Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

LAMENTARSI SERVE! (Rinvenimento ed Eredità)

322 views
Skip to first unread message

Mauro Sforzin

unread,
May 14, 2002, 1:36:07 PM5/14/02
to
Salve a tutti.
Mi faccio vivo dopo un po' di tempo, per raccontare quanto è successo nella
mia ridente provincia:

Dopo un articolo pubblicato nel numero di questo mese di "Diana Armi", in
merito alla scorretta interpretazione della Legge da parte di noi
Carabinieri e con conseguente danno a una innocente cittadina, i miei
onorevoli Superiori hanno inviato, si suppone nuovamente, a tutti i comandi
CC della provincia le circolari ministeriali relative al rinvenimento ed
alla eredità di armi da fuoco.
Se il tono dell'articolo non fosse stato polemico nei confronti dell'Arma,
sicuramente nessuno avrebbe cercato di porre freno alla ignoranza e
superstizione di noi bassa truppa.
(Ignoranza della Legge e Superstizione nel ritenere che l'onesto cittadino
armato sia un delinquente)

Personalmente (ma sono O.T) credo che noi CC non venissimo valutati in base
alla cosiddetta "attività operativa" (cioè il numero di persone denunciate)
ma sulla percentuale di quanti "denunciati" vengono poi "condannati", molti
abusi potrebbero essere evitati.

Tornando ad "it.hobbi.armi", è comunque un dato di fatto che "aver
sputtanato l'Arma locale" (citazione testuale di un N.H.) ha permesso di
iniziare a cambiare le cose nella testa di qualcuno.

Lamentatevi gente, lamentatevi pubblicamente!
Mettete alla gogna i burocrati che non conoscono la burocrazia!

...e scusate il disturbo!
Mauro Sforzin

P.S.
Per chi è interessato allego le circolari in parola:

Ministero dell'Interno
559/C.12224/10100(2)1 del 21 luglio 1993
Rinvenimento di armi comuni da sparo.
Rif.n. 0355 Div. Am. Soc. Cat.F1/93 del 16 aprile 1993

Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale si chiede di
conoscere se un'arma comune, rinvenuta da privati cittadini in occasione di
lavori di restauro o ristrutturazione di immobili di loro proprietà, possa
essere regolarmente detenuta, qualora la stessa non risulti essere stata
utilizzata per commettere reati, risulti munita di tutti i dati
identificativi e non vengano accertate cause ostative soggettive.
Al riguardo, si è dell'avviso che il deposito delle armi, ai sensi
dell'art.20 della L. 18 aprile 1975 n°110, presso l'ufficio locale di
pubblica sicurezza, da parte del soggetto che le ha rinvenute, comporti un
controllo, sia sull'arma, sia sulla persona che dovrà detenerla.
Qualora dai suddetti accertamenti si evincesse che non esistono cause
ostative soggettive, l'autorità competente, nel momento del ricevimento
della denuncia, potrà autorizzare la detenzione dell'arma, ricorrendo, se ne
ravvisa l'opportunità, all'esercizio della potestà prescrittiva prevista
dall'art.9 del Tulps. Ad esempio, nel caso di soggetti che non posseggano
l'idoneità al maneggio delle armi, c.d. capacità tecnica, di cui all'art. 8
della legge 110/75, potrà prescrivere che l'arma stessa possa essere
detenuta senza il relativo munizionamento.


