Ci stanno portando i mobili!
Il mobiliere ci ha detto che non si occupa degli allacciamenti idraulici.
Ci ha anche detto che l’idraulico che ci farà il collegamento gas-piastra ci
dovrà rilasciare un certificato di conformità.
L’idraulico interpellato ci dice di non doverlo fare..
Chi devo credere? Il niusgrup!
Grazie per le vostro info!
Anne
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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
Illuminante... grazie!
La società con cui collaboro usa certificare(a richiesta) la parte che loro
hanno installato,esempio: installazione caldaia tutto ciò che loro hanno
fatto fuori dal muro, collegamenti vari ,flessibile gas, parte elettrica,
copio e incollo prontuario norme unicig
PRONTUARIO TECNICO
UNI 7129/92
Impianti a gas per uso domestico alimentati
da rete di distribuzione
La presente norma ha lo scopo di fissare i criteri per la progettazione, l’
installazione, la messa in servizio
e la manutenzione degli impianti domestici e similari per l’utilizzazione
dei gas combustibili distribuiti
per mezzo di canalizzazioni.
1.2 Campo di applicazione
La presente norma si applica:
a) alla costruzione ed ai rifacimenti di impianti o di parte di essi,
comprendenti il complesso delle tubazioni
e degli accessori che distribuiscono il gas a valle del contatore (impianti
interni);
b) alla installazione di apparecchi aventi portata termica nominale non
maggiore di 35 kW (circa
30.000 kcal/h);
c) alla ventilazione dei locali in cui detti apparecchi sono installati;
d) allo scarico dei prodotti della combustione.
*Nota 1 - La progettazione, l’installazione, la messa in servizio e la
manutenzione degli impianti oggetto
della presente norma devono essere eseguite da personale qualificato.
* 46/90*?
1.3 Norme di riferimento
Nel corso della norma viene fatto riferimento alle seguenti norme:
UNI 7140 - Apparecchi a gas per uso domestico - Portagomma e fascette
UNI 9891 - Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili di acciaio
inossidabile a parete continua
2.5.2 Installazione
2.5.2.1 L’installatore deve controllare che ogni apparecchio di
utilizzazione sia idoneo per il gas con
cui viene alimentato.
2.5.2.2 I dispositivi di sicurezza o di regolazione automatica degli
apparecchi non devono, durante
tutta la vita dell’impianto, essere modificati, se non dal costruttore o dal
fornitore.
2.5.2.3 Gli apparecchi fissi e quelli ad incasso devono essere collegati all
’impianto con tubo metallico
rigido e raccordi di cui 2.2.2.1 e 2.2.2.2., oppure con un tubo flessibile
di acciaio inossidabile a parete
continua, di cui alla norma UNI 9891.
Le guarnizioni di tenuta devono essere conformi a UNI 9264.
Le stufe fino a 3,5 kW, le cucine ed i fornelli possono essere collegati con
tubi flessibili non metallici per
allacciamento, di cui alla UNI 7140.
2.5.3 Tubi flessibili
2.5.3.1 I tubi flessibili non metallici, di cui alla citata UNI 7140, devono
essere messi in opera in modo che:
– in nessun punto raggiungano temperature maggiori di 50°C;
– non siano soggetti a sforzi di trazione e di distorsione;
– non presentino strozzature e siano facilmente ispezionabili lungo tutto il
percorso;
– non vengano a contatto con corpi taglienti, spigoli vivi e simili. Inoltre
i tubi flessibili di tipo normale
devono essere fissati solidamente ai portagomma mediante fascette di
sicurezza, di cui alla UNI
7141. Qualora una o più di tali condizioni non possa essere rispettata,
bisognerà ricorrere ai tubi metallici
rigidi o flessibili.
2.5.3.2 I tubi flessibili metallici ondulati devono essere messi in opera in
modo che la loro lunghezza, in
condizioni di massima estensione, non sia maggiore di 2000 mm.
Non menziona la 46/90 però bisogna interpretare bene la *nota 1*
ciao edy
> ... č stato un problema lungamente dibattuto (non qui sul NG)...
> ... purtroppo un'idea chiara non č mai emersa ...
> ... la legge che disciplina il tutto č la 46/90, ma purtroppo c'č un vuoto
> legislativo, in quanto la legge parla di impianti, ed il tubo non ne fa
> parte (č un po' come voler sostenere che il cavo e la spina di un
> elettrodomestico fanno parte dell'impianto elettrico.....)
Permettimi di dissentire..... bonariamente s'intende.
Parlando di impianti elettrici, si deve distinguere se il collegamento
e` effettuato a mezzo di giunto a spina od e` fisso, perche` mentre nel
primo caso l'impianto fisso finisce alla presa, nel secondo caso
l'intero elettrodomestico fa parte integrante dell'impianto, quindi la
protezione a monte "deve" tenere conto anche delle sue esigenze.
