>La Legge dice l'esatto contrario, e non è un caso se le GVV dell'ENPA
>erano agenti di PG giàdal 1913, e numerose sentenze della Cassazione
>l'hanno confermato.
MIRACOLO MIRACOLO!
L'ENPA è costituito nel 1938 ma le sue guardie zoofile sono agenti di PG
già nel 1913 !
Articolo 1 - Finalità sociali
1. L'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A) istituito con
Legge 11/4/38 n. 612, modificata
con L. 19/5/1954 n. 303 e con DPR 31/3/1979, è dotato di personalità
giuridica di diritto privato ...
http://www.enpanet.it/documenti/docs/STATUTO.pdf
>Magari se ti leggi quel che ha scritto Mori ti fai un'idea.
e difatti ecco qui sotto quello che ha scritto Mori (è tua abitudine citare
senza linkare o riportare, ed acco allora per esteso quello che ha scritto
Mori )
Le guardie giurate volontarie non sono agenti di PG (Consiglio di Stato n.
298/07 del 28-11-2006)
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dall'E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione
Animali,
(omissis)
Innanzitutto, è opportuno ricostruire il quadro normativo.
La legge 12 giugno 1913 n. 611, recante norme relative alle società
protettrici degli animali, prevedeva espressamente la possibilità di nomina
da parte delle stesse società di guardie, cui era da riconoscersi ex art. 7
della legge medesima, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza
(possibilità confermata dalla legge 11 aprile 1938 n. 612, istitutiva dell'E.N.P.A.).
Successivamente, con D.P.R. 31 marzo 1979 detto Ente ha perso il carattere
di persona giuridica pubblica; l'art. 5 del citato decreto presidenziale,
pur avendo privato le guardie zoofile della qualifica di agenti di pubblica
sicurezza, ha mantenuto alle stesse la qualifica di guardie giurate.
Inoltre, l'art. 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha affidato
la vigilanza venatoria: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati
dalle regioni. b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie,
agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia
riconosciuta la qualifica di guardia giurata.
Ai soli agenti, di cui alla lett. a) è stata riconosciuta la qualifica di
agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Sul riconoscimento della qualifica di agenti di polizia giudiziaria alle
guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale è sorto un
contrasto soprattutto nella giurisprudenza della Cassazione penale.
In alcune pronunce è stato affermato che le guardie volontarie delle
associazioni di protezione ambientale rivestono la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria, atteso che la l. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce
espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria sulla
applicazione della medesima legge, in essi ricomprendendosi il potere
ispettivo, quello di controllo della fauna abbattuta o catturata ed il
potere di accertamento dei reati, cui è necessariamente collegato il dovere
di acquisire gli elementi probatori e di impedire che i reati vengano
portati ad ulteriori conseguenze. (Cassazione penale , sez. III, 02 febbraio
2006 , n. 6454; sez. III, 01 aprile 1998).
In altre occasioni, è stato invece affermato l'opposto principio dell'insussistenza
di detta qualifica di agenti di polizia giudiziaria (Cassazione penale ,
sez. III, 21 settembre 2004 , n. 40613; sez. III, 13 giugno 1997 , n. 1812;
sez. III, 27 marzo 1996 , n. 1519).
Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dall'orientamento
prevalso nella giurisprudenza amministrativa, che si è espressa in senso
sfavorevole al riconoscimento della qualifica di agenti di polizia
giudiziaria in capo alle guardie volontarie delle associazioni di protezione
ambientale (Cons. Stato, VI, n. 168/1982; n. 4304/2001; n. 5430/2006).
Avendo l'ENPA perduto la personalità giuridica di diritto pubblico, i suoi
agenti sono oggi guardie giurate volontarie di un'associazione
protezionistica nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia
conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati
nei commi 1 e 5 dell'art. 28, della legge n. 157/92, ma non anche quello di
procedere al sequestro penale previsto dal 2 comma dello stesso articolo,
riservato agli ufficiali ed agenti di P.G..
La stessa legge n. 157/92 ha espressamente riconosciuto la qualifica di
agenti di polizia giudiziaria agli agenti dipendenti dagli Enti locali
delegati dalle Regioni (art. 27, comma 1, lett. a), senza estendere tale
riconoscimento alle guardie volontarie delle associazioni venatorie,
agricole e di protezione ambientale, menzionate alla lettera b) dello stesso
comma.
