E filettare la canna non � nemmeno necessario: molti freni di bocca sono applicabili mediante una piccola vite a brugola posta di lato.
Ma il problema rimane sempre la solita puntuale impreparazione di funzionari, magistrati e giudici. E questo suggerisce prudenza.
--
Questo articolo e` stato inviato dal sito web http://www.nonsolonews.it
Al tuo posto non sarei cos� sicuro.
Nel momento in cui ti trovano con la canna filettata la prima cosa che
pensano e che tu l'abbia fatto per applicarvi un silenziatore e a questo
punto sono guai.
Piero
"La filettatura per l'applicazione di un silenziatore costituisce
alterazione dell'arma, ai sensi dell'art. 3, L. 18 aprile 1975, n. 110, in
quanto ne consegue un uso insidioso e quindi pi� agevole. Invero, non pu�
negarsi che la filettatura � un'operazione che altera le caratteristiche
meccaniche dell'arma, poich� apporta alla originaria struttura della canna
una modificazione non irrilevante, anche se limitata ad una breve tratta
della canna stessa, se con tale intervento, l'arma risulta adattata per
un'utilizzazione impropria e vietata (col silenziatore)"
*Cass. Pen., sez. I, 29 dicembre 1988, n. 12867 (ud. 26 febbraio 1988)
"L'alterazione di un'arma mediante filettatura per l'applicazione di un
silenziatore � gi� configurabile come reato consumato, a nulla rilevando il
mancato ritrovamento del silenziatore stesso. (Fattispecie relativa a
pretesa applicazione dell'art. 56 cod. pen. delitto tentato)"
*Cass. Pen., sez. I, 29 dicembre 1988, n. 12867 (ud. 26 febbraio 1988) .
"Costituisce alterazione dell'arma, ai sensi dell'art. 3, L. 18 aprile 1975,
n. 110, in quanto ne consente un uso insidioso e quindi pi� agevole, la
predisposizione di una filettatura per l'applicazione di un silenziatore"
*Cass. Pen., sez. I, 27 maggio 1985, n. 5202 (ud. 20 marzo 1985) . .
CIRCOLARE SUI COMPENSATORI DELLE ARMI
Circolare 557/PAS.50-235/E/04 del 30 ottobre 2006 - Procedura per
l'iscrizione
in nota a Catalogo di canne intercambiabili dotate di freno di bocca
integrale.
Sono state presentate istanze all'Ufficio del Catalogo Nazionale delle Armi
Comuni da sparo con le quali veniva richiesta l'iscrizione in nota a
Catalogo di canne intercambiabili per carabine che si differenziano da
quelle originali per la sola presenza di un freno di bocca, realizzato
mediante foratura della volata della canna.
La suddetta richiesta � stata portata all'esame della Commissione Consultiva
Centrale per il controllo delle armi, la quale, nella seduta del 5 ottobre
2006, ha espresso il parere, condiviso da questa Amministrazione, in base al
quale si ritiene che la richiesta di iscrizione in nota a Catalogo possa
essere accolta solo nei casi in cui siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
1 - la realizzazione delle canne intercambiabili o la modifica di quelle
originali deve essere stata eseguita da soggetti titolari di licenza di
fabbricazione armi;
2 - � possibile realizzare tali canne solo se destinate a carabine a
ripetizione semplice ordinaria con chiusura ad otturatore girevole -
scorrevole;
3 - le canne intercambiabili devono avere la stessa lunghezza e lo stesso
calibro di quelle originali;
4 - il freno di bocca deve essere realizzato con la sola foratura della
canna, senza possibilit�, quindi, di applicarlo tramite filettatura o
incastro,
5 - le operazioni eseguite sulla canna originale devono essere certificate
da colui che le ha realizzate, che deve produrne apposita certificazione da
consegnare al proprietario dell'arma;
6 - come previsto dalla normativa C.I.P., le canne che subiscono la modifica
in parola devono essere presentate al Banco Nazionale di Prova (a cura del
proprietario dell'arma o del fabbricante che ha realizzato la canna) che
provveder� a sottoporle a nuova prova forzata ed alla conseguente
punzonatura.
Per tutti i casi che non soddisfino le condizioni sopra indicate, non sar�
possibile procedere all'inserimento della nota a catalogo, ma si render�
necessario attribuire un nuovo numero di iscrizione nel Catalogo Nazionale
delle Armi Comuni da sparo.
7 - L'eventuale realizzazione della modifica in parola non rispondente ai
criteri sopra indicati e per la quale non sia stata richiesta ed ottenuta
l'iscrizione
della nota in Catalogo, pur non potendosi considerare come alterazione
d'arma,
ex art. 3 della legge 18 aprile 1975, nr. 110 (in tal caso, infatti, le
dimensioni dell'arma rimangono invariate e non si ottiene alcun incremento
della potenzialit� di offesa se l'arma non � a funzionamento
semiautomatico), andrebbe, comunque, a modificare il prototipo in origine
catalogato, apportando delle variazioni meccaniche e balistiche che, ai
sensi dell'art. 7, comma 5, della legge citata, richiederebbero l'iscrizione
in Catalogo del diverso modello di arma.
8 - Si rammenta, inoltre, che la canna modificata, pur prevista dalla nota a
Catalogo, ma non provvista del punzone di "Riprova", non sarebbe rispondente
ai requisiti previsti dall'art. 11 della legge 18 aprile 1975, nr. 110.
