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Antenne e Diritto

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KurzSchluss

unread,
Dec 27, 2001, 10:26:44 AM12/27/01
to
Cari amici,
come regalo 2002, il mio fetentissimo [:-// ] vicino mi ha ingiunto di
'abbattere' la beam appena installata perchè occupa lo spazio verticale
della sua proprietà.
La situazione è quella di due case adiacenti, completamente indipendenti
tra di loro ad esclusione delle poche strutture murarie comuni di confino.
Ho montato una beam con un boom di 10 metri ad una altezza superiore ai 4
metri dalla superficie del tetto e quasi al confine con l'altro immobile.
in maniera tale che :
a) in posizione di stand-by la 'proiezione' verticale dell'antenna in
stand-by ricada interamente sul mio tetto.
b) Durante il funzionamento normale e nella rotazione, la 'proiezione' va ad
impegnare lo spazio aereo del vicino per una proiezione verticale massima di
circa 3 metri di boom.
c) Non posso spostare NULLA per ovviare a questa situazione.O la tengo o la
tolgo. :-(((

La domanda che pongo agli 'esperti' è la seguente : ha ragione il mio vicino
o sta accampando delle pretese illecite ed ingiuste?

Grazie e buon 2002 a tutti,
KurzSchluss

PSE Non consigliatemi la EH perchè mi arrabbio davvero. :-D))))))


Flavio

unread,
Dec 27, 2001, 12:07:15 PM12/27/01
to
KurzSchluss wrote:
(...)

> La domanda che pongo agli 'esperti' è la seguente : ha ragione il mio vicino
> o sta accampando delle pretese illecite ed ingiuste?

La seconda che hai detto! Non solo, a termini di legge potresti anche
fare passare il tuo cavo sulla sua proprietà se ne avessi la necessità.

Buone Feste. Flavio IV3IUY.

Art IK7JWY

unread,
Dec 27, 2001, 2:28:41 PM12/27/01
to
On Thu, 27 Dec 2001 17:07:15 GMT, Flavio
<flavio.niente...@inwind.it> wrote:


>La seconda che hai detto! Non solo, a termini di legge potresti anche

>fare passare il tuo cavo sulla sua proprietą se ne avessi la necessitą.

scusa Flavio, poichč mi piacerebbe poter ruotare una bella monobanda 5
elementi per i 20 metri sulla testa dei miei vicini, potresti citarmi
gli articoli di legge che consentirebbero tale situazione ?
Grazie.

Art, IK7JWY / IU7M
www.qsl.net/ik7jwy

NK2001

unread,
Dec 27, 2001, 3:40:42 PM12/27/01
to
Poi li giri anche a me ????? (gli articoli)
Grazie e Buon 2002
IK3JLS Nicola

"Art IK7JWY" <dajeall...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:3c2b7626...@News.CIS.DFN.DE...

Paolo Zaffi

unread,
Dec 27, 2001, 5:39:17 PM12/27/01
to
On Thu, 27 Dec 2001 19:28:41 GMT, dajeall...@libero.it (Art
IK7JWY) wrote:

>scusa Flavio, poichè mi piacerebbe poter ruotare una bella monobanda 5


>elementi per i 20 metri sulla testa dei miei vicini, potresti citarmi
>gli articoli di legge che consentirebbero tale situazione ?

Lo sapevo, lo sapevo!!! E adesso chi lo tiene piu' questo?? :-))

--
Good luck in the pile-up de I4EWH - Paolo Zaffi


--
Posted from [213.145.23.22]
via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG

Art IK7JWY

unread,
Dec 27, 2001, 8:06:57 PM12/27/01
to
On Thu, 27 Dec 2001 22:39:17 +0000 (UTC), "Paolo Zaffi"
<i4...@sira.it> wrote:


>Lo sapevo, lo sapevo!!! E adesso chi lo tiene piu' questo?? :-))

eh eh.. magari potessi davvero metter su una 5 elementi per i 20 metri
su una terrazza di 10x10 mt di dimensioni...
temo che non sia tanto pacifico il fatto che uno possa invadere la
proprietą altrui, seppur "aerea", con le proprie antenne.
Certo, dipende anche in che misura viene occupato lo spazio altrui, ma
francamente 3 metri di penetrazione mi sembrano tanti.

Marco

unread,
Dec 28, 2001, 2:45:13 AM12/28/01
to
>eh eh.. magari potessi davvero metter su una 5 elementi per i 20 metri
>su una terrazza di 10x10 mt di dimensioni...
>temo che non sia tanto
pacifico il fatto che uno possa invadere la
>proprietą altrui, seppur
"aerea", con le proprie antenne.
>Certo, dipende anche in che misura viene
occupato lo spazio altrui, ma
>francamente 3 metri di penetrazione mi
sembrano tanti.

Comunque, se non impedisci il libero uso alla proprietą
ne arrechi danni, l'antenna puņ girare anche sul tetto di quell'altro.
Non
lo dico io, ma una sentenza della Cassazione, la quale č inappellabile per
legge.
Che poi uno non voglia star li ad aver spese per andare in
tribunale, č un altro discorso.
Io ho messo una quad anche per il minore
raggio di rotazione, altrimenti i rapporti, gia pessimi prima che venissi
ad abitare qui, si sarebbero ulteriormente deteriorati.
Anche questo č un
altro discorso...

--------------------------------
Inviato via http://usenet.iol.it

Flavio

unread,
Dec 28, 2001, 9:08:22 AM12/28/01
to
Marco wrote:
> Comunque, se non impedisci il libero uso alla proprietą
> ne arrechi danni, l'antenna puņ girare anche sul tetto di quell'altro.
> Non
> lo dico io, ma una sentenza della Cassazione, la quale č inappellabile per
> legge.
> Che poi uno non voglia star li ad aver spese per andare in
> tribunale, č un altro discorso.
(...)

Esattamente quello a cui mi riferivo io. Certo, se il vicino in
questione volesse anche lui installare una bella antenna con 15 metri di
boom...

Ciao. Buone feste. Flavio IV3IUY.

Marco

unread,
Dec 28, 2001, 10:19:40 AM12/28/01
to
I>eh eh.. magari potessi davvero metter su una 5 elementi per i 20 metri

>su una terrazza di 10x10 mt di dimensioni...
>temo che non sia tanto
pacifico il fatto che uno possa invadere la
>proprietą altrui, seppur
"aerea", con le proprie antenne.
>Certo, dipende anche in che misura viene
occupato lo spazio altrui, ma
>francamente 3 metri di penetrazione mi
sembrano tanti.

Ho scritto precedentemente che non impedendo il libero
uso alla proprietą la Cassazione dovrebbe darti ragione.
Idem per quanto
riguarda l'ipotetica 5 elementi dei 20m.
Se invece fosse vietato per legge
non avrebbe senso dire che sono tanti 3 metri; basterebbero 3 millimetri.
Ciao, Marco.

IW5ANQ Roberto

unread,
Dec 28, 2001, 11:56:20 AM12/28/01
to
Caro KurzSchluss,

so per certo che la proprietà privata è intesa come "diritto di superficie,
ovvero che non è estesa al sottosuolo ed allo spazio aereo sovrastante.
Però non conosco i termini che la delimitano e la regolano.
Mi posso 'gettare' a volo libero, affermando a norma di 'buon senso' che
quando non si costituiscono danni e/o pregiudizi e/o impedimenti al
godimento del diritto altrui non esistono divieti.
Se la tua beam è a 4 metri di altezza ed 'a ombrello' getta la sua malefica
ombra sul tetto del vicino, solo se il vicino intende utilizzare il suo
spazio per installare qualcosa (che potrebbe essere anche un'altra
antenna ), si può giungere ad una discussione.

> PSE Non consigliatemi la EH perchè mi arrabbio davvero. :-D))))))

Dai sù..... facci un pensierino sopra !

Ciao da IW5ANQ Roberto


IW5ANQ Roberto

unread,
Dec 28, 2001, 12:06:05 PM12/28/01
to
Cari amici,
eccovi quanto ho trovato su Internet a
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/3248/dirittoantenna.htm , recante
anche la firma di IK4NYY :
IN ELENCO NORME DI LEGGI, DISPOSIZIONI MINISTERIALI, SENTENZE DI CASSAZIONI
CHE REGOLANO IN MATERIA DI DIRITTO D'INSTALLAZIONE D'AEREO ESTERNO

a.. Regio Decreto 3 agosto 1928,n.2295 art. 78, 79 part. 3;
b.. Legge 6.5.1940 n.554 art. 1,2,3,11, e art.179 R.D. 29.2.1936 n.645;
c.. Regio Decreto 11.12.1941 n.1555;
d.. Decreto Leg. Luogotenenziale 5.5.1946 n.382 art. 1 e 2 ultimo comma;
e.. Costituzione della Repubblica Italiana 27.12.1947 art. 21 (Gazzetta
Ufficiale n. 298, edizione straordinaria), entrata in vigore il 1 Gennaio
1948;
f.. Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
Radiocorriere n.11-14 del 20 Marzo 1954;
g.. Corte di Cassazione a sezioni unite 4 Maggio 1960, sentenza n.1005;
h.. Cassazione seconda sezione civile, sentenza n. 2160 dell'8 Luglio
1971;
i.. Decreto Presidente della Repubblica n. 156 del 29.03.1973 art.
231-232-233 e 315-397, (Ed altri articoli dello stesso Codice P.T.). G.U.
3/5/1973 n.113;