Per tale motivo gli per gli utilizzatori fissi si installa una
protezione dedicata, secondo i dettami del costruttore :-)) (oltre agli
obblighi di norma che ne vuole il sezionamento per manutenzione
elettrica e non).
ciao max
> Parlando di impianti elettrici, si deve distinguere se il collegamento
> e` effettuato a mezzo di giunto a spina od e` fisso, perche` mentre nel
> primo caso l'impianto fisso finisce alla presa, nel secondo caso
> l'intero elettrodomestico fa parte integrante dell'impianto, quindi la
> protezione a monte "deve" tenere conto anche delle sue esigenze.
... un discorso è "tenerne conto", tutto un altro è stabilire se si deve
rilasciare il certificato ...
... ti sfido a trovare qualcuno che ha installato una cucina, un forno ad
incasso o un piano cottura (che non hanno "mai" la spina) ed ha rilasciato
il certificato di conformità ...
>
> Per tale motivo gli per gli utilizzatori fissi si installa una
> protezione dedicata, secondo i dettami del costruttore :-)) (oltre agli
> obblighi di norma che ne vuole il sezionamento per manutenzione
> elettrica e non).
>
... certo, ma queste sono tutte cose che non ricadono nella negge 46/90,
che, da quanto ne so, è l'unica a richiedere il benedetto foglio di carta
...
... con questo non intendo dire che i lavori possono essere fatti alla CDC
da qualunque pellegrino che passa da quelle parti. Ci sono sempre le norme
IMQ, UNI/CIG e la responsabilità di chi effettua il lavoro o l'installazione
e rilascia la ricevuta o fattura o qualunque altra cosa ...
> ... un discorso è "tenerne conto", tutto un altro è stabilire se si deve
> rilasciare il certificato ...
tenerne conto significa che la protezione deve essere coordinata .....
quindi e` un lavoro di progettazione ed esecuzione che puo` essere
esguito solo persona abilitata e riconosciuta e che trattandosi di
intervento di manutenzione non ordinaria prevede la "dichiarazione di
conformita`"
> ... ti sfido a trovare qualcuno che ha installato una cucina, un forno ad
> incasso o un piano cottura (che non hanno "mai" la spina) ed ha rilasciato
> il certificato di conformità ...
affari suoi e del committente..... :-))
> ... certo, ma queste sono tutte cose che non ricadono nella negge 46/90,
> che, da quanto ne so, è l'unica a richiedere il benedetto foglio di carta
la 46/90 si applica a tutti gli impianti nuovi o a modifiche di impianti
esistenti..... e collegare un utilizzatore fisso e` una modifica
all'impianto......
con tutta la tiritera che ne segue, cioe` chi deve fare la dichiarazione
tende a non farla perche` cosi` puo` evadere il fisco con piu`
traquillita` :-))
ciao max
> .. cioè tu dici che se colleghi una lavatrice (o un altro elettrodomestico)
> ad una presa, tramite una spina, non devi rilasciare il certificato di
> conformità, mentre se la colleghi ad un magnetotermico, direttamente, devi
> rilasciarlo????
il punto e` che collegare permanentemente all'impianto un utilizzatore,
significa estendere a quell'elettrodomestico, il concetto di impianto
fisso utilizzatore, che per definizione inizia subito a valle del punto
di consegna dell'energia e termina con le derivazioni a spina o con gli
utilizzatori fissi (ad esempio le lampade), e` quindi implicito che se
l'utilizzatore e` munito di derivazione a spina, puo` essere connesso
all'impianto da chicche e ssia... :0))
> ... credo che approfondirò ... sembra una di quelle cose di cui la legge
> lascia nel dubbio
questo e` un caso piu` evidente che dubbio :-))
>... come il tubo del gas ...
su quello non ho riscontri, ma fatto salvo che il collegamento deve
essere fatto da personale qualificato (che sa cosa sta facendo), a mio
avviso rientra nella manutenzione ordinaria e quindi non necessita di
dichiarazione di conformita`, anche per il semplice motivo che la cosa
e` stata prevista dal normatore, che ne specifica anche i materiali e le
modalita`.
ciao max
Faccio un altro esempio..... il forno non funziona ... chiamo il tecnico che
ripara gli elettrodomestici che viene a casa mia, mi smonta il forno, trova
il guasto (per esempio la resistenza interrotta), esegue la riparazione
(p.es. cambia la resistenza), rimonta il forno, mi compila la ricevuta
fiscale specificando il lavoro che ha fatto e l'importo. Da quel momento, il
riparatore diventa "responsabile" di quello che potrebbe accadere, qualora
si provasse che è cagionato dal suo lavoro (p.es. la massaia inforna la
torta, e mentre ha le mani dentro, la resistenza superiore appena sostituita
si stacca e va ad ustionare la mano della povera massaia).
