 in una prova idraulica;
3 in una nuova determinazione della tara.
A tal fine lo stabilimento stesso deve provvedere a togliere la
valvola di caricamento e ad effettuare una accurata pulitura interna
ed esterna di ogni recipiente. Determinata poi la nuova tara,
presenterà al collaudatore la nota dei recipienti da sottoporre a
riprova, esplicitamente indicando la tara primitiva e la nuova.
Per i recipienti destinati a contenere soluzioni di acetilene in
acetone contenuto in materia pcrosa, la pulitura interna non è
prescritta, ma nell'occasione si esaminerà nel miglior modo possibile
lo stato della materia stessa: se questa ha subito alterazioni, dovrà
provvedersi a cura del proprietario per il suo reintegro
Nel D.M. 16-10-1998
Periodicità delle verifiche e revisioni di bombole, tubi, fusti a
pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici il
collaudo per le bombole contenenti aria compressa era previsto ogni 10
anni ma una nota della tabella chiariva che per le bombole ad uso
subacqueo di qualsiasi capacità dovevano essere revisionate la prima
volta dopo 4 anni e dopo ogni due anni (bada bene la deroga era
riferita solo alle bombole marcate aria e non a quelle marcate miscela
o altri gas).
Identica disposizione è ripetuta nel Decreto 16 gennaio 2001 che ha
abrogato e sostituito il precedente
Lo stesso decreto dovrebbe avere abrogato le precedenti esenzioni di
collaudo per bombole non ad aria fino a 5 litri di capacità.
Ora in teoria le bombole marcate miscela (chi le usa per curiosità ?)
e quelle marcate ossigeno devono essere collaudate ogni 10 anni, a
prescindere dalla capacità anche se ad uso subacqueo.
In pratica chi ha esperienze diverse ?
Max max
Il testo del decreto lo trovi qui:
http://www.sidelitalia.it/43/Decreto16gennaio2001a.htm
Riporto il testo del decreto del 23 che non si trova in rete ed è
ancora parzialmente in vigore. Si tratta comunque di norme
stratificatesi nel tempo e molto farraginose.
Per completezza c'è anche il D.M. 15-3-2001
Pressione massima di carica delle bombole di argon, aria, azoto,
cripton, elio, neon e ossigeno.
D.M. 12 settembre 1925 (1)
Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei
recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi,
liquefatti o disciolti (1/a) (1/circ).
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 1925, n. 232.
(1/a) Per l'abrogazione delle disposizioni relative alla colorazione
dell'ogiva delle bombole previste nel presente decreto, vedi l'art. 3,
D.M. 7 gennaio 1999. Per l'abrogazione delle
norme relative alla punzonatura ed alle iscrizioni sui recipienti per
gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel presente decreto,
vedi l'art. 6, D.M. 15 ottobre 1999. Per l'abrogazione delle
disposizioni relative all'esenzione delle bombole in un solo pezzo di
capacità compresa tra 3 e 5 litri dalle visite e prove di revisione
periodica, all'esenzione delle bombolette in un solo pezzo di capacità
compresa tra oltre 1 litro e meno di 3 litri dalle visite e prove di
approvazione e revisione e all'esonero dei recipienti di capacità non
superiore a 1 litro dalle prescrizioni del presente decreto vedi
l'art. 5, D.M. 19 aprile 2001. Successivamente, l'art. 3, D.M. 15
marzo 2001 ha abrogato le disposizioni del presente provvedimento in
contrasto con quelle contenute negli articoli 1 e 2 dello stesso
decreto.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate
le seguenti circolari:
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 8 marzo 1996, n.
29/96; Circ. 23 maggio 1996, n. 74/96.
È approvato l'annesso regolamento per le prove e le verifiche
periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas
compressi, liquefatti o disciolti restando conseguentemente abrogata
ogni altra norma in precedenza emanata in materia.
Regolamento per le prove e per le verifiche periodiche dei recipienti
destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o
disciolti (2)
Generalità.
1. Tutti i recipienti destinati al trasporto ferroviario di gas
compressi, oppure gas liquefatti, o soluzioni di gas dei quali sia
impedita ed ostacolata la libera evaporazione nell'atmosfera sono
soggetti alle norme contenute nel presente regolamento, salvo le
speciali condizioni richieste per i trasporti internazionali che non
siano qui contemplati.
Il presente regolamento non si applica ai recipienti che formano parte
integrante del materiale rotabile adibito al servizio ferroviario o
tramviario per il quale è riservata al Ministero dei lavori pubblici
(Regio ispettorato generale per le ferrovie, tramvie ed automobili)
(3) facoltà, ove occorra, di dettare le disposizioni del caso, su
conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui
recipienti per gas compressi (1/a).
------------------------
(2) Le norme del regolamento sono state più volte modificate da «Norme
integrative» dell'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione, pubblicate nel Bollettino dello stesso
Ispettorato.
Si riporta qui il testo originario con le sole modificazioni apportate
da norme di carattere legislativo.
(3) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato
generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione):
R.D. 5 maggio 1941, n. 370, D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413 e L.
30 gennaio 1963, n. 141.
----------------------------------------------------------------------
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2. Le prove e le verifiche di cui agli articoli seguenti sono di
spettanza del Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed
automobili (3): sono inoltre autorizzati ad eseguire le prove e
verifiche stesse ed a rilasciare i relativi certificati di
approvazione:
a) l'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato;
b) i laboratori per le prove dei materiali da costruzione presso le
scuole d'ingegneria;
c) le associazioni utenti caldaie a vapore e gli Enti che il Ministero
dei lavori pubblici (Regio ispettorato generale delle ferrovie,
tramvie ed automobili) (3), sentita la Commissione permanente per le
prescrizioni sui recipienti per gas compressi, riconoscerà idonei;
d) limitatamente ai recipienti di pertinenza delle rispettive
Amministrazioni: i funzionari tecnici a ciò incaricati dal Ministero
della guerra, dal Ministero della marina, dal Commissariato
dell'aeronautica (4), dalle Ferrovie dello Stato e dalle
Amministrazioni esercenti ferrovie e tramvie concesse all'industria
privata all'uopo autorizzate dal suddetto Ispettorato su conforme
parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti
destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi.