Corte di Cassazione a sezioni unite sentenza n.3728 del 22/10/76, In sede di
regolamento preventivo di giurisdizione la questione di legittimitа
costituzionale di una norma sostanziale o processuale и ammissibile
unicamente nei limiti in cui l'eventuale dichiarazione di illegittimitа
costituzionale si rifletta sulla determinazione della giurisdizione, e cioи
conduca alla modificazione della consistenza della posizione giuridica
soggettiva fatta valere in giudizio. L'art.1 della l.6 maggio 1940 n. 554,
recante la disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni
radiofoniche e che, per analogia, puт essere applicata anche per le antenne
destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di apparati
radioriceventi e trasmittenti da amatori con lo stabilire che i proprietari
di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione,
nella loro proprietа, di aerei esterni destinati al funzionamento di
apparecchi radiofonici (o televisivi, o radioriceventi e trasmittenti),
appartenenti agli abitanti dello stabile o dell'appartamento stesso,
configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero
e proprio diritto soggettivo perfetto. Tale diritto и condizionato solo nei
riguardi degli interessi generali, talchй le installazioni devono essere
eseguite in conformitа delle norme contenute nell'art. 78 del r.d. 3 agosto
1928 n. 2295, ma non mai nei confronti, dei proprietari obbligati, rispetto
ai quali la legge si limita a imporre al titolare del diritto di impianto
che tali installazioni non debbono impedire in alcun modo il libero uso
della proprietа secondo la sua destinazione, ne arrecare danni alla
proprietа medesima. Conseguentemente, la posizione giuridica di chi agisce
per il riconoscimento del diritto all'installazione o di chi, nel resistere,
pretende che l'impianto risponda ai requisiti di legge, и tutelabile, per i
principi generali sui limiti esterni della giurisdizione ordinaria e per
l'espressa previsione di cui al primo inciso del capoverso dell'art. 11
della legge citata, dinanzi al giudice ordinario.

Consiglio di Stato, con decisione n.594 del 20/10/1988, l'installazione
dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione
del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche; pertanto, non
necessita di concessione o autorizzazione edilizia piщ di quanto ne
necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case. Ai sensi
dell'art. 397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 l'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni и competente ad autorizzare l'installazione di stazioni
radioelettriche ad uso privato e della relativa antenna ed il comune non puт
sindacarne le dimensioni. L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554 - che
sancisce il diritto del condomino ad installare un'antenna sul terrazzo
comune o di proprietа altrui - si applica anche all'esercizio di attivitа
radiofonica in una unitа immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed
infatti siffatta attivitа, anche se svolta da privati, non solo и
espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma и altresм' strumento
di esternazione del pensiero. Il solo limite и che la installazione non deve
in alcun modo impedire il libero uso della proprietа secondo la sua
destinazione ne arrecare danni alla proprietа medesima od a terzi. Tribunale
Latina, 16 novembre 1992 Giur. merito 1993, 945 nota (DE TILIA)

Il locatore non и responsabile nei confronti del condominio dei danni che il
conduttore provochi sulle cose comuni per l'installazione o la manutenzione
dell'antenna autonoma destinata alla ricezione dei programmi radiotelevisivi
(nella specie la cassazione ha ritenuto che il diritto personale ed autonomo
all'installazione dell'antenna spetta all'abitante dell'appartamento
indipendentemente dalla qualitа di condominio). Cassazione civile, sez. II,
25 febbraio 1986 n. 1176, Giur. it. 1987, I,1,133

Il diritto alla installazione, nel lastrico solare di un edificio
condominiale, di un'antenna autonoma, nonchй al passaggio delle condutture,
fili o qualsiasi altro impianto occorrente per il funzionamento degli
apparecchi radioriceventi e televisivi, sia esso qualificato come diritto
soggettivo di natura personale oppure come diritto costituzionalmente
protetto alla libera manifestazione del proprio pensiero e alla libera
ricezione di quello altrui ex art. 21 cost., non incontra, nei rapporti tra
privati, alcun altro limite oltre quello di ostacolare e impedire il pari
diritto altrui oppure di pregiudicare, nel caso di installazione su
proprietа esclusiva di un singolo condomino, il diritto di proprietа di
quest'ultimo, e nel caso di installazione su parte comune, l'uso del bene
comune da parte degli altri condomini. Cassazione civile, sez. II, 6
novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I,387 (nota). Foro it. 1986, I,707.

La delibera dell'assemblea condominiale che vieta ad un condomino
l'installazione di una antenna autonoma, in mancanza di un pregiudizio
concreto all'uso del bene comune, ma per il solo fatto della presenza di
un'antenna centralizzata, и giuridicamente nulla, con la conseguenza che il
condomino leso puт fare accertare il proprio diritto all'installazione anche
oltre il termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., salvo che non
abbia espresso voto favorevole alla formazione della delibera. Cassazione
civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ. 1986, I,387 (nota).
Foro it. 1986, I,707. Riv. giur. edilizia 1986, I,328.

L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, con lo stabilire che i proprietari
di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione
nella loro proprietа di aerei esterni destinati al funzionamento di
apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli
appartamenti stessi, non impone una servitщ, ma si limita all'attribuzione
di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti,
all'installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure
contro la volontа di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma
ha natura personale e il titolare di esso, in virtщ della detta norma, puт
esercitarlo indipendentemente dalla qualitа di condomino, per il solo fatto
di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radiotelevisivo.
Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nell'installare
un'antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dell'edificio,
legittimato dall'azione di risarcimento del danno proposta dal condominio и
il solo locatario e non anche il locatore proprietario dell'appartamento.
Cassazione civile, sez. II, 25 febbraio 1986 n. 1176, Giust. civ. Mass.
1986, fasc. 2

Il diritto all'installazione di antenne e accessori - sia esso configurabile
come diritto soggettivo autonomo che come facoltа compresa nel diritto
primario all'informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21
cost.) - и limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro
coabitante nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile)
il diritto di proprietа di colui che deve consentire l'installazione su
parte del proprio immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile
condominiale sia installata (per volontа della maggioranza dei condomini)
un'antenna televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello
stabile) intenda invece installare un'antenna autonoma, l'assemblea dei
condomini puт vietare tale seconda installazione solo se la stessa
pregiudichi l'uso del terrazzo da parte di altri condomini o arrechi
comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una
delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una delibera che vieti
l'installazione deve essere considerata nulla, con la conseguenza che il
condomino leso puт far accertare il proprio diritto all'installazione
stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini previsti dall'art.
1137 c.c. o, essendo stato presente all'assemblea, senza esprimere voto
favorevole alla delibera, non abbia manifestato espressamente la propria
opposizione alla delibera stessa. Cassazione civile, sez. II, 6 novembre
1985 n. 5399, Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 11.

Gli art. 232 e 397 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come anche l'art. 1 l. 6
maggio 1940 n. 554, configurano come diritto soggettivo la situazione
giuridica in base a cui gli utenti possono attraversare l'appartamento
altrui, anche locato a terzi, per l'installazione e manutenzione di antenna
televisiva. Pretura Roma 13 giugno 1983, Temi romana 1983, 914.

Il diritto di installare antenne radio e televisive su beni di proprietа
esclusiva altrui, da parte dell'abitante dell'immobile, costituisce una
facoltа che attiene all'esercizio dell'ampio diritto primario, riconosciuto
dall'art. 21 cost., alla libera manifestazione del pensiero, attraverso
qualsiasi mezzo di diffusione, spettante ad ogni cittadino, sia come
destinatario delle manifestazioni di pensiero altrui (diritto
all'informazione), comportante l'installazione di antenna ricevente, sia
come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione),
comportante l'installazione di antenna trasmittente: diritto che, nel
predetto duplice aspetto, regolamentato dalla p.a., non incontra altro
limite, nei rapporti tra privati, se non quello di non ostacolare il pari
diritto degli altri e di non pregiudicare l'esercizio di diritti di altra
natura quale quello di proprietа con il libero godimento dell'immobile.
Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. 1984,
I,682. Foro it. 1984, I,415. Giur. it. 1984, I,1,1267. Arch. civ. 1984, 145
(nota).

Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a
che altro comproprietario o coabitante, in qualitа di radioamatore munito
della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna
ricetrasmittente su porzione di proprietа altrui o condominiale, nei limiti
in cui ciт non si traduca in una apprezzabile menomazione dei loro diritti o
della loro possibilitа di procedere ad analoga installazione, deve essere
riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione delle antenne
da radioamatore nella disciplina della l. 6 maggio 1940 n. 554 e del D.P.R.
29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione
radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne
radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito
dalla citata normativa, ma ad una sua facoltа compresa nel diritto primario
alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero
altrui, contemplato dall'art. 21 cost., e che, pertanto, un pari dovere ed
una pari facoltа vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da
radioamatore. Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust.
civ. Mass. 1983, fasc. 11.