In questo caso il riparatore, con la ricevuta, dichiara che il suo lavoro è
stato eseguito "a regola d'arte", ma non deve rilasciare nessun certificato
di conformità.
Il cavo che alimenta l'elettrodomestico è parte integrante
dell'elettrodomestico, e se il riparatore lo sostituisce, fa solo il suo
lavoro e, di nuovo, non rilascia nessun certificato di conformità, "sia" che
il cavo termini con una spina, "sia" che il cavo termini in una scatola di
derivazione.
Però la richiesta iniziale è diversa: non hai in dotazione all'impianto
il *flessibile* che collega l'utilizzatore all'impianto e questo
collegamento o parte terminale dovrebbe essere eseguito come da
norma(abilitazione 46/90 e iscrizione CCIAA) e con materiali menzionati
nella UNI CIG 7129(anche se il lavoro è fattibile da un buon far da
se,questa è una mia opinione)
Ho l'impressione che questo non sia un *idraulico* abilitato
ciao edy
> Ho l'impressione che questo non sia un *idraulico* abilitato
>
... o semplicemente non aveva intenzione (come praticamente tutti) di
compilare un certificato di conformità solo per aver montato un tubo di una
cucina ... come succede nel 99% dei casi ...
> >
> .... hai ragione ...
> .... ma come ho specificato nella mia primissima risposta ad Anne, solo
> aggiuntivo" e si impediva ai riparatori di fare quello che hanno sempre
> fatto...e ovviamente non era questo che la legge voleva.
Per Te,Massimo ed Edy,e sempre a proposito di certificasione di
conformita'impianti.
Considerato che le certificazioni rilasciate sono poco piu' che
banali fogli prestampati,senza schemi,descrizioni dettagliate,fo-
to e tantomeno firma autenticata,ditemi che valore hanno ai fini
legali,sia civili che penali.
Visto inoltre che stando al cc la garanzia del costruttore
e' di due anni art.1667 sulle opere non strutturali,cosa
accade se per il malfunzionamento di un'impianto succede
un'incidente piu' o meno grave?
ciaofelix:-)
--
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
> Visto inoltre che stando al cc la garanzia del costruttore
> e' di due anni art.1667 sulle opere non strutturali,cosa
> accade se per il malfunzionamento di un'impianto succede
> un'incidente piu' o meno grave?
> ciaofelix:-)
... in teoria (ma molto in teoria) ... la colpa dovrebbe ricadere su chi ha
certificato l'impianto, ma poi ci dovrebbe essere qualcuno che certifichi
che l'impianto non è stato manomesso ...
... in pratica, serve a molto poco, se non ad alimentare la "lobby" degli
impiantisti installatori e manutentori che non consentono a nessuno ad
entrarne a far parte (se ricordi ne parlammo già un'annetto fa...)
> "felix" <fdisc...@bbip.it> ha scritto
> >
> > Per Te,Massimo ed Edy,e sempre a proposito di certificasione di
> > conformita'impianti.
> >
> > Considerato che le certificazioni rilasciate sono poco piu' che
> > banali fogli prestampati,senza schemi,descrizioni dettagliate,fo-
> > to e tantomeno firma autenticata,ditemi che valore hanno ai fini
> > legali,sia civili che penali.
> >
> .... è quello che sto cercando di spiegare ....
> > Visto inoltre che stando al cc la garanzia del costruttore
> > e' di due anni art.1667 sulle opere non strutturali,cosa
> > accade se per il malfunzionamento di un'impianto succede
> > un'incidente piu' o meno grave?
> > ciaofelix:-)
> .... in teoria (ma molto in teoria) ... la colpa dovrebbe ricadere su chi ha
> certificato l'impianto, ma poi ci dovrebbe essere qualcuno che certifichi
> che l'impianto non è stato manomesso ...
> .... in pratica, serve a molto poco, se non ad alimentare la "lobby" degli
> impiantisti installatori e manutentori che non consentono a nessuno ad
> entrarne a far parte (se ricordi ne parlammo già un'annetto fa...)
Era quanto volevo risentire,e'la solita storiella
italica,impor-
tante e che sembri tutto sistemato e si sia data attuazione ad
una
legge.
Si ricordo che ne parlammo,la domanda era provocatoria ed
a beneficio dei nuovi arrivati del NG.
Alzi la mano chi non mette un bel pezzo di spugna nel foro
della cucina quando tira la tramontana! PPPP