Ogni prova o verifica di cui al presente regolamento deve essere
personalmente eseguita dal collaudatore incaricato appartenente agli
Enti di cui sopra (1/a).
------------------------
(3) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato
generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione):
R.D. 5 maggio 1941, n. 370, D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413 e L.
30 gennaio 1963, n. 141.
(3) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato
generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione):
R.D. 5 maggio 1941, n. 370, D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413 e L.
30 gennaio 1963, n. 141.
(4) Ora Ministero della Difesa - Esercito, Marina, Aeronautica: vedi
il D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17.
----------
Costruzione dei recipienti.
3. I recipienti destinati a contenere gas compressi a pressioni di
carica non superiori a kg 20 per cmq, nonché quelli per gas liquefatti
di cui la pressione di prova prescritta all'art. 14 non superi i kg 30
per cmq, e quelli destinati a contenere le soluzioni di ammoniaca o di
acetilene, debbono essere in acciaio extradolce, se chiodati o saldati
per bollitura (escluso ogni altro metodo); preferibilmente però
saranno in acciaio di un sol pezzo senza saldatura longitudinale.
Tali recipienti, se destinati a contenere gas compressi o liquefatti
diversi dall'acetilene, dal cloro e dall'ammoniaca, possono anche
essere in rame chiodati o saldati a forte; preferibilmente però
saranno in un sol pezzo senza saldatura longitudinale (1/a).
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4. I recipienti per gas compressi o liquefatti destinati a sopportare
pressioni, rispettivamente di carica o di prova, superiori a quelle
previste dall'articolo precedente, debbono essere di un sol pezzo
senza saldatura longitudinale, in acciaio rispondente alle condizioni
che seguono (1/a).
------------------------
Caratteristiche meccaniche dei materiali pei recipienti.
5. Il materiale di cui risultano costituiti i recipienti sarà
sottoposto alle seguenti prove meccaniche:
a) prove di trazione;
b) prove d'urto su barretta intagliata;
c) prove di appiattimento di anelli o piegamento di strisce.
Le barrette per le prove di trazione verranno ricavate a freddo, nel
senso longitudinale del corpo del recipiente, evitando qualsiasi
operazione che possa incrudire o comunque danneggiare il materiale.
Le barrette avranno un tratto centrale prismatico a sezione
quadrangolare, avente per dimensioni: lo spessore della parete del
recipiente, una larghezza di mm 10, ed una lunghezza pari a 11,3 F
(essendo F l'area della sezione trasversale) più 10 mm per parte, e
raccordato con archi circolari alle teste. Preferibilmente le teste di
presa saranno forate per evitare lo spianamento della superficie curva
trasversale che sarebbe necessario per la presa con cunei.
La resilienza sarà misurata con uno degli ordinari apparecchi per
prova ad urto su barretta intagliata, purché assicuri
l'approssimazione del 0,5%. Le barrette per le prove di resilienza
saranno ricavate nel senso longitudinale del recipiente, avranno una
lunghezza di 55 mm, uno spessore di 10 mm (o pari a quello della
parete del recipiente stesso se questo è inferiore a 10 mm) ed una
larghezza di mm 10; in mezzeria della provetta e normalmente alla
larghezza sarà praticato un intaglio a fondo semicircolare con raggio
di 1 mm e avente la profondità di un quinto della larghezza.
L'intaglio potrà essere effettuato al trapano, alla fresatrice od alla
limatrice, ma si dovrà con cura verificare, in tutti i casi,
l'esattezza del raggio del fondo dell'intaglio, assicurandosi che non
esistano in questo strie parallele alle generatrici dell'intaglio
stesso.
Gli spigoli degli appoggi contro cui la barretta verrà esattamente
appoggiata, saranno arrotondati con un raggio di 1 mm e disteranno fra
loro di mm 40. Lo spigolo del coltello producente l'urto sarà
arrotondato con un raggio di 1 mm e l'angolo fra le due facce del
coltello sarà di 30.
La velocità del coltello all'incidenza sarà non minore di 5 metri a
secondo.
La temperatura ambiente durante la prova dovrà essere non inferiore a
15.
Le prove di appiattimento di anelli consisteranno nel sottoporre a
compressione graduale in direzione di un diametro anelli della
larghezza di 30 mm prelevati a freddo.
La superficie esterna degli anelli dovrà essere compressa fra piani
metallici moventisi parallelamente uno verso l'altro ed aventi
superficie tali da coprire l'intero anello deformato, fino a
produzione di fessurazione o a cambiamento delle superficie interne.
La prova si effettuerà, sempre senza interposizione di alcuno spessore
metallico, alla temperatura ambiente che non dovrà essere inferiore a
15.
Per le prove di piegamento si preleveranno a freddo, nel senso
trasversale del corpo del recipiente, delle strisce della larghezza di
mm 30 e della lunghezza di almeno mm 250; si procederà, alla
temperatura ambiente, a un piegamento preliminare che verrà effettuato
premendo gradualmente al centro della parte concava della provetta
appoggiata alle estremità, con un mandrino a lembo arrotondato secondo
un raggio non maggiore di tre volte lo spessore della striscia.
Effettuato tale piegamento preliminare, il saggio verrà portato fra i
piani di una pressa a movimento lento ed uniforme ed il piegamento
sarà spinto fino a fessurazione o a combaciamento delle superfici
affacciantisi del saggio medesimo.
La superficie utile di detti piani sarà tale da coprire l'intero
saggio quando la fessurazione o il combaciamento si verificheranno.
La prova si effettuerà senza interposizione di alcuno spessore ed alla
temperatura ambiente che non dovrà essere minore di 15 (1/a).
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6. Il rame, quando venga impiegato per la confezione dei recipienti,
dovrà presentare un carico di rottura alla trazione non inferiore a kg
21 per mmq ed una strizione non inferiore al 45%. Dovrà sopportare
prove di appiattimento di anelli o piegamento a blocco senza
manifestare fessurazioni o rotture (1/a).