L'art. 1 della legge n. 554 del 1960, recante la disciplina per l'uso degli
aerei esterni per le audizioni radiofoniche - secondo cui i proprietari di
uno stabile non possono opporsi all'installazione di antenne esterne
appartenenti a singoli abitanti a meno che impediscano il libero uso della
proprietа secondo la sua destinazione o arrechino danno alla proprietа
medesima o a terzi, salva la loro facoltа di fare nel proprio stabile
qualsiasi lavoro d'innovazione, ancorchи ciт importi la rimozione
dell'antenna stessa senza obbligo d'indennitа - si applica per analogia alle
antenne trasmittenti televisive non diverse per forma da quelle riceventi.
Tribunale Roma 27 ottobre 1980, Giur. merito 1982, 321. - Conforme -
Tribunale Roma 13 ottobre 1980, Riv. giur. edilizia 1982, I,245 (nota).

L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554, la quale disciplina l'uso degli
aerei esterni per le audizioni radiofoniche e per analogia si applica anche
per antenne destinate alla ricezione televisiva o al funzionamento di
apparati radioriceventi i trasmittenti da amatori, configura a favore del
titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto
soggettivo perfetto. Tale diritto risulta perт condizionato solo nei
riguardi degli interessi generali, talchй le installazioni devono essere
eseguite in conformitа delle norme contenute nell'art. 78 del r.d. 28
dicembre 1923 n. 2295, ma non mai nei confronti dei proprietari obbligati,
rispetto ai quali la legge si limita ad imporre ai titolari del diritto di
impianto che tali installazioni non devono in alcun modo impedire il libero
uso della proprietа secondo la sua destinazione, ne arrecare danni alla
proprietа medesima. Cassazione penale, sez. IV, 30 novembre 1980, Giust.
pen. 1981, II,348 (s.m.).

Il diritto riconosciuto dall'art. 1 l. 6 maggio 1940 n. 554 e dall'art. 232
del t.u. in materia postale e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29
marzo 1973 n. 156 ad installare impianti aerei esterni destinati al
funzionamento di apparecchi radiofonici a favore del proprietario o
dell'inquilino e la conseguente imposizione di una servitщ coattiva a danno
del condominio и esteso, in via analogica, all'ipotesi di impianti o antenne
destinate ad irradiare trasmissioni via etere. Pretura Roma 20 giugno 1979,
Giur. it. 1981, I,2,212 (nota).

La domanda del conduttore diretta a ottenere la condanna del locatore
proprietario a ricollocare nella sua sede l'antenna televisiva da questi
rimossa per l'esecuzione di lavori non va qualificata come azione
possessoria e decisa con i correlativi provvedimenti, sostanziandosi nella
domanda di mero adempimento di un asserito obbligo legale derivante dalla l.
6 maggio 1940 n. 554. Cassazione civile, sez. II, 5 luglio 1979 n. 3844,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 7.


Corte di Cassazione sezione II sentenza n.5517 del 5/6/1998.
SEZ.2 SENT. 05517 del 05/06/1998
PRES. Baldassarre V REL. Elefante A
PM. Leo A (Conf.)
RIC. OBBIALERO
RES. ESPOSITO
POSSESSO - COMPOSSESSO - Godimento del bene da parte di ciascuno
Compossessori - Condizioni - Tutela possessoria riconosciuta agli altri
compossessori - Limiti - fattispecie in tema di installazione di antenne
ricetrasmittenti su tetto condominiale.
COD.CIV. ART. 1140
COD.CIV. ART. 1102
In tema di compossesso, ricorre l'ipotesi dello spoglio quando l'atto
compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia travalicato i limiti
del compossesso (impedendo o rendendo piu' gravoso l'uso paritario della
"res" agli altri compossessori), ovvero abbia comportato l'apprensione
esclusiva del bene, con mutamento dell'originario compossesso in possesso
esclusivo. Ne consegue che, con riguardo all'utilizzazione del tetto di un
immobile da parte di uno dei compossessori mediante l'instalazzione di
un'antenna ricetrasmittente, la configurabilita' di uno spoglio o di una
turbativa del possesso nei confronti degli altri compossessori postula,
necessariamente, l'arcertamento di un impedimento ad un analogo uso del bene
comune da parte di costoro, conseguente allo specifico comportamento in
concreto tenuto dal primo utilizzatore.


Testo originale tratto da rivista del 12/98 "IL CARABINIERE " pag. 12.


Sono un radioamatore "regolare", con tanto di permesso rilasciatomi dal
Ministero delle Comunicazioni.
Per esercitare la mia attivita' ho pero' bisogno di alzare una particolare
antenna sul tetto del palazzo dove abito.
Ho chiesto il permesso ai condomini, ma mi e' stato rifiutato, con la
motivazione che non si voleva creare un precedente. Secondo voi e'
ammissibile ?
S.S.- Latina


A nostro parere il divieto che il condominio Le ha imposto e' del tutto
illegittimo. Lei infatti, come partecipante alla comune proprieta' del
tetto, lo puo' usare ai sensi dell' articolo 1102 del Codice Civile per un
Suo fine particolare, anche se l'antenna sara' utilizzabile solo da Lei.
Dalla Sua parte c'e' anche una consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, che recentemente si e' espressa in questo senso con la sentenza
numero 5517 del giugno 1998.
Ovviamente, nell'istallare l'antenna, dovra' rispettare alcune precise
condizioni. Per prima cosa non dovra' alterare ne' la struttura ne' la
destinazione del tetto. In secondo luogo non dovra' impedire ad altri
condomini, tenuto anche conto delle dimensioni dell'antenna rispetto a
quella del tetto, di installare eventualmente un'antenna simile alla Sua.
(s.f.)


Giurisprundenza


Parti comuni - antenna installazione - diritto del proprietario e del
conduttore - sussistenza


L'Inquilino di un immobile condominiale ha il diritto personale di
installare e mantenere qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul
terazzo di copertura dello stabile (sia comune che di proprieta' esclusiva
di alcuni condomini) nonche' di compiere tutte le attivita' necessarie alla
sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale diritto - tutelabile in via
cautelare col ricorso ex art. 700 cod . proc. civ.. - competente, pertanto,
in via autonoma ed immediata, anche al detentore qualificato ( comduttore o
comodatario) dell'alloggio.
Pret. Salerno 13 maggio 1991, Sez. civ.


Parti comuni - antenna installazione - diritto del condominio e del
conduttore - del terzo - legittimita' esclusione


Risulta manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita'
dell'art. 232 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, in
violazione dell'art. 21 Costituzione, non prevede la possibilita' di
installare antenne TV anche sui terazzi degli stabili adiacenti a quello in
cui abita l'utenteove questi non capti sufficientemente i segnali televisivi
con l'antenna installatasul proprio stabile a causa della posizione di
quest'ultimo tra edifici piu' alti. Il dirittodi instllare un'antenna TV,
pertanto spetta esclusivamente al condominio e all'inquilino dello stabile
interessato all'installazione ma non all'utente che non abita in tale
stabile.
App. Lecce 8 febbraio 1994, Sez civ.


Parti comuni - antenna Diritto di installazione sulla terazza - facolta' del
proprietario al liberouso della stessa - permanenza - conseguenza


Gli artt. 1 e 3 legge 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla
disciplina degli aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile
per analogia anche alle antenne televisive e l'art 231 del D.P.R. 29 marzo
1973 n. 156, stabilendo che i proprietari dell'edificio non possono opporsi
alla installazione esterna di antenne da parte di abitanti dello stesso
stabile per il funzionamento di apparecchi radiofonici o televisivi,
attribuiscono al titolare dell'utenza il diritto all'installazione
dell'antenna sulla terazza dell'edificio, ferma restando la facolta' del
proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione anconche'
comporti la rimozione od il diverso collocamento dell'antenna, che resta a
carico del suo utente, all'uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario
della terazza che vi abbia eseguito dei lavori comportanti la rimozione
dell'antenna non puo' essere condannato al ripristino nello stato
preesistente, posto che spetta all'utente provvedere a sua causa e spese
alla rimozione ed al diverso collocamento dell'antenna.
Cass.civ. 24 marzo 1994, n. 2862, Sez. II civ.
Il testo delle leggi ci e' stato recapitato dal Radioamatore, IK4NYY.

IW5ANQ Roberto

unread,
Dec 28, 2001, 12:12:18 PM12/28/01
to
Anch questo l'ho tratto dallo stesso sito e ve lo propongo integralmente :

L'interessantissimo articolo che segue è tratto dalla Rivista
"Giurisprudenza Italiana".
E' stato scritto da Elio Bergamo, figlio di Francesco Bergamo, IOZF.
E' la nota ad una Sentenza della Cassazione che il Dottor Bergamo, che
collabora a questa rivista, ha pubblicato sul numero di aprile della stessa.
E' quanto di più aggiornato sia oggi disponibile sul Diritto all'antenna e
può essere di estrema utilità per quei colleghi che abbiano problemi in
questo delicato momento.
Grazie di tutto a Francesco e a suo figlio.

Testo riprodotto da "Giurisprudenza Italiana" di aprile 1999.


Cassazione Civile, Il Sezione, 5 giugno 1998, n. 5517 - Baldassarre
Presidente - Elefante Relatore - Leo P.M. (concl. per il rig.). - Obbialero
(avv. Trincheri) - Espositivo (avv. Ummarino).


Comunione e condominio - Condominio negli edifici - Radioamatore - Tetto
dell'edificio - Installazione dell'antenna - Divieto - Illegittimità (C. c.
art. 1102).


Né l'assemblea dei condomini né il regolamento da questa approvato possono
vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in
tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma
viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso del tetto
di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso (1).


