Art. 13
1. L'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, è sostituito dal
seguente:
"Art. 17 - 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con
motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della
tassa di stazionamento.
2. La tassa di stazionamento è stabilita in base alla lunghezza fuoritutto
dell'unità da diporto a prescindere dalla potenza installata, ed è pari a
lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i
natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto.
3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento
calcolata come previsto al comma 2 è ridotta alla metà.
4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite
con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i
Ministri delle finanze e dei trasporti.
5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una
sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo
evaso.
6. La tassa di stazionamento è annuale per le imbarcazioni e navi da
diporto, mentre è dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un
minimo di quattro mesi".
Dunque come vedi:
se la tua imbarcazione non era un natante dovevi pagare entro il termine
oppure fare l' esportazione anche temporanea........
Ciao
Ago Gatti <agogat...@tin.it> wrote in message
37ea4f96...@news.tin.it...