Ministero dell'Interno
559/C.16082/10179 (3) del 11 aprile 1995
Avv. Giorgio Garofalo - Cessione di armi "mortis causa" - Quesito -

Il nominato in oggetto, con la nota di cui ad ogni buon fine si unisce
copia, ha chiesto di conoscere se il detentore di armi comuni da sparo,
ereditate, deve richiedere all'Autorità di P.S. competente il nulla osta
all'acquisto delle armi stesse, dui all'art. 35 del T.U.L.P.S. e se la
detenzione, di cui trattasi, è subordinata all'accertamento della idoneità
al maneggio delle armi che, com'è noto, è presunta nei confronti di chi è
già in possesso di porto d'armi oppure ha prestato servizio militare nelle
Forze Armate.
- Colui il quale eredita arma comuni da sparo,detenute legittimamente dal
'de cuius' é tenuto solo a denunciarne il possesso a suo nome, ai sensi
dell'art. 38 TULPS.
- L'erede, per detenere le armi ricevute in ereditá non deve necessariamente
dimostrare l'idoneitá al maneggio delle armi (art.62 regolamento al TULPS),
potendo l'autoritá di P.S. autorizzare la detenzione delle stesse vietando,
con apposita prescrizione ai sensi dell'art. 9 del TULPS, il relativo
munizionamento.


Ministero dell'Interno
12206/559/C.22310-10171(3) del 27 giugno 1998
Imposta di bollo per la denunzia di detenzione di armi e munizioni

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti concernenti
l'assoggettabilità all'imposta di bollo della denunzia di detenzione di armi
e munizioni prevista dall'art. 38 del TULPS.
Al riguardo, preliminarmente, si osserva che per espresso dettato normativo
l'obbligo della conformità alla legge del bollo incombe nei soli casi di
presentazione all'autorità competente di atti aventi natura di avviso o di
dichiarazione.
Si tratta quindi di determinare se la denunzia ex art. 38 del TULPS rientri
o meno in una delle due categorie.
Non pare sostenibile che essa appartenga alla categoria degli avvisi: questi
ultimi infatti, sono puntualmente individuati come tali dal Testo Unico (ad
es. trasporto d'armi comuni o da guerra). Questo ministero considera invece
la denunzia alla stregua di una dichiarazione a mezzo della quale un privato
cittadino porta a conoscenza del possesso di armi, munizioni od esplosivi
l'autorità competente, provocandone l'esercizio del potere di verifica, il
cui esito apparirà sull'esemplare "conforme alla legge sul bollo", così come
recita l'art. 15 del regolamento al TULPS, con ciò ricomprendendo la
denunzia ex art. 38 nelle previsioni dell'art. 15 del regolamento medesimo,
ma al tempo stesso effettuando un inequivoco rinvio alla vigente normativa
tributaria.
In sostanza con la prescrizione della conformità della denunzia alla legge
sul bollo si statuisce un esplicito rinvio a profili meramente fiscali che,
a questo punto, si configurano preminenti, avendo il TULPS esaurito la sua
funzione con la prescrizione dell'obbligo della denunzia e con l'indicazione
della forma e dei contenuti della dichiarazione (art. 58 Reg. TULPS).
Attualmente, come noto, l'imposta di bollo è regolata dal DPR 26-10-1972
n.642 che, a differenza del precedente regime, non sottopone al tributo sin
dall'origine i "certificati, attestazioni, dichiarazioni e processi verbali,
licenze, permessi, autorizzazioni, diplomi, ecc. rilasciati da uffici
pubblici" mantenendo l'imposizione unicamente per le istanze, le petizioni
ed i ricorsi.
Ne consegue che la denunzia ex art. 38 TULPS, assumendo la forma della
dichiarazione e non dell'istanza (né tanto meno della petizione o del
ricorso, non essendo richiesta dal dichiarante l'emanazione di un
provvedimento a proprio favore, anche a giudizio del Ministero delle
Finanze, non è da includere tra gli atti soggetti ad imposta di bollo sin
dall'origine.
A tale indirizzo le SS. LL. sono pregate di attenersi per quanto di
competenza, adottando i provvedimenti divulgativi più opportuni al fine di
uniformare la condotta degli organi, indicati nel comma 1 del citato art.38,
deputati alla ricezione delle denunzie.


Claudio Guerrini

unread,
May 14, 2002, 3:00:16 PM5/14/02
to
>
> ...e scusate il disturbo!
> Mauro Sforzin

Ciao Mauro.
Grazie per le buona notizia e per le circolari.