L'assenza dell'espresso riconoscimento della qualifica costituisce chiaro
indice della volontà del legislatore, trattandosi di una disposizione
speciale avente ad oggetto proprio i compiti e le qualifiche in materia di
vigilanza venatoria.
In presenza di tale disposizione speciale, tale qualifica non può essere
riconosciuta, agli agenti dell'E.N.P.A., a norma del combinato degli artt.
57, 3 comma, e 55 c.p.p., argomentando dal fatto che ad essi sono conferiti
dalla legge sulla caccia poteri di vigilanza e di accertamento di eventuali
reati, in quanto l'art. 57 c.p.p., nell'indicare le categorie di soggetti
cui va riconosciuta la qualifica di ufficiali o di agenti di P.G., fa
espressamente salve "le disposizioni delle leggi speciali" e la legge sulla
caccia si pone sicuramente con carattere di specialità rispetto alle norme,
anche sostanziali, contenute nel codice di rito.
3. Sulla base di tali considerazioni, l'appello deve essere respinto.
NOTA: Il Consiglio di Stato ha adottato una chiara decisione che dovrebbe
por termine alle incertezze della Cassazione, che pare non avere le idee
chiare in materia di diritto amministrativo. Eppure la legge venatoria è
chiarissima e solo l'animo poliziesco-persecutorio di certi pubblici
ministeri, disposti a credere a qualunque guardia giurata come se fossero
tutti dei gentiluomini, ha portato ad affermazioni giurisprudenziali
fuorvianti.
> Io al tuo posto... un'occhiatina all'art. 27 della 157/92 la ridarei.
>
giusto, e visto che citi citi citi senza mai riportare o linkare leggiamoli
assieme questi articoli.che dicono l'esatto opposto di quello che affermi
Vigilanza venatoria
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi
regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali
agenti è riconosciuta, ai
sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia
giudiziaria e di pubblica
sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti
di istituto le armi
da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le
armi di cui sopra
sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5,
comma 5, della
legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di
protezione ambientale
nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a
quelle delle
associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero
dell'ambiente, alle quali sia
riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle
leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali,
sottufficiali e guardie del
Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e
regionali, agli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e
campestri ed alle
guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza; è
affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi
regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della
circoscrizione
territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo
unico delle
leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di
idoneità rilasciato dalle
regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la
composizione
delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra
loro paritaria di
rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato
l'esercizio venatorio
nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie
venatorie volontarie è
vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo
svolgimento delle funzioni
di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della
fauna e sulla
salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche
dalle associazioni
di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle
associazioni agricole,
venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, garantisce
il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma
1, lettera b), rivolte
alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, della
qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore
della presente legge,
non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.
Art. 28
Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria
1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27
possono chiedere a
qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in
esercizio o in
attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso
di caccia, del
tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza
di assicurazione
nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che
esercitano funzioni di polizia
giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei
mezzi di caccia,
con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna
per le ipotesi di
cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi
e i suddetti mezzi
sono in ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o
agenti la consegnano
all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività
venatoria il quale, nel caso
di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non
risulti liberabile, a
consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e
cura ed alla
successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva
sequestrata in
campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto
dagli agenti
accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua
vendita tenendo la
somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione
ove si accerti
successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito
sussiste, l'importo
relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o
agenti danno atto in
apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli
esemplari
sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia
giudiziaria, i quali accertino,
anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività
venatoria, redigono
verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere
specificate tutte le
circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li
trasmettono all'ente
da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni
vigenti.
6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato
servizio sostitutivo ai
sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e
integrazioni, non
sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il
divieto di cui
all'articolo 9 della medesima legge.
Art. 29
Agenti dipendenti degli enti locali
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli
agenti dipendenti
degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente
di polizia
giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento
dell'attività di vigilanza
venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente
di appartenenza e nei
luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza
le armi di cui
sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e
per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle
violazioni e degli illeciti
amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati
dall'articolo 28, anche fuori
dall'orario di servizio.
integrazioni:
Legge 12 giugno 1913 n. 611
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1913/lexs_37263.html
Legge 11 Aprile 1938 n. 612
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1938/lexs_22399.html
D.P.R. 31 marzo 1979
http://www.ust.it/servizi/sportelloH/norme/dpr-3103-1979.htm
Consiglio di Stato n. 298/07 del 28-11-2006
http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/guardie%20giurate.htm
lmb wrote:
> MIRACOLO MIRACOLO!