Omissis L'impugnata sentenza ha spiegato perché non ricorrevano gli estremi
dello "spoglio", dato che l'installazione dell'antenna ricetrasmittente sul
tetto da parte dell'Esposito era stata attuata senza privare gli altri
(condomini) compossessori, e quindi l'Obbialero, del godimento del tetto e
senza impedire allo stesso (e agli altri condomini) l'esercizio del
concorrente potere di fatto precedentemente esercitato sul tetto medesimo.
Invero, in tema di compossesso ricorre l'ipotesi dello spoglio quando l'atto
compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia esorbitato dai limiti
del compossesso ovvro abbia comportato apprensione esclusiva del bene con
mutamento dell'originario compossesso (Cass., 2 dicembre 1994, n. 10363; 28
gennaio 1985 n. 432). Pertanto con riguardo all'utilizzazione del tetto,
effettuata da un compossessore mediante installazione di antenna
ricetrasmittente, la configurabilità di uno spoglio (o turbativa) del
compossesso, denunciabile con azione di reintegrazione o manutenzione,
postula il riscontro e l'accertamento che l'indicata utilizzazione ecceda i
limiti segnati dalla concorrente facoltà degli altri compossessori
traducendosi in un impedimento totale o parziale ad un analogo uso da parte
di costoro.
2.2. Anche il secondo motivo è infondato. il richiamo dell'art. 1372 cc. è
del tutto inconferente perché, con riguardo a edificio in condominio,
ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata, né l'assemblea dei
condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare
l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da
parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le
modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di
ciascun condomino all'uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di
proprietà comune dello stesso (Cass., 3 agosto 1990, n. 7825).
3.3. Il terzo motivo non ha pregio. In tema di edificio in condominio, posto
che il partecipante alla comunione può usare della cosa comune (art. 1102
c.c.) per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di
ritrarne dal bene una utilità più intensa rispetto a quelle che vengono
ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la
destinazione di esso, e di non impedire l'altrui pari uso, è da ritenere
consentita l'installazione di una antenna ricetrasmittente sul tetto comune
da parte di un singolo condomino radioamatore, a condizione che si verifichi
in concreto che per le dimensioni dell'antenna in rapporto a quelle del
tetto, o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non ne escluda per
gli altri la possibilità di fare del tetto stesso analogo uso particolare.
Nel caso specifico è stato accertato, mediante c.t.u., che l'installazione
dell'antenna non ha alterato la destinazione del tetto nè privato gli altri
condomini della facoltà di installare sul tetto analoghe antenne
ricetrasmittenti. Omissis.


