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Nocività dei sali antiumidità

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Sniper

unread,
Jul 30, 2009, 9:19:21 AM7/30/09
to
Appena ricevuta da un fornitore:

"Vi informo che dal 1° maggio E' VIETATA, in ambito comunitario,
l'importazione del DiMetilFumarato (DMF) perchè risulta gravemente
nocivo per la salute. Il DMF è una sostanza usata dai fabbricanti
quale biocida per eliminare le muffe che possono causare il
deterioramento degli articoli (bustine antimuffa/antiumidità, anche
con la scritta Silica Gel)."

Avendo discrete quantità di silica gel (in sacchetto e in contenitore
cilindrico traforato) nei miei armadi, e
utilizzando "regolarmente" il forno per farli rigenerare, sarei un
tantino preoccupato......

Chi ne sa di più? Pls!

ciao by Sniper

Tiropratico.com�

unread,
Jul 30, 2009, 9:54:10 AM7/30/09
to

"Sniper" <memento_au...@alice.it> ha scritto nel messaggio
news:7e1e1a83-318b-4f24...@k19g2000yqn.googlegroups.com...

Appena ricevuta da un fornitore:


La dogana italiana sta bloccando calzature, provenienti dalla Cina e Paesi
Extra UE, per verificare che nel contenuto delle bustine inserite nelle
scatole di calzature non vi sia il dimetilfumarato- DMF-, sostanza biocida
che impedisce la crescita di muffe. Il solo prodotto ammesso � ,infatti, il
gel di silice (per l'umidit�) .

Il divieto di uso del DMF deriva dal fatto che tale sostanza � assente fra i
biocidi autorizzati dalla Direttiva 98/8/CE e pertanto non � utilizzabile
come prodotto antimuffa.

Il Belgio, la Spagna e la Francia sono gli unici Stati membri ad aver
adottato specifiche disposizioni regolamentari per far fronte al grave
rischio che il biocida DMF rappresenta per la salute dei consumatori.
Nella futura Direttiva della Comunit� Europea si fa chiara menzione della
nocivit� della sostanza e che solo Francia ,Belgio e Spagna abbiano imposto
un divieto, ma che a decorrere dal 1� Maggio 2009 tutti gli Stati membri
debbono garantire che sia vietata l'immissione o la messa a disposizione sul
mercato di prodotti contenenti DMF , e che i prodotti contenenti DMF gi�
immessi o messi a disposizione sul mercato vengano ritirati dal mercato e ne
venga effettuato il richiamo presso i consumatori. Essi provvedono inoltre a
che i consumatori vengano adeguatamente informati in merito al rischio
derivante da questi prodotti.

Nella Bozza di Direttiva che andr� in vigore dal 1� maggio 2009, si riporta
un limite massimo di 0,1 mg/Kg di DMF sul prodotto o parte del prodotto.
Questo limite sar� di difficile applicabilit� sulle calzature finite mentre
sicuramente riguarder� le dustine contenute nelle scatole.

CIMAC PUO' EFFETTUARE LE PROVE CON IL METODO INDIVIDUATO DAL MINISTERO DELLA
SALUTE E CON QUELLI INDICATI DA FRANCIA, BELGIO E SPAGNA, in attesa che vi
sia un metodo unificato .

In Italia non vi � una normativa come quella Francese, Belga o Spagnola, ma
si fa riferimento alla Direttiva 98/8/CE ed alla futura Direttiva per la
quale ,la nota ministeriale del 26 febbraio 2009,indica che"la bustina con
polverina antimuffa ,inserita nelle confezioni di vendita di diversi
prodotti � da considerarsi a tutti gli effetti un preparato come definito
dall'art.2 del decreto legislativo 65/2003; si ricorda che ai sensi dell'art.7,comma2,del
detto dlgs 65/2003, il responsabile dell'immissione sul mercato deve tenere
a disposizione delle autorit� competenti i dati sulla composizione del
preparato".
Tale adempimento deve essere applicato anche dagli importatori e
commercianti in quanto "in assenza di tali dati,l'intera confezione di
vendita non sar� ammessa all'importazione o, qualora gi� presente nel
territorio italiano, sequestrata cautelativamente".

Dal Ministero della Salute ci perviene l'informazione che al fine di
sbloccare la merce preventivamente sequestrata le dogane richiedono non solo
la quantificazione del contenuto del DNF,ma anche la determinazione
quali/quantitativa del contenuto delle stesse bustine .

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