--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
Penso proprio tu possa accorciare i rami che entrano nella tua proprietà
senza incorrere a rogne.
didy
Minacciato di che??? Se netrano nelola tua proprietą le puoi benissimo
tagliare. Altrimenti non spendere soldi nell'avvocato, ma chiama i vigili
oppure portalo da un giudice di pace che lo obblicherą a tagliare le piante
se troppo vicine alla recinzione comune e a tagliare i rami che entrano
nella tua proprietą.
Io comunque taglierei direttamente i rami.... a meno che sia uino di quei
tipi "allucinati"... nel qual caso preferirei la via dei vigili...
Michela
No puoi tagliare solo le parti ipogee, puoi
però obbligare il vicino a tagliare i rami che
si protendono nella tua proprietà, a sue spese
naturalmente.
un consiglio: cambia avvocato...
--
Claudio
Tra Venezia e Pordenone
www.casafiorita.it
cla...@casafiorita.it
1)Se i rami stanno sulla TUA proprieta', li puoi tagliare e anche rivendere
come legna da ardere, perche' sono tuoi, compresi i frutti di eventuali
alberi da frutto.
2)Uccidere una rubinia NON e' una cosa saggia. Le radici della rubinia
sono letteralmente ovunque, e non appena tagli la pianta madre, ti trovi
piante che crescono ovunque ci sia un microscopivo varco. E dopo che
ci crescono, il varco NON sara' piu' microscopico. E la rubinia cresce
ovunque,
il che significa che se ti deve crescere nel tombino di una fogna lo fa, e
quando
te ne accorgi devi scoperchiare tutto il condotto.
Per cui, siccome peraltro la robinia concima il suolo, ti conviene limitarti
a tagliare i rami che stanno sulla TUA proprieta'.
Non puo' dirti niente, se lo fai.
Lev
Confermo la bontà del consiglio e ti aggiungo il riferimento legale:
art. 896 del Codice Civile (fatti salvi gli usi locali che possano disporre
diversamente)
Non cercare di far fuori le piante di nascosto perchè, visto il tuo vicino,
corri il rischio di innescare una di quelle faide ....
auguri
federicop
> 1)Se i rami stanno sulla TUA proprieta', li puoi tagliare e anche
rivendere
> come legna da ardere, perche' sono tuoi, compresi i frutti di
eventuali
> alberi da frutto.
> Non puo' dirti niente, se lo fai.
>
> Lev
Secondo l'articolo del codice civile, interpretato alla lettera (e se il
vicino è cattivo il suo avvocato lo sarà altrettanto) sembra che le
radici le puoi tagliare, ma i rami no.
Anche i frutti sono tuoi quando cadono, non prima, sempre leggendo alla
lettera.
Fabbrogiovanni.
Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in
qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le
radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i
regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente
caduti
dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del
fondo
su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario
dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art.
843.
> 1)Se i rami stanno sulla TUA proprieta', li puoi tagliare e anche rivendere
noneeeee!
> come legna da ardere, perche' sono tuoi, compresi i frutti di eventuali
> alberi da frutto.
solo quelli che cadono da soli!
gli articoli che riguardano tale materia sono l'892, 894, 895, 896.
L'894 ti dice tutto:
"Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono
piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli
precedenti" (892: 3m per gli alberi ad alto fusto e 1,5 per quelli a basso
fusto, lo stesso articolo parla proprio di Robunie che devono stare a 2 m)
Per quel che riguarda le distanze, se c'è un muro divisorio, le distanze
citate dal codice possono non essere osservate purchè le piante siano tenute
all'altezza dwel muro.
Se gli alberi sono lì da più di 20 anni (credo) e non hai detto niente, il
tuo simpatico vicino ha acquisito la servitù di piantaggione e non puoi
ciedere il taglio (art. 895 ... Se si è acquisito il diritto di tenere
alberi a distanza minore di quelle sopra indicate...)
Per quel che riguarda i rami, come hanno già detto altri newsreader, non
puoi ne tagliarli ne costringerlo a tagliarli.
Ti consiglio anch'io un altro avvocato, e le cose che hanno detto gli altri.
Kosmos86
Scherzo ovviamente (ma qualche volta ci hai pensato, vero?)
"Simone" <sim...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:bc9kk6$2du$1...@news.newsland.it...
Scusami Kosmos, ma questa tua affermazione proprio non la capisco. Non potrà
tagliarli direttamente, però può costringere il proprietario a TAGLIARLI,
come appunto afferma l'896 primo comma già da altri evocato. Ho fatto una
rapida ricerca nella giurisprudenza in materia e ne è risultato che varie
fonti escludono la possibilità di usucapire anche il diritto a protendersi
sul fondo altrui, dato che il tenore letterale del citato 896 sembra
riferirsi ad un diritto esercitabile in ogni tempo.
Rimane invece da approfondire se il vicino abbia effettivamente usucapito il
diritto a mantenere l'albero a distanza inferiore a quella legale, che per
le robinie, a meno di esplicite norme contenute nel regolamento comunale -
in genere non ci sono - sono esattamente TRE METRI. E' stato scritto che con
tutta probabilità l'albero è lì da più di vent'anni, ma ciò non comporta
automaticamente l'usucapione: il "possesso" deve essere stato ININTERROTTO,
né violento né clandestino. In ragione della natura particolare del
possesso, è sufficiente che l'amico abbia scritto qualche riga di diffida
prima della scadenza del termine ventennale perché il conteggio debba
ricominciare da tale atto interruttivo. Ho poi "scovato" questa curiosa
sentenza:
Affinche' si abbia possesso "ad usucapionem" e' necessaria la
sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che
dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "jus
in re aliena" e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per
tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia
per quanto riguarda l' "animus" che il "corpus", e che non sia dovuta
a mera tolleranza, la quale e' da ravviarsi tutte le volte che il
godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di
svolgere un'attivita' corrispondente all'esercizio della proprieta' o
di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o
da ragioni di amicizia o di buon vicinato.
Cassazione civile sez. II, 3 aprile 1992 n. 4092,
PS: data l'antipatia del confinante, consiglierei di evitare di farsi
giustizia da soli, il rischio di passare dalla parte del torto è mooolto
concreta :-(
Alvin75
Ammazza il vicino!!!
Perň quando le robinie sono in fiore dev'essere bello.
Kosmos86
Perņ per curiositą mi piacerebbe sapere come si potrebbe fare per
portare a deperimento una pianta del genere in poco tempo.
Purtroppo non conosco metodi di pianticidio, in genere preferisco vederle
crescere piuttosto che morire
"Knook" <kukul...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:o0ojevgnqssbll7ia...@4ax.com...
> Tutte le reply a questo post spiegano come risolvere il problema in
> modo "legalese".
>
> Però per curiosità mi piacerebbe sapere come si potrebbe fare per