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sospenzione dell iva su acquisto barca a vela.

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gemma

unread,
Oct 25, 2001, 3:09:41 AM10/25/01
to
vorrei un consiglio, devo acquistare una barca a vela nuova.
siccome tempo fà ho fatto una società srl con due amiche di charter,
perche avevamo una barca a vela che fittavamo,
vorrei comprare la barca nuova evitando di pagare l'iva all'acquisto.
applicando la sospenzione dell'iva , che poi viene pagata quando la
barca si rivende.
mi hanno detto che questo è possibile, è vero?
come devo fare a reperire valide informazioni ed escamotage per
rimandare la spesa dell'iva?
grazie

pa...@tiscalinet.it

unread,
Oct 26, 2001, 7:46:57 AM10/26/01
to
l'iva la devi pagare, poi la recuperi dalle fatture che emetti ai tuoi
clienti.....

certo che fare una srl per affittare una barca a vela.... quanti
miliardi di fatturato fate ogni anno?

Enrico Mizar

unread,
Oct 26, 2001, 8:58:18 AM10/26/01
to
vai a vedere una mia risposta al post del 07.09.01 "IVA per nautica", quello
regolato dalla circolare richiamata, è l'unico sistema che io conosco, per
scapolare parte dell'IVA.

Ciao.

Enrico

"gemma" <gem...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:f3eftt8hovkmp0ocb...@4ax.com...

pa...@tiscalinet.it

unread,
Oct 26, 2001, 10:44:50 AM10/26/01
to
Non penso che si applichi anche alle società...... cosa dici

On Fri, 26 Oct 2001 12:58:18 GMT, "Enrico Mizar" <enfa...@libero.it>
wrote:

Enrico Mizar

unread,
Oct 26, 2001, 11:58:39 AM10/26/01
to
l'applicazione della norma non fa distinzioni quindi è applicabile in capo a
qualsiasi soggetto effettui locazioni.
Nel caso sia la tua società che noleggia al sig. Bianchi (corrispettivo in
parte non imponibile art 8 dpr 633/72 ed in parte ivato), sia nel caso della
società di leasing che, da proprietaria della "tua" barca ti fa pagare un
canone di locazione (in parte non imponibile ed in parte ivato tanto quanto
inventato tempo addietro dalla legislazione francese che ha fatto
immatricolare moltissime imbarcazioni con bandiera francese. Infatti la
bandiera è relativa al porto di immatricolazione ed il porto è francese in
quanto la barca è di proprietà di una società francese)

Saluti a tutti

Enrico
<pa...@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:3bd976cd...@news.inet.it...

Mario Lepore

unread,
Oct 26, 2001, 4:29:31 PM10/26/01
to
Enrico Mizar <enfa...@libero.it> wrote in message
PKfC7.7967$Qj6.6...@news.infostrada.it...

| l'applicazione della norma non fa distinzioni quindi è applicabile
in capo a
............

| bandiera è relativa al porto di immatricolazione ed il porto è
francese in
| quanto la barca è di proprietà di una società francese)
|
| Saluti a tutti
|
| Enrico

x gemma
la sospenSione dell'i.v.a. era una proposta fatta circa un anno fa.
poi si é arrivati alla duplicaZione della norma francese che
abolisce parzialmente l'i.v.a. in proporZione alla dimenSione della
barca.

x Enrico
la norma é dotata di proprietà transitiva?
nel senso che se io ho una società di charter prendo la barca in
leasing e pago circa metà I.V.A., fin qui non ci sono problemi.
Se la società noleggia la barca a un terzo la fattura relativa é
gravata interamente dall'I.V.A. o é anche essa con IVA dimezzata????
ciao
mario


gemma

unread,
Oct 25, 2001, 7:54:31 PM10/25/01
to
ciao, non sono riuscito a scaricare quel mwssaggio del 7/9/01
me lo manderesti?
graie


On Fri, 26 Oct 2001 12:58:18 GMT, "Enrico Mizar" <enfa...@libero.it>
wrote:

>vai a vedere una mia risposta al post del 07.09.01 "IVA per nautica", quello

gemma

unread,
Oct 25, 2001, 8:01:20 PM10/25/01
to
quindi la cosa che mi conviene di più qual'è?

Enrico Mizar

unread,
Oct 29, 2001, 3:20:24 AM10/29/01
to
la faccenda si complica e dovrei tirar fuori il dpr 633 istitutivo dell'iva.
A rigor di logica dovrebbe essere così in quanto si tratta di servizi resi
per operazioni che "potenzialmente" hanno il beneficio della extra
territorialità dell'imposta.
Mi riservo di dare una scorsa alla norma e farvi sapere, anche se su questo
una supervisione dal Vostro commercialista che conosce la Vostra precisa
situazione (parlo per chi lavora nella/con la nautica) è assolutamente
doverosa!

