Ho chiesto all' amministratore di condominio di poter installare (ovviamente
a mie spese) una mia parabola singola sul tetto (edificio di 7 piani, abito
al terzo), ma mi ha risposto che non e' possibile.
Le ragioni sono le seguenti:
1) per regolamento condominiale (di cui ancora non ho copia, abito qui da
poco)
2) perche' installando un'altra parabola si potrebbero rompere tegole e
colmi
3) perche' la parabola comunque c'e' gia'
4) perche', se mi autorizza, molti altri condomini vorranno fare
altrettanto, a discapito dell'estetica (del tetto?)
5) perche' qui a Milano ormai nessun condominio permette installazioni
"singole" (balle, nel condominio dove vivevo fino a poco fa vi erano solo
parabole singole).
Non posso installare la parabola sul mio balcone perche', a parte gli ovvi
problemi di estetica, c'e' un palazzo enorme di fronte al mio che ostacola
la ricezione.
Qualcuno ha una via d'uscita da suggerire?
Grazie in anticipo e saluti,
GIGI
ciao qui sotto ci sono tutte le leggi che ti tutelano per la tua
installazione.. puoi fare quello che vuoi.. il discorso in definitiva e il
quieto vivere con tutti gli altri, ma hai tutti i diritti di applicare tutte
queste leggi.
Di che zona di Milano sei?
Insomma i condomini e l'amministratore possono solo dare il loro
dissenso ma tu puoi eseguire il lavoro (passaggi comuni permettendo), mi
dispiece solo che l'amministratore invece di aplicare le leggi e le sa..
(come fanno in molti di amministratori) pensa solo a creasi il cerchio di
persone che lo tutelano per non perdere l'incarico (i soliti vecchietti) e
non aiuta chi come nel tuo caso non vuole fare un installazione selvaggia
sul balcone o finestra ( e si puo fare vedi poi leggi e quesiti) ma la vuole
eseguire a sue spese sul tetto, seguendo tutte le accortezze installative,
per non creare casini con tutti gli altri. cmq spero che queste leggi ti
siano utili fammi sapere
Buona lettura
LEGGI:
� Decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 66
� Legge 249 del 31/7/1997
� Articolo 21 della Costituzione
� Articoli del codice civile, 1102 e 1120 1� e 2� comma
� Articolo del codice civile 1136, terzo comma
� Articolo 174 del codice civile
� Legge 156 del 29/3/76
� Articolo 231 decreto legge 1974
� Codice postale e delle Telecomunicazioni DPR 29/3/73 n.� 156
� Decreto legge 156 del 29/3/1973
� Reggio decreto 11 dicembre 1941 n.� 1555
� Legge 6 maggio 1940 n.� 554
Il decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 66 ha sancito l'obbligo
d'irradiazione digitale per le trasmissioni televisive ed i servizi
multimediali su frequenze terrestri entro l'anno 2006. La diffusione delle
trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri, avviene secondo le
modalit� e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio
broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi
multimediali anche interattivi, e DVB (digital video broadcasting) per i
programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche
interattivi. La portata della legge � vastissima, e rivoluziona il settore
radiotelevisivo. All'articolo 2-bis comma 13 della suddetta legge,
intitolato "Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri e
sistemi audiovisivi terrestri a larga banda" � per� contenuta un'altra
disposizione che potremmo definire rivoluzionaria per il settore della
televisione via satellite, e che va a revisionare la sezione del codice
civile che tratta di condominio. Questo il dettato normativo: "Al fine di
favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di
radiodiffusione da satellite, le opere d'installazione di nuovi impianti
sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del
codice civile".
Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo
1136, terzo comma, dello stesso codice.
Ne consegue che la situazione attuale � notevolmente cambiata:
� Tutte le opere d'installazione di nuovi impianti
centralizzati in condominio sono da considerare innovazioni necessarie.
Tale concetto � inserito per la prima volta in un testo legislativo, a
dimostrare la sensibilit� del legislatore alla diretta espressione del
diritto di libera informazione sancito dall'articolo 21 della Costituzione.
Per l'approvazione dell'installazione dell'impianto, serve adesso la
maggioranza prevista dall'art. 1136 - 3� comma c.c. ovvero un terzo della
propriet� (333 millesimi). In pratica � riconosciuta all'impianto
satellitare maggiore valenza rispetto ad altri impianti (elettrico, idrico,
ecc.) per i quali sono mantenute le vecchie regole.
