Denuncia delle armi e delle munizioni
Chiunque, per qualunque ragione detiene armi o munizioni nel
territorio dello Stato italiano, soggiace per legge, a due precisi obblighi:
denuncia e custodia. La denuncia di detenzione delle armi e munizioni и
obbligatoria ai sensi dell'art. 38, c 1 del Tulps (Testo unico leggi
pubblica sicurezza), per cui "Chiunque detiene armi, munizioni o materie
esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantitа deve farne immediata
denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi al
comando dei carabinieri." La denuncia deve essere "immediata" (ossia
effettuata entro 2 o 3 giorni), si presenta per iscritto presso le questure,
i Commissariati di pubblica sicurezza o i carabinieri, utilizzando
l'apposito modulo reperibile sia direttamente in detti uffici che come
allegato nella presente pagina).
A seguito della esecuzione della normale denuncia и possibile
detenere:
ARMI
a.. Fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo
b.. Fino ad un massimo di 6 armi sportive
c.. Numero illimitato di fucili da caccia
MUNIZIONI
a.. Fino ad un massimo di 200 pezzi per munizioni da pistola o da
rivoltella
b.. Per tutte le munizioni da caccia aventi caricamento diverso dai
pallini
c.. Per le munizioni caricate a pallini la denuncia non и
obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi. Oltre tale limite occorre
effettuarne denuncia. La detenzione di tale munizionamento non puт comunque
superare i 1.500 pezzi.
И possibile detenere legittimamente un numero maggiore di armi solo
previo rilascio della licenza da collezione, da richiedersi in questura, che
consente di detenere solo un esemplare per ogni modello di arma, senza perт
il relativo posizionamento.
L'omessa denuncia di detenzione delle armi o delle munizioni и reato
grave, punito sia dal Codice Penale (art. 697, c 1, da 3 a 12 mesi di
arresto ed ammenda fino a 371 Euro), sia dalle leggi speciali (art. 2 della
legge n. 895/1967, reclusione da 1 a 8 anni e multa da Uro 206 a 1.549).
Detenere di armi e munizioni
La legge non impone la detenzione di armi e munizioni, regolarmente
denunciate, nell'abitazione di residenza, pertanto esse possono
legittimamente detenersi anche altrove, purchй il luogo scelto possieda
caratteristiche tali da garantire una custodia adeguata.
Le armi legittimante detenute non possono essere portate fuori del
luogo di detenzione se non accompagnate da apposita licenza di porto d'arma
in corso di validitа, e il trasferimento da un luogo all'altro deve essere
preventivamente autorizzato dall'Autoritа di Pubblica Sicurezza.
Custodia delle armi
Ulteriore obbligo che la legge impone al detentore di un'arma и la sua
custodia, che "deve essere assicurata con diligenza nell'interesse della
sicurezza pubblica ." e "Chi esercita professionalmente attivitа in materia
di armi o di esplosivi o и autorizzato alla raccolta o collezione di armi
deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalitа
prescritte dall'autoritа di pubblica sicurezza" (art. 20, c 1, del Tupls).
L'inosservanza di tale obbligo, ossia l'omessa custodia, и
sanzionabile penalmente dall'art. 20 bis del Tulps, che punisce le seguenti
ipotesi:
a.. Consegna di armi e munizioni a minori, persone anche
parzialmente incapaci, tossicodipendenti e persone impedite al maneggio (c.
1 , arresto fino a due anni)
b.. Mancata adozione delle necessarie cautele atte ad impedire che
le suddette persone si impossessino agevolmente di armi e munizioni (c 2,
arresto fino ad un anno oppure ammenda fino a 2 milioni delle vecchie lire).
Poichй l'obbligo di custodia imposto dalla legge, limitandosi alla
diligenza, и piщ generico rispetto a quello che grava su chi raccoglie o
colleziona armi, non и facile nella pratica stabilire in che cosa consista
una diligente custodia dell'arma detenuta. И indispensabile pertanto rifarsi
alle pronunce, in materia, della Corte di Cassazione, rese nei casi di volta
in volta decisi. Ad esempio, la custodia и diligente nel caso in cui l'arma
sia riposta in un armadio chiuso chiave e la chiave stessa sia nascosta in
luogo noto solo al proprietario dell'arma (cfr: Cass. Pen., sez. I,
n.10810/1995), oppure quando il fucile da caccia venga tenuto in casa sopra
un armadio (cfr: Cass. Pen. Sez. I, n. 7154/2000 e n. 11930/2003).
Il livello di diligenza, poi, come и facilmente intuibile deve essere
massimo in presenza di bambini che possano venire a contatto le armi
detenute.
И stata infatti recentemente confermata la condanna per omessa
custodia in un caso in cui le armi erano conservate in una parte della casa
frequentata da tutti i familiari, bambini compresi, all'interno di un
armadio con ante di vetro e chiave posta sullo stesso, poichй secondo i
giudici per un bambino la vista di un'arma facilmente accessibile
costituisce un'attrattiva irrefrenabile (cfr: Cass. Pen., n. 5435/2005).