Torneò sull'argomento.

Ciao

Enrico
"Mario Lepore" <mrle...@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:9rci1s$74b$1...@pegasus.tiscalinet.it...

Enrico Mizar

unread,
Oct 29, 2001, 3:26:31 AM10/29/01
to
non capisco il senso della tua domanda.
nel senso se comperare con un leasing francese od italiano?
Oppure non comperare a mezzo leasing?

Ciao.

Enrico
"gemma" <gem...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:<4t9htt0gg2hepfu3f...@4ax.com>...


> quindi la cosa che mi conviene di più qual'è?
>

"gemma" <gem...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:4t9htt0gg2hepfu3f...@4ax.com...

Enrico Mizar

unread,
Oct 29, 2001, 3:26:33 AM10/29/01
to
ecco la circolare.( non sono riuscito ad inviarla al tuo indirizzo) non ce
ne vogliano gli altri amici del ng.

Ciao.
Enrico

"Enrico Mizar" <enfa...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:<d04m7.221959$VV1.16...@bin1.nnrp.aus1.giganews.com>...
> Stranamente la circolare 76 del 02.08.2001 sembra abbastanza semplice da
> comprendere, almeno in linee generali. In soldoni prevede una % di non
> imponibilità Iva per le operazioni di noleggio, locazione (anche
finanziaria
> c.d. Leasing) in funzione della tipologia della imbarcazione e del
> "presumibile" tempo trascorso fuori dalle acque comunitarie (attenzione
non
> italiane!). L'agenzia delle entrate ha quindi predisposto una tabella
nella
> quale far rientrare le % di non imponibilità.
>
> Saluti a tutti
>
> Enrico
>
> ecco il testo della circolare
>
>
> Servizio di documentazione tributaria
> Agenzia delle Entrate
> DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
> Circolare del 02/08/2001 n. 76
> Oggetto:
> IVA - Prestazioni di locazione (compresa la locazione finanziaria),
noleggio
> e simili di unita' da diporto utilizzate fuori dalle acque territoriali.
> Testo:
> L'art. 46 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla
> Finanziaria 2000) ha modificato l'ultimo periodo dell'art. 7, quarto
comma,
> lett. f), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, estendendo il trattamento
> fiscale previsto per le prestazioni di locazione (compresa la locazione
> finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto effettuate, al di
> fuori dell'Unione Europea, da soggetti nazionali nei confronti di
> committenti extracomunitari, anche a quelle rese a clienti residenti o
> domiciliati in Italia o, comunque, in altro Stato membro dell'Unione
> europea.
> Come precisato nella Circolare n. 207/E del 18/11/2000, le citate
> prestazioni non si considerano piu' territorialmente rilevanti, e, come
> tali, non sono assoggettate all'IVA, se i mezzi di cui trattasi sono
> utilizzati al di fuori della Unione Europea, a prescindere dal domicilio o
> residenza del committente.
> Conseguentemente, le operazioni in esame rientrano nel campo di
> applicazione dell'imposta solo se utilizzate in ambito comunitario, per
cui,
> in caso di impiego del mezzo di trasporto in parte in territorio
comunitario
> e in parte al di fuori di esso, dovra' considerarsi rilevante per l'IVA
solo
>
> la parte del canone di locazione riferibile all'utilizzo che ne e' stato
> fatto in ambito comunitario.
> In relazione alle nuove disposizioni, talune organizzazioni (UCINA -Unione
> Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini - ed
ASSILEA -Associazione
> Italiana Leasing -), interessate in particolare al settore
> della nautica da diporto, hanno rappresentato le oggettive difficolta'
> riscontrabili nella dimostrazione del reale utilizzo delle unita' da
diporto
> al di fuori delle acque territoriali comunitarie.
> Allo scopo di rendere piu' semplice l'applicazione della normativa,
> e' stato suggerito di determinare in via forfetaria tale utilizzo
> extracomunitario, sulla base delle caratteristiche tipologiche delle
unita'
> da diporto.
> Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, interessato al
> riguardo, condividendo il principio della determinazione forfetaria, ha
> fornito utili indicazioni in merito alle caratteristiche tecniche di
> costruzione e alla abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto.
> Il citato Dicastero ha fatto rilevare che nella normativa nazionale
> le imbarcazioni di nuova costruzione sono abilitate alla navigazione in
base
> alla categoria di progettazione a cui appartengono e che il decreto
> legislativo n. 436 del 14 agosto 1996, di recepimento della direttiva