IL DIRETTORE - CAZZELLA
Non sono affatto d'accordo; tutta la giurisprudenza è indirizzata sul
concetto che la migliore gestibilità dell'arma(effettivamente il
compensatore facilita di molto laripetibilità del colpo) ne costituisce
alterazione rilevante ai sensi della 110; i magistrati non sono
impreparati, almeno nella maggior parte dei casi. La questione è che la
110 nasce (scioccamente) in un clima di emergenza ed è volutamente
generica per poter "colpire" qualsiasi comportamento anche se
obbiettivamente poco rilevante, ed i magistrati non possono sottrarsi
all'interpretazione corretta di una legge stupidamente repressiva che
serve solo a fare statistica.
CHI lo dice che per montare un Silenziatore, un Freno di Bocca oppure un
Contrapeso Antivibrante o qualsiasialtra cosa ritenuta utile alla volata
BISOGNA FILETTARE la canna?
Esistono ALTRE possibilit� di poterlo fare SENZA modificare nulla!
Per esempio anche montare un Laser di puntamento....
Armi nate "predisposte per" ce ne sono a bizzeffe....
Ciao.
Sempre per tuo parere, ma scrivilo chiaro per favore che sono TUE IDEE, non
dare per scontato che sia cos�. La cassazione la pensa esattamente
all'opposto ;-)
> E filettare la canna non � nemmeno necessario: molti freni di bocca sono
> applicabili mediante una piccola vite a brugola posta di lato.
>
> Ma il problema rimane sempre la solita puntuale impreparazione di
> funzionari, magistrati e giudici. E questo suggerisce prudenza.
>
Ecco, io avrei sottolineato e scritto in maiuscolo questa frase,
arricchendola magari con un "se lo fai e te lo contestano, corri un grosso
rischio di finire in galera" e non "e questo suggerisce prudenza".
Tu e Panglosse siete pagati per far finire la gente in galera ultimamente o
vi danno un tot per ogni ritiro di porto d'armi che riescono ad effettuare
grazie ai vostri consigli ? ;-)
Ciao
Sandro
io lo so, tu anche, n-appassionati pure
chi non lo sa - ahime - spesse volte sono i giudici ...
ciao
Certo.
Ma in Nuova Zelanda sono liberissimo a tutti...
Negli USA basta pagare uno Stamp di 150-200 USD...
In Finlandia si comprano al Centro Commerciale..
In Francia si usano al Tirosegno...
Il mondo non si ferma all'ombra el campanile del paesello...
Ciao.
ne deduco quindi che tale oggetto http://www.grafs.com/product/272086
non sia acquistabile..
peccato, mi pareva una bella idea per il tiro di precisione in poligono
senza caricare troppo la spalla. e senza alterare in alcun modo la ex
ordinanza.
Ciao
MArk
--
Il segreto per sopravvivere?
mai combattere.. soprattutto contro se stessi...
Non ᅵ vietato il compensatore, sono le modifiche all'arma che sono
vietate...
Non puoi filettare la volata, non puoi ricavarlo forando la canna se non hai
licenza di costruzione di armi e non la fai ribancare.
> ne deduco quindi che tale oggetto http://www.grafs.com/product/272086 non
> sia acquistabile..
Non devi filettare la canna, non devi fare nessuna modifica meccanica...
Puoi montarlo tranquillamente visto che l'arma non viene modificata.
Quando hai finito di sparare lo togli e via.
> peccato, mi pareva una bella idea per il tiro di precisione in poligono
> senza caricare troppo la spalla. e senza alterare in alcun modo la ex
> ordinanza.
>
Ma sei proprio sicuro sicuro che la precisione migliorerebbe? A volte con
sti cosi si ottiene l'effetto opposto.
Il 7.5x55 poi non mi sembra un calibro "pesante", io sparo una quarantina di
colpi senza il minimo fastidio con un semplice calciolo in gomma e cuoio,
adattabile praticamente a tutti i fucili o quasi.
Ciao
Sandro
> Puoi montarlo tranquillamente visto che l'arma non viene modificata.
> Quando hai finito di sparare lo togli e via.
Si quella era la mia idea, ma non vorrei incorrere in problemi se
qualche doganiere, magari poco ferrato in materia, mi facesse storie
sull'importazione dagli usa.
> Ma sei proprio sicuro sicuro che la precisione migliorerebbe? A volte
> con sti cosi si ottiene l'effetto opposto.
> Il 7.5x55 poi non mi sembra un calibro "pesante", io sparo una
> quarantina di colpi senza il minimo fastidio con un semplice calciolo in
> gomma e cuoio, adattabile praticamente a tutti i fucili o quasi.
>
> Ciao
> Sandro
No infatti non sono sicuro riguardo alla precisione, la mia ᅵ pura
curiositᅵ, ne sentivo parlare bene, in un forum americano, da chi lo ha
provato... a detta loro sembra quasi di sparare con un .22
cmq neppure io lo trovo pesante il 7,5 ci sparo tranquillamente e mi da
notevoli soddisfazioni quasi a livello del CG63
perᅵ l'idea del compensatore mi attirava molto.
per quanto concerne il calciolo in gomma e cuoio.. ti riferici a
qualcosa che togli e metti all'occorrenza o a qualcosa di fisso sul
legno della carabina?
ciao
> No infatti non sono sicuro riguardo alla precisione, la mia ᅵ pura
> curiositᅵ, ne sentivo parlare bene, in un forum americano, da chi lo ha
> provato... a detta loro sembra quasi di sparare con un .22
Mah, il K31 spara divinamente di suo, per me sarebbero soldi buttati ;-)
>
> cmq neppure io lo trovo pesante il 7,5 ci sparo tranquillamente e mi da
> notevoli soddisfazioni quasi a livello del CG63
>
> perᅵ l'idea del compensatore mi attirava molto.