> L'ENPA è costituito nel 1938 ma le sue guardie zoofile sono agenti di PG
> già nel 1913 !
> Articolo 1 - Finalità sociali
Certo che ci hai una pazienza eroica! :-)
La cosa era talmente evidente che dedicarci ancora tempo sembrava
inutile. Ma in effetti hai ragione, anche le cose evidenti possono
essere negate.
Certo, infatti il maxpensiero afferma l'esatto contrario di ciò che dice la
Legge e che chiunque legge, solo che le varie obiezioni erano perse nel
marasma di quei due 3D (coltelli e sondaggio)
Vagando in quel marasma qualcuno poteva cogliere informazioni incomplete,
dato che puntualmente nel maxpensiero manca una citazione delle fonti con
una qualsivoglia indicazione per la reperibilità delle medesime.
Sicché era opportuno riportare tutto, dalla legge del 1913 a quelle
istitutiva dell'ENPA nel 1938, al DPR del 1979 con cui l'ente perde il
carattere di persona giuridica di diritto pubblico e di conseguenza le sue
guardie la qualifica di agenti di PS (agenti di PG non lo sono mai stati)
per arrivare alla decisione del Consiglio di Stato del 2006 e la nota di
Mori (che dice tutt'altro di quanto gli fa affermare il maxpensiero)
"Panglosse" <panglo...@infinito.it> ha scritto nel messaggio
news:49007e84$0$41664$4faf...@reader4.news.tin.it...
>Direi che c'é chi ne fa una regola di vita. Una specie della "Verità del
>Partito" teorizzata da quel galantuomo di Lenin, o di "una menzogna
>ripetuta diecimila volte diventa una verità" di Goebbels--
Saluti
Mauro
www.radicaebaionette.net
LE BELLE ARMI IN RETE
(Bravuomo, sono finite le penne;avverta l'economato)
Max wrote:
>>Certo che ci hai una pazienza eroica! :-)
> No... ha solo tempo da perdere (o forse troppo poco da lavorare!).
Max, dai, prendine atto, la GVV non sono agenti di PG e non lo possono
essere, non perché te lo diciamo noi, ma perché lo dice la legge, e lo
ha ribadito il Consiglio di Stato.
Max wrote:
> E mi stupisce che per scrivere queste pirlate dobbiate prima
> consultarvi sulla vostra mailing list!
Oh, ma sei fissato! :-)
forse ho capito.. sono quelle teste di cazzo che ti rompono i coglioni alla
domenica quando hai lavorato tutta la settimana,e cerchi una giornata di
rilassamento
BERLUSCA:::questi devono sparire andare a Napoli a fare volontariato
"raccolta munnezza"
LoveHateTheHero ESCI da quel corpo!
lol
Allora fammi un favore:
ti riporto quello che hai scritto pregandoti di fornirci una traduzione
letterale:
>La Legge dice l'esatto contrario, e non è un caso se le GVV dell'ENPA
>erano agenti di PG giàdal 1913, e numerose sentenze della Cassazione
>l'hanno confermato.
siccome L'ENPA nel 1913 non esisteva era giusto precisarlo, e siccome l'ENPA
NON è più Ente di diritto pubblico era altrettanto giusto confutare le tue
affermazioni affinché qualcuno non le prendesse per buone!
Mettiti l'animo in pace ... per diventare un maestro della disinformazione
devi fare ancora molta strada, ma chissà, un domani con pazienza ed
applicazione un posticino in qualche giornale di partito lo potresti
trovare, magari a Cuba o in Corea del Nord.
per il momento non mi sono permesso di insultarla, Egregio Signore!
comunque meglio ragliare come me che sostenere tesi insostenibili come Lei!
>
> C'è un cretino che copiaincolla la Divina Commedia... tu lo fai con un
> intero articolo, peraltro senza citare il link! :-)
>
Bell'uomo ... si apra il post successivo nominato integrazioni,
anzi per non impegnare troppo i suoi neuroni lo riporto qui sotto:
integrazioni:
Legge 12 giugno 1913 n. 611
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1913/lexs_37263.html
Legge 11 Aprile 1938 n. 612
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1938/lexs_22399.html
D.P.R. 31 marzo 1979
http://www.ust.it/servizi/sportelloH/norme/dpr-3103-1979.htm
Consiglio di Stato n. 298/07 del 28-11-2006
http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/guardie%20giurate.htm
Ormai lo possiede, non c'è nulla da fare,
Max / Giona è un Priore degli Ori ... per questo vuole convertire il Mondo!
vedi:
http://it.wikipedia.org/wiki/Stargate_SG-1#Ori
con pazienza certosina cerco di rifarti la domanda:
hai scritto ESATTAMENTE
>La Legge dice l'esatto contrario, e non è un caso se le GVV dell'ENPA
>erano agenti di PG giàdal 1913, e numerose sentenze della Cassazione
>l'hanno confermato.