> 94/25/CE, ha disposto l'immissione in servizio delle sole unita' da
diporto
> recanti la marcatura CE e appartenenti ad una categoria di progettazione
> (A-B-C-D) in relazione a parametri meteo-marini (forza del vento e altezza
> significativa delle onde), individuando, all'art. 12, quattro specie di
> tipologie di navigazione, senza riferimento ad alcun limite dalla costa.
> Inoltre, considerato che le caratteristiche geografiche dei mari
> italiani consentono alle unita' da diporto di uscire facilmente dalle
acque
> territoriali dell'Unione per raggiungere Paesi extracomunitari di
> particolare attrazione turistica, il Ministero dei Trasporti e della
> Navigazione ha espresso l'avviso che possono essere individuati criteri
> presuntivi di utilizzo delle imbarcazioni al di fuori del territorio
> dell'U.E. con riferimento alle caratteristiche tecniche proprie del mezzo
a
> disposizione, quali la categoria di appartenenza, il tipo di propulsione
> (motore o vela) e la lunghezza. In particolare, la lunghezza dell'unita'
da
> Servizio di documentazione tributaria
> Circolare del 02/08/2001 n. 76
> diporto appare elemento determinante di alcuni significativi requisiti
della
> stessa, come il grado di autonomia, di abitabilita' e di attrezzature a
> disposizione.
> A. Individuazione della rilevanza territoriale delle prestazioni di
> locazione, compresa quella finanziaria, noleggio e simili di unita'
> da diporto.
> Sulla base dei presupposti tecnici sopra evidenziati, cosi' come
> comunicati dal ripetuto Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si
> esprime l'avviso che in sede di accertamento gli Uffici locali
dell'Agenzia,
> nella indisponibilita' di elementi certi sulla effettiva utilizzazione del
> natante, possano fare utile riferimento alle percentuali di seguito
> indicate, le quali tengono conto di una stima, effettuata in via
forfetaria
> dell'utilizzo al di fuori delle acque territoriali dell'Unione Europea
delle
> unita' da diporto in discorso.
> 1. Navi da diporto
> Sono le unita' di lunghezza superiore ai 24 metri, non rientranti
> nella direttiva 94/25/CE, progettate e realizzate per permettere lunghe
> crociere in mare aperto. Rappresentano lo 0,14% del totale parco navigante
> da diporto e la loro utilizzazione fuori dalle acque territoriali puo'
> valutarsi intorno al 60%.
> 2. Imbarcazioni da diporto a motore (categorie A-B-C)
> Sono unita' da diporto rientranti nella fascia mediana di lunghezza
> compresa tra i 7,5 e 24 metri. Considerato che il loro uso e'
condizionato,
> oltre che dalla categoria di progettazione, anche dalla autonomia prevista
> dal costruttore, legata alle dimensioni della barca ed alla potenza della
> motorizzazione, la permanenza fuori dalle acque territoriali comunitarie
di
> tali imbarcazioni puo' essere valutata in:
> - 10% per quelle di lunghezza fino a 7,50 metri (se iscritte nei registri
> delle imbarcazioni da diporto);
> - 25% per quelle di lunghezza da 7.51 a 12 metri;
> - 35% per quelle di lunghezza da 12,01 a 16 metri;
> - 50% per quelle di lunghezza da 16,01 a 24 metri;
> Si precisa che per le unita' da diporto fino a 7,50 metri e'
> richiesta l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da
> diporto -condizione
> necessaria perche' possa formare oggetto di leasing - il che
> comporta oneri economici quali la registrazione, la tassa di
stazionamento,
> il costo per verifiche periodiche.
> 3. Imbarcazioni da diporto a vela (categorie A-B-C-)
> Sono unita' di lunghezza non superiore ai 24 metri con propulsione a
> vela o a vela con motore ausiliario, tra le quali rientrano anche i
> motovelieri. Rappresentano circa il 20,88% del totale delle imbarcazioni e
> sono idonee ad affrontare lunghi viaggi, anche se di dimensioni minori.
> La loro utilizzazione fuori dalle acque territoriali dell'Unione
> Europea puo' essere individuata in:
> - 25% per quelle di lunghezza fino a 10 metri;
> - 35% per quelle di lunghezza da 10.01 a 20 metri;
> - 50% per quelle di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
> - 60% per quelle di lunghezza oltre 24 metri.
> Anche per le unita' a vela fino a 10 metri, limite previsto per
> l'obbligatorieta' dell'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da
> diporto, valgono le stesse considerazioni sopra formulate relativamente
alle
> unita' a motore fino a 7,50 metri.
> 4. Unita' appartenenti alla categoria D
> Le unita' di progettazione D sono quelle abilitate alla navigazione
