Il giorno venerdì 21 febbraio 2014 04:19:40 UTC+1, Flavio Bosio ha scritto:
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> Secondo il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n.204
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> Link:
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10204dl.htm
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> Art. 2.
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> Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527
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> b) "parte": qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente
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> progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento,
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> in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il
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> tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonche' ogni dispositivo
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> progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di
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> arma da fuoco;
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> Il silenziatore diventa "parte" ergo deve essere denunciato..
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Va bene, lo denuncio.
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> Cestinando de facto la Circolare Min. Int. 14 gennaio 1996 scritta dal
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> solito burocrate ... per altro già applicata dalla Corte suprema di
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> Cassazione che di armi ne capisce quanto il burocrate di cui sopra
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> evidentemente..
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http://www.tiropratico.com/normativa/SENTENZE/silenziatore.pdf
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Usandolo solo dentro casa non dovrei avere altre
rogne. O si?
Ottimo, grazie.
Infatti avevo adocchiato proprio questi.
Vabe'... queste le lascio perdere.
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> Importare il tutto legalmente non sarà una passeggiata, quindi partirei
>
> da lì prima di acquistare un arma inutile.
Mi viene voglia di espatriare.
Comunque l'anno scorso ho comprato dei componenti
elettronici da Israele per il mio lavoro che non
c'entra con le armi.
Mi sono accorto dopo che questi componenti rientravano
nella lista dei prodotti a duplice uso. In pratica
e' una lista enorme stabilita a livello internazionale
di tutti i beni che possono essere impiegati ANCHE
in applicazioni militari, nucleari, chimiche,
batteriologiche, ecc.
Mi e' andata bene perché alla dogana non hanno
aperto il pacco, ma ho rischiato molto e non
ho voglia di ripetere l'esperienza.