>
> per quanto concerne il calciolo in gomma e cuoio.. ti riferici a qualcosa
> che togli e metti all'occorrenza o a qualcosa di fisso sul legno della
> carabina?
>
>
mi riferisco a questo :
http://www.midwayitalia.com/apps/eproductpage.exe/showproduct?SaleItemID=376688
Ciao
Sandro
> Al tuo posto non sarei cos� sicuro.
"Ma il problema rimane sempre la solita puntuale impreparazione di
funzionari, magistrati e giudici. E questo suggerisce prudenza."
cosa non ti chiaro in questa riga che ha scritto il nostro amico? riassume
tutto!!!
ciao
B.
certo, per� ricordati che il post iniziava con questa frase:
"E' un'operazione assolutamente lecita, alla faccia di quello che afferma
il ministero!"
e, come giustamente faceva notare Sandro, non � il caso di affidarsi alla
buona sorte o alla comprensione delle ff.oo. o dei giudici
Piero
Il vizio logico � che in queste sentenze che mi citi (che ho purtroppo gi� letto in passato) si dia univoca corrispondenza tra la filettatura e l'applicazione di un silenziatore, quando, se mai, la vera alterazione sarebbe la sola applicazione del silenziatore, non certo la filettatura. Che, ripeto, no altera la meccanica e l'occultabilit� dell'arma.
Potrei fare un parallelo coi caricatori: un AR15 catalogato per avere 5 o 10 cartucce ha comunque un bocchettone in cui si pu� infilare sia il caricatore da 5 o 10, sia un caricatore da 30, 40 o 100 (i "drum magazine") indifferentemente. E' chiaro che finch� ci inserisco il lecito caricatore da 5 non commetto neppure nessuna alterazione, mentre se ci metto un serbatoio da 40 cartucce l'alterazione l'ho compiuta. Ma, essendo il bocchettone lo stesso, posso essere condannato solo perch� il mio AR15 pu� POTENZIALMENTE essere dotato di serbatoi maggiori?
E cos� una filettatura: essendo utilizzabile per una infinit� di scopi non si pu� dedurre che chi l'abbia eseguita lo abbia fatto per montare un silenziatore. Bisogna trovarvici un silenziatore montato o per lo meno detenuto assieme.
Sui silenziatori, poi, ci sarebbe da aprire un altra discussione perch� � un altro argomento molto interessante e credo che avreste tutti la tentazione di farmi a brandelli ;)
Giulio
>
>CHI lo dice che per montare un Silenziatore, un Freno di Bocca oppure un
>Contrapeso Antivibrante o qualsiasialtra cosa ritenuta utile alla volata
>BISOGNA FILETTARE la canna?
>
>Esistono ALTRE possibilit� di poterlo fare SENZA modificare nulla!
>
>Per esempio anche montare un Laser di puntamento....
>
>Armi nate "predisposte per" ce ne sono a bizzeffe....
>
>Ciao.
>
>
Infatti avevo parlato anche dei freni di bocca "universali" che non hanno bisogno di filettatura ma solo di idoneo diametro esterno della canna. Proprio per evitare faintendibili filettature.
Giulio, sappiamo tutti bene che hai ragione, ma sappiamo pure benissimo che
certi comportamenti sono a rischio, e non basso, per cui c'� una bella
differenza tra il dire "si pu� fare" o il "in teoria si potrebbe fare ma
praticamente ti denunciano di sicuro"
Con chi non mastica certe cose, o � alle prime armi, bisogna andarci molto
cauti e spiegare bene le eventuali conseguenze di certe azioni.
Ciao
Sandro
Non sono d'accordo, ripropongo l'apertura di una discussione apposita (sempre che non ci sia gi� stata).
> Sui silenziatori, poi, ci sarebbe da aprire un altra discussione perch� �
un altro argomento molto interessante e credo che avreste tutti la
tentazione di farmi a brandelli ;)
e perch� mai !
siamo qui giusto per confrontare le nostre opinioni e dirimere i nostri
dubbi :-)
Piero
� il solito processo alle intenzioni!!!!
> Potrei fare un parallelo coi caricatori: un AR15 catalogato per avere 5 o
> 10 cartucce ha comunque un bocchettone in cui si pu� infilare sia il
> caricatore da 5 o 10, sia un caricatore da 30, 40 o 100 (i "drum
> magazine") indifferentemente. E' chiaro che finch� ci inserisco il lecito
> caricatore da 5 non commetto neppure nessuna alterazione, mentre se ci
> metto un serbatoio da 40 cartucce l'alterazione l'ho compiuta. Ma, essendo
> il bocchettone lo stesso, posso essere condannato solo perch� il mio AR15
> pu� POTENZIALMENTE essere dotato di serbatoi maggiori?
calza come un guanto....