Il diritto all'antenna


1) Premessa. La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ribadisce il
principio per cui ogni condomino ha il diritto di installare l'antenna sul
tetto comune, dando, tuttavia, rispetto al precedente orientamento
giurisprudenziale, una diversa motivazione.
Si riconduce infatti la soluzione adottata nell'ambito delle norme regolanti
la comunione. In particolare si afferma che:
- l'installazione di una antenna ricetrasmittente sul tetto dell'edificio,
effettuata senza privare agli altri condomini compossessori del godimento
del tetto e senza impedire agli stessi l'esercizio del concorrente potere di
fatto sul tetto medesimo, esclude la configurabilità di uno spoglio (o
turbativa) del compossesso, denunciabile con l'azione di reintegrazione o
manutenzione (1);
- nè l'assemblea dei condomini nè il regolamento da questa approvato possono
vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in
tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma
viene ad essere menomato il dirtto di ciascun condomino all'uso del tetto di
copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso (2);
- in tema di edificio di condominio, posto che il partecipante può usare
della cosa comune (art. 1102 c.c.) per un suo fine particolare, con il
limite di non alterare la consistenza e la destinazione di essa, e di non
impedire l'altrui pari uso, è da ritenere consentita l'installazione di
un'antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte di un singolo
condomino radioamatore (3) a condizione che si verifichi in concreto, che
per le dimensioni dell'antenna in rapporto a quelle del tetto o per altre
eventuali ragioni di fatto, tale uso non ne escluda per gli altri la
possibilità di fare del tetto stesso analogo uso particolare. La Suprema
Corte non considera, peraltro, nè le leggi speciali vigenti in materia,
dalle quali si possono trarre precise indicazioni sul diritto all'antenna,
nè l'evoluzione giurisprudenziale che c'è stata in materia. E' opportuno
pertanto, ai fini di un corretto inquadramento della sentenza che si annota,
vedere quale sia l'attuale stato normativo, nonché l'evoluzione
giurisprudenziale, con la precisazione che con il termine "aereo" si farà
riferimento a quella parte integrante di un impianto televisivo o
radiofonico o ricetrasmittente che è l'antenna.
2) La normativa La prima legge speciale emanata in materia, e tuttora in
vigore, è la L.6 maggio 1940, n. 554 (Disciplina per l'uso degli aerei
esterni per audizioni radiofoniche) che recita
- all'art. 1: "I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono
opporsi all'installazione nella loro proprietà, di aerei esterni destinati
al funzionamento di apparecchi radiotonici appartenenti agli abitanti degli
stabili o appartamenti stessi,..."
- all'art. 2: "Le installazioni ... devono essere eseguite in conformità
delle norme contenute nell'art. 78 del R.D. 3agosto 1928, n. 2295.
Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo
la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi';
-all'art. 3: "Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile
qualunque lavoro od innovazione ancorché ciò importi la rimozione od il
diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità
all'utente dell'aereo stesso.
Egli in tal caso dovrà avvertire prevent vamente il detto utente, al quale
spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione od al diverso
collocamento dell'aereo";
- all'art. 5: "Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia
per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra
causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione
dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà. La
rinunzia anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da
altro utente";
- all'art. 11: "Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei
esterni, ai sensi dell'art. 1 e del 1° comma dell'art. 2, sono decise, su
ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo del Ministero delle
Telecomunicazioni. All'autorità giudiziaria spetta di decidere in merito
alle controversie relative all'applicazione del 2° comma dell'art. 2 e di
stabilire l'indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta
in base all'accertamento dell'effettiva limitazione del libero uso della
proprietà e di danno alla proprietà stessa".
Viene poi in considerazione il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni) che
- all'art 231 prevede la possibilità di ricorso all'esproprio per acquisire
gli immobili necessari agli impianti di telecomunicazione ed opere
accessorie esercitati dallo Stato o da concessionari, per il riconosciuto
carattere di pubblica utilità degli stessi, e per quelli di uso
esclusivamente privato se dichiarati di pubblica utilità con decreto
ministeriale;
- all'art 232 recita "Negli impianti di telecomunicazione di cui al
precedente art. 231, 1° comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare,
anche senza il consenso del proprietario sia al di sopra delle proprietà
pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano
finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario od il
condomino non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al
passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di
sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli
inquilini o dei condomini. I fili, cavi, ed ogni altra installazione debbono
essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo
la sua destinazione.
Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua
proprietà del personale esercente il servizio che dimostri la necessità di
accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione de gli impianti di
cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è
dovuta alcuna indennità";
- all'art 233 si prevede l'imposizione di servitù coattiva, con indennità,
per il passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere
considerate all'art. 231 c.c.;
- all'art. 237, 2°c comma, recita: "il proprietario ha sempre facoltà di
fare sul suo fondo qualunque innovazione ancorché essa importi la rimozione
o diversa collocazione degli impianti, dei fili e di cavi, né per questi
deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto
convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitù e salva
in ogni caso l'applicazione dell'art. 45 della L.23 giugno 1865, n. 2359";
- all'art 397 recita: "I proprietari di immobili o di porzioni di immobili
non possono opporsi alla installazione sulla loro proprie tà di antenne
destinate alla ricezione dei servizi di radio diffusione appartenenti agli
abitanti dell'immobile stesso. Le antenne non devono in alcun modo impedire
il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare
danno alla proprietà medesima o a terzi. Si applicano all'installazione
delle antenne l'art. 232, nonché il 2° comma dell'art. 237. Gli impianti
devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del
Ministro delle Poste e Telecomunicazioni. Il regolamento può prevedere i
casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applichino in
favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale
ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di
accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria".
Queste sono le norme fondamentali in materia che delineano il diritto di
aereo esterno per l'abitante, a qualunque titolo, dello stabile o
appartamento; tuttavia sono ancora oggetto di contrasto la natura di tale
facoltà, la sua titolarità ed il suo contenuto. La S.C. ha avuto, infatti,
modo di pronunciarsi più volte sull'argomento, modificando, talvolta, anche
radicalmente, i suoi orientamenti.
3)I primi orientamenti giurisprudenziali. La prima decisione risale al 1960
(Cass., 4 maggio 1960, n. 1005, in Mass., 1960,1005, e per la motivazione in
Foro It., 1961,1,850, ed in Giust. Civ, 1960,1,1122; conf. Trib. Roma, 18
ottobre 1964, in Rep. Giur. lt. 1965, voce "Radiocomunicazioni", nn. 8-10)
ove si ribadì il divieto, stabilito dalla legge n. 554/1940, per i
proprietari di opporsi alla installazione nella loro proprietà di antenne
destinate al funzionamento di apparecchi appartenenti a condomini o
inquilini; inoltre si precisò che il rapporto nascente da tale speciale
limitazione al diritto di proprie tà potesse essere equiparato a quello
delle tipiche servitù coattive.
Tale orientamento fu modificato nel 1971 (Cass., 8 luglio 1971, n. 2169, in
Giur. It. 1974, I,1,507, con nota di Annunziata, Brevi note sul diritto alla
installazione di antenne televisive) (4) quando si stabilì che il diritto
previsto dall'art;1 legge n. 554/1940, non ha natura reale di servitù, ma ha
natura personale, cosicché il titolare può esercitano indipendentemente
dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di
essere o di diventare utente (radio) televisivo.
Da questa precisazione scaturiscono importanti conseguenze, ed in
particolare:
- trattandosi di diritto personale (di godimento), e non di diritto reale,
esso deve essere fatto valere e tutelato dai singoli proprietari delle
antenne installate sulle parti comuni (terrazzo, lastrico solare) e non
dall'amministratore, che difetta in questo caso di legittimazione attiva e
passiva (salva naturalmente l'ipotesi di conferimento di poteri ad hoc da
parte degli in teressati: Cass., 8 luglio 1991, n. 2160, in Mass., 1991,
2160);
- se fatto valere dal singolo proprietario di impianto, abitante a solo
titolo di locazione, egli non dovrà chiamare in causa il suo locatore per
agire contro il condominio, affiancandosi il diritto all'antenna a quelli
che scaturiscono dal contratto di locazione;
- l'installazione di aereo su parti comuni non costituisce innovazione, ma
legittimo uso della cosa comune, e perciò non occorre l'autorizzazione
dell'assemblea condominiale prevista per le innovazioni; tale facoltà può
esercitarsi anche contro esplicito divieto del regolamento condominiale,
laddove la maggioranza non provveda, all'installazione di antenna televisiva
centralizzata, o alla sua modifica per la ricezione di ulteriori possibili
trasmissio ni, anche se diverse dai servizi esercitati dallo Stato o dai
suoi concessionari (Pret. Roma 15 novembre 1978, inedita; Id. Frosinone, 25
luglio 1958, in Rep. Foro It., 1959, voce "Radiotelevisione", n. 8; App.
Roma, 29 aprile 1957, ibid., voce cit., n. 4, inedite sul Rep. Giur. lt.).
Resta fermo, ovviamente il limite di cui all'art. 1102 c.c., per cui il
condomino con diritto d'aereo non dovrà turbare la sfera del diritto degli
altri in ordine al concreto godimento della cosa comune oltreché rispetto
alla possibilità di avvalersi di una pari facoltà (5). Tale limite, però, si
dovrà comunque coniugare e coordinare con l'art. 2 della legge n. 554/1940 e
l'art. 232,3° comma, del D.P.R. n. 156/1973. Precisata pertanto la natura
del diritto d'aereo, la giurisprudenza si è poi occupata dei limiti di tale
diritto prevedendo che questi operano nei confronti dei soli proprietari
obbligati, non subendo tale diritto nessun altro limite che non sia quello
degli interessi generali, di modo che le installazioni devono essere
eseguite in conformità delle norme tecniche dettate dall'art. 78 R.D. n.
2295/1923 (Cass., 30 novembre 1980, non massimata). Viene così delineato un
diritto d'aereo esterno, per l'abitante di uno stabile che sia o diventi
anche proprietario di impianto, che comprende la facoltà di compiere tutte
le attività necessarie per la messa in opera dell'antenna, compreso il
diritto di accedere temporaneamente all'appartamento di un condomino (6), né
tale limitazione del diritto di proprietà è subordinata all'esistenza di
condizioni di necessità o di particolare utilità (7), purché, naturalmente,
gravi sullo stabile in cui il proprietario dell'aereo abita (8).(Per
eventuali contestazioni sul diritto all'installazione, cioè qualora il
diritto dell'utente sia contestato o non sia soddisfatto) (9), la competenza
sarà del giudice ordinario, spettando al ministro solo le questioni relative
all'osservanza delle norme tecniche sull'installazione delle antenne radio e
televisive (Cass. n. 1005/60, cit.).
4) La giurisprudenza dopo la sentenza n. 202 del 1976 della Corte
costituzionale . In un siffatto quadro giurisprudenziale si inserisce nel
1976 una pronuncia della Corte costituzionale (Corte cost., 28 luglio 1976,
n. 202, in Giur It, 1976,I,1,12) che nel dichiarare l'illegittimità
costituzionale degli artt. 1,2,45, della legge n. 103/1975 (Nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non
eccedente l'ambito locale) ha consentito a tutti i cittadini l'esercizio
concreto del diritto alla manifestazione del proprio pensiero (art. 21
Cost.) con ogni mezzo di diffusione.
Si apre così la possibilità di riferire agli articoli della legge n.
554/1940 e del D.P.R. n. 156/1973 non solo agli impianti di
ricezione-radioaudizione ed alle utenze di impianti di telecomunicazione
esercitati dallo Stato e/o dai concessionari, ma anche a quelle di
radiodiffusione e trasmissione in generale. A conferma, segue,
immediatamente una sentenza della Cassazione a Sezioni unite (10) che
afferma la più ampia facoltà, per il titolare dell'utenza radiofonica e
televisiva, di installare sulla proprietà altrui e sulle parti comuni
dell'edificio, antenne destinate non solo alla ricezione televisiva, ma
anche "al funzionamento di apparati radioriceventi e trasmittenti da
amatore" applicando analogicamente l'art. 1 della legge n. 554/1940,
relativa alla disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni
radiofoniche, alle antenne destinate alla ricezione televisiva e degli
impianti radioamatoriali (tale posizione soggettiva non viene qualificata né
come servitù né come diritto personale di godimento, bensì come vero e
proprio diritto soggettivo perfetto).
Conformi si mostrano numerose Corti di merito:
- la Pret. Roma, 20 giugno 1979, in Giur. It., 1981,I,2,212, con nota di
Vincenzi, statuisce che il diritto di aereo esterno, connesso dall'art. 1
legge n. 554/1940 e dal l'art. 232 del D.P.R. n. 156/1973 alla proprietà di
apparecchi radiofonici, deve analogicamente estendersi "agli impianti od
antenne destinate ad irradiare trasmissioni via etere";
- la Corte d'appello di Roma, 21 maggio 1980, inedita, ritiene applicabile
analogicamente la disciplina dell'uso degli aerei esterni per le
comunicazioni radiofoniche alle antenne di apparecchi oltreché televisivi,
anche radioriceventi e ricetrasmittenti per radioamatori (11);
- il Trib. Roma in due pronunce, 13 ottobre e 27 ottobre del 1980, in Rep.
Giur.It., 1981, voce "Radiocomunicazioni", nn. 63-64, e per la motivazione
in Foro It., 1981,I,3007, riconosce ad una emittente privata la facoltà di
installare, senza autorizzazione del condominio, in applicazione estensiva
dell'art. 1 legge n. 554/1940, sempreché non si impedisca il libero uso
della proprietà secondo la sua destinazione, sulle parti comuni dello
stabile, antenne, non diverse per forma da quel le riceventi, "anche per la
diffusione" radiofonica e televisiva di notizie pubblicitarie a pagamento
(12);
- Pret. Milano, 11 febbraio 1980, Trib. Milano, 3 marzo 1980, Pret. Monza,
12-15 luglio 1980, Trib. Monza, 20 maggio 1986, App. Milano, 7 maggio 1991,
Trib. Monza, 30 aprile 1992, tutte inedite sul Rep. Giur. It., per il quale
l'installazione da parte di un soggetto di manufatto nell'immobile di sua
proprietà esclusiva non può costituire violazione del diritto del
proprietario del fondo confinante, rimanendo nella sfera del giuridicamente
indifferente il peggioramento dell'aspetto esteriore del fondo o della
veduta che dallo stesso si gode per effetto della presenza del manufatto
stesso.
A conferma di questa chiara evoluzione estensiva della giurisprudenza giunge
nel 1983 una pronuncia della Cassazione (13) che, in sede di precisazione
della natura del diritto di antenna, negando l'inquadramento sia tra le
servitù, sia tra gli stessi diritti personali di obbligazione per l'asserita
mancanza del requisito della patrimonialità richiesta per qualsiasi
obbligazione (argomentando dal fatto che al diritto d'antenna non
corrisponde un diritto d'indennità per il proprietario d'immobile) lo
qualifica come "facoltà - compresa nell'amplissimo diritto primario
riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione alla libera manifestazione del
pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione spettante ad ogni
cittadino, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto
alla diffusione), che come destinatario della manifestazione del pensiero
altrui (diritto all'informazione) - attinente al l'esercizio del diritto
stesso, per l'aspetto riguardante il diritto all'informazione mediante radio
e televisione e del quale costituisce un mezzo di attuazione... Tratta si
perciò di un dovere legale speciale non inquadrabile nella categoria delle
obbligazioni ex lege la cui osservanza non deve però comportare a carico del
soggetto tenuto una menomazione apprezzabile del diritto di proprietà" (14).
La S.C., infatti, decidendo una questione relativa alla possibilità di
installazione d'antenna di apparecchio amatoriale, supera l'ostacolo
costituito dall'articolo 397 del D.P.R. n. 156/1973 (inesistenza di un tale
diritto fino all'emanazione della riserva di regolamento prevista da tale
norma), sia stabilendo che il diritto alla manifestazione via etere del
pensiero comprende quello di installare l'antenna necessaria a diffonderlo
(15), sia ribadendo la legittimità della applicazione analogica della
disciplina vigente per le antenne riceventi a quelle trasmittenti.
Ovviamente, si precisa, tale diritto è circoscritto dallo stesso limite
previsto per gli apparecchi di ricezione, d'inesistenza di qualsiasi
menomazione, escluse quelle non apprezzabili, al normale godimento
dell'immobile da parte del proprietario o degli altri condomini.
Si apre così la strada al pieno riconoscimento, già in parte effettuato, del
diritto d'aereo dei privati cittadini nella sua più ampia accezione.
Arriva, infatti, puntualmente nel 1988 una decisione del Consiglio di Stato
(Cons. di Stato, 20 ottobre 1988, n. 594, inedita sul Rep. Giur.It.) (16)
ove si stabilisce che:
- l'autorizzazione all'installazione di stazione ed antenne radioelettriche
ad uso privato spetta esclusivamente all'amministrazione delle Poste e
Telecomunicazioni;
- le antenne radiantistiche non incidendo, agli effetti delle leggi
urbanistiche, sulla tra sformazione del territorio, possono essere
liberamente installate senza alcuna autorizzazione comunale.
In relazione a quest'ultimo punto, è bene esaminare il problema se i
manufatti relativi all'installazione dell'antenna (tralicci, antenna, ...)
siano o meno soggetti al regime della concessione edilizia.
Risposta positiva diedero nel 1982 il T.A.R. Veneto (21 giugno 1982, n. 503)
e nel 1980 il T.A.R. Piemonte (22 luglio 1980, n. 652), inedite sul Rep.
Giur. It., per cui anche se l'installazione di antenne è tra i privati
proprietari un diritto soggettivo, il relativo esercizio nei confronti del
Comune andava sottoposto ai poteri preventivi e repressivi del Sindaco,
secondo le leggi urbanistiche.
Tale soluzione tuttavia non è accoglibile in quanto, anche alla luce della
detta pronuncia del Consiglio di Stato, non è considerata "costruzione"
l'installazione di antenna, salvo naturalmente il caso che il materiale di
cui sia composto il manufatto, realizzato sopra o sotto il suolo, quale che
sia la sua destinazione e la tecnica posta in essere, diano all'oggetto
caratteristiche tecniche di stabilità ed immobilità (App. Napoli, 17
febbraio 1958, medita sul Rep. Giur It.), con con seguente applicazione
anche delle norme sulle distanze legali.
5) I più recenti orientamenti giurisprudenziali. All'orientamento della
sentenza della Cassazione del 1976, invece si rifà Cass., 24 marzo 1994, n.
2862, in Mass., 1994, 247, e per la motivazione in Corriere Giur., 1994,9,
con nota di De Tilla, che, ignorando peraltro l'esistenza della sentenza del
1983, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva,


