Dopo un articolo pubblicato nel numero di questo mese di "Diana Armi", in
merito alla scorretta interpretazione della Legge da parte di noi
Carabinieri e con conseguente danno a una innocente cittadina, i miei
onorevoli Superiori hanno inviato, si suppone nuovamente, a tutti i comandi
CC della provincia le circolari ministeriali relative al rinvenimento ed
alla eredità di armi da fuoco.
Se il tono dell'articolo non fosse stato polemico nei confronti dell'Arma,
sicuramente nessuno avrebbe cercato di porre freno alla ignoranza e
superstizione di noi bassa truppa.
(Ignoranza della Legge e Superstizione nel ritenere che l'onesto cittadino
armato sia un delinquente)
Personalmente (ma sono O.T) credo che noi CC non venissimo valutati in base
alla cosiddetta "attività operativa" (cioè il numero di persone denunciate)
ma sulla percentuale di quanti "denunciati" vengono poi "condannati", molti
abusi potrebbero essere evitati.
Tornando ad "it.hobbi.armi", è comunque un dato di fatto che "aver
sputtanato l'Arma locale" (citazione testuale di un N.H.) ha permesso di
iniziare a cambiare le cose nella testa di qualcuno.
Lamentatevi gente, lamentatevi pubblicamente!
Mettete alla gogna i burocrati che non conoscono la burocrazia!
...e scusate il disturbo!
Mauro Sforzin
P.S.
Per chi è interessato allego le circolari in parola:
Ministero dell'Interno
559/C.12224/10100(2)1 del 21 luglio 1993
Rinvenimento di armi comuni da sparo.
Rif.n. 0355 Div. Am. Soc. Cat.F1/93 del 16 aprile 1993
Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale si chiede di
conoscere se un'arma comune, rinvenuta da privati cittadini in occasione di
lavori di restauro o ristrutturazione di immobili di loro proprietà, possa
essere regolarmente detenuta, qualora la stessa non risulti essere stata
utilizzata per commettere reati, risulti munita di tutti i dati
identificativi e non vengano accertate cause ostative soggettive.
Al riguardo, si è dell'avviso che il deposito delle armi, ai sensi
dell'art.20 della L. 18 aprile 1975 n°110, presso l'ufficio locale di
pubblica sicurezza, da parte del soggetto che le ha rinvenute, comporti un
controllo, sia sull'arma, sia sulla persona che dovrà detenerla.
Qualora dai suddetti accertamenti si evincesse che non esistono cause
ostative soggettive, l'autorità competente, nel momento del ricevimento
della denuncia, potrà autorizzare la detenzione dell'arma, ricorrendo, se ne
ravvisa l'opportunità, all'esercizio della potestà prescrittiva prevista
dall'art.9 del Tulps. Ad esempio, nel caso di soggetti che non posseggano
l'idoneità al maneggio delle armi, c.d. capacità tecnica, di cui all'art. 8
della legge 110/75, potrà prescrivere che l'arma stessa possa essere
detenuta senza il relativo munizionamento.
Ministero dell'Interno
559/C.16082/10179 (3) del 11 aprile 1995
Avv. Giorgio Garofalo - Cessione di armi "mortis causa" - Quesito -
Il nominato in oggetto, con la nota di cui ad ogni buon fine si unisce
copia, ha chiesto di conoscere se il detentore di armi comuni da sparo,
ereditate, deve richiedere all'Autorità di P.S. competente il nulla osta
all'acquisto delle armi stesse, dui all'art. 35 del T.U.L.P.S. e se la
detenzione, di cui trattasi, è subordinata all'accertamento della idoneità
al maneggio delle armi che, com'è noto, è presunta nei confronti di chi è
già in possesso di porto d'armi oppure ha prestato servizio militare nelle
Forze Armate.
- Colui il quale eredita arma comuni da sparo,detenute legittimamente dal
'de cuius' é tenuto solo a denunciarne il possesso a suo nome, ai sensi
dell'art. 38 TULPS.