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7. I recipienti chiodati o saldati mediante bollitura dovranno
risultare costituiti da acciaio extradolce, presentante una resistenza
alla trazione da 38 a 45 kg/mmq pei chiodati e da 35 a 40 kg/mmq pei
saldati, con contrazione di rottura rispettivamente dal 62 al 55 o dal
64 al 59%. Anelli o strisce trasversali debbono potersi appiattire a
blocco fuori della linea della saldatura senza presentare
fessurazioni. I detti tipi di acciaio debbono presentare una
resilienza non inferiore a 10 kgm/cmq (1/a).
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8. I recipienti di un sol pezzo senza saldatura longitudinale dovranno
risultare costituiti di acciaio presentante alla prova alla trazione
una strizione non minore del 25% e nella prova ad urto una resilienza
non inferiore a kgm/cmq 4. Anelli o strisce della larghezza di 30 mm
dovranno sopportare la prova di appiattimento e di piegatura. Avvenuto
l'inizio della rottura, il pezzo verrà tolto dalla pressa e la luce
libera massima più vicina alla rottura dovrà risultare non maggiore di
sei volte lo spessore del raggio (1/a).
Spessore dei recipienti.
9. Lo spessore della parete dei recipienti dovrà essere tale che sotto
la pressione di prova di cui all'art. 14 il cimento massimo unitario
non abbia a superare nella zona più sollecitata i seguenti limiti:
Recipienti di rame: saldati. . . . . . . . . . 4 kg/mmq
chiodati o di un sol pezzo 5 » Recipienti
in acciaio: saldati per
bollitura. . . 8 » chiodati . . . . .
. . . . 10 » in un sol pezzo. . . . .
. 2/3 del carico di snervamento.
Nei recipienti di acciaio non saranno ammessi spessori inferiori a mm
3.
Pel calcolo del cimento massimo nella parete cilindrica è concesso
l'uso della formula (1/a):
[1] K= carico di sicurezza; re= raggio esterno; ri= raggio
interno; p= pressione di prova.
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Dimensioni dei recipienti.
10. I recipienti, salvo le eccezioni di cui sotto e quelle che possano
essere ammesse dal Ministero dei lavori pubblici (5) su conforme
avviso della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti
per gas compressi, dovranno avere capacità non maggiore di litri 80 ed
altezza non superiore a m 2, computata questa dalla base del fondo del
recipiente stesso alla sommità del collarino di innesto della valvola
di chiusura.
I recipienti suddetti presenteranno un dispositivo che concorra ad
aumentare la stabilità loro quando essi sono posti verticalmente, e ne
impedisca il rotolamento nella posizione orizzontale. Tale dispositivo
può essere omesso per recipienti che vengono spediti in casse e per
quelli stabilmente fissati a mezzi di trasporto.
Recipienti di capacità maggiore potranno essere ammessi:
a) se fissati inamovibilmente ai mezzi di trasporto in maniera che non
debbano essere rimossi dalla loro sede neanche per il riempimento e il
vuotamento;
b) se di pertinenza del Regio esercito o della Regia marina (1/a).
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(5) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: R.D.L. 26
giugno 1927, n. 1570, D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413 e L. 30
gennaio 1963, n. 141.
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Collaudo dei recipienti.
11. Il fabbricante, per ottenere il collaudo dei recipienti, dovrà
predisporre presso i suoi stabilimenti, ed a tutte sue spese, i mezzi
adatti e presenterà apposita domanda ad uno degli Enti autorizzati di
cui all'art. 2.
Qualora intenda invece valersi di uno degli istituti degli Enti
stessi, che sia particolarmente equipaggiato, restano a tutto suo
carico, oltre le competenze peritali di cui appresso, gli indennizzi
per l'esecuzione delle relative operazioni di fatica e per l'uso dei
mezzi necessari, da liquidarsi su specifica del direttore
dell'Istituto.
I recipienti debbono essere presentati al collaudatore in maniera che
questi possa effettuare facilmente tutte le operazioni necessarie le
quali consisteranno:
1 in una accurata visita esterna ed interna nella quale dovrà essere
assicurata che i recipienti stessi non presentino segni di anormale
fabbricazione e che siano esenti da falle o fenditure;
2 in una prova idraulica alla pressione di cui all'art. 14, a seconda
della destinazione ad essi assegnata. Detta prova sarà fatta alla
temperatura ambiente iniettando gradualmente altra acqua in pressione
in ciascun recipiente riempito in modo accurato. Il tubo di adduzione
deve portare una derivazione alla quale possa applicarsi il manometro
campione, e perciò munita di un orifizio filettato internamente con
passo di mm 3 del diametro di mm 27, compreso il risalto della
filettatura, della profondità di mm 25, ed avente fondo piano con foro
centrale del diametro di mm 6,5, ove dovrà sboccare la derivazione
suindicata.
Se nella prova idraulica si verificano fessurazioni, trasudamenti o
deformazioni permanenti, il recipiente dovrà essere distrutto in
presenza del collaudatore.
Per verificare se si manifestano deformazioni permanenti, raggiunta la
pressione di prova, si dovrà mediante opportuno dispositivo isolare
completamente il recipiente, col relativo manometro dall'organo
compressore: l'indicazione del manometro stesso dovrà rimanere
stazionaria per almeno 1':
3 nella determinazione del peso a vuoto in chilogrammi (tara) del
recipiente privo di valvola e di cappellotto, i cui pesi devono
determinarsi separatamente;
4 nella determinazione della capacità in litri del recipiente, dedotta
dalla differenza fra il suo peso quando è pieno di acqua ed il peso a
vuoto;
5 nella determinazione, per i recipienti destinati a contenere
acetilene disciolto, della tara comprendente il peso a vuoto, quello
della materia porosa, e quello della quantità normale di solvente;
6 nella verifica degli spessori delle pareti e dei fondi dei
recipienti;
7 nella determinazione delle caratteristiche meccaniche del materiale
di cui sono fabbricati.
Per eseguire questi due ultimi accertamenti, il collaudatore dividerà
i recipienti riscontrati singolarmente idonei in gruppi a seconda
della loro destinazione e delle varie categorie di materiale impiegato
nella fabbricazione; di tali gruppi farà lotti di 200 recipienti
ciascuno a frazioni residue. Da ogni lotto o frazione preleverà, a suo
esclusivo giudizio, un recipiente che dovrà essere sezionato
trasversalmente e longitudinalmente a cura del fabbricante secondo le
istruzioni del collaudatore stesso.