un vero e proprio diritto soggettivo perfetto.

Peraltro tale diritto è condizionato solo nei confronti dell'interesse
generale, talché l'installazione dev'essere eseguita in conformità con le
norme contenute nell'art. 78 del R.D. n. 2295/1928, ma non mai nei confronti


dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre

al titolare del diritto di impianto che tali installazioni non debbano
impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né
recare danni alla proprietà medesima (17).
E proprio sotto un profilo più strettamente del diritto di proprietà, come
si è visto in apertura, si colloca la sentenza in commento.
Tuttavia tutte le sentenze finora riportate non hanno mai considerato la
natura pubblica dell'attività svolta dai radioamatori. Questi infatti hanno
il dovere nei casi di calamità naturale o di situazioni di pubblica
emergenza di consentire l'uso gratuito dei loro impianti in sostituzione di
quelli normali, interrotti a causa degli eventi, o di effettuare, sempre
gratuitamente, le comunicazioni di servizio delle amministrazioni o inerenti
alle operazioni di soccorso o ricerca di persone e cose (D.M. 27 marzo 1974,
c.d. Decr.Togni; art. 11 D.P.R. n. 156/1973). E' vero che tale servizio di
pubblica utilità è solo potenziale, tuttavia ciò non esclude che esso possa
concorrere a rafforzare il diritto all'antenna per i radioamatori.


