Non č vero, ho telfonato ad Uberti e mi ha confermato che la mia col navy č
sportiva, in piů mi ha mandato un file excel con la lista delle armi
sportive, e sulle avancariche a tamburo fa riferimento al decreto legge in
oggetto, mi piacerebbe leggerlo, tutto qui! cmq tutte le armi di Pietta sono
sportive e ne sono strasicuro, ora ho un documento di Uberti che mi
chiarifica che anche le sue lo sono!
ciao
Rusty
di solito è il contrario, e di solito le ditte che le producono forniscono
gli estremi della documentazione, ecco quella di euroarms per i rogers &
spencer e le remington (quella per i fucili è superata dalla normativa sulla
armi liberalizzate)
http://www.euroarms.net/ML/ASSISTANCE/DECRETO%20ARMI%20SPORTIVE%20AVANCARICA_02.pdf
LMB
Scusate: a parte le corte (avancarica) ma le lunghe non č meglio lasciarle
COMUNI ??
Prima di tutto perchč sono comunque da caccia e perchč cosi si potrebbero
non solo usare per caccia ma detenere in numero illimitato qualsiasi sia la
normativa passata e futura..........
Per le pistole č chiara la destinazione sportiva, visto che per difesa
queste armi non valgono nemmeno il legno che le sostiene.
????????????????????????????????????????????????????????
E chi l'ha mai detto che ne esistono esistono di catalogate sportive o
caccia?
Le catalogate sono sono a più colpi, le armi a colpo singolo sono
LIBERALIZZATE (parliamo di repliche ovviamente)!
In caso poi di doppiette, non sono proprio catalogate in quanto a canna
liscia.
Ciao
Sandro
si, lo so, ma eliminato il problema principale le rimanenti non possono che
essere sportive proprio perchè non trovano altra definizione d'essere, o
sportive o da caccia non certo comuni............ il problema è che se
venissero definite in assoluto sportive anche le lunghe (dico DEFINITE) si
rischierebbe di non poterci più cacciare, e non tanto per cacciarci ma per
poterle usare in periodo di caccia in luoghi aperti ... ;-P
> ????????????????????????????????????????????????????????
>
> E chi l'ha mai detto che ne esistono esistono di catalogate sportive o
> caccia?
Articolo 2 legge 110
Armi e munizioni comuni da sparo.
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e
salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
1. i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
2. i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con
azione manuale;
3. i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a
caricamento successivo con azione manuale;
4. i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche
se predisposti per il funzionamento
semiautomatico;
5. i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare,
purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890,
fatta eccezione per quelle a colpo singolo (5).
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi
prestare all'utilizzazione del munizionamento
da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per
uso di caccia o sportivo, abbiano limitato
volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da
quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio
da sala», o ad emissione di gas, nonché
le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui
proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5
joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate
alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la
commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle
rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa
alla persona (1)(6).
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono
comunque essere costituite con pallottole a
nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad
espansione, auto propellenti, né possono essere tali da
emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce
che lanciano sostanze e strumenti
narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga
rilasciata apposita licenza del questore (2). Le
disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con
le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla
detenzione ed al porto delle armi non si
applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative
munizioni quando il loro impiego è previsto da
disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque
detenuti o portati per essere utilizzati come
strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione
civile (3) (4).
6. Comma così sostituito dall'art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
7. Comma così modificato dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
8. Con L. 6 marzo 1987, n. 89 (Gazz. Uff. 18 marzo 1987, n. 64) sono state
approvate norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi
e
per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso
alpino. Successivamente, con D.M. 15 settembre 1989 (Gazz. Uff. 18 ottobre
1989,
n. 244) sono state dettate le condizioni e caratteristiche tecniche e
strutturali degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni da utilizzare
nel soccorso
alpino.
9. Comma così modificato dall'art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
10.Comma così modificato dall'art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
11.Comma così modificato dall'art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
(SONO) ARMI E MUNIZIONI COMUNI DA SPARO:
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890,
fatta eccezione per quelle a colpo singolo .
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi
prestare all'utilizzazione del munizionamento
da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per
uso di caccia o sportivo, abbiano limitato
volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da
quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio
da sala», o ad emissione di gas, nonché
le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui
proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5
joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate
alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la
commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle
rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa
alla persona.
CUT
> h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890,
> fatta eccezione per quelle a colpo singolo (5).
>
FATTA ECCEZIONE PER QUELLE A COLPO SINGOLO!!!
Quante armi lunghe a più colpi a canna rigata ed avancarica conosci ?
Io nemmeno una...
Ciao
Sandro
IL Kodiak, ma anche la doppietta ad avancarica liscia come la howda pistol,
tutte di pedersoli sono ARMI a tutti gli effeti con le conseguenze del caso,
mentre i primi due in quanto lunghe sono consentite nell'uso venatorio la
terza essendo arma corta è comune.
Cmq la materie del contendere sono i revolver ad avancarica a più colpi,
quindi si va dalle piccole colt e remington a 5 colpi fino alla grossa lemat
a dieci colpi:-)
Stiamo ovviamente parlando di repliche!
ciao
Rusty
Ed era quello che immaginavo pure io ma sul catalogo naz dal sito di Bignami
(su quello della PDS la ricerca è una schifezza) non riesco a trovaro nessun
Kodiak che non sia a cartuccia metallica...