La verifica degli spessori della parte cilindrica dovrà farsi almeno
su tre sezioni trasversali. Lo spessore minimo dovrà raggiungere
almeno quello prescritto negli articoli precedenti; su questo sarà
consentita una tolleranza massima in più del 20%. Lo spessore dei
fondi dovrà presentare almeno un pari grado di stabilità.
Per ogni recipiente sezionato saranno effettuate:
n. 1 prova di trazione;
n. 3 prove di resilienza;
n. 3 prove di appiattimento di anelli.
Pei recipienti aventi diametro interno superiore ai 250 mm le prove di
appiattimento di anelli potranno, in mancanza di mezzi adatti od a
richiesta del fabbricante, essere sostituite da 6 prove di piegamento.
In caso di risultati sfavorevoli di una qualsiasi delle predette
prove, è ammessa la ripetizione delle prove su due altri recipienti;
fallendo una qualunque di esse, il lotto relativo ai recipienti
provati dovrà essere rifiutato.
Per i recipienti di dimensioni eccezionali e per quelli non costruiti
in serie, la verifica delle caratteristiche del metallo dovrà farsi
con appositi provini prelevati all'atto della costruzione colle debite
garanzie e la verifica degli spessori sarà fatta con norme speciali da
approvarsi dalla Commissione permanente (1/a).
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Pressioni di carica e grado di riempimento.
12. Le massime pressioni effettive di carica ammesse per i recipienti
destinati a contenere gas compressi, misurate alla temperatura di 15,
sono le seguenti:
Gas
d'acqua e gas misto (gas d'olio con non più del
30% di acetilene) . . . . . . . . kg/cmq 10Anidride
carbonica. . . . . . . . . . . . . » 20Gas d'olio (gas
ricco). . . . . . . . . . . » 125Ossigeno, azoto,
idrogeno, gas illuminante, protocarburo
d'idrogeno (grisou, metano) gas rari. . . . . .
. . . . . . . . . . . » 200
Il massimo riempimento ammesso per i gas liquefatti
inrelazione alla capacità dei recipienti è il seguente:
Etano . . . . . . . . . 1 kg per litri 3,30 di capacitàGas
d'olio. . . . . . . » » » » 2,50 » Ammoniaca
. . . . . . . » » » » 2,00 » Metilammina ed
etilammina . . . . . » » » » 1,70 »
Eteremetilico . . . . . » » » » 1,65 »
Anidride carbonica e
protossido d'azoto. . . » » » » 1,34 »
Cloruro di metile e
cloruro di etile. . . . » » » » 1,25 »
Anidride solforosa. . . » » » » 0,85 » Cloro,
tetrossido di azoto, e
ossigloruro di carbonio
(fosgene) » » » » 0,80 »
La concentrazione massima delle soluzioni acquose ammoniacali sarà del
50% e il grado di riempimento sarà del 90% al massimo.
La pressione massima di carica delle soluzioni di acetilene in acetone
assorbito da materie porose sarà di 20 kg/cmq (1/a).
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13. I recipienti destinati a contenere acetilene disciolto debbono
essere riempiti completamente di una materia porosa ripartita
uniformemente. La quantità del solvente (acetone) da porre nei
recipienti sarà calcolata in modo che l'aumento di volume provocato
dall'assorbimento dell'acetilene possa avvenire senza ostacolo e che,
se la temperatura sale a 50, la pressione non superi i 25 kg/cmq.
L'acetone deve avere un grado di purezza del 90%.
Impiegandosi altri solventi, questi dovranno essere senza azione
chimica, anche lenta, sull'acetilene, sulla materia porosa e sul
metallo dei recipienti.
La materia porosa deve essere tale che anche in presenza del solvente,
non corroda le pareti metalliche del recipiente e non dia luogo a
reazioni pericolose né col solvente, né coll'acetilene stesso, non
abbia, anche col prolungato uso e con scosse, a calare od a lasciare
comunque degli spazi vuoti pericolosi, impedisca con sicurezza la
dissociazione dell'acetilene anche per alta temperatura o per scosse
anche ripetute (1/a).
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Pressioni di prova.
14. Le pressioni alle quali dovranno essere effettuate le prove
idrauliche dei recipienti, a seconda della loro destinazione, saranno:
a) per i gas compressi, pari ad una volta e mezza la pressione massima
di carica e in ogni caso almeno di 5 kg per cmq superiore a
quest'ultima;
b) per i gas liquefatti o disciolti le seguenti:
Anidride carbonica, protossido d'azoto, gas
d'olio, la cui pressione a 50° non superi
quella della anidride carbonica liquefatta .
. . . . . . . . . . . . . kg/cmq 250Etano . . . . . . .
. . . . . . . . . . » 140Tetrossido di azoto . . .
. . . . . . . » 50Ammoniaca . . . . . . . . . . .
. . . . » 35Cloro, ossicloruro di carbonio
(fosgene) » 30Anidride solforosa . . . . . . . . .
. . » 20Cloruro di metile, etere metilico,
metilammina, cloruro di etile,
etilammina . . . . . . . . . . . . . . »
10Soluzioni acquose di ammoniaca con
concentrazioni fra il 25 e il 50%. . . »
12Soluzioni di acetilene in solvente
assorbito in materia porosa con
pressione di carica fino a 20 kg per cmq. .
. . . . . . . . . . . . . . . . » 60 (1/a).
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15. La prova idraulica di approvazione per i recipienti destinati a
contenere l'acetilene disciolto ed assorbito da materia porosa sarà
effettuata prima che la materia stessa ed il solvente siano immessi
nei recipienti (1/a).
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Accessori dei recipienti.
16. Tutti i recipienti a pressione di carica superiore ai 20 kg per
cmq debbono essere muniti di una valvola di riempimento protetta da
cappellotto forato: valvola e cappellotto debbono portare impressi i
rispettivi pesi.
Per i recipienti destinati a contenere acetilene ed ammoniaca, non
debbono impiegarsi valvole con parti di rame o leghe di rame che
possano venire a contatto coi detti gas.
