certo che fare una srl per affittare una barca a vela.... quanti
miliardi di fatturato fate ogni anno?
Ciao.
Enrico
"gemma" <gem...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:f3eftt8hovkmp0ocb...@4ax.com...
On Fri, 26 Oct 2001 12:58:18 GMT, "Enrico Mizar" <enfa...@libero.it>
wrote:
Saluti a tutti
Enrico
<pa...@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:3bd976cd...@news.inet.it...
x gemma
la sospenSione dell'i.v.a. era una proposta fatta circa un anno fa.
poi si é arrivati alla duplicaZione della norma francese che
abolisce parzialmente l'i.v.a. in proporZione alla dimenSione della
barca.
x Enrico
la norma é dotata di proprietà transitiva?
nel senso che se io ho una società di charter prendo la barca in
leasing e pago circa metà I.V.A., fin qui non ci sono problemi.
Se la società noleggia la barca a un terzo la fattura relativa é
gravata interamente dall'I.V.A. o é anche essa con IVA dimezzata????
ciao
mario
On Fri, 26 Oct 2001 12:58:18 GMT, "Enrico Mizar" <enfa...@libero.it>
wrote:
>vai a vedere una mia risposta al post del 07.09.01 "IVA per nautica", quello
Torneò sull'argomento.
Ciao
Enrico
"Mario Lepore" <mrle...@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:9rci1s$74b$1...@pegasus.tiscalinet.it...
Ciao.
Enrico
"gemma" <gem...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:<4t9htt0gg2hepfu3f...@4ax.com>...
> quindi la cosa che mi conviene di più qual'è?
>
"gemma" <gem...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:4t9htt0gg2hepfu3f...@4ax.com...
Ciao.
Enrico
"Enrico Mizar" <enfa...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:<d04m7.221959$VV1.16...@bin1.nnrp.aus1.giganews.com>...
> Stranamente la circolare 76 del 02.08.2001 sembra abbastanza semplice da
> comprendere, almeno in linee generali. In soldoni prevede una % di non
> imponibilità Iva per le operazioni di noleggio, locazione (anche
finanziaria
> c.d. Leasing) in funzione della tipologia della imbarcazione e del
> "presumibile" tempo trascorso fuori dalle acque comunitarie (attenzione
non
> italiane!). L'agenzia delle entrate ha quindi predisposto una tabella
nella
> quale far rientrare le % di non imponibilità.
>
> Saluti a tutti
>
> Enrico
>
> ecco il testo della circolare
>
>
> Servizio di documentazione tributaria
> Agenzia delle Entrate
> DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
> Circolare del 02/08/2001 n. 76
> Oggetto:
> IVA - Prestazioni di locazione (compresa la locazione finanziaria),
noleggio
> e simili di unita' da diporto utilizzate fuori dalle acque territoriali.
> Testo:
> L'art. 46 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla
> Finanziaria 2000) ha modificato l'ultimo periodo dell'art. 7, quarto
comma,
> lett. f), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, estendendo il trattamento
> fiscale previsto per le prestazioni di locazione (compresa la locazione
> finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto effettuate, al di
> fuori dell'Unione Europea, da soggetti nazionali nei confronti di
> committenti extracomunitari, anche a quelle rese a clienti residenti o
> domiciliati in Italia o, comunque, in altro Stato membro dell'Unione
> europea.
> Come precisato nella Circolare n. 207/E del 18/11/2000, le citate
> prestazioni non si considerano piu' territorialmente rilevanti, e, come
> tali, non sono assoggettate all'IVA, se i mezzi di cui trattasi sono
> utilizzati al di fuori della Unione Europea, a prescindere dal domicilio o
> residenza del committente.
> Conseguentemente, le operazioni in esame rientrano nel campo di
> applicazione dell'imposta solo se utilizzate in ambito comunitario, per
cui,
> in caso di impiego del mezzo di trasporto in parte in territorio
comunitario
> e in parte al di fuori di esso, dovra' considerarsi rilevante per l'IVA
solo
>
> la parte del canone di locazione riferibile all'utilizzo che ne e' stato
> fatto in ambito comunitario.
> In relazione alle nuove disposizioni, talune organizzazioni (UCINA -Unione
> Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini - ed
ASSILEA -Associazione
> Italiana Leasing -), interessate in particolare al settore
> della nautica da diporto, hanno rappresentato le oggettive difficolta'
> riscontrabili nella dimostrazione del reale utilizzo delle unita' da
diporto
> al di fuori delle acque territoriali comunitarie.
> Allo scopo di rendere piu' semplice l'applicazione della normativa,
> e' stato suggerito di determinare in via forfetaria tale utilizzo
> extracomunitario, sulla base delle caratteristiche tipologiche delle
unita'
> da diporto.
> Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, interessato al
> riguardo, condividendo il principio della determinazione forfetaria, ha
> fornito utili indicazioni in merito alle caratteristiche tecniche di
> costruzione e alla abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto.
> Il citato Dicastero ha fatto rilevare che nella normativa nazionale
> le imbarcazioni di nuova costruzione sono abilitate alla navigazione in
base
> alla categoria di progettazione a cui appartengono e che il decreto
> legislativo n. 436 del 14 agosto 1996, di recepimento della direttiva
> 94/25/CE, ha disposto l'immissione in servizio delle sole unita' da
diporto
> recanti la marcatura CE e appartenenti ad una categoria di progettazione
> (A-B-C-D) in relazione a parametri meteo-marini (forza del vento e altezza
> significativa delle onde), individuando, all'art. 12, quattro specie di
> tipologie di navigazione, senza riferimento ad alcun limite dalla costa.
> Inoltre, considerato che le caratteristiche geografiche dei mari
> italiani consentono alle unita' da diporto di uscire facilmente dalle
acque
> territoriali dell'Unione per raggiungere Paesi extracomunitari di
> particolare attrazione turistica, il Ministero dei Trasporti e della
> Navigazione ha espresso l'avviso che possono essere individuati criteri
> presuntivi di utilizzo delle imbarcazioni al di fuori del territorio
> dell'U.E. con riferimento alle caratteristiche tecniche proprie del mezzo
a
> disposizione, quali la categoria di appartenenza, il tipo di propulsione
> (motore o vela) e la lunghezza. In particolare, la lunghezza dell'unita'
da
> Servizio di documentazione tributaria
> Circolare del 02/08/2001 n. 76
> diporto appare elemento determinante di alcuni significativi requisiti
della
> stessa, come il grado di autonomia, di abitabilita' e di attrezzature a
> disposizione.
> A. Individuazione della rilevanza territoriale delle prestazioni di
> locazione, compresa quella finanziaria, noleggio e simili di unita'
> da diporto.
> Sulla base dei presupposti tecnici sopra evidenziati, cosi' come
> comunicati dal ripetuto Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si
> esprime l'avviso che in sede di accertamento gli Uffici locali
dell'Agenzia,
> nella indisponibilita' di elementi certi sulla effettiva utilizzazione del
> natante, possano fare utile riferimento alle percentuali di seguito
> indicate, le quali tengono conto di una stima, effettuata in via
forfetaria
> dell'utilizzo al di fuori delle acque territoriali dell'Unione Europea
delle
> unita' da diporto in discorso.
> 1. Navi da diporto
> Sono le unita' di lunghezza superiore ai 24 metri, non rientranti
> nella direttiva 94/25/CE, progettate e realizzate per permettere lunghe
> crociere in mare aperto. Rappresentano lo 0,14% del totale parco navigante
> da diporto e la loro utilizzazione fuori dalle acque territoriali puo'
> valutarsi intorno al 60%.
> 2. Imbarcazioni da diporto a motore (categorie A-B-C)
> Sono unita' da diporto rientranti nella fascia mediana di lunghezza
> compresa tra i 7,5 e 24 metri. Considerato che il loro uso e'
condizionato,
> oltre che dalla categoria di progettazione, anche dalla autonomia prevista
> dal costruttore, legata alle dimensioni della barca ed alla potenza della
> motorizzazione, la permanenza fuori dalle acque territoriali comunitarie
di
> tali imbarcazioni puo' essere valutata in:
> - 10% per quelle di lunghezza fino a 7,50 metri (se iscritte nei registri
> delle imbarcazioni da diporto);
> - 25% per quelle di lunghezza da 7.51 a 12 metri;
> - 35% per quelle di lunghezza da 12,01 a 16 metri;
> - 50% per quelle di lunghezza da 16,01 a 24 metri;
> Si precisa che per le unita' da diporto fino a 7,50 metri e'
> richiesta l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da
> diporto -condizione
> necessaria perche' possa formare oggetto di leasing - il che
> comporta oneri economici quali la registrazione, la tassa di
stazionamento,
> il costo per verifiche periodiche.
> 3. Imbarcazioni da diporto a vela (categorie A-B-C-)
> Sono unita' di lunghezza non superiore ai 24 metri con propulsione a
> vela o a vela con motore ausiliario, tra le quali rientrano anche i
> motovelieri. Rappresentano circa il 20,88% del totale delle imbarcazioni e
> sono idonee ad affrontare lunghi viaggi, anche se di dimensioni minori.
> La loro utilizzazione fuori dalle acque territoriali dell'Unione
> Europea puo' essere individuata in:
> - 25% per quelle di lunghezza fino a 10 metri;
> - 35% per quelle di lunghezza da 10.01 a 20 metri;
> - 50% per quelle di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
> - 60% per quelle di lunghezza oltre 24 metri.
