Detenzione illegale di armi comuni da sparo o loro parti atte all'impiego
(caricatore, canna, culatta/otturatore)
L 895 del 02/10/1967 art.2 in relazione all’ art.7
reclusione da 8 mesi a 5 anni e 4 mesi e multa da 267.000 (137,89) a
2.000.000 (1032,91)
Saluti.
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La detenzione illegale di armi comuni da sparo è punita con la reclusione da
otto mesi a cinque anni e quattro mesi e con la multa da L.267.000 a L.
2.000.000 (art. 2 L.895/1967 il rel. art. 7)
Ci sono però sentenze di Cassazione che hanno affermato che la mancata
denuncia in caso di trasferimento in altra circoscrizione dell'Autorità di
PS o di omesso rinnovo della denuncia è sancita solo al reato di cui l'art
221 TU (Cass. SU 24 marzo 84 Romano; Cass. 11 aprile 84 Camaia, Cass. 5
maggio 87 Palermo)
Raffaello Cantagalli, Procuratore della Rep. in Firenze.
Edizioni Lurus Robuffo
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TIROPRATICO®
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Art. 2.
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le
munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati
nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con
la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000 (1) (2).
(1) La multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, l. 24
novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù
dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 14 ottobre 1974, n. 497.
...il testo storico/originale riporta le sanzioni che dite voi, ma la legge
modificata 30 anni fà (e nessuno lo sapeva) porta una sanzione nettamente
diversa...
antonio
"TIROPRATICO®" <tirop...@iol.it> ha scritto nel messaggio
news:xJpza.26036$Ny5.7...@twister2.libero.it...