Le valvole suddette debbono essere lubrificate unicamente con una
miscela di glicerina e grafite se i recipienti sono destinati a
contenere ossigeno od altri gas ossidanti; in tale caso le eventuali
guarnizioni saranno esclusivamente di fibra (1/a).
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17. Il raccordo delle valvole ai tubi di riempimento e vuotamento dei
recipienti, come pure i dispositivi che vi si riferiscono, devono
essere tali da impedire in modo assoluto l'involontario scambio fra
bombole destinate a gas per i quali la sostituzione o la mescolanza
possa riuscire pericolosa.
A tal uopo i gas vengono divisi nei seguenti gruppi:
Gruppo I - Idrogeno, ossido di carbonio, etano, metano, etere
metilico, gas rari, gas d'acqua, gas illuminante, gas d'olio, gas
misto;
Gruppo II - Ossigeno, acido carbonico, ossicloruro di carbonio
(fosgene), protossido di azoto, tetrossido di azoto, anidride
solforosa (5/a);
Gruppo III - Ammoniaca, etilammina, metilammina;
Gruppo IV - Cloro;
Gruppo V - Azoto;
Gruppo VI Aria;
Gruppo VII - Acetilene disciolto.
(5/b).
Le bombole destinate a contenere anidride carbonica per uso medico
devono montare una valvola con raccordo di uscita appartenente al
gruppo X avente le seguenti caratteristiche previste dalle
raccomandazioni ISO 5145 edizione 1 marzo 1990, tabella 2 e 3,
diametro nominale 27 maschio, passo 2 destrorso (5/c) (1/a).
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(5/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 3 gennaio 1990, riportato al n.
E/XXVIII, che ha modificato il secondo comma del presente articolo.
(5/b) Comma soppresso dall'art. 2, D.M. 3 gennaio 1990, riportato al
n. E/XXVIII.
(5/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.M. 3 gennaio 1990, riportato al n.
E/XXVIII e poi sostituito dall'art. 2, D.M. 2 maggio 1991 (Gazz. Uff.
6 giugno 1991, n. 131).
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18. Il nome del gas che il recipiente è destinato a contenere dovrà
essere apposto a vernice in caratteri molto appariscenti sulla ogiva
del recipiente oppure impresso su targhetta metallica saldata a
stagno.
Inoltre per i gas sotto indicati dovrà essere adottata una colorazione
a vernice estesa ad una zona dell'altezza di 10 cm almeno.
I colori saranno i seguenti:
Bianco . . . . . . . . . . . . . . . . per l'ossigeno Rosso
. . . . . . . . . . . . . . . . » l'idrogeno Azzurro
chiaro . . . . . . . . . . . . » aria compressa Verde chiaro .
. . . . . . . . . . . . » azoto Giallo . . . . . . .
. . . . . . . . . » anidride carbonica Nero . . . . . . . . . . .
. . . . . . » cloro Grigio chiaro . . . . . . . . .
. . . » ammoniaca Arancione . . . . . . . . . . . . .
» acetilene (5/d) (1/a).
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(5/d) Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 3 gennaio 1990, riportato al n.
E/XXVIII, che ha aggiunto tre commi al presente art. 18.
Successivamente il suddetto art. 1 è stato abrogato dall'art. 2, D.M.
14 ottobre 1999.
Punzonatura dei recipienti.
19. Il collaudatore, per attestare che i recipienti di cui alla linea
1ª dell'art. 10 corrispondono alle condizioni di cui sopra, punzonerà
questi col timbro qui sotto riprodotto costituito dallo stemma
d'Italia alto otto millimetri e largo sei (6) curando però che, in
precedenza, siano state punzonate dal fabbricante sul recipiente
stesso le seguenti indicazioni:
a) nome del fabbricante o sigla di questo se notoriamente conosciuta;
b) numero d'ordine di fabbricazione;
c) nome del gas che il recipiente è destinato a contenere se trattasi
di gas liquefatti o disciolti;
d) capacità del recipiente in litri;
e) pressione massima di carica in kg per cmq pei gas compressi e per
l'acetilene disciolto in acetone in materia porosa; peso massimo di
carica in kg pei gas liquefatti; concentrazione massima, in per cento,
per soluzioni acquose ammoniacali;
f) peso del recipiente vuoto in kg e separatamente quello della
valvola e del cappellotto; pei recipienti da soluzione di acetilene
compreso quello della materia porosa e della quantità normale di
solvente;
g) giorno, mese ed anno del collaudo.
Le punzonature dovranno essere chiaramente leggibili, ma non
eccessivamente profonde; quelle sub a), b) e quelle eventuali non
contemplate dal presente regolamento, debbono essere di altezza di mm
10; quelle sub c), d), e), f) di mm 7; quelle sub g) di mm 5; esse
troveranno posto tutte nella parte ove più spesse sono le pareti del
recipiente, e precisamente, per le ordinarie bombole, nei pressi del
collare di apposizione dal cappellotto.
Nel caso di recipienti destinati a contenere gas compressi, il nome
del gas dovrà essere punzonato con lettere dell'altezza di mm 7 a cura
dell'utente prima di iniziare l'uso.
Le norme di punzonatura sopraindicate debbono essere osservate anche
pei recipienti di grande capacità in quanto siano applicabili (1/a).
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(6) Si omette il disegno dello stemma (scudo di Savoia) non più
corrispondente allo stemma dello Stato.
La punzonatura viene ora effettuata con la data del collaudo seguita
dalla stella a cinque punte, iscrivibile in un cerchio di 10 mm di
diametro, con le lettere RI nell'interno.
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Certificato di approvazione.
20. Il collaudatore, nell'approvare i recipienti, redigerà un
certificato, secondo il modello a) allegato 1, relativo a ciascun
recipiente e lo rilascerà al fabbricante; ed uno specchio riassuntivo
giornaliero, in duplice esemplare, secondo il modello b) allegato 2.
Uno di tali esemplari sarà inviato al Ministero dei lavori pubblici,
Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (7),
alla fine di ogni semestre, e l'altro sarà conservato dall'Ente al
quale il collaudatore appartiene (1/a).
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(7) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Isp. gen.
M.C.T.C.): R.D. 5 maggio 1941, n. 370, D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1944, n.