1) Cass., 2 dicembre 1994, n. 10363, in Mass., 1994, 998; Id., 8 gennaio
1994, n. 154, in Giur. It. 1994,I,1,1305, con nota di Cerere; Id., 13 luglio
1993, n. 7691, in Mass., 1993, 7693, Id., 11 marzo 1993, n. 2947 ibid., Id.,
28 gennaio 1985, n. 432, in Mass., 1985,432.
2) Cass., 3 agosto 1990, n. 7825, in Mass., 1990, 7825, ove si precisa che
l'installazione della antenna non deve pregiudicare l'uso del terrrazzo da
parte degli altri condomini e comunque non arrechi agli stessi un qualche
impedimento o di farne parimenti uso secondo il loro diritto; Id., 6
novembre 1985, n.5399, in Giur. It. 1987,I,133, precisa che la delibera
assembleare che vieti l'installazione dell'antenna, ove non ricorrano
ipotesi di pregiudizio alle parti comuni dell'edificio o all'uso del bene da
parte di altri condomini, è nulla, con la conseguenza che il condomino
interessato - sempre che non abbia espresso voto favorevole alla delibera -
può far accertare il proprio diritto alla installazione, anche se non abbia
impugnato la decisione dell'assemblea nei termini e nei modi di cui alI'art.
1137 c.c.
3) Secondo l'art. 330, 20 comma, del D.P.R. n. 156/1973 "l'attività del
radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro o con l'uso di
codici internazionalmente ammessi, con altri radioamatori autorizzati, di
messaggi di carattere tecnico, riguardanti esperimenti radioelettrici a
scopo di studio e di istruzione individuale ed osservazioni di indole
puramente personale che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino
l'uso dei servizi pubblici di telecomunicazione".
4) In senso conforme: Cass., 11 marzo 1975, n. 906, in Mass., 1975, 906, la
precedente costruzione non soddisfaceva soprattutto per l'impossibilità di
allargare la sfera delle limitazioni al diritto di proprietà; il Pretore di
Salerno (ord.), 24 ottobre 1990, in Arch. loc., 1992,176, dice espressamente
che il diritto alla installazione non ha natura reale, ovvero non si
configura come una speciale limitazione del diritto di proprietà,
inquadrabile in una ipotesi di servitù coattiva, ma personale, poiché la
norma che lo contempla prescinde, nell'attribuirlo, dalla titolarità di un
diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'appartamento, mentre ha
la propria origine in un rapporto obbligatorio ex lege, onde lo stesso ha
diretta rilevanza nei confronti del proprietario o del condomino e, come
tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al giudice ordinario; il Pretore di
Roma, 13 luglio 1987, in Foro It., 1988,I,2415 ed in Arch. Loc. 1989, 180,
ricorda che l'impedimento all'esercizio del diritto d'installazione
d'antenna ricetrasmittente sul terrazzo condominiale (manifestatosi
attraverso il rifiuto opposto da alcuni condomini di consentire l'accesso ai
tecnici incaricati di riattivare l'antenna, nonché attraverso il rifiuto
dell'amministratore di consegnare la chiave della porta di accesso ditale
terrazza) non legittima l'azione di reintegrazione, in quanto il predetto
diritto non ha natura reale, ma personale, spettando a chiunque abiti nel
condominio.
Conforme è il Comporti, Le servitù predialì in Tratt. di dir. priv. diretto
da P Rescigno, 8, Torino, 1982, 239, che configura tale fattispecie come una
limitazione legale della proprietà, e non come una servitù coattiva.
5) Questo è l'ambito in cui si muove la sentenza che si annota; ma quid
iuris se in un condominio fossero occupati tutti gli spazi idonei
all'installazione di aereo?
Nulla quaestio per l'installazione di antenne televisive ove ben si può
ricorrere, come d'altronde accade sempre più spesso nella pratica, ad
antenne centralizzate. I problemi maggiori nascono per i radioamatori ove
tale soluzione non è adottabile per problemi di ordine tecnico. Ritengo
inevitabile in tale caso una limitazione del diritto del condomino; tale
limitazione non è tuttavia definitiva, il diritto d'aereo rimane infatti
condizionato sospensivamente fino al momento in cui la situazione di fatto
consenta l'installazione di una nuova antenna. In caso di più condomini
limitati nel loro diritto la condizione si considererà verificata per chi
attende da maggior tempo.
(6) Trib. Roma, 18 ottobre 1964, in Rep. Giur. It. 1965, voce
"Radiocomunicazioni", nn. 8-10, e perla motivazione in Temi Rom., 1964,
11-12, 709; Trib. Salerno, 31 gennaio 1958, in Foro It. 1958, I, 808, con
osservazioni di Branca, medita sul Rep. Giur. It.; salvi i limiti sopra
citati e quelli impliciti quali il dovere preventivamente stabilire con il
proprietario dell'immobile modi e tempi per le esecuzioni delle relative
opere, non potendosi installare l'antenna all'insaputa od in assenza di
questi: Pret. Nardò, 30 giugno 1965, in Giur. It. 1967, I, 2, 571, con nota
di Protetti, ha accolto la domanda di manutenzione nel possesso esperita dal
proprietario dell'immobile, con conseguente ordine di rimozione
dell'antenna; tra l'altro tale effetto si sarebbe dovuto produrre in ogni
caso in quanto l'antenna era stata installata su di uno stabile diverso da
quello abitato dal proprietario d'aereo, in violazione dell'art. 1 legge n.
554/1940.
7) Trib. Napoli, 10 aprile 1961, medita sul Rep. Giur. It., e per la
motivazione in Foro Nap., 1961,I,1.
8) Pret. Nardò, cit.; l'art. 397 del D.P.R. n. 156/1973 parla di un diritto
degli abitanti o condomini dello stabile e non di un diritto erga omnes.
Ancora più controversa è la questione della natura del diritto di installare
un'antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui in relazione
all'esercizio di attività radiofonica nella unità immobiliare sita in un
edificio condominiale. La risposta favorevole si è basata sul rilievo che
tale attività, anche se svolta da privati, non solo è espressione di
esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì strumento di esternazione
del pensiero. Il solo limite è che la installazione non deve in alcun modo
impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione né
arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi (Trib. Latina, 16 novembre
1992, inedita sul Rep. Giur. It., ma per la motivazione in Giur. di Merito,
1993, 945). Si è altresì affermato che, l'art. 1122 c.c. vieta solo di
compiere nella proprietà esclusiva opere che possano danneggiare le parti
comuni dell'edificio, il semplice mutamento d'uso della proprietà esclusiva
deve ritenersi lecito se non vietato dal regolamento condominiale. Si è
quindi ritenuto che non contravviene al regolamento - vietante la
destinazione degli appartamenti ad uffici o a industrie, o ad usi che
turbino la tranquillità dei condomini o costituiscano pericolo per Io
stabile o ne menomino il decoro - la destinazione dell'appartamento a studio
per trasmissioni televisive (Trib. Roma, 27 ottobre 1980, in Rep. Giur. It.
1981, voce "Radiocomunicazioni", n. 64, e per la motivazione in Giur. di
Merito, 1982, 321); la statuizione - che ha considerato lecita
l'installazione di antenna televisiva trasmittente sul balcone di un singolo
appartamento, non diversa per forma dalle comuni antenne riceventi - prende
fondamento dal rilievo che deve considerarsi innovazione, come tale soggetta
alle limitazioni di cui all'art. 1120 c.c., non qualsiasi modificazione
della cosa comune, ma soltanto quella che alteri l'identità o la
destinazione della cosa stessa con conseguente incidenza sull'interesse di
tutti i condomini, mentre non possono ritenersi innovazione gli atti di
maggiore utilizzazione della cosa comune, che non ne importino alterazione o
modificazione e non precludano agli altri partecipanti la possibilità di
utilizzare la cosa facendone lo stesso maggiore uso del condomino che abbia
attuato la modifica.
In senso contrario si è invece ritenuto (Trib. Lecce, 15 aprile 1983,
inedita) che la facoltà prevista dalI'art. 397 D.P.R. n. 156/1973 di
installare sulla proprietà altrui antenne destinate alla ricezione dei
servizi di radiodiffusione spetta solo a coloro che hanno, nello stabile, la
casa di abitazione e non pure a chi vi esercita un'attività commerciale o
artigianale.
9) In caso di rifiuto del condomino alla installazione sarà necessario adire
l'autorità giudiziaria per ottenere una sentenza od un provvedimento
d'urgenza; si è ritenuta legittima la tutela ex art. 700 c.p.c. del diritto
dei condomini di passare attraverso l'appartamento di un altro condomino al
fine di poter installare un'antenna televisiva sul tetto dell'edificio,
purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di
proprietà di quest'ultimo (Pret. Roma, 16 dicembre 1990, inedita nel Rep.
Giur. It., ma per la motivazione in Arch. Loc., 1990,801; sul piano delle
azioni giudiziarie si vedano altresì Cass., 25 febbraio 1986, n. 176, in
Giur. It. 1987,I,1,133). E' comunque preclusa la possibilità di farsi
ragione da sé: art. 392 c.p.
1O) Cass., 22 ottobre 1976, n. 3728, in Mass.,1976,3728, e per la
motivazione Foro It., I,430).
11) Non è accoglibile l'opinione di chi come il Gentili, in Giur. It., 1985,
I,1, 783, sostiene che non sia applicabile l'art. 232 del D.P.R. n. 156/1973
agli impianti di emissione via etere data la "differenza obiettiva esistente
tra i due tipi di impianti, essendo quello destinato alla trasmissione assai
più complesso ed ingombrante che non quello destinato alla semplice
ricezione", visto che quanto all'antenna, è identica, semmai l'uni ca
differenza potrebbe risultare nell'apparecchio ricetrasmittente che però è
destinato inevitabilmente ad essere collocato all'interno dell'abitazione di
chi trasmette.
12) Conforme a tale orientamento è Gallone, Antenne radiotelevisive ed
immissione di onde, in Riv. Giur. Edil., 1982,I, 245, il quale si pone
altresì il problema dei disturbi causati dalle onde elettromagnetiche emesse
dalle antenne trasmittenti inquadrando esattamente il problema nell'art. 844
c.c. in materia di immissioni. Tuttavia i disturbi causati nella ricezione
di immagini televisive o all'interno di apparecchi telefonici derivanti
dall'opera di trasmissione dei radioamatori, saranno egualmente illegittime,
anche se non eccedano la normale tollerabilità, nel caso in cui la potenza
di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore sia superiore
a quella fissata nella relativa licenza (arg. ex art. 9, 2° comma, D.P.R. 5
agosto 1966, n. 1214).
A mio avviso, qualora poi la percezione del disturbo fosse dovuta
all'apparecchio televisivo o telefonico, per relativa vetustà, il
radioamatore che pure trasmetta nei limiti di potenza consentiti, sulle
frequenze cui è abilitato e che non causi disturbi al di fuori di quel
singolo caso, sarà tenuto ad apportare all'apparecchio disturbato le
opportune modifiche e ciò in quanto non è riscontrabile nell'ordinamento
giuridico un dovere di aggiornamento tecnico agli ultimi ritrovati
tecnologici.
In argomento si veda l'art. 18 del D.P.R. n. 740 del 27 luglio 1981 che dà
esecuzione agli Atti finali della conferenza amministrativa mondiale delle
radiocomunicazioni (CAMR), adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979, dedicato
appositamente ai disturbi derivanti da trasmissione.
13) Cass., 18 dicembre 1983, n. 7418, in Giur. It., 1984,I,1,1267 ed in Foro
It. 1984,I,415, ove in nota vi sono cenni sulla situazione relativa agli
USA; ribadita da Cass., 6 novembre 1985, n. 5399, cit., per la quale qualora
sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata una antenna
televisiva centralizzata ed un condomino intenda invece installare una
antenna autonoma, l'assemblea dei condomini può vietare tale seconda


installazione solo se la stessa pregiudichi l'uso del terrazzo da parte

degli altri condomini od arrechi un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile
e rilevante ad una de le parti comuni, mentre al di fuori di tale ipotesi
una delibera che vieti l'installazione deve essere considerata nulla; Cass.,
25 febbraio 1986, n. 1176, in Mass., 1986,1176.
14) Per una distinzione all'interno del precetto costituzionale tra libertà
di informarsi, libertà di informare e libertà di essere informati, v.
Barile - Grassi, voce "Informazione (Libertà di)", in App. Noviss. Dig. It.,
IV, Torino, 1983, 199; Rossi Carleo, Il diritto all'informazione nei suoi
aspetti privatistici, in Riv. Dir. Civ. 1984,II,129; Cuflaro, Profili
civilistici del diritto all'informazione, Napoli, 1986.
15) "Appare evidente che se il trasmettitore ed il ricevitore hanno la
potenzialità di effettuare una comunicazione, la comunicazione stessa non
può essere di fatto realizzata se manca il mezzo di trasmissione del
fenomeno radioelettrico: l'antenna", La Pesa, Leggi e normative sul servizio
di radioamatore, Faenza, 1994, cui si rinvia per una analisi
tecnico-giuridica dei problemi afferenti solo i radioamatori; si veda,
altresì, Pedemonte, Radiotelevisione e servizi radioelettrici. Installazione
di antenne ricetrasmittenti, in Nuova Giur. Comm., 1985,II,134.
16) A brevissima distanza, il 27 ottobre 1988, segue una sentenza della
Corte costituzionale, la n. 1030, inedita sul Rep. Giur. It., ove si
statuisce che per usare apparecchi radio ricetrasmittenti di debole potenza
non è più necessario ottenere la concessione ma è sufficiente una semplice
autorizzazione amministrativa.
17) Ulteriori limitazioni possono sorgere di fatto (ad es. insufficiente
lastrico solare per poter installare l'antenna) o per legge (ad es. il fatto
di trovarsi nei pressi di un aeroporto civile o militare limita la libertà
di telecomunicazione via etere del privato il cui interesse viene
subordinato a quello pubblico, v. L. 8 aprile 1983, n. 110 in materia di
"Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla
sicurezza di volo").
Non si applicano ai radioamatori le norme sulle radiazioni non ionizzanti e
sulla certificazione di idoneità delle antenne (legge reg. Veneto n. 29/1993
e legge n. 46/1990, salva però la necessità di garantire una reale
applicazione della norma CEI 81/1 sulla protezione delle strutture contro i
fulmini), né le disposizioni sulla compatibilità elettromagnetica (D. Lgs.
12 novembre 1996, n. 614, art. 2, n. 3).
In materia di radiotelecomunicazioni si vedano anche: il D.P.R. 19 settembre
1997, n. 318, regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle comunicazioni, ed il D.P.R. 10 luglio 1995, n. 391,
regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso
l'estero.