>
> E cos� una filettatura: essendo utilizzabile per una infinit� di scopi non
> si pu� dedurre che chi l'abbia eseguita lo abbia fatto per montare un
> silenziatore. Bisogna trovarvici un silenziatore montato o per lo meno
> detenuto assieme.
e nel caso dovesse succeder? se sono un bracconiere mi verr� contestato il
reato di bracconaggio (non l'uso del silenziatore in quanto tale ma perch�
ci delinquevo)... se uccido una persona mi verr� contestato il reato di
omicidio... etc.. e nei quali casi saranno sequestrati i mezzi.... ma se io
sto sparando a casa mia ad un bersaglio in modo da non arrecare disturbo
alle orecchie altrui e mi trovano in detta situazione con un silenziatore
montato (magari su un arma gi� dotata di filettatura) io ci vado fino alla
corte suprema ;-)) sfidando a trovare una norma che mi vieti detto
atteggiamento.... ma gli avvocati costano... il tempo perso pure... e allora
gi� i pantaloni e cerchiamo di non offendere troppo chi potrebbe rovinare la
festa
>
> Sui silenziatori, poi, ci sarebbe da aprire un altra discussione perch� �
> un altro argomento molto interessante e credo che avreste tutti la
> tentazione di farmi a brandelli ;)
dicci dicci... sono interessato...
ciao
B.
Ne sono contento, solo che spesso sono visto come troppo "liberale". Diciamo che credo nello Stato di diritto, dove se nessuno che sia legittimato mi vieta di fare qualcosa io mi considero libero di farla. E perdo le staffe quando me lo vuole vietare chi non ne ha l'autorit� (si � inteso di "chi" parlo? ;) )
Grazie mille ragazzi,
nel dubbio non faccio applicare alcunch�.
Non posso permettermi di rischiare un procedimento penale, e quando vado a
caccia voglio stare sereno... almeno a caccia...
Prender� un 300 wm con compensatore cos� risolvo ogni problema...
A presto siete stati gentilissimi
Grazie ancora per l'aiuto
un utile oggetto.
ciao!
>Non sono affatto d'accordo; tutta la giurisprudenza è indirizzata sul
>concetto che la migliore gestibilit� dell'arma(effettivamente il
>compensatore facilita di molto laripetibilit� del colpo) ne costituisce
>alterazione rilevante ai sensi della 110; i magistrati non sono
>impreparati, almeno nella maggior parte dei casi. La questione è che la
>110 nasce (scioccamente) in un clima di emergenza ed è volutamente
>generica per poter "colpire" qualsiasi comportamento anche se
>obbiettivamente poco rilevante, ed i magistrati non possono sottrarsi
>all'interpretazione corretta di una legge stupidamente repressiva che
>serve solo a fare statistica.
>
Non mi trovi d'accordo (ma era nelle premesse). L'art. 4 della 110/75 dice che
commette alterazione chi dell'arma "ne aumenti la potenzialit� di offesa,
ovvero ne renda pi� agevole il porto, l'uso o l'occultamento" "alterando in
qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni" (il rimontaggio
� finalizzato a seguire l'impostazione della frase per come l'avevo iniziata).
Per come � formulata la legge devono concorrere almeno una modifica ed almeno
una conseguenza tra quelle elencate.
Anzitutto deve essere una alterazione meccanica o di dimensioni. Un
compensatore integrale non altera n� la meccanica n� le dimensioni, e cos� uno
aggiunto alla canna, che, essendo un accessorio (e pertanto rimovibile) non
aumenta la dimensione dell'arma. Non altera nemmeno la meccanica, in quanto il
suo montaggio (o la sua creazione) non attiene alla meccanica dell'arma.
Mancando gi� la modifica prevista dalla legge manca necessariamente il reato.
Ma andiamo avanti.
Se per "gestibilit�" intendi quel che il legislatore ha chiamato "uso pi�
agevole" il secondo requisito � invece presente (ma comunque non basta). Credo
per� bisogni procedere per confronto con ci� che � chiaramente concesso.
Il montaggio di un'ottica, di un laser o di una torcia sono applicazioni di
accessori che consentono quello che abbiamo appena chiamato "uso pi� agevole"
secondo la definizione del legislatore, in quanto consentono rispettivamente
di utilizzare l'arma da pi� lontano e con maggiore precisione, di poter mirare
pi� facilmente in situazioni critiche e di poter usare l'arma al buio. Ma non
essendoci la modifica dell'arma, n� meccanicamente n� in volume, non vi �
alterazione;
Il montaggio di una slitta per detti accessori, essendo questa stessa un
accessorio, agevola l'uso ma non altera le dimensioni: non � alterazione;
Una tracolla agevola il porto, ma idem come sopra: non � alterazione.
Un riduttore di calibro pu� aumentare la potenzialit� di offesa (ad esempio un
riduttore dal cal. 12 al .308), ma non vi � modifica meccanica o dimensionale
e quindi anche questo � un accessorio che non altera l'arma.
La filettatura di una canna non altera meccanica o dimensioni n� agevola, di
per s�, l'utilizzo il porto e l'occultamento dell'arma. Tantomeno ne aumenta
la potenzialit� d'offesa. Non pu� essere considerata una alterazione, checch�
ne dicano giudici e magistrati.