...e cerca di disturbare un po' più spesso! ;-)

Claudio

filippo mauri

unread,
May 14, 2002, 4:12:15 PM5/14/02
to

voglio segnalare un' altra vicenda che mi sta' coinvolgendo direttamente:
- Il padre di una mia collega è morto due mesi fà ed era proprietario di un
fucile da caccia ed una pistola, regolarmente denunciate alla locale
Stazione dei Carabinieri. Oggi a 3 mesi dal decesso la vedova ha deciso di
liberarsi delle armi cedendole al sottoscritto.
La Stazione dei Carabinieri di Mongrando ha contattato per avere lumi la
Questura di Biella (competente per il territorio) la quale ha dichiarato: in
caso di cessione ad un'armeria non ci sono problemi in caso di cessione a
privato la vedova, che nel frattempo a spostato la residenza in provincia di
Milano presso la figlia, deve munirsi di regolare "Nulla Osta" per la
detenzione delle Armi.
Avendo già ricevuto in passato delle Armi da legittimi eredi, e non avendo
incontrato tutti questi problemi ho a mia volta contattato il mio
Commissariato a Milano, e qui il Sovrintendente responsabile dell'ufficio mi
ha riconfermato che la semplice dichiarazione in carta uso bollo della
vedova, in qualità di legittima erede, di cedere a me le armi, assieme alla
copia della precedente denunzia era perfettamente sufficiente, mi ha però
messo in guardia dicendo <noi facciamo così ma poi ogni questura interpreta
a modo suo>.
Successivamente ho contattato personalmente la Stazione dei Carabinieri di
Mongrando che alle mia perplessità ha risposto, con estrema cortesia, che
loro dovevano attenersi alle disposizioni della Questura di Biella
competente per quanto concerne la detenzione delle armi e non potevano
prendere iniziative proprie ma si riservavano di riportare le mie obiezioni
e la segnalazione di quanto viene fatto alla Questura di Milano.
Purtroppo dopo 2 giorni mi hanno telefonato i Carabinieri dicendo che la
Questura rimaneva sulla sua posizione.
Pertanto la procedura che ci tocca fare è la seguente:
- Domanda di Nulla Osta della Vedova alla Stazione dei Carabinieri in
provincia di Biella.
- All'ottenimento del Nulla Osta, trasferimento della pratica alla stazione
dei C.C. del paese dove ora la vedova è residente (le armi però rimangono
depositate nel luogo di detenzione originale).
- Finalmente regolare cessione al sottoscritto.
Il tutto per non mandare alla distruzione un AUTOMATICO FRANCHI CAL. 12 ed
UNA PISTOLA BERETTA 7,65.!!!!!!!!!!!!!!
THE END
filippo mauri

danidane

unread,
May 14, 2002, 6:41:11 PM5/14/02
to

> Pertanto la procedura che ci tocca fare è la seguente:
> - Domanda di Nulla Osta della Vedova alla Stazione dei Carabinieri in
> provincia di Biella.

Ti dovresti fare spiegare per iscritto di quale nulla osta si deve munire la
vedova.
Quello di acquisto? no perchè l'arma l'ha già.
Quello di detenzione? Non esiste
Quello di vendita? Non esiste.
Quello di lesa maestà? quello sì, sovente esiste
ciao
danidane

Lupin 3°

unread,
May 14, 2002, 6:44:42 PM5/14/02
to

danidane <dani.da...@tin.it> wrote in message
bogE8.43368$CN3.1...@news2.tin.it...

> Ti dovresti fare spiegare per iscritto di quale nulla osta si deve munire
la
> vedova.
> Quello di acquisto? no perchè l'arma l'ha già.
> Quello di detenzione? Non esiste
> Quello di vendita? Non esiste.
> Quello di lesa maestà? quello sì, sovente esiste
> ciao
> danidane


Giustissimo.


Tanti saluti,
Lupin 3°


0 new messages