� Se l'Assemblea approva l'installazione con questa
maggioranza, la deliberazione vincola anche i condomini assenti o
dissenzienti che sono tenuti al pagamento della quota parte delle spese
comuni (dalla parabola alla presa nell'appartamento). Nel caso
l'approvazione avvenga con la maggioranza del 3� comma dell'art. 1136 non
spetta ai condomini il beneficio fiscale dato dalla detrazione in
dichiarazione dei redditi del 36% della propria quota parte.
La legge n.� 249 del 31/7/1997 stabilisce alcuni criteri guida in tema
d'impianti radiotelevisivi centralizzati, demandando alle autorit� locali il
compito di emanare regolamentazioni, per la salvaguardia del patrimonio
architettonico dei centri storici di particolare interesse.
Tale legge stabilisce anche, che il sistema da adottare nelle
abitazioni di nuova costruzione, nonch� in fase di ristrutturazione di
quelle esistenti, debba essere necessariamente quello centralizzato. Ci� in
realt� non significa che � vietata l'installazione di sistemi individuali
addizionali al centralizzato, anche perch�, in virt� del diritto all'informazione
sancito dalla legge 554/1940, poi inglobata grazie al DPR 29/03/1973 n.� 156
e successive modifiche, nel Testo Unico in materia postale, essi dovrebbero
garantire l'accesso a quei programmi non forniti dal sistema collettivo.
Possono stare tranquilli, quindi, gli amanti dei canali pi� esotici, perch�
difficilmente potr� essere loro vietata l'installazione di un'antenna
singola per quei canali considerati non interessanti dagli altri cond�mini.
QUESITI LEGALI:
Quali sono le maggioranze richieste per l'approvazione dell'impianto
centralizzato in condominio?
In conformit� al decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 66. Per
l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136,
terzo comma, del codice civile.
In prima convocazione l'assemblea condominiale � regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi
del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al
condominio, mentre in seconda convocazione l'assemblea � sempre costituita a
prescindere dal numero di presenti. Per approvare l'installazione
dell'impianto centralizzato, considerata dalla legge "Innovazione
Necessaria" la delibera deve essere approvata con un numero di voti che
rappresenti 1/3 degli intervenuti ed 1/3 del valore dell'edificio (333
millesimi). Le deliberazioni prese dall'assemblea con questa maggioranza
sono obbligatorie per tutti i condomini, anche quelli assenti e
dissenzienti.
Nel mio condominio non � passata la delibera sull'installazione
dell'impianto centralizzato, la posso installare lo stesso?
Anche in questo caso la risposta � si. Nel caso non si raggiunga la
maggioranza di 1/3 prevista dal codice civile in prima o seconda
convocazione, gruppi di condomini interessati possono ugualmente far
installare un impianto satellitare centralizzato che serva solamente i loro
appartamenti, pagando tutte le spese.
Nel mio condominio � stata approvata una delibera che vieta
l'installazione della parabola, la posso installare lo stesso?
Si � possibile installarla ugualmente in forza dell'art. 21 della
Costituzione che statuisce il diritto alla "libera informazione" del
cittadino, e dell'232 del D.P.R. 156/73 che sancisce che "n� il proprietario
n� il condomino possono opporsi all'appoggio d'antenne" es. alla sentenza
5300 del 1985 della Cassazione che ha stabilito che "il diritto principale
all'installazione d'antenne sul lastrico solare condominiale prevale sulla
volont� dell'assemblea dei condomini". In conformit� a queste norme la
delibera dell'assemblea che vieta l'installazione di un'antenna, � nulla
purch� il condomino interessato abbia espresso voto contrario alla delibera.
Nel mio condominio non c'� la parabola centralizzata, ne posso
installare una privata per il mio appartamento sul tetto comune?
Si. Nessun problema d'installazione sul balcone del proprio
appartamento nel caso i regolamenti comunali (generalmente riguardanti i
centri storici) non prevedano veti. � permesso anche il montaggio sul tetto
"purch� esso non alteri la destinazione comune e non impedisca agli altri
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto." Tutte le spese
d'installazione sono a carico del singolo condomino. Inoltre gli altri
condomini non possono opporsi all'appoggio d'antenne, di sostegni, nonch� al
passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di
sua propriet� occorrente per soddisfare le richieste d'utenza degli
inquilini o dei condomini. I fili, i cavi, e ogni altra installazione
debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa
secondo la sua destinazione. Il proprietario � tenuto a sopportare il
passaggio nell'immobile di sua propriet� del personale che dimostri la
necessit� di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli
impianti di cui sopra. Al proprietario non � dovuta alcun'indennit�'.