Altre sono le alterazioni vere e proprie: l'accorciamento della canna (o il
montaggio di una canna pi� corta non catalogata), il montaggio di un calcio
pieghevole o retrattile (se non previsto dalla catalogazione), la
predisposizione per il funzionamento automatico, la modifica del serbatoio
perch� accolga pi� cartucce, l'aumento del calibro.
L'orientamento dei magistrati e della cassazione sono sempre da prendere con
le pinze...
>festa
Non proprio. L'uso del silenziatore � escluso esplicitamente dalla l. 157/92
ed il suo utilizzo a caccia costituisce reato autonomo. Ed � l'unica norma
italiana che riguardi i silenziatori, il che significa che al di fuori del
contesto venatorio sono detenibili ed utilizzabili come qualsiasi altro
accessorio. Io mi riferivo ad una IMPUTAZIONE per alterazione di arma, ma non
ho detto che il reato sia stato compiuto.
>>
>> Sui silenziatori, poi, ci sarebbe da aprire un altra discussione perch� �
>> un altro argomento molto interessante e credo che avreste tutti la
>> tentazione di farmi a brandelli ;)
>
>dicci dicci... sono interessato...
>ciao
>B.
>
>
Allora in futuro apriamo una discussione apposta.
ciao,
>
>Sempre per tuo parere, ma scrivilo chiaro per favore che sono TUE IDEE, non
>dare per scontato che sia cos�. La cassazione la pensa esattamente
>all'opposto ;-)
Pi� che essere mie idee � quello che dicono le norme, come ho evidenziato poco
fa in un altro intervento. La cassazione � temibile per quel che pensa, perch�
talvolta le leggi se le inventa. Allora � doveroso specificare che si rischia
di incappare negli equivoci e nell'impreparazione della magistratura e delle
corti, ma le leggi sono come sono e quel che non vietano � consentito.
>
>Tu e Panglosse siete pagati per far finire la gente in galera ultimamente o
>vi danno un tot per ogni ritiro di porto d'armi che riescono ad effettuare
>grazie ai vostri consigli ? ;-)
>
>Ciao
>Sandro
>
In realt� io sono un dipendente del ministero che vi istiga a commettere reati
e contravvenzioni per aumentare le statistiche! E' per questo che fingo di
odiare il ministero, per eliminare ogni sospetto... ;)
E ci potremmo aggiungere mire particolari (al trizio o in fibra ottica), red
dot, calcioli in gomma, astine particolari, guancette pi� comode e tutto ci�
che � applicabile su un'arma. E' ovvio che se metto qualcosa sulla mia arma �
per essere pi� comodo o aumentarne le prestazioni. Ma non basta ad avere una
alterazione.
E ti abbiamo scoperto allora, lo sapevo che qualcosa non quadrava... ;-) :-D
Magari tutti i dipendenti del ministero la pensassero come te...
Ci sarebbero molti meno problemi (che comunque si pongono solo loro, al di
fuori di ogni logica)!
Ciao
Sandro
Piero ha scritto:
>per completezza ti riporto questo, gi� pubblicato del resto da Tiropratico
>
>CIRCOLARE SUI COMPENSATORI DELLE ARMI
>
>Circolare 557/PAS.50-235/E/04 del 30 ottobre 2006 - Procedura per
>l'iscrizione
>in nota a Catalogo di canne intercambiabili dotate di freno di bocca
>integrale.
>
>Sono state presentate istanze all'Ufficio del Catalogo Nazionale delle Armi
>Comuni da sparo con le quali veniva richiesta l'iscrizione in nota a
>Catalogo di canne intercambiabili per carabine che si differenziano da
>quelle originali per la sola presenza di un freno di bocca, realizzato
>mediante foratura della volata della canna.
>La suddetta richiesta � stata portata all'esame della Commissione Consultiva
>Centrale per il controllo delle armi, la quale, nella seduta del 5 ottobre
>2006, ha espresso il parere, condiviso da questa Amministrazione, in base al
>quale si ritiene che la richiesta di iscrizione in nota a Catalogo possa
>essere accolta solo nei casi in cui siano soddisfatte le seguenti
>condizioni:
>
>1 - la realizzazione delle canne intercambiabili o la modifica di quelle
>originali deve essere stata eseguita da soggetti titolari di licenza di
>fabbricazione armi;
>
Per quanto riguarda la realizzazione di canne non vi � dubbio, occorre la
licenza. Per la creazione del freno ritengo sia un abominio. Innanzi tutto
perch� non vedo cosa impedisca a chi ha la licenza di riparazione di
effettuare una modifica del genere. Secondo poi perch� non vedo perch� un
privato non possa fare una modifica (che il ministero stesso dice non essere
una alterazione, vedere il punto 7) che non coinvolge n� meccanica n�
occultabilit� dell'arma n� le dimensioni dell'arma catalogata. Se mai
influisce sulle prestazioni balistiche, ma in peggio.
>2 - � possibile realizzare tali canne solo se destinate a carabine a
>ripetizione semplice ordinaria con chiusura ad otturatore girevole -
>scorrevole;
>
Nessuna legge dice questo. Il ministero non pu� imporlo. E comunque esistono
carabine semiautomatiche la cui catalogazione prevede in nota la possibilit�
di utilizzare canne pi� lunghe o pi� corte o di differente calibro.