413 e L. 30 gennaio 1963, n. 141.
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Revisioni periodiche.
21. Tutti i recipienti per gas compressi a pressione massima di carica
superiore ai 20 chilogrammi per centimetro quadrato, nonché quelli per
gas liquefatti o in soluzione, debbono essere sottoposti a revisioni
periodiche. A tal uopo, a cura del proprietario dei recipienti, verrà
in tempo utile avanzata domanda ad uno degli Enti autorizzati.
La revisione dovrà effettuarsi presso uno stabilimento che disponga di
tutti i mezzi necessari e consisterà:
1 in una visita esterna ed interna;
2 in una prova idraulica;
3 in una nuova determinazione della tara.
A tal fine lo stabilimento stesso deve provvedere a togliere la
valvola di caricamento e ad effettuare una accurata pulitura interna
ed esterna di ogni recipiente. Determinata poi la nuova tara,
presenterà al collaudatore la nota dei recipienti da sottoporre a
riprova, esplicitamente indicando la tara primitiva e la nuova.
Per i recipienti destinati a contenere soluzioni di acetilene in
acetone contenuto in materia pcrosa, la pulitura interna non è
prescritta, ma nell'occasione si esaminerà nel miglior modo possibile
lo stato della materia stessa: se questa ha subito alterazioni, dovrà
provvedersi a cura del proprietario per il suo reintegro (1/a).
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22. La visita esterna ed interna dei recipienti consisterà in una
accurata revisione delle pareti e dei fondi portando particolare
attenzione sullo stato di conservazione loro, specialmente per quei
recipienti che abbiano accusato maggiore diminuzione di tara.
Se possa esservi dubbio sul grado di sicurezza del recipiente, dovrà
essere negato il consenso all'uso ulteriore del medesimo.
Non possono a tale proposito essere dettate norme generali,
presentandosi talvolta corrosioni profonde e di limitata estensione
che possono far temere per la sicurezza anche più delle corrosioni
uniformi apportanti maggior diminuzione di tara (1/a).
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23. La prova idraulica di revisione dovrà farsi con le stesse norme di
cui all'art. 11 (1/a).
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24. Pei recipienti destinati a contenere l'acetilene disciolto ed
assorbito in materia porosa, la riprova di revisione potrà essere
eseguita iniettando nel recipiente dell'acetone, oppure si potrà
raggiungere la pressione di prova, che sarà in ogni caso quella
segnata dell'art. 14, iniettando con ogni precauzione azoto od altro
gas inerte, od infine vuotando il recipiente della materia porosa nel
quale caso la prova si eseguirà con le norme di cui all'art. 11 (1/a).
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25. Le revisioni periodiche, per i recipienti di cui sopra dovranno
effettuarsi almeno:
ogni due anni per quelli destinati a contenere: cloro, tetrossido
d'azoto, anidride solforosa, ossicloruro di carbonio (fosgene),
cloruro di metile, cloruro di etile, etere di metile, metilammina,
etilammina;
ogni dieci anni per quelli destinati a contenere l'acetilene
disciolto;
ogni cinque anni per recipienti destinati ad altri gas compressi o
liquefatti e ad ammoniaca disciolta sotto pressione (1/a).
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26. Ai recipienti che rispondono alla prova di revisione il
collaudatore appone col punzone, sotto la data di approvazione di cui
all'articolo 19 o a lato di questa, la nuova data di revisione,
facendola seguire dal timbro riprodotto nel detto articolo.
Le nuove diciture avranno l'altezza di mm 5 (1/a).
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Certificato di revisione.
27. Il collaudatore, consentita la continuazione dell'uso dei
recipienti sottoposti a revisione, redigerà un certificato, secondo il
modello c) allegato 3, relativo a ciascun recipiente e lo rilascerà al
proprietario; ed uno specchio riassuntivo giornaliero, secondo il
modello d) allegato 4, in duplice esemplare.
Uno di tali esemplari sarà inviato, alla fine di ogni semestre, al
Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle
ferrovie, tramvie ed automobili (7) e l'altro sarà conservato
dall'Ente a cui il collaudatore appartiene (1/a).
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(7) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Isp. gen.
M.C.T.C.): R.D. 5 maggio 1941, n. 370, D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1944, n.
413 e L. 30 gennaio 1963, n. 141.
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Ammissione di recipienti fabbricati all'estero.
28. I recipienti di fabbricazione estera potranno essere ammessi
all'uso nel Regno qualora abbiano riportato relativa approvazione
delle autorità competenti dello Stato di provenienza, in base a norme
simili a quelle contenute nel presente regolamento ed in ogni caso non
meno restrittive di queste; siano muniti del relativo certificato di
approvazione ed ottengano il nulla osta del Ministero dei lavori
pubblici, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed
automobili (7).
Tale nulla osta sarà rilasciato, se del caso, dietro richiesta del
proprietario dei recipienti e su conforme parere della Commissione per
le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.
I recipienti di fabbricazione estera che non possono essere ammessi
all'uso in base alle disposizioni precedenti se risulti chiaramente
dimostrato che sono stati tutti fabbricati presso una Ditta
notoriamente idonea, potranno essere sottoposti a collaudo con le
norme contenute negli articoli precedenti, dietro richiesta del
proprietario, direttamente avanzata all'Ente autorizzato.
Si intendono per ditte notoriamente idonee quelle che il Ministero dei
lavori pubblici (8) abbia dichiarato tali nel suo Bollettino ufficiale
su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni
sui recipienti per gas compressi (1/a).
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(7) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Isp. gen.
M.C.T.C.): R.D. 5 maggio 1941, n. 370, D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1944, n.
413 e L. 30 gennaio 1963, n. 141.
(8) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: R.D.L. 26
giugno 1927, n. 1570, D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413 e L. 30
gennaio 1963, n. 141.
(
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29. L'introduzione nel Regno di recipienti di fabbricazione estera
contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti, è disciplinata dalle
norme che regolano il traffico internazionale per trasporti delle
merci per ferrovia. Tali recipienti possono essere nuovamente spediti
carichi soltanto quando siano ammessi all'uso nel Regno ai sensi
dell'articolo precedente (1/a).
