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Installazione traliccio antenne

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Stefano IW6DPY

unread,
Aug 8, 2003, 2:54:43 PM8/8/03
to
Buona sera a tutti
Sto progettando di installare un traliccio su quale montare antenne per HF e
VHF.
Essendo l'altezza che dovrebbe fuoriuscire dal tetto abbastanza
ragguardevole, circa 8-10 metri, ho pensato fosse il caso sentire l'Ufficio
Tecnico comunale per conoscere l'esistenza di una normativa urbanistica che
regoli e preveda anche simili casi. A dir la verita' anche per tutelarmi nei
riguardi di vicini di casa che dovessero "protestare".
Debbo precisare che sino ad oggi ho sempre avuto montato sul tetto un palo
di 6metri da 1"1/2 che sta su da circa 20 anni e per il quale non ho mai
chiesto alcuna autorizzazione.
Parlando direttamente con l'Ing. responsabile dell'U.T. mi dice che il caso
rientra nelle situazioni per le quali e' necessario chiedere la Concessione
Edilizia unitamente al parere dell'ARPAM su impatto ambientale ed
inquinamento elettromagnetico. Tutto tramite un progettino da presentarsi a
firma di un geometra.
A richiesta se cio' fosse necessario anche per un palo da 3 metri con
relativa antenna, la risposta e' stata sempre positiva.
Di fatti allora il mio palo da 6m e' fuori legge! E le antenne TV con pali
da 10m? Hanno tutti chiesto l'autorizzazione al Comune? (all'ARPAM
ovviamente no).
Chiaramente ho specificato che sono dotato di Autorizzazione Generale da
parte del Ministero delle Comunicazioni e che le potenze e frequenze
utilizzate sono quelle previste dalla relativa normativa.
Qualcuno ha esperienza su tale materia?
Qualcuno sa anche darmi delle indicazioni su eventuali normative
aereonautiche tipo limitazioni di altezza e segnalazione tramite faro
luminoso?

Grazie a tutti

73 de IW6DPY (prossimo IZ6) Stefano

Lupo

unread,
Aug 8, 2003, 6:39:30 PM8/8/03
to

> Di fatti allora il mio palo da 6m e' fuori legge! E le antenne TV con pali
> da 10m? Hanno tutti chiesto l'autorizzazione al Comune? (all'ARPAM
> ovviamente no).

le antenne Tv rivevono non trasmettono
alberto

i7phh

unread,
Aug 9, 2003, 3:41:29 AM8/9/03
to
Ai fini della sicurezza, se vogliamo essere pignoli, riceventi o
trasmittenti non cambia nulla, c'è sempre una struttura portante.
Se quanto ha detto l'ufficio tecnico è vero, nel comune in questione, tutti,
anche lui stesso deve provvedere al progettino approvato....... anche per le
sue antenne tv.
Molti non sanno che una parabolina sat, ha una wind area superiore ad una 3
el HF.

Ai signori degli uffici tecnici sfugge un dettaglio molto importante che è
la filosofia dell'esistenza del radioamatore stesso, che non è assimilabile
agli altri servizi di telecomunicazioni. Le nostre stazioni non sono BTS o
impianti ad uso radio-tv bradcast o commerciali.

Teoricamente il radiomatore se avesse un impianto con progetto firmato, non
protrebbe assolutamente intervenire su di esso, cosa vuol dire? che una
volta installato seguendo il progetto, non è possibile cambiare nulla. In
altre parole se ti và di cambiare le antenne o di variarne l'altezza o di
modificarlo perchè più confacente alle necessità del momento, con un
progetto depositato, tutto questo NON si può fare.

Questa rigidità è in contrasto con l'attività sperimentale del radioamatore,
che in quanto sperimentatore, per perseguire lo scopo, non può usare
impianti "rigidi", ma ha bisogno di strutture flessibili che si adattino
all'esigenza dell'esperimento del momento e quindi totalmente incompatibili
con un progetto che non preveda questa flessibilità d'uso.
Non a caso, non rientra nei casi di applicabilità della 46/90, come da
circolare del ministero dell'industria di qualche anno addietro.
Esistono inoltre numerose sentenze di tribunali e di TAR che affermano la
libertà del radioamatore di installare senza vincoli di licenza edilizia.
Molte di queste notizie sono state pubblicate negli anni passati su R.R.
appunto per informare gli interessati di come stanno le cose.
Ovviamente chi non è socio ARI, non ha potuto o non può accedervi, ma questo
non è colpa di RR.
Non voglio aprire qui una lunga serie di polemiche, ma essere soci ARI,
indipendentemente dalla dirigenza della stessa comporta anche questo tipo di
informazione.