>3 - le canne intercambiabili devono avere la stessa lunghezza e lo stesso
>calibro di quelle originali;
>
Anche questo non lo dice nessuna legge. E come appena detto gi� ad altre
carabine � permesso (dal catalogo) usare canne pi� lunghe o pi� corte o in
calibro differente: perch� da ora in poi non pi�?
>4 - il freno di bocca deve essere realizzato con la sola foratura della
>canna, senza possibilit�, quindi, di applicarlo tramite filettatura o
>incastro,
>
E quale legge lo ha stabilito? Il compensatore � un ACCESSORIO che non altera
l'arma e come tale lo applico come pi� mi piace.
>5 - le operazioni eseguite sulla canna originale devono essere certificate
>da colui che le ha realizzate, che deve produrne apposita certificazione da
>consegnare al proprietario dell'arma;
>
Non mi risulta che esista una norma che preveda la certificazione riguardo
all'esecuzione di quattro fori sulla volata.
>6 - come previsto dalla normativa C.I.P., le canne che subiscono la modifica
>in parola devono essere presentate al Banco Nazionale di Prova (a cura del
>proprietario dell'arma o del fabbricante che ha realizzato la canna) che
>provveder� a sottoporle a nuova prova forzata ed alla conseguente
>punzonatura.
>Per tutti i casi che non soddisfino le condizioni sopra indicate, non sar�
>possibile procedere all'inserimento della nota a catalogo, ma si render�
>necessario attribuire un nuovo numero di iscrizione nel Catalogo Nazionale
>delle Armi Comuni da sparo.
>
A parte che le norme CIP non mi risultano essere mai state recepite (per� di
questo non sono sicuro), che senso ha ribancare una canna che viene
semplicemente accorciata nel suo tratto utile? La prova forzata la ha gi�
subita e non ha bisogno di una nuova prova (come se fosse stata ritubata, ad
esempio). Le prestazioni balistiche verranno ad essere diminuite e basta.
>7 - L'eventuale realizzazione della modifica in parola non rispondente ai
>criteri sopra indicati e per la quale non sia stata richiesta ed ottenuta
>l'iscrizione
>della nota in Catalogo, pur non potendosi considerare come alterazione
>d'arma,
>ex art. 3 della legge 18 aprile 1975, nr. 110 (in tal caso, infatti, le
>dimensioni dell'arma rimangono invariate e non si ottiene alcun incremento
>della potenzialit� di offesa se l'arma non � a funzionamento
>semiautomatico), andrebbe, comunque, a modificare il prototipo in origine
>catalogato, apportando delle variazioni meccaniche e balistiche che, ai
>sensi dell'art. 7, comma 5, della legge citata, richiederebbero l'iscrizione
>in Catalogo del diverso modello di arma.
E questa � la grande contraddizione di questa circolare: non si pu� nemmeno
considerare una alterazione di arma ma bisogna chiedere una nuova iscrizione
in catalogo? Assurdo!
>
>8 - Si rammenta, inoltre, che la canna modificata, pur prevista dalla nota a
>Catalogo, ma non provvista del punzone di "Riprova", non sarebbe rispondente
>ai requisiti previsti dall'art. 11 della legge 18 aprile 1975, nr. 110.
Non � vero, il punzone del banco di prova di Gardone non � richiesto, �
sufficiente uno estero riconosciuto. E non � prevista la ribancatura per
modifiche di questo tipo.
>
>IL DIRETTORE - CAZZELLA
>
>
Questa circolare mi sembra illegittima dall'inizio alla fine (o quasi) e credo
che lasci il tempo che trova. Siamo sempre al solito punto: il ministero non �
legittimato (o delegato) ad inventarsi le norme, deve essere il Parlamento a
farlo. Il resto sono chiacchere.
Giulio
In un paese ove un giudice di sua iniziativa "condanna" il Capo del Governo
a pagare 750 milioni di Euro di danni... vai A PERDERE TEMPO a discuttere
di tecnologia e meccanica delle Armi?
Andiamo!
COMANDANO LORO e fanno quel cazzo che piace a loro!
Punto.
Ricordati le parole dei Promessi Sposi... "Verr� un giorno...."
"...e sar� un De Guello! Niente prigionieri!"
Antonio de Padua Mar�a Severino L�pez de Santa Anna y P�rez de Lebr�n
aka Generale Santa Anna
io per� vorrei capire in quale modo si potrebbe giustificare la detenzione
e/o l'utilizzo di un tale accessorio che non � liberamente acquistabile sul
nostro territorio, a meno che non mi rechi in Francia o in Finlandia e ne
compri uno e poi lo importi, ma anche questo dubito sia possibile.
Ti riporto la FAQ n� 1880 che si trova sul sito della Polizia di Stato
Domanda n. 1880: Sono una guardia venatoria. Vorrei sapere in quali sanzioni
penali incorre il bracconiere sorpreso a cacciare con un'arma dotata di
silenziatore.
Oltre quanto previsto in materia di caccia dalla Legge 157/92, il semplice
possesso di un silenziatore per arma da fuoco costituisce autonoma ipotesi
di reato.
Tale strumento, infatti, � ricompreso tra i materiali di armamento, elencati
nel regolamento della Legge 185/90, ed � classificato come "parte di arma da
guerra".