Licenza di porto di fucile per uso caccia
E' una licenza che autorizza il titolare al porto di fucile per uso di
caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria.
La licenza di porto di fucile per uso caccia si rinnova alla scadenza
del 6° anno; in tale periodo la licenza si rinnova automaticamente con il
pagamento annuale della tassa di concessione governativa.
Rilascio della licenza per porto di fucile per uso caccia
La richiesta va effettuata tramite la compilazione di apposito modulo
da presentare alla Questura o alla stazione dei Carabinieri territorialmente
competente: la consegna puт essere effettuata a mano, nel qual caso
l'ufficio rilascia ricevuta o spedita con raccomandata con ricevuta di
ritorno. Alla richiesta и necessario allegare:
a.. Due marche da bollo da Euro 14,62;
b.. certificazione per l'idoneitа psico-fisica, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza o, in alternativa dagli dalle strutture sanitarie
militari e della Polizia di Stato;
c.. una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante
l'abilitazione all'attivitа venatoria
d.. la ricevuta dell'effettuato pagamento della tassa di concessioni
governativa di Euro 168,00 piщ un'addizionale di Euro 5,16 (come previsto
dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992);
e.. la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale;
f.. la ricevuta di pagamento di Euro 1,21 per il costo del libretto
valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei
anni;
g.. due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo
busto;
h.. la documentazione o autocertificazione relativa al servizio
prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o in alternativa il
certificato di idoneitа al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di
Tiro a Segno Nazionale;
i.. una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
a.. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla
legge;
b.. le generalitа delle persone conviventi;
c.. di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ai
sensi della legge 8 luglio 1998 nr. 230.
Rinnovo della licenza per porto di fucile per uso caccia
La domanda di rinnovo, deve essere presentata prima della scadenza dei
6 anni di validitа; per tale atto occorre produrre la seguente
documentazione:
a.. Due marche da bollo da Euro 14,62;
b.. certificazione per l'idoneitа psico-fisica, rilasciata
dall'A.S.L. di residenza o, in alternativa dagli dalle strutture sanitarie
militari e della Polizia di Stato;
c.. la ricevuta dell'effettuato pagamento della tassa di concessioni
governativa di Euro 168,00 piщ un'addizionale di Euro 5,16 (come previsto
dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992);
d.. la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale;
e.. la ricevuta di pagamento di Euro 1,21 per il costo del libretto
valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei
anni;
f.. due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo
busto;
g.. una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
a.. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla
legge;
b.. le generalitа delle persone conviventi;
Esportazione temporanea di armi a scopo venatorio И una licenza
rilasciata dalla Questura e/o dai Commissariati che autorizza il titolare
della licenza di porto d'armi per uso caccia all'esportazione, per un
massimo di tre armi e 200 cartucce, per uso venatorio.
La licenza ha validitа di 90 giorni dalla data del rilascio ed и
valida per un solo viaggio. Occorre presentare domanda in bollo e allegare:
a.. copia del porto d'armi valido con attestazione di avvenuto
pagamento della tassa di concessione governativa ed assicurazione venatoria;
a.. copia della denuncia di possesso delle armi e delle munizioni che
si intendono esportare;
a.. certificato di residenza e stato di famiglia o autocertificazione;
a.. una marca da bollo da euro 14,62
Denuncia di detenzione e di cessione di armi e munizioni
La denuncia deve essere presentata in vari casi:
quando si entra in possesso di armi e cartucce per acquisto personale
o per ereditа; quando si cedono a vario titolo armi e cartucce a terzi;
quando si intende variare il luogo di detenzione delle armi e delle
cartucce.
Armi
L'arma detenuta deve essere immediatamente denunciata alla Questura o
al Commissariato di zona o alla stazione Carabinieri competente per
territorio.
Munizioni
La denuncia delle munizioni и sempre obbligatoria per:
cartucce per pistola o rivoltella per munizioni per fucile da caccia
aventi caricamento diverso dai pallini. per munizioni caricate a pallini se
il numero di pezzi detenuto и compreso tra 1.000 e il numero massimo
legalmente ammesso di 1.500 pezzi.
Carta europea d'arma da fuoco
La Carta europea estende la validitа delle autorizzazioni concesse in
Italia ai paesi della Comunitа europea. Ciт consente di portare e
trasportare, all'interno dei paesi della Comunitа, le armi iscritte sulla
carta sia per uso sportivo, che per uso venatorio. La Carta europea d'arma
da fuoco viene rilasciata a chi sia giа in possesso di licenza di porto di
armi e la sua validitа и legata a quella delle licenze o autorizzazioni cui
si riferisce; non puт comunque mai superare i cinque anni. I possessori
della Carta, possono trasferire e trasportare le armi iscritte senza altra
licenza o autorizzazione (autorizzazione al trasporto per uso sportivo,
autorizzazione al trasferimento delle armi) ovviamente se in possesso delle
autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'attivitа.