Cordiali 73
Gianni
i7phh


"Lupo" <laipo-E...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:CEVYa.233690$Ny5.6...@twister2.libero.it...

__Frank__

unread,
Aug 9, 2003, 6:02:43 AM8/9/03
to
On Sat, 9 Aug 2003 09:41:29 +0200, "i7phh" <i7...@qsl.net> wrote:


>Ovviamente chi non è socio ARI, non ha potuto o non può accedervi, ma questo
>non è colpa di RR.

Stai dicendo che chi non e' socio ARI non puo' saperne nulla delle
sentenze sul diritto di antenna per i radioamatori? Mai sentito
parlare di motori di ricerca e CD con archivi di sentenze, che ogni
buon avvocato possiede?????

Un non socio (contento) ARI

i7phh

unread,
Aug 9, 2003, 6:59:57 AM8/9/03
to
No, non ho detto questo, ho detto che chi ha RR, non deve andare a cercarli
altrove, non l'ho chiaramente specificato, ma pensavo che si capisse.
Avevo anche detto niente "polemiche" per favore.


Il problema è che non tutti hanno, nonostante l'apparenza, confidenza con i
moderni sistemi e molti al solo pensiero di consultare un legale, o
professionista in generale, rinunciano ai loro progetti.
Questo posso dirtelo per esperienza professionale nel settore e non vale
solo per gli italiani.

Il moderno, nel senso da tè inteso, è ancora lontano dall'uomo comune.
Io stesso, come OM, non uso computers nella mia stazione, pur avendone a
disposizione almeno una decina per usi professionali.

73
Gianni
i7phh

p.s.
mi sarebbe piaciuto salutarti con un nome, ma tu hai preferito l'anonimato.


"__Frank__" <laspinaf...@virgilio.it> ha scritto nel messaggio
news:0jh9jvgs7i8481etn...@4ax.com...

Stefano IW6DPY

unread,
Aug 9, 2003, 9:55:22 AM8/9/03
to
Sul sito WEB di Tutela e Risanamento Ambientale della Regione Marche ho
trovato quanto segue:
L.146/94, art. 40. Coordinamento e semplificazione delle procedure di
valutazione di impatto ambientale VIA, di compatibilità
paesistico-ambientale e dei procedimenti connessi.
"3) Le opere assoggettate a giudizio di compatibilità paesistico-ambientale
sono quelle di cui all'allegato "C" alla presente deliberazione. Sono
altresì assoggettate a tale giudizio quelle specificamente indicate nell'
allegato "B", quando l'esito della valutazione preliminare esclude la
procedura di valutazione di impatto ambientale."
.........ALLEGATO "C" Elenco delle categorie di progetti per i quali è
richiesta la sola dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale di
competenza regionale ai sensi dell'art. 63 ter delle N.T.A. del P.P.A.R.
Opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni, acquedotti,
depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili
................ Antenne e ripetitori: installazione di nuove antenne a
traliccio con altezza superiore a ml 12; installazione di nuove antenne con
schermi o parabola riflettente di superficie superiore a mq 36;

Riguardo invece il cosidetto elettrosmog, premesso che il Decreto 10/09/1988
n.381 inserisce nel Campo di applicazione (art. 1) gli impianti fissi
utilizzati dai radioamatori, la Regione Marche ha emanato la L.R.
13/11/2001, n. 25."Disciplina regionale in materia di impianti fissi di
radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della
popolazione" e nella quale l'Art. 9 "Adempimenti relativi all'installazione
degli impianti fissi di telecomunicazione non soggetti a concessione"
recita:

l. I titolari di impianti fissi di telecomunicazione, diversi da quelli di
cui all'articolo 3, quali ponti radio, comunicano, entro trenta giorni
dall'installazione degli impianti medesimi, al Comune e all'ARPAM:
a) l'ubicazione dell'impianto;
b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna
antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
4) il guadagno dell'antenna;
5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
6) la polarizzazione;
7) la frequenza utilizzata;
8) la potenza massima immessa in antenna.
2. Per i radioamatori con patente e licenza del Ministero delle
comunicazioni, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, provvederà, sentite le associazioni ed i gruppi
di radioamatori della regione, a regolamentare l'attività.
3. Il Comune provvede ad inoltrare i dati, di cui al comma 1, all'ARPAM, ai
fini dell'aggiornamento del catasto di cui all'articolo 6.