La sua detenzione � pertanto sanzionata dall'art. 2 della Legge 895/67 con
la reclusione da 1 a 8 anni. Pi� grave ancora � l'ipotesi in cui il soggetto
si sia fabbricato lo strumento o abbia provveduto alla sua introduzione
nello Stato; in tal caso il reato � quello in cui all'art. 1 della predetta
legge e la pena � da 3 a 12 anni.
Si tenga presente che, se il silenziatore si trova montato su un'arma,
questa, anche in relazione alle modifiche strutturali che all'arma
catalogata siano apportate, deve essere classificata come "da guerra", con
tutte le conseguenze penali che ne discendono. Si ricorda, infine, che, per
tutti i reati inerenti le armi da guerra, il codice di Procedura Penale
prevede l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.
Tranquillo :-) non ho mai pensato una cosa simile
Questa
> circolare � assolutamente pertinente all'argomento e non si poteva non
citare.
> Ma va presa per quello che �: una circolare del ministero (e questo ha
detto
> tutto!).
che non fa altro che aumentare l'entropia ma tant'� ...
non per fare il polemico ma...
> Ti riporto la FAQ n� 1880 che si trova sul sito della Polizia di Stato
ah... mb�... le faq della polizia... la bibbia praticamente ;-))
> Domanda n. 1880: Sono una guardia venatoria. Vorrei sapere in quali
> sanzioni
> penali incorre il bracconiere sorpreso a cacciare con un'arma dotata di
> silenziatore.
>
> Oltre quanto previsto in materia di caccia dalla Legge 157/92, il semplice
> possesso di un silenziatore per arma da fuoco costituisce autonoma ipotesi
> di reato.
si? e dove st� scritto? questo recita la legge
L 11 febbraio 157/92.
E' vietato a chiunque:.......
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o
bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti,
tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette;
usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato
dalla preda; fare impiego di balestre ...
> Tale strumento, infatti, � ricompreso tra i materiali di armamento,
> elencati
> nel regolamento della Legge 185/90, ed � classificato come "parte di arma
> da
> guerra".
davvero? trovami dove compare la parola "silenziatore"
LEGGE 9 LUGLIO 1990, n. 185
ART. 2. (MATERIALI DI ARMAMENTO)
1 . AI FINI DELLA PRESENTE LEGGE, SONO MATERIALI DI ARMAMENTO QUEI
MATERIALI CHE, PER REQUISITI O CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE E DI
PROGETTAZIONE, SONO TALI DA CONSIDERARSI COSTRUITI PER UN PREVALENTE USO
MILITARE O DI CORPI ARMATI O DI POLIZIA.
2 . I MATERIALI DI ARMAMENTO DI CUI AL COMMA PRIMO SONO CLASSIFICATI NELLE
SEGUENTI CATEGORIE:
a) ARMI NUCLEARI, BIOLOGICHE E CHIMICHE;
b) ARMI DA FUOCO AUTOMATICHE E RELATIVO MUNIZIONAMENTO;
c) ARMI ED ARMAMENTO DI MEDIO E GROSSO CALIBRO E RELATIVO MUNIZIONAMENTO
COME SPECIFICATO NELL'ELENCO DI CUI AL COMMA TERZO;
d) BOMBE, TORPEDINI, MINE, RAZZI, MISSILI E SILURI;
e) CARRI E VEICOLI APPOSITAMENTE COSTRUITI PER USO MILITARE;
f) NAVI E RELATIVI EQUIPAGGIAMENTI APPOSITAMENTE COSTRUITI PER USO
MILITARE;
g) AEROMOBILI ED ELICOTTERI E RELATIVI EQUIPAGGIAMENTI APPOSITAMENTE
COSTRUITI PER USO MILITARE;
h) POLVERI, ESPLOSIVI, PROPELLENTI, AD ECCEZIONE DI QUELLI DESTINATI ALLE
ARMI DI CUI AL COMMA UNDICESIMO DELLO ARTICOLO 1;
i) SISTEMI O APPARATI ELETTRONICI, ELETTRO-OTTICI E FOTOGRAFICI
APPOSITAMENTE COSTRUITI PER USO MILITARE;
l) MATERIALI SPECIALI BLINDATI APPOSITAMENTE COSTRUITI PER USO MILITARE;
m) MATERIALI SPECIFICI PER L'ADDESTRAMENTO MILITARE;
n) MACCHINE, APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE COSTRUITE PER LA
FABBRICAZIONE, IL COLLAUDO ED IL CONTROLLO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI;
o) EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI APPOSITAMENTE COSTRUITI PER USO MILITARE.
3 . L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO, DA COMPRENDERE NELLE CATEGORIE DI
CUI AL COMMA SECONDO, � APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA, DI
CONCERTO CON I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELLO INTERNO, DELLE FINANZE,
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE PARTECIPAZIONI
STATALI E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO, DA EMANARSI ENTRO 180 GIORNI DALLA
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE. L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVE
CATEGORIE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO SONO
DISPOSTI CON DECRETO DA ADOTTARSI NELLE FORME SUINDICATE, AVUTO RIGUARDO
ALLA EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE, A QUELLA TECNOLOGICA, NONCH�
AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI CUI L'ITALIA ADERISCE.
