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Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 28 dicembre 1992, n. 303
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada.
Titolo 2 - Costruzione e tutela delle strade Capo 2 Paragrafo 4 - La
segnaletica orizzontale (Art. 40 Codice della strada)
Articolo 149
(Art. 40 Cod. Str.) Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o
per la sosta riservata.
1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il
tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm
formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T,
indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i
quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.
2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (Fig.
II.444) è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con
inclinazione di 45 gradi rispetto all'asse della corsia adiacente agli
stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90 gradi rispetto all'asse
della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli
sono disposti longitudinalmente (parallelamente all'asse della corsia
adiacente agli stalli).
3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono:
a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento;
b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento;
c) giallo per gli stalli di sosta riservati.
4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante
iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo è
riservato.
5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere
delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione
dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio
libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo
nonchè la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per
consentire l'accesso al marciapiede (Figg. II.445/a, II.445/b,
II.445/c). (1)
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(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 93, D.P.R.
16.09.1996, n. 610 (G.U. 04.12. 1996, n. 284, S.O. n. 212).