Non mi risulta che l'impegno di cui al comma 2 sia stato assolto dato che i
90 giorni sono passati.
Anzi nella seduta del Consiglio Regionale del 19/02/2003 su interpellanza
del Consigliere Castelli riguardo la mancata attuazione del comma 2, la
risposta del consigliere Amagliani a nome della Giunta e' stata:
..............omissis.......Art. 9, comma 2, regolamentazione attività dei
radioamatori: sarà quanto prima prodotta una proposta di regolamentazione
dell'attività dei radioamatori..

E sono passati altri 5 mesi. Risulta pertanto che i radioamatori in
particolare i Marchigiani sono in presenza di un vuoto legislativo. Oppure
va applicato quanto riportato dalla legge 381?

Mi scuso per essermi dilungato con riferimenti a leggi regionali, ma credo
che la materia non sia molto chiara ed allo stesso tempo di interesse
generale.
Ho intenzione di chiedere un parere sulla corretta procedura da ottenere
direttamente alla Regione Marche ma allo stesso stempo non vorrei sollevare
un vespaio con conseguenze negative.

73 de IW6DPY Stefano


Carlo Montalto

unread,
Aug 10, 2003, 7:56:52 AM8/10/03
to
Aldilà delle sterili polemiche inserire un traliccio in una coperture la cui
altezza svetti di ulteriori otto metri rispetto al clmine del tetto richiede
sul piano dell'installazione un' attenzione superiore a quella per un palo
, disolito da due pollici di diametro, di sei metri di altezza. A tua
disposizione se hai necessità di calcoletti etc.
Cosa diversa è il permesso per l'installazione questo dipende dai
regolamenti comunali. e se il tuo comune è sottoposto a tutela
paesaggistica. Se il regolamento comunale non prevede alcuna normativa in
merito ( nonostante quanto possa affermare l'ufficio tecnico comunale) e le
antenne per la televisione o le parabole per i satelliti vengono installate
senza richiedere alcun permesso, allora anche tu puoi installare il tuo
traliccio senza richiedere alcun permesso salvo a seconda dell'altexzza max
(traliccio + antenna) una luce rossa ad intermittenza sulla punta più alta.
Come ti dicevo installe un traliccio su un tetto richiede un'attenzione
maggiore.


Carlo IS0DVM
cam...@tin.it

"Stefano IW6DPY" <steve...@icqmail.com> ha scritto nel messaggio
news:bh0rm6$f1f$1...@lacerta.tiscalinet.it...

i7phh

unread,
Aug 11, 2003, 1:08:23 PM8/11/03
to
Anche qui in puglia, si doveva fare qualcosa entro 120 giorni, ma sono
passati circa due anni, anche qui la storia è la stessa.

Posso dirti cosa farei io al posto tuo.
Installerei il mio bel traliccio e dopo se è il caso ci si incontra nelle
sedi opportune con chi non è della stessa opinione....
Trattandosi di una struttura un pò più impegnativa, del palo, se non hai la
giusta esperienza, ti consiglio di rivolgerti ad aziende specializzate,
alcune possono anche fornirti i calcoli ad hoc.
73
Gianni
i7phh

p.s.
nel mio comune esiste una totale restrizione verso i tralicci, io ne ho 3 e
nessuno è venuto a dirmi nulla.

"Stefano IW6DPY" <steve...@icqmail.com> ha scritto nel messaggio

news:bh2ugu$1t7$2...@lacerta.tiscalinet.it...

i7phh

unread,
Aug 11, 2003, 1:11:23 PM8/11/03
to
A dimenticavo,
i segnali luminosi, sono richiesti oltre una certa altezza, vedi norme ICAO
e nei pressi delle aree aeroportuali.
Se ben ricordo, nessuno può volare a meno di 60 piedi di quota cioè circa
180m.

73
i7phh
Gianni


"Stefano IW6DPY" <steve...@icqmail.com> ha scritto nel messaggio
news:bh2ugu$1t7$2...@lacerta.tiscalinet.it...

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