Articolo di Elio Bergamo, tratto da Radio Rivista n. 11 - 1999 pag. 85


Art IK7JWY

unread,
Dec 28, 2001, 2:51:33 PM12/28/01
to
On Fri, 28 Dec 2001 18:12:18 +0100, "IW5ANQ Roberto" <iw5...@jumpy.it>
wrote:


>
>Testo riprodotto da "Giurisprudenza Italiana" di aprile 1999.
>
>
>Cassazione Civile, Il Sezione, 5 giugno 1998, n. 5517 - Baldassarre
>Presidente - Elefante Relatore - Leo P.M. (concl. per il rig.). - Obbialero
>(avv. Trincheri) - Espositivo (avv. Ummarino).
>
>
>
>
>Comunione e condominio - Condominio negli edifici - Radioamatore - Tetto
>dell'edificio - Installazione dell'antenna - Divieto - Illegittimità (C. c.
>art. 1102).
>
>

ok Roberto, quanto hai postato, tranne qualche info più recente,
compare da anni anche sul testo di I7LKF "Leggi e Normative sul
servizio di radioamatore" (pubblicazione patrocinata dall'ARI)
edizioni C&C Faenza.
Ma, se non mi è sfuggito qualcosa, si parla solo ed esclusivamente di
tetti condominiali e/o stabili condominiali.
Mi pare sia ben diversa la situazione di due edifici di proprietà, tra
loro confinanti. Io decido di piazzare a 2 metri dal confine del mio
terrazzo una bella monobanda 5 elementi per i 20 metri, e ti lascio
immaginare quanto essa invade, durante la rotazione, il tetto (di
esclusiva proprietà) del vicino di casa. Quest'ultimo dovrebbe stare a
guardare? Qui non c'è la cosa comune , qual è il tetto condominiale,
qui ci sono due proprietà esclusive, il mio tetto e quello del vicino.
Ciao

Art IK7JWY

unread,
Dec 28, 2001, 2:55:19 PM12/28/01
to
On Fri, 28 Dec 2001 15:19:40 GMT, marco.s...@orobiacom.it (Marco)
wrote:


>Ho scritto precedentemente che non impedendo il libero

>uso alla proprietà la Cassazione dovrebbe darti ragione.

OK, ma per caso uno deve fare domanda in carta bollata al vicino di
casa se intende anche lui montare un'antenna con 10 metri di boom ??
Voglio dire che "non impedire il libero uso della proprietà" a mio
avviso significa anche non pregiudicare il diritto del vicino di
montare pure lui una bella monobanda 4 elementi per i 40 metri.
Non ha la patente ? E se fosse un SWL ?... :-)
In ultima analisi, il mio parere è che far protendere le proprie
antenne sull'area di esclusiva proprietà di terzi significa cercare
rogne....

Art IK7JWY

unread,
Dec 28, 2001, 5:34:44 PM12/28/01
to
On Fri, 28 Dec 2001 19:51:33 GMT, dajeall...@libero.it (Art
IK7JWY) wrote:


>guardare? Qui non c'è la cosa comune , qual è il tetto condominiale,
>qui ci sono due proprietà esclusive, il mio tetto e quello del vicino.

proprio sul citato testo dell'Avv.La Pesa I7LKF, ho rispolverato la
seguente sentenza del Tribunale di Monza in data 30-04-1992. Cito il
motivo della decisione relativa all'argomento e ometto le parti in
causa per motivi di tutela della privacy):
-----------------------------------------------------------------------------------
MOTIVI DELLA DECISIONE
...omissis...
si evince come lo sconfinamento del manufatto, alla luce della sua
altezza ed alla natura del terreno dell'attrice, pregiudica
l'interesse della stessa (interesse che, come noto, stante il costante
insegnamento della Suprema Corte, deve essere individuato con
riferimento ALLE FUTURE POSSIBILI UTILIZZAZIONI DELL'IMMOBILE) ad
installare nel proprio giardino manufatti del tipo di quello del
convenuto, oppure a piantumare alberi di alto fusto contro le cui
fronde l'antenna potrebbe interferire.

...omissis...

P.Q.M.
il Tribunale... così provvede:
a) condanna il convenuto (il radioamatore) a modificare il manufatto
per cui è processo in modo che esso non possa invadere lo spazio aereo
sovrastante la proprietà dell'attrice;
--------------------------------------------------------------------------------------------

et voilà, il piatto è servito... :-(

Sarebbe interessante fare una ricerca per vedere se a questa sentenza
ne sono seguite altre dello stesso tenore oppure di segno opposto, dal
1992 ad oggi. Comunque, escludendo eventuali leggi, non sentenze, che
avessero definito tale delicata materia, e che io non conosco, temo
che in casi simili ci si debba impelagare in una causa civile dagli
esiti incerti, ma dalle spese certe, anzi certissime...

Paolo Zaffi

unread,
Dec 28, 2001, 6:06:13 PM12/28/01
to
On Fri, 28 Dec 2001 01:06:57 GMT, dajeall...@libero.it (Art
IK7JWY) wrote:

>eh eh.. magari potessi davvero metter su una 5 elementi per i 20 metri
>su una terrazza di 10x10 mt di dimensioni...

Basta spingere....

>temo che non sia tanto pacifico il fatto che uno possa invadere la

>proprietà altrui, seppur "aerea", con le proprie antenne.

Lo spazio aereo dev' essere una cosa piuttosto importante, si puo'
chiedere a India e Pakistan. Chissa' se in questo caso basta
spingere?

>Certo, dipende anche in che misura viene occupato lo spazio altrui, ma
>francamente 3 metri di penetrazione mi sembrano tanti.

Su questo non c'e' il minimo dubbio!

KurzSchluss

unread,
Dec 28, 2001, 7:21:08 PM12/28/01
to
Cari amici,
vi ringrazio ed in special modo Art e Roberto.

L'esempio che hai riportato, caro Art č nettamente diverso nella sostanza da
quello che ho prospettato perchč si tratta di tetti e non di giardini, in
piů gli immobili sono vincolati dal Piano Regolatore Comunale a NON essere
modificati nella struttura e nell'uso, nel qual caso i tetti non potranno
mai divenire una terrazza e gli immobili non potranno mai essere rialzati.
Quindi nessuna " futura possibile utilizzazione dell'immobile" viene messa
in pericolo e lo "sconfinamento" non pone in pregiudizio gli interessi
immediati e/o futuri altrui.
Il traliccio č 4 metri dal confine fisico e quindi in regola anche se fosse
in un giardino.
Mi auguro di poter leggere ancora sull'argomento su questo NG e prima che
l'argomento si esaurisca, vi prego di segnalarmi dove posso rivolgere
domande precise ( da qualche parte ho letto che un avvocato forniva
consulenze legali su questi argomenti).

Di nuovo grazie e buon 2002 a tutti voi
KurzSchluss


Art IK7JWY

unread,
Dec 29, 2001, 6:56:03 AM12/29/01
to
On Sat, 29 Dec 2001 01:21:08 +0100, "KurzSchluss" <mrn...@libero.it>
wrote:

>più gli immobili sono vincolati dal Piano Regolatore Comunale a NON essere


>modificati nella struttura e nell'uso

> nel qual caso i tetti non potranno
>mai divenire una terrazza e gli immobili non potranno mai essere rialzati.

mh ? ma abiti in un edificio dichiarato monumento nazionale o in una
zona con vincolo architettonico (Soprintendenza- Ministero Beni
Culturali, storici, artistici, architettonici) o, comunque, in centro
storico di particolare interesse ambientale ?
Diversamente non mi pare proprio che un P.R.G. imponga l'immutabilità
di un edificio. A meno che tu non voglia dire che, in base ai vigenti
indici di fabbricabilità, ormai tutta la volumetria ammissibile è
stata realizzata e quindi non si può più realizzare una
sopraelevazione o altri volumi edilizi. Ma in questo caso, il vicino
può sempre costruirsi sul tetto di casa un volume tecnico, ad esempio
una centrale termica, che non sono considerati ai fini della verifica
degli indici urbanistici.

>Quindi nessuna " futura possibile utilizzazione dell'immobile" viene messa
>in pericolo e lo "sconfinamento" non pone in pregiudizio gli interessi
>immediati e/o futuri altrui.

ma chi ha detto che la possibile utilizzazione di un tetto sia solo
quella edilizia ? Se il vicino volesse utilizzarlo per installare
anche lui un'antenna, magari anche solo televisiva ma proprio in
corrispondenza della zona invasa dall'antenna del radioamatore
confinante ? Insomma, dalle mie parti si direbbe "da padrone a
cacciato di casa"... :-)

>Mi auguro di poter leggere ancora sull'argomento su questo NG e prima che
>l'argomento si esaurisca, vi prego di segnalarmi dove posso rivolgere
>domande precise ( da qualche parte ho letto che un avvocato forniva
>consulenze legali su questi argomenti).

non so sei sei socio ARI. In tal caso puoi rivolgerti all'Avv.
Raimondo Alberto Lignola, I8RAJ, consulente legale per i soci.

ciao

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