> Servizio di documentazione tributaria
> Circolare del 02/08/2001 n. 76
> solo per acque protette e, pertanto, deve ritenersi che la percentuale di
> permanenza fuori dalle acque territoriali sia nulla.
> B. Trattamento fiscale
> Tanto premesso si ritiene opportuno sottolineare che i corrispettivi
> delle prestazioni di servizio in discorso dovranno essere assoggettati ad
> IVA con l'aliquota del 20%. Ai fini della individuazione della base
> imponibile, gli Uffici locali dell'Agenzia, in sede di controllo, sempre
che
> non dispongano di prove certe in ordine alla effettiva utilizzazione del
> natante, potranno fare utile riferimento alle sopraelencate percentuali di
> utilizzo delle unita' da diporto al di fuori delle acque territoriali
> dell'Unione Europea, determinato in relazione alla categoria di
appartenenza
> delle unita' stesse, tenuto conto che tale individuazione e' stata fatta
> allo scopo di rendere agevole l'applicazione dell'imposta.
> Per una migliore comprensione si riporta il quadro sinottico del
> calcolo della base imponibile delle operazioni in parola distinto secondo
le
> categorie di appartenenza delle unita' da diporto.
> --------------------------------------------------------------------------
--
> --
> Tipologia dell'unita' da diporto Percentuale del
> corrispettivo da
> assoggettare ad IVA
> --------------------------------------------------------------------------
--
> --
> Unita' a motore o a vela di lunghezza 40%
> superiore a 24 metri
> --------------------------------------------------------------------------
--
> --
> Unita' a vela di lunghezza tra i 20,01-24,00 50%
> metri ed unita' a motore di lunghezza tra
> 16,01-24 metri
> --------------------------------------------------------------------------
--
> --
> Unita' a vela di lunghezza tra i 10,01-20 65%
> metri ed unita' a motore di lunghezza tra
> 12,01-16 metri
> --------------------------------------------------------------------------
--
> --
> Unita' a vela di lunghezza fino a 10 metri ed 75%
> unita' a motore di lunghezza tra 7,51-12 metri
> --------------------------------------------------------------------------
--
> -
> Unita' a motore di lunghezza fino a 7,50 metri 90%
> --------------------------------------------------------------------------
--
> --
> Unita' appartenenti alla categoria D 100%
> --------------------------------------------------------------------------
--
> --
> c. Navi diverse dalle unita' da diporto
> Le prestazioni di servizi di locazione, compresa quella finanziaria,
> noleggio e simili, relative alle navi utilizzate per lo svolgimento di
> attivita' commerciali, della pesca o per operazioni di salvataggio o
> assistenza in mare, nonche' per quelle utilizzate da organi dello Stato,
> individuate alle lettere a) e b) dell'articolo 8-bis del DPR n. 633 del
> 1972, dovranno essere considerate territorialmente rilevanti, con
> riferimento alle analoghe percentuali previste per le unita' da diporto,
in
> funzione della lunghezza e propulsione, sempreche' le predette navi
vengano
> utilizzate sia all'interno che al di fuori delle acque territoriali
> comunitarie.
> Ovviamente, la quota di corrispettivo da considerare rientrante nel
> campo applicativo dell'imposta sara' assoggettata al regime di non
> imponibilita' ad IVA, in applicazione delle disposizioni previste dallo
> stesso articolo 8-bis.
> Qualora, invece, le navi in parola siano utilizzate esclusivamente
> all'interno delle acque territoriali dell'Unione Europea, l'intera
> prestazione di servizi dovra' essere considerata territorialmente
rilevante
> ed il relativo corrispettivo totale beneficera' della non imponibilita'
IVA,
> anche ai fini della costituzione del plafond a favore dei soggetti che
> pongono in essere le prestazioni di servizio in discorso.
> Servizio di documentazione tributaria
> Circolare del 02/08/2001 n. 76
> Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione del
> contenuto della presente circolare.
> Pagina 4
>
>

"gemma" <gem...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio

news:kf9htto119a9u50b0...@4ax.com...

Beppe

unread,
Oct 29, 2001, 4:51:16 AM10/29/01
to
Enrico Mizar wrote:

> non capisco il senso della tua domanda.
> nel senso se comperare con un leasing francese od italiano?
> Oppure non comperare a mezzo leasing?

O non comperare affatto?


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