Ora se l'italiano non è un'opinione mi spieghi che vuol dire:
"le GVV dell'ENPAerano agenti di PG giàdal 1913"
e già che ci siamo quando e come la Cassazione ha confermato che nel 1913
c'erano degli agenti di PG appartenenti ad un Ente nato nel 1938 ?
(perché quello hai scritto ! )
che poi ci fossero una pletora di associazioni che furono riunite nell'ENPA
la sappiamo ... ma la legge del 1913 non si riferisce all'ENPA, perciò di
che dice la legge del 1913 a riguardo di altre associazioni (l'ENPA non
esisteva ancora) non interessa nessuno e non è riferibile alla situazione
attuale.
come è altrettanto chiaro che l'ENPA oggi è ente di diritto privato per cui
è inutile arrampicarsi sui vetri rifacendosi a quanto previsto nel 1938 per
un ente che allora era di diritto pubblico.
alla fine dimostri soltanto che ci tieni molto a dare alla GVV una qualifica
di agente di Polizia Giudiziaria che non ha e non può avere perché non
prevista (anzi negata) dalla Legge.
Ce lo vuoi spiegare in modo chiaro perché ci tieni tanto?
Grazie!
> Tutte cose che io ho già letto....
> E tu? :-)
vedi non basta leggere ... bisogna capire quel c'è scritto ed uno che dice
che la cassazione conferma che nel 1913 esistevano guardie di un ente nato
nel 1938 qualche problema di comprendonio lo deve avere :-)
saluti
vuoi essere cos' onesto intelletualmente da fare QUI nomi e cognomi di
queste pessime frequentazioni?
Grazie
> Qui ci sono aziende che vendono degli Enfield no. 4 taroccati in no. 5
> e spacciandoli per originali :-)
vuoi essere altrettanto gentile e chiaro e fare QUI il nome dell'azienda?
Grazie ancora
LMB
Max wrote:
> Il fatto che ci siano ANCORA sentenze che accettano il sequestro
> dell'arma con la relativa confisca da parte delle GVV mi fa pensare
> che il parere del Consiglio di Stato non sia poi cosě vincolante.
Vabbeh ci rinuncio.
> Vabbeh ci rinuncio.
Ripensaci, plz.
Ho fatto scorta di birra e pop corn: erano secoli che non si vedeva un
cinema così sul NG. Ho scoperto un Max inedito: un acrobata della
logica, un Silvan del diritto, un contorsionista del pensiero coerente,
un'inespugnabile turris eburnea.
Però non perde un colpo, magari si avvita un po' (ma soltanto pochino,
eh) sugli specchi, a volte ti sembra il sosia di Svicolone, tuttavia
replica sempre. Nonostante tutto, chapeau
Allora:
Intanto impara quel minimo di educazione che si conviene ad un Signore come
te (semmai per ricordartene vai sul tuo sito)
poi io non ho mai detto il contrario.
Prima di tutto la Legge del 13 parla di agente di PS e non agente di PG che
sono cose diverse (ti piaccia o no è così!)
dal 1913 al 1938 avevano questo diritto "tutte" quelle elencate dalla legge
in oggetto e ***solo quelle***,
dal 1938 al 1979 lo aveva l'ENPA e ***solo quella***
Oggi non lo ha più né l'ENPA né l'associazione per la protezione della
pantegana albina del condomio 13 scala F
Il concetto è chiaro persino a te che difatto scrivi: "abbiano avuto"
quindi non ciurlar ne manico e rassegnati.
Le attuali GVV NON sono agenti di Polizia Giudiziaria
>(e rotto i coglioni in email ad un sacco di gente)
di tutte le stupidaggini del post questa è la sola veramente interessante!
vuoi documentare per favore?
perché ammesso e non concesso che io abbio "rotto i coglioni" a un sacco di
gente tu non potresti saperlo ...