4 . AI FINI DELLA PRESENTE LEGGE SONO CONSIDERATI MATERIALI DI ARMAMENTO:
a) AI SOLI FINI DELL'ESPORTAZIONE, LE PARTI DI RICAMBIO E QUEI COMPONENTI
SPECIFICI DEI MATERIALI DI CUI AL COMMA SECONDO, IDENTIFICATI NELL'ELENCO DI
CUI AL COMMA TERZO;
b) LIMITATAMENTE ALLE OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE E TRANSITO, I DISEGNI, GLI
SCHEMI ED OGNI TIPO ULTERIORE DI DOCUMENTAZIONE E D'INFORMAZIONE NECESSARI
ALLA FABBRICAZIONE, UTILIZZO E MANUTENZIONE DEI MATERIALI DI CUI AL COMMA
SECONDO.
> La sua detenzione � pertanto sanzionata dall'art. 2 della Legge 895/67 con
> la reclusione da 1 a 8 anni. Pi� grave ancora � l'ipotesi in cui il
> soggetto
> si sia fabbricato lo strumento o abbia provveduto alla sua introduzione
> nello Stato; in tal caso il reato � quello in cui all'art. 1 della
> predetta
> legge e la pena � da 3 a 12 anni.
anche qu�... dove sta scritto "silenziatore"?
Legge 2 ottobre 895/67 ART. 1.
CHIUNQUE SENZA LICENZA DELL'AUTORIT� FABBRICA O INTRODUCE NELLO STATO O
PONE IN VENDITA O CEDE A QUALSIASI TITOLO ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA, O
PARTI DI ESSE, ATTE ALL'IMPIEGO, MUNIZIONI DA GUERRA, ESPLOSIVI DI OGNI
GENERE, AGGRESSIVI CHIMICI O ALTRI CONGEGNI MICIDIALI, OVVERO NE FA
RACCOLTA, � PUNITO CON LA RECLUSIONE DA DUE A SEI ANNI E CON LA MULTA DA
LIRE 200.000 A LIRE 2.000.000.
NON SI APPLICA LA PRECEDENTE DISPOSIZIONE QUALORA SI TRATTI DI COLLEZIONE
DI ARMI ARTISTICHE, RARE O ANTICHE.
ART. 2.
CHIUNQUE ILLEGALMENTE DETIENE A QUALSIASI TITOLO LE ARMI O PARTI DI ESSE,
LE MUNIZIONI, GLI ESPLOSIVI, GLI AGGRESSIVI CHIMICI E I CONGEGNI INDICATI
NELL'ARTICOLO PRECEDENTE � PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI E
CON LA MULTA DA LIRE 100.000 A LIRE 1.000.000.
� semplicemente un processo alle intenzioni...
che un silenziatore sia "parte di arma da guerra" (perch� da questo assioma
parte il tutto) � solo una convinzione di qualcuno... le Leggi sono un'altra
cosa!!!
con questo non voglio dire usate il silenziatore che non possono farvi
nulla... solo che se ne avessi uno e lo usassi senza delinquere e fossi
"beccato"... non me ne starei buono buono a subire... solo questo... se poi
per il quieto vivere faccio e facciamo quello che ci impongono
arbitrariamente o ci "suggeriscono" semplicemente i tutori � tutto un altro
conto...
ciao
B.
si, ma se la bibbia ti cade su un piede vedi che livido ;-D
> si? e dove st� scritto?
mi pare ovvio che in questo frangente io stia facendo per cos� dire
"l'avvocato del diavolo"
la questione �, a mio modesto modo di vedere, che se ci contestano qualcosa
dobbiamo essere in grado di controbattere punto per punto con valide
argomentazioni ed in questo thread mi sembra che stiamo analizzando la
questione da diversi punti di vista onde chiarire tutte le situazioni
ambigue.
> dove sta scritto "silenziatore"?
dai, un po' di fantasia !
rientra tra i "ALTRI CONGEGNI MICIDIALI"
> � semplicemente un processo alle intenzioni...
quoto
> la questione �, a mio modesto modo di vedere, che se ci contestano
> qualcosa
> dobbiamo essere in grado di controbattere punto per punto con valide
> argomentazioni
eh no!!!! se mi contestano qualcosa dovrebbero essere LORO ad avere
argomentazioni valide.... � ome se mi fermassero con la moto a 50 all'ora...
ma siccome ho gli Akrapovic, la centralina etc... POTREI andare a 280!!!!
ecchec@##o!!!
>ed in questo thread mi sembra che stiamo analizzando la
> questione da diversi punti di vista onde chiarire tutte le situazioni
> ambigue.
resti chiaro che non istigo nessuno a procurarsi un silenziatore e sfidare
il sistema... dico solo che se dovesse capitare che non ci si comporti da
sprovveduti o remissivi... a meno che non ci stia commettendo un crimine..
>> dove sta scritto "silenziatore"?
>
> dai, un po' di fantasia !
>
> rientra tra i "ALTRI CONGEGNI MICIDIALI"
???? scherzi vero?
>
>> � semplicemente un processo alle intenzioni...
>
> quoto
ah ecco!!
ciao
B.
quoto, ma proprio per non passare da sprovveduti � necessario sapere cosa si
pu� e non si pu� fare
> ???? scherzi vero?
� inserito nell'appendice Z, insieme al cannone fotonico e all'alabarda
spaziale :-)
ciao,
Piero
>conto...
>
>ciao
>
>B.
>
>
Stavo per scrivere esattamente le stesse cose, complimenti.