- L'erede, per detenere le armi ricevute in ereditá non deve necessariamente
dimostrare l'idoneitá al maneggio delle armi (art.62 regolamento al TULPS),
potendo l'autoritá di P.S. autorizzare la detenzione delle stesse vietando,
con apposita prescrizione ai sensi dell'art. 9 del TULPS, il relativo
munizionamento.
Ministero dell'Interno
12206/559/C.22310-10171(3) del 27 giugno 1998
Imposta di bollo per la denunzia di detenzione di armi e munizioni
Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti concernenti
l'assoggettabilità all'imposta di bollo della denunzia di detenzione di armi
e munizioni prevista dall'art. 38 del TULPS.
Al riguardo, preliminarmente, si osserva che per espresso dettato normativo
l'obbligo della conformità alla legge del bollo incombe nei soli casi di
presentazione all'autorità competente di atti aventi natura di avviso o di
dichiarazione.
Si tratta quindi di determinare se la denunzia ex art. 38 del TULPS rientri
o meno in una delle due categorie.
Non pare sostenibile che essa appartenga alla categoria degli avvisi: questi
ultimi infatti, sono puntualmente individuati come tali dal Testo Unico (ad
es. trasporto d'armi comuni o da guerra). Questo ministero considera invece
la denunzia alla stregua di una dichiarazione a mezzo della quale un privato
cittadino porta a conoscenza del possesso di armi, munizioni od esplosivi
l'autorità competente, provocandone l'esercizio del potere di verifica, il
cui esito apparirà sull'esemplare "conforme alla legge sul bollo", così come
recita l'art. 15 del regolamento al TULPS, con ciò ricomprendendo la
denunzia ex art. 38 nelle previsioni dell'art. 15 del regolamento medesimo,
ma al tempo stesso effettuando un inequivoco rinvio alla vigente normativa
tributaria.
In sostanza con la prescrizione della conformità della denunzia alla legge
sul bollo si statuisce un esplicito rinvio a profili meramente fiscali che,
a questo punto, si configurano preminenti, avendo il TULPS esaurito la sua
funzione con la prescrizione dell'obbligo della denunzia e con l'indicazione
della forma e dei contenuti della dichiarazione (art. 58 Reg. TULPS).
Attualmente, come noto, l'imposta di bollo è regolata dal DPR 26-10-1972
n.642 che, a differenza del precedente regime, non sottopone al tributo sin
dall'origine i "certificati, attestazioni, dichiarazioni e processi verbali,
licenze, permessi, autorizzazioni, diplomi, ecc. rilasciati da uffici
pubblici" mantenendo l'imposizione unicamente per le istanze, le petizioni
ed i ricorsi.
Ne consegue che la denunzia ex art. 38 TULPS, assumendo la forma della
dichiarazione e non dell'istanza (né tanto meno della petizione o del
ricorso, non essendo richiesta dal dichiarante l'emanazione di un
provvedimento a proprio favore, anche a giudizio del Ministero delle
Finanze, non è da includere tra gli atti soggetti ad imposta di bollo sin
dall'origine.
A tale indirizzo le SS. LL. sono pregate di attenersi per quanto di
competenza, adottando i provvedimenti divulgativi più opportuni al fine di
uniformare la condotta degli organi, indicati nel comma 1 del citato art.38,
deputati alla ricezione delle denunzie.
Ciao Mauro.
Grazie per le buona notizia e per le circolari.
...e cerca di disturbare un po' più spesso! ;-)
Claudio
Ti dovresti fare spiegare per iscritto di quale nulla osta si deve munire la
vedova.
Quello di acquisto? no perchè l'arma l'ha già.
Quello di detenzione? Non esiste
Quello di vendita? Non esiste.
Quello di lesa maestà? quello sì, sovente esiste
ciao
danidane
Giustissimo.
Tanti saluti,
Lupin 3°