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legge 895/67 detenzione

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Antonio Di Sevo

unread,
May 22, 2003, 9:20:05 AM5/22/03
to
ciao a tutti...
avrei bisogno di sapere con urgenza e con la massima attendibilità (e
aggiornamento), quale è la pena a cui soggiage, in base all'art. 2 e 7 della
L.895/67, chi detiene illegalmente armi.,,
grazie a chiunque.
antinui du sevi


ar-7090

unread,
May 22, 2003, 9:53:30 AM5/22/03
to
Antonio Di Sevo ha scritto:


Detenzione illegale di armi comuni da sparo o loro parti atte all'impiego
(caricatore, canna, culatta/otturatore)
L 895 del 02/10/1967 art.2 in relazione all’ art.7


reclusione da 8 mesi a 5 anni e 4 mesi e multa da 267.000 (137,89) a
2.000.000 (1032,91)


Saluti.

--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


Antonio Di Sevo

unread,
May 22, 2003, 2:59:48 PM5/22/03
to
...d'accordo...ma vorrei la fonte sicura dove poter andare a stamparmi la
legge...mi aiuti?
Grazie,Antonio
"ar-7090" <ar-...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:baikpl$a07$1...@news.newsland.it...

TIROPRATICO®

unread,
May 23, 2003, 9:53:33 AM5/23/03
to
"Antonio Di Sevo" <antonio...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:baj6m6$l9f$1...@lacerta.tiscalinet.it...

> ...d'accordo...ma vorrei la fonte sicura dove poter andare a stamparmi la
> legge...mi aiuti?
> Grazie,Antonio

La detenzione illegale di armi comuni da sparo è punita con la reclusione da
otto mesi a cinque anni e quattro mesi e con la multa da L.267.000 a L.
2.000.000 (art. 2 L.895/1967 il rel. art. 7)

Ci sono però sentenze di Cassazione che hanno affermato che la mancata
denuncia in caso di trasferimento in altra circoscrizione dell'Autorità di
PS o di omesso rinnovo della denuncia è sancita solo al reato di cui l'art
221 TU (Cass. SU 24 marzo 84 Romano; Cass. 11 aprile 84 Camaia, Cass. 5
maggio 87 Palermo)

Raffaello Cantagalli, Procuratore della Rep. in Firenze.
Edizioni Lurus Robuffo

--
TIROPRATICO®
http://digilander.libero.it/tiropratico
tirop...@iol.it

Antonio Di Sevo

unread,
May 24, 2003, 2:20:15 PM5/24/03
to
...mi dispiace contraddirvi, ma mi sono buttato in una ricerca frenetica e
sono giunto alla banca dati della GIUFFRE' EDITORI ed il risultato è il
seguente:
L 02/10/1967 n. 895 - Art. 2 (testo vigente)

Art. 2.


Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le
munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati
nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con
la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000 (1) (2).


(1) La multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, l. 24
novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù
dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 14 ottobre 1974, n. 497.


...il testo storico/originale riporta le sanzioni che dite voi, ma la legge
modificata 30 anni fà (e nessuno lo sapeva) porta una sanzione nettamente
diversa...

antonio

"TIROPRATICO®" <tirop...@iol.it> ha scritto nel messaggio
news:xJpza.26036$Ny5.7...@twister2.libero.it...

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