Per cui se uno si deve trovare stro benedetto numero, come si fa a cercarlo
?
> Cmq la materie del contendere sono i revolver ad avancarica a più colpi,
> quindi si va dalle piccole colt e remington a 5 colpi fino alla grossa
> lemat a dieci colpi:-)
Già ma Bruno ha tirato in ballo il discorso della catalogazione da caccia...
Io rispondevo a quel post...
> Stiamo ovviamente parlando di repliche!
E l'avevo sottolineato pure io qualche post più su!
> ciao
> Rusty
Ciao
Sandro
Al seguente link ho messo un doc avuto a suo tempo dalla uberti con
l'elenco delle armi sportive e i relativi decreti.
http://img104.imageshack.us/img104/3862/ubertisportiverd1.jpg
Spero possa essere utile
Ste
>> Cmq la materie del contendere sono i revolver ad avancarica a più colpi,
>> quindi si va dalle piccole colt e remington a 5 colpi fino alla grossa
>> lemat a dieci colpi:-)
>
> Già ma Bruno ha tirato in ballo il discorso della catalogazione da
> caccia... Io rispondevo a quel post...
Vedi sopra, e cmq NON esiste catalogazione da caccia, le armi sono comuni o
da guerra, le seconde non sono ne acquistabili ne detenibili dai cittadini,
le prime cono classificate come comuni, comuni per l'uso sportivo o comuni
antiche, l'uso venatorio è funzione del calibro, se l'arma comune camera un
calibro di quelli ammessi per l'uso venatorio dalla legge sulla caccia
vigente, allora è un'arma comune consentita per uso venatorio, qualora cambi
la legge sulla caccia diventa arma comune e basta e quindi detenibile in
numero di tre, un esempio semplice sono i fucili calibro 10, quando la
legislazione vigente ha limitato a 12 il massimo calibro a munizione
spezzata consentito per l'uso venatorio tutti i fucili calibro 10 sono
scomparsi dalle rastrelliere dei cacciatori per finire fra i rottami:-(((
ciao
Rusty
magari sono stato sfortunato io.
Ok riprovo mi avete dato una bella notizia
>
> E chi l'ha mai detto che ne esistono esistono di catalogate sportive o
> caccia?
per l'ennesima volta:
La CATALOGAZIONE DA CACCIA NON ESISTE !
perché se un'arma è da caccia o no non lo dice il CatalogoNazionale delle
Armi Comuni da Sparo istituito dalla L. 110/75 ma la normativa sulla caccia.
Allo stato attuale l'idoneità all'uso venatorio è stabilita dall'art. 13
della Legge 157/1992 ed è stabilita in funzione delle caratteristiche del
calibro. Un domani cambiasse la normativa sulla caccia certe armi oggi da
caccia potrebberlo non più esserlo o viceversa certe armi attualmente
escluse dall'uso venatorio potrebbero diventare idonee, e tutto questo
indipendentemente dal catalogo.
La CATALOGAZIONE SPORTIVA NON ESISTE perché la "sportività" non è connessa
alla catalogazione ma è una CLASSIFICAZIONE stabilita dalla L. 25 marzo 1986
n. 85
In altri termini un'arma comune è catalogata, eventualmente, solo
eventualmnete e solo su richiesta di produttore o importatore può essere
anche classificata sportiva.
Le doppiette ad avancarica sono armi comuni idonee all'uso venatorio purché
di calibro non superiore al 12.
Vero che le armi a canna liscia non sono catalogate, ma comunque sono
soggette a denuncia ed in denuncia vanno messe al posto giusto ai fini del
numero detenibile.
Perciò una doppietta ad avancarica di calibro idoneo starà tra le infinite
armi da caccia detenibili, mentre se di calibro superiore al 12 starà tra le
tre armi comuni detenibili.
Una carabina calibro .22LR se classificata sportiva starà tra le 6 armi
sportive detenibili, se non classificata sportiva (essendo di calibro
inidoneo all'uso venatorio ex lege 157/1992 art. 13 ) starà tra le tre armi
comuni detenibili.
Ma se una nuova normativa sulla caccia ammettesse l'uso del calibro .22 LR
per uso venatorio (come è in diversi Paesi europei per la caccia minore ed
il "varmint") ecco che la carabina da comune detenibile in numero massimo di
tre esemplari diventerebbe da caccia detenibile in numero illimitato di
esemplari.
Spero di essere stato chiaro.
LMB
Dove hai chiesto??
Se vai al piano inferiore della GMB c'č persona competente:-)
> magari sono stato sfortunato io.
>
> Ok riprovo mi avete dato una bella notizia
bene
Ciao
Rusty
Ed era quello che immaginavo pure io ma sul catalogo naz dal sito di
Bignami
> (su quello della PDS la ricerca è una schifezza) non riesco a trovaro
> nessun Kodiak che non sia a cartuccia metallica...
> Per cui se uno si deve trovare stro benedetto numero, come si fa a
> cercarlo
E non lo troverai mai perché non c'è !
Infatti le repliche di armi ad avancarica rigate sono esenti da
catalogazione.
Ai fine della denuncia è arma da caccia.
LMB
le repliche di armi ad avancarica non hanno numero di catalogo, possono
però essere o non essere inserite nell'elenco delle armi sportive, e questo
a richiesta del produttore o importatore.
PS trovati un nick da cauboi :-DDD