> Anche per le unita' a vela fino a 10 metri, limite previsto per
> l'obbligatorieta' dell'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da
> diporto, valgono le stesse considerazioni sopra formulate relativamente
alle
> unita' a motore fino a 7,50 metri.
> 4. Unita' appartenenti alla categoria D
> Le unita' di progettazione D sono quelle abilitate alla navigazione
> Servizio di documentazione tributaria
> Circolare del 02/08/2001 n. 76
> solo per acque protette e, pertanto, deve ritenersi che la percentuale di
> permanenza fuori dalle acque territoriali sia nulla.
> B. Trattamento fiscale
> Tanto premesso si ritiene opportuno sottolineare che i corrispettivi
> delle prestazioni di servizio in discorso dovranno essere assoggettati ad
> IVA con l'aliquota del 20%. Ai fini della individuazione della base
> imponibile, gli Uffici locali dell'Agenzia, in sede di controllo, sempre
che
> non dispongano di prove certe in ordine alla effettiva utilizzazione del
> natante, potranno fare utile riferimento alle sopraelencate percentuali di
> utilizzo delle unita' da diporto al di fuori delle acque territoriali
> dell'Unione Europea, determinato in relazione alla categoria di
appartenenza
> delle unita' stesse, tenuto conto che tale individuazione e' stata fatta
> allo scopo di rendere agevole l'applicazione dell'imposta.
> Per una migliore comprensione si riporta il quadro sinottico del
> calcolo della base imponibile delle operazioni in parola distinto secondo
le
> categorie di appartenenza delle unita' da diporto.
> --------------------------------------------------------------------------
--
> --
> Tipologia dell'unita' da diporto Percentuale del
> corrispettivo da
> assoggettare ad IVA
> --------------------------------------------------------------------------
--
> --
> Unita' a motore o a vela di lunghezza 40%
> superiore a 24 metri
> --------------------------------------------------------------------------
--
> --
> Unita' a vela di lunghezza tra i 20,01-24,00 50%
> metri ed unita' a motore di lunghezza tra
> 16,01-24 metri
> --------------------------------------------------------------------------
--
> --
> Unita' a vela di lunghezza tra i 10,01-20 65%
> metri ed unita' a motore di lunghezza tra
> 12,01-16 metri
> --------------------------------------------------------------------------
--
> --
> Unita' a vela di lunghezza fino a 10 metri ed 75%
> unita' a motore di lunghezza tra 7,51-12 metri
> --------------------------------------------------------------------------
--
> -
> Unita' a motore di lunghezza fino a 7,50 metri 90%
> --------------------------------------------------------------------------
--
> --
> Unita' appartenenti alla categoria D 100%
> --------------------------------------------------------------------------
--
> --
> c. Navi diverse dalle unita' da diporto
> Le prestazioni di servizi di locazione, compresa quella finanziaria,
> noleggio e simili, relative alle navi utilizzate per lo svolgimento di
> attivita' commerciali, della pesca o per operazioni di salvataggio o
> assistenza in mare, nonche' per quelle utilizzate da organi dello Stato,
> individuate alle lettere a) e b) dell'articolo 8-bis del DPR n. 633 del
> 1972, dovranno essere considerate territorialmente rilevanti, con
> riferimento alle analoghe percentuali previste per le unita' da diporto,
in
> funzione della lunghezza e propulsione, sempreche' le predette navi
vengano
> utilizzate sia all'interno che al di fuori delle acque territoriali
> comunitarie.
> Ovviamente, la quota di corrispettivo da considerare rientrante nel
> campo applicativo dell'imposta sara' assoggettata al regime di non
> imponibilita' ad IVA, in applicazione delle disposizioni previste dallo
> stesso articolo 8-bis.
> Qualora, invece, le navi in parola siano utilizzate esclusivamente
> all'interno delle acque territoriali dell'Unione Europea, l'intera
> prestazione di servizi dovra' essere considerata territorialmente
rilevante
> ed il relativo corrispettivo totale beneficera' della non imponibilita'
IVA,
> anche ai fini della costituzione del plafond a favore dei soggetti che
> pongono in essere le prestazioni di servizio in discorso.
> Servizio di documentazione tributaria
> Circolare del 02/08/2001 n. 76
> Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione del
> contenuto della presente circolare.
> Pagina 4
>
>
"gemma" <gem...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:kf9htto119a9u50b0...@4ax.com...
> non capisco il senso della tua domanda.
> nel senso se comperare con un leasing francese od italiano?
> Oppure non comperare a mezzo leasing?
O non comperare affatto?