La richiesta per l'acquisizione della Carta europea va inoltrata al
Questore, presentandola attraverso il Commissariato di zona, la Questura
stessa, o attraverso la stazione dei Carabinieri competente per territorio,
compilando il modulo a disposizione presso detti uffici..
Alla richiesta occorre deve allegare:
a.. due marche da bollo da euro 14,62, da applicare sulla richiesta e
sulla carta;
a.. la dichiarazione sostitutiva valida attestante il possesso delle
autorizzazioni come il porto o il trasporto nel territorio italiano delle
armi comuni da sparo, oltre all'avvenuta denuncia di detenzione, o la
documentazione rilasciata dagli organi competenti;
a.. i dati identificativi delle armi, fino ad un massimo di dieci, che
si intendono iscrivere sulla carta, indicando, per ognuna, tipo, marchio e
modello, calibro e matricola;
a.. la ricevuta di versamento di Euro 0,78 per il costo della carta
(che и di Euro 1,96 per la versione in due lingue), richiedendo all'Ufficio
territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente
Tesoreria Provinciale dello Stato;
a.. due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo
busto.
Scusa ma, visto che hai fatto un semplice copia-incolla, metterci il link e
basta non sarebbe stato piů semplic?
Ciao
Sandro
Pertanto...mi pare piu' logico cosi (non siamo piu' ai tempi del 8088,(bei
tempi ci tornerei volentieri) oggi i server hanno decine di migliaia di giga
disponibili))
ciao
questo è molto interessante!
Vuol dire che le conversioni in cal .22 degli SR 1889 obsoleti furono
progettate e realizzate prima del 1889 (mi manca documentazione che provi
che i vecchi SR 1889 furono trasformati in .22 prima ancora della produzione
dei fucili da cui derivano) oppure che le conversioni e trasfomazioni di
calibro "ereditano" la qualità di arma antica se antica è l'arma
trasformata.
Quest'ultima ipotesi è interessantissima, attendo con ansia le fonti
normative perché non vedo l'ora di trasformare il mio Mauser 1888 (arma
antica senza se e senza ma) in calibro .223 Remington ottenendo un'arma
antica esente da catalogazione in un calibro molto più pratico ed economico
rispetto al vecchio cal. 8x57 a polvere nera!
Inoltre questo mi permetterebbe di declassare da arma da caccia ad arma
antica anche il Vetterli 1870/87/16 ! Grandioso!
> Inoltre questo mi permetterebbe di declassare da arma da caccia ad arma
> antica anche il Vetterli 1870/87/16 ! Grandioso!
Scusami......ma questo non sarebbe un declassamento, ma uno svantaggio!!!!
e sai benissimo i motivi. Le armi antiche sono detenibili in numero
limitato, le armi da caccia, no.
Cambiando argomento, quindi tutte le armi ante 1889, anche se in un calibro
che può essere considerato da caccia, sono antiche solo perchè realizzate
prima del 1889?.
Un bello svantaggio per gli appassionati del XIX secolo!!!
ciao
danidane
infatti era una voluta ironia!
Resta il fatto che un'arma trasformata da una antica NON è più antica sia
che si tratti di una trasformazione in .22 come nel caso degli SR 1889 sia
che si tratti di una conversione di aggiornamento calibro
> > Inoltre questo mi permetterebbe di declassare da arma da caccia ad arma
> > antica anche il Vetterli 1870/87/16 ! Grandioso!
> Scusami......ma questo non sarebbe un declassamento, ma uno svantaggio!!!!
> e sai benissimo i motivi. Le armi antiche sono detenibili in numero
> limitato, le armi da caccia, no.
Salvo licenza di collezione che presenta meno, almeno da me, problemi
burocratici e prescrizioni di sicurezza:-))))
> Cambiando argomento, quindi tutte le armi ante 1889, anche se in un calibro
> che puň essere considerato da caccia, sono antiche solo perchč realizzate
> prima del 1889?.
Bhe calcoliao quante armi antiche hanno e sono in calibri piů moderni e
noterai che sono una manciata. Molti Banchi di prova si rifiuterebbero di
provarle:-))))) Comunque il Germania bancano i Gw88 se volete saperlo e
parlo sia di quelli in 8x57J che in 8x57JS.
> Un bello svantaggio per gli appassionati del XIX secolo!!!
> ciao
Io mi chiedo perchč affermi questo gli appassionati del XIX non si fermano
a queste quisquiglie e pinzillacchere;) Poi importare un'arma antica č
molto piů semplice di quello che uno crede: non si passa dal banco, si
evita di farla distruggere e dato che sottostanno ai Beni Culturali se si
distrugge o rovina una di queste essi si incazzano;-)))) Poi evitiamo che
qualcuno sbagliando carica o munizione rovini il tutto. Sai che al Banco
si rifiutano di bancare le Bodeo perchč il 99% non hanno le munizioni? Poi
essendo antiche per loro che bisogno c'č di bancarle?
saluti
PS
Ormai si fa affidamento sia all'anno di produzione, antecedente al 1890, e
anche al modello, antecedente al 1890 ma prodotte sino al 1920.
risaluti
> danidane
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