Sono un condomino in affitto e voglio installare la parabola, mi �
consentito dalla legge?
Si, � possibile, infatti, tra gli obblighi del conduttore d'immobili
ci sono quelli di "prendere in consegna la cosa ed osservare la diligenza
del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel
contratto e pagare il corrispettivo nei termini convenuti". Per il resto,
l'affittuario pu� godere dell'immobile come se fosse suo, e pu� quindi
installare la parabola senza neppure doverne dare comunicazione al
proprietario. Alla scadenza del contratto d'affitto, dovr� restituire
l'immobile nelle stesse condizioni nelle quali era al momento della
stipulazione del contratto stesso, e quindi dovr� smontare l'impianto sat.
C'� chi afferma che si pu� togliere una parabola installata.
Non � vero. Articolo 174 del codice civile: nessuno dei condomini che
pure hanno diritto alle parti dell'edificio pu� arbitrariamente rimuovere l'antenna
installata o turbare la sua funzionalit�.
C'� chi afferma che i cavi non possono passare sopra la propria
abitazione.
Non � vero. Articolo 231 decreto legge 1974: i fili o i cavi possono
passare, anche senza consenso del proprietario, sia sopra le propriet�
pubbliche o private, sia dinanzi a quelle parti d'edifici dove non vi siano
finestre o altre aperture praticabili a prospetto.
In un condominio � possibile installare sul proprio balcone una
parabola sporgente dallo stesso?
In linea di principio la risposta � positiva. Occorre valutare caso
per caso se l'installazione dell'antenna non lede il decoro architettonico.
Sono da tenere presenti gli articoli del codice civile 1102 e 1120 1� e 2�
comma.
C'� chi afferma che occorre richiedere permessi particolari.
Non � vero. Legge 156 del 29/3/76: attribuzione al singolo condomino,
indipendentemente da tale sua qualit� e anche contro la volont� del
condominio, del diritto di natura personale all'installazione sul terreno
condominiale di qualsiasi antenna televisiva, anche se destinata alla
ricezione di servizi diversi da quelli esercitati dallo Stato o dai suoi
concessionari, nonch� alle successive e necessarie operazioni di
manutenzione, senza l'obbligo di corrispondere ai cond�mini alcun'indennit�.
C'� chi afferma che l'antenna turba l'estetica del fabbricato.
In base alla Sentenza 3728 della Corte di Cassazione 22/10/76:
qualsiasi tipo d'antenna non turba l'estetica del fabbricato.
E i doveri?
Decreto legge 156 del 29/3/73: le antenne non devono impedire in alcun
modo il libero uso dello spazio comune della propriet� n� arrecare danno
alla medesima o a terzi.
Ciao
Nella mia abitazione mi sono fatto un impianto tipo condominiale.
In ogni camera , escluso i bagni , ho una presa per decoder sat.
Non ho nessun limite di ricezione sui due satelliti hotbird e astra .
Ogni decoder pu� ricevere tutti i canali che vuole indipendentemente dagli
altri.
E' solo un questione di impianto!
L' installatore ti racconta delle balle.
Diverso � il discorso dei canali in chiaro.
Non sempre Mediaset o la Rai sono visibili... vengono criptati.
P.
P.
> E' solo un questione di impianto!
> L' installatore ti racconta delle balle.
L'installatore puo' essere stato obbligato, da canaline di discesa
troppo anguste, a ripiegare su una installazione con unico cavo di
discesa e centralina a rimodulazione IF-IF.
In tal caso, per limiti intrinsechi di questa tipologia di impianto,
non possono essere distribuiti piu' di 25-30 transponder satellitari.
Non sempre e' possibile realizzare una calata multicavo: l'ipotesi
realizzativa di un impianto condominiale deve essere sempre preceduta
dall'esame diretto di cio' che permette la struttura dell'edificio.
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Quando la moglie ha le mani di feta,
ogni carezza e' una martelleta.
Pasquale Zagaria
> L'installatore puo' essere stato obbligato, da canaline di discesa
> troppo anguste
Quoto; puo' essere anche che i canali distribuiti siano parsi sufficienti in
accordo con l'amministratore ( e, quindi, con l'assemblea), determinando l'esecuzione
da parte dell'installatore.
Francesco.