Circolare Min. Int. 14 gennaio 1996
Con frequenza pervengono a questo Ministero istanze di ditte autorizzate
alla fabbricazione di armi da sparo, comuni o da guerra, intese ad
ottenere licenze per la fabbricazione di silenziatori da apporre su
modelli di armi di propria produzione.
Al riguardo si premette che, come è noto, il silenziatore non è parte
essenziale di un’arma ma un accessorio inquadrabile - in senso lato -
nel materiale di armamento, essendo in sostanza uno strumento destinato
a ridurre gli effetti sonori dello sparo, che interessa anche le
prestazioni balistiche e una parte essenziale dell’arma - la canna - il
cui modello originale viene conseguentemente ad essere alterato. Occorre
tener presente, infatti, che la canna originale dell’arma destinata a
ricevere il silenziatore deve essere opportunamente adattata (esempio:
mediante filettatura a vite) e che l’arma con il silenziatore, nel suo
insieme, si presenta con caratteristiche dimensionali diverse rispetto
ad un altro esemplare dello stesso modello, privo di silenziatore e non
destinato a riceverlo.
Premesso inoltre che l’argomento ha già formato oggetto di circolare
ministeriale n. 10.12538/10179 (7) de l20 agosto 1949, avente lo stesso
oggetto, che si richiama, si comunica che un ulteriore elemento per cui
non si ritiene possibile la produzione di silenziatori per armi comuni
da sparo, è che non risulta, finora, iscritta in catalogo nessuna arma
con tale accorgimento tecnico.
Per quanto attiene le armi da guerra o tipo guerra, viceversa, è
ipotizzabile autorizzare la costruzione di silenziatori per le stesse,
sempre che tale attività sia specificamente prevista nella licenza
rilasciata ai sensi dell’art. 28 del TULPS e che la fabbricazione
propriamente detta sia autorizzata, di volta in volta, per quantitativi
determinati previa dimostrazione dell’esistenza di una commessa
proveniente da Forze Armate o corpi Armati.
Sarà inoltre opportuno che i Prefetti, all’atto del rilascio, su delega
di questo Ministero, della licenza di fabbricazione dei silenziatori,
impongano ai fabbricanti, ai sensi dell’art. 9 del TULPS, di matricolare
progressivamente i silenziatori, con i conseguenti obblighi di
registrazione.