On Sun, 18 Nov 2012 15:33:37 +0100,
brad...@calda-posta.com
(felix...) wrote:
> Perch� impazzire? Ritaglia ed incolla direttamente la carta della
>vecchia
D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655.
Art. 217. Carte-valori gi� adoperate, alterate o supposte false.
Le corrispondenze di francatura facoltativa sulle quali fossero
applicati francobolli supposti falsi, o alterati, o gi� adoperati, od
altrimenti non ammissibili, hanno corso non tenendosi conto dei
francobolli stessi, salvo il diritto dei destinatari di chiedere il
rimborso delle tasse pagate quando tali francobolli siano riconosciuti
validi.
Le corrispondenze ordinarie di francatura obbligatoria, sulle quali
fossero stati applicati francobolli supposti falsi, o alterati, o gi�
adoperati od altrimenti non ammissibili, sono spedite subito alla
direzione provinciale p.t. che, a seconda dei casi, le rimette in
corso, le toglie definitivamente di corso o le invia alla autorit�
giudiziaria.
Qualora si tratti di francobolli supposti falsi o alterati o di
francobolli autentici sottoposti a qualsiasi operazione diretta, sia
pure con la riunione di pi� parti staccate, a togliere da essi le
tracce dei bolli annullatori, i destinatari degli oggetti sui quali
sono applicati debbono, a richiesta, consegnare le rispettive buste o
fasce agli uffici postali di destinazione e, nel caso di oggetti senza
buste o fasce, quella parte degli oggetti stessi che contenga
l'indirizzo ed i francobolli, ed indicarne per iscritto i mittenti, ai
fini dell'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme penali. Le
cartoline debbono essere consegnate intere.
Agli stessi obblighi sono soggetti i mittenti di corrispondenze
raccomandate od assicurate che apparissero, all'atto della
impostazione, munite di francobolli falsi od alterati nei modi
indicati dal comma precedente.
Se i destinatari o i mittenti ricusano di ottemperare a tali
prescrizioni gli oggetti anzidetti sono spediti intatti alla direzione
provinciale p.t. che, dopo averli esaminati, o li rimette in corso o
li invia all'autorit� giudiziaria.
Anche i bollettini ed i francobolli per pacchi, sospetti di falso, di
alterazione o di precedente uso, sono trasmessi dagli uffici alla
direzione provinciale p.t. per le determinazioni di competenza; gli
esibitori sono tenuti a consegnarli dietro richiesta degli uffici
stessi.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche alle
impronte di macchine affrancatrici.
Art. 218. Carte-valori non valide.
Non sono valide, agli effetti della francatura, le carte-valori
postali dichiarate fu�ri corso, quelle di altre amministrazioni e
quelle che fossero gi� state utilizzate per altra francatura, salvo,
in questa ultima circostanza, l'eventuale applicazione delle norme
penali nei casi previsti dall'articolo precedente.
I francobolli impressi sulle cartoline e sui biglietti postali non
sono validi per altri usi.
I francobolli emessi per il pagamento di tasse relative a prestazioni
speciali sono validi esclusivamente per le prestazioni medesime.
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Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi
b.r...@tin.it