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30. I recipienti di fabbricazione estera che non si trovino nelle
condizioni previste dagli articoli 28 e 29 e quelli di ignota
provenienza potranno ugualmente essere sottoposti a collaudo in base
alle disposizioni presenti e su richiesta del proprietario
direttamente avanzata all'Ente autorizzato ma in tal caso la
classificazione in lotti dei recipienti singolarmente idonei per la
determinazione degli spessori delle pareti e quella delle
caratteristiche meccaniche dovrà essere fatta suddividendo la partita
in categorie, oltre che a seconda della destinazione dei recipienti, a
mezzo di prova Brinell'di durezza, eseguita su ciascuno di questi.
Ottenute così le varie categorie, queste verranno suddivise nei lotti
indicati, i quali comprenderanno, ciascuno solamente n. 25 recipienti
o frazione residua di detto numero.
Da ogni lotto così ottenuto, si preleverà un recipiente da sottoporre
alle determinazioni suindicate con le norme di cui all'art. 11.
Nel caso in questione i recipienti approvati porteranno punzonato (al
posto del nome del fabbricante di cui all'art. 19) il nome del
proprietario ed il numero d'ordine di inventario che questi ad essi
assegnerà (1/a).
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Competenze peritali.
31. Ai collaudatori di cui all'art. 2 saranno devolute le indennità di
cui godono i funzionari e gli estranei alle Amministrazioni statali
secondo le norme vigenti in materia (9) (1/a).
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(9) Vedi ora L. 15 aprile 1961, n. 29, riportata alla voce Impiegati
civili dello Stato.
Riempimento e manipolazione dei recipienti.
32. I recipienti potranno essere riempiti con i gas, che sono
destinati a contenere, soltanto se il grado di purezza di questi è
tale da garantire contro il pericolo di scoppio per eventuali reazioni
chimiche che potessero manifestarsi per la presenza delle impurezze;
in particolare è proibito usare idrogeno che contenga più del 2% in
volume di ossigeno ed ossigeno che contenga più del 2% di idrogeno.
Del grado di purezza dei gas immessi nei recipienti rispondono le
ditte dedite al riempimento, presso le quali debbono essere effettuati
gli accertamenti necessari a mezzo di analisi regolari.
Se l'ossigeno e l'idrogeno sono stati ottenuti per decomposizione
dell'acqua, il grado di purezza loro dovrà determinarsi per ogni
gruppo di riempimento con accurata analisi fatta da apposito
incaricato della ditta ed indipendentemente dalle analisi correnti che
si eseguiscono normalmente a valle dell'elettrolizzatore (1/a).
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33. Il riempimento deve essere fatto sotto la responsabilità della
ditta che lo esegue ed in maniera da non oltrepassare, per i gas
compressi e l'acetilene, la pressione di carica segnata sul
recipiente; per i gas liquefatti il quantitativo in peso ammesso; per
le soluzioni acquose di ammoniaca la concentrazione consentita (1/a).
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34. Nelle operazioni di carico e scarico dei recipienti da veicoli o
da carri ferroviari ed in genere nelle manovre di traslazione e di
innalzamento loro, dovrà essere usata ogni cura per evitare urti o
sobbalzi.
In genere i recipienti carichi dovranno essere sottratti all'azione
diretta dei raggi solari e dovranno essere deposti in luoghi non
soggetti all'azione diretta di sorgenti calorifere (forni, caminetti,
stufe, ecc.) ed in locali ove la temperatura non ecceda i 50 (1/a).
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Incidenti e controversie.
35. Se nelle operazioni di trasporto si verifichi esplosione di
recipienti od altro grave incidente, deve esserne data denunzia
immediata al Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale
delle ferrovie, tramvie ed automobili (10), a cura del detentore del
recipiente (1/a).
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(10) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Isp. gen.
M.C.T.C.): R.D. 5 maggio 1941, n. 370, D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1944, n.
413 e L. 30 gennaio 1963, n. 141.
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36. Ogni controversia cui possa dar luogo l'applicazione del presente
regolamento sarà sottoposta al giudizio in via amministrativa del
Ministero dei lavori pubblici, Regio ispettorato generale delle
ferrovie, tramvie ed automobili (10), il quale delibererà su conforme
parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti
per gas compressi.
A detta Commissione, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici
(8), è devoluto anche l'esame di tutte le questioni attinenti alla
materia che forma oggetto del presente regolamento.
La Commissione è di nomina ministeriale ed è così formata:
a) un professore ordinario presso una Scuola o Facoltà di ingegneria
dello Stato, particolarmente esperto in materia di recipienti per gas
compressi liquefatti o disciolti (Presidente) (11);
b) un rappresentante per ogni Amministrazione interessata;
c) il direttore dell'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato;
d) un rappresentante del Servizio materiale e trazione delle Ferrovie
dello Stato;
e) un esperto in metallurgia;
f) un esperto in collaudi di recipienti soggetti a pressione interna;
g) un rappresentante dell'Associazione nazionale dell'industria
chimica in qualità di esperto (12).
h) un rappresentante delle industrie siderurgiche italiane, in qualità
di esperto (13).
I membri di cui alle lettere a), e) ed f) durano in carica per un
quinquennio e possono essere riconfermati (1/a).
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(10) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Isp. gen.
M.C.T.C.): R.D. 5 maggio 1941, n. 370, D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1944, n.
413 e L. 30 gennaio 1963, n. 141.
(8) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: R.D.L. 26
giugno 1927, n. 1570, D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413 e L. 30
gennaio 1963, n. 141.
(11) Così modificato dal D.M. 17 novembre 1949.
(12) Membro aggiunto dal D.M. 17 novembre 1949.
(13) Membro aggiunto dal D.M. 22 marzo 1951.
Deroghe.
37. Il Ministero dei lavori pubblici (Regio ispettorato generale delle
ferrovie, tramvie ed automobili) (11) su conforme parere della
Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti destinati al
trasporto dei gas compressi, ha facoltà di derogare dall'applicazione
del presente regolamento qualora si tratti di recipienti per trasporto
di gas a basse pressioni nell'interno del Regno (1/a).
------------------------
(11) Così modificato dal D.M. 17 novembre 1949.
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Disposizioni transitorie.
38. Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento tutti i
recipienti di cui all'art. 1 che non fossero stati collaudati in base
alle disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto
Ministeriale 30 giugno 1904 per le prove e verificazioni periodiche
dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi e
liquefatti e successivi decreti Ministeriali 18 luglio 1906, 26
febbraio 1907, 13 febbraio 1909 e 15 novembre 1912 apportanti
modificazioni al regolamento stesso, dovranno venire sottoposti ad
approvazione:
a) per i recipienti a pressione di carica superiore ai 20 kg per cmq,
con le norme contenute nel presente regolamento considerando i
recipienti come di ignota provenienza e quindi applicando ad essi le
disposizioni di cui all'art. 30;
b) per i recipienti a pressione di carica non superiore ai 20 kg per
cmq, in base alle disposizioni tutte contenute nel presente
regolamento, salvo la determinazione degli spessori delle pareti e
quella delle caratteristiche meccaniche che potranno essere omesse
(1/a).
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39. I recipienti approvati in base alle disposizioni contenute nei
decreti menzionati nell'articolo precedente potranno essere, senza
alcuna altra formalità, mantenuti in uso, colla pressione di carica
attuale, ma, allo scadere del termine indicato nel presente
regolamento per le revisioni periodiche, dovranno essere sottoposte a
queste.
Le prove periodiche dei recipienti per acetilene disciolto, alla data
di pubblicazione del presente regolamento, saranno attuate ogni cinque
anni alla pressione di 40 kg/cmq, se caricati a 15 kg/cmq, e di 30
kg/cmq, se caricati a 10 kg/cmq (1/a).
Max max
Si dovrebbero ancora applicare gli art. 28 e 30 del decreto del 1923
(con complicazioni peraltro di diritto comunitario). Certo che se si
facesse un provvedimento unico aggiornato e razionalizzato in materia
non sarebbe una cattiva idea ;-(
Max max
Ciao,
Grazie per i diversi testi riportati.
In conclusione, se ho capito bene: essendo uno "qualsiasi" che
possiede una bombola 15 litri (pressione di servizio 200 b), devo per
forza sottoporla ad un collaudo (visita esterna ed interna + una prova
idraulica + nuova determinazione della tara) presso un organismo
specializzato ogni due anni.
=> Quanto costa un collaudo completo in Italia ?
"Soilrock" dice che :"In merito al collaudo, volevo anche sottolineare
che se la certificazione originale è stata effettuata in un paese
straniero, la bombola non sarà più collaudabile :-(("
=> e vero questo ?
Invece per quanto riguarda l'ossigeno sembra che il collaudo sia ogni
10 anni. ?
Vorrei importare in Italia un mio kit di ranimazione (BAVU +
bomboletta ossigeno 6 litri/200 b) dalla Francia e usarlo in Italia
senza essere "fuori" legge, e avendo la possibilità rifarlo riempire
(cosa oramai vietata in Francia).
=> Si puo ancora fare in Italia ?
=> invece, il collaudo a secondo di cio che afferma "Soilrock" mi
sarrebe vietato in Italia
Grazie per le tue risposte,
Jean-Pierre
> ogni due anni
Sì, se ha più di 4 anni, quando va fatto il primo collaudo.
> Quanto costa un collaudo completo in Italia ?
Dipende. Non ricordo esattamente quanto ho pagato l'ultima volta ma
molto meno di 50 euro, marca da bollo compresa.
> e vero questo ?
Si applicano gli articoli che ho segnalato. Io verificherei però caso
per caso in più centri di collaudo dato che non è detto che quelle
norme siano applicate uniformente (anzi qualcuno ha esperienze in
merito ?).
> Invece per quanto riguarda l'ossigeno sembra che il collaudo sia
ogni
> 10 anni ?
Già. In passato era 5.
> (cosa oramai vietata in Francia).
Perché ?
> Si puo ancora fare in Italia ?
Prova. Tieni anche presente che ti possono fare storie per la ricarica
di ossigeno medicale. Quindi è meglio che prima ti informi sugli usi e
costumi del centro di ricarica di cui ti servi.
Max max
Io ho verificato presso 3 collaudatori (1 in rete) ed ho sempre ricevuto
questa risposta. Non collaudabile.
L'alternativa che mi è stata proposta è di trovare altre 10 o più bombole
con lo stesso problema ed inviarle alla Faber (mi sembra, ero troppo
inca@@@@o per prestare attenzione a proposte fumose). In quel caso le
avrebbero certificate.
Ecco, piu o meno cio che costa qui in Francia.
> > e vero questo ?
>
> Si applicano gli articoli che ho segnalato. Io verificherei però caso
> per caso in più centri di collaudo dato che non è detto che quelle
> norme siano applicate uniformente (anzi qualcuno ha esperienze in
> merito ?).
>
> > Invece per quanto riguarda l'ossigeno sembra che il collaudo sia
> ogni
> > 10 anni ?
>
> Già. In passato era 5.
>
> > (cosa oramai vietata in Francia).
>
> Perché ?
Semplicemente perche "l'Air Liquide" che detiene il 70% del mercato
dei gas in Francia si e messo daccordo con le case farmaceutiche; cosi
hanno creato una specie lobby, e hanno fatto in modo che l'ossigeno
usato in pronto soccorso (ranimazione) venga considerato come una
"medicina"... per cui, ormai, le bombole sono segnate, e non puoi pui
possederle, senon affitarle presso... l'Air Liquide (e costa un
patrimonio).
> > Si puo ancora fare in Italia ?
>
> Prova. Tieni anche presente che ti possono fare storie per la ricarica
> di ossigeno medicale. Quindi è meglio che prima ti informi sugli usi e
> costumi del centro di ricarica di cui ti servi.
Be, esattamente come prima in Francia. Io uso (per le tape
all'ossigeno) una bomboletta da 10 litri che ricaricavo con una B50 di
ossigeno industriale. Ma in quel caso, non e considerato come una
medicina e si puo fare. Ma per quanto riguarda l'ossigneo che si devi
avere a bordo della tua imbarcazione per sicurezza (ranimazione), hai
bisogno di un ossigeno a norma "medicinale" (cio privo di polveri).
> Max max
Grazie per le risposte.