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Carabina M1 arma comune.

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gqk

unread,
Dec 3, 2006, 2:41:38 AM12/3/06
to
Lo sapevate che la carabina ex ordinanza M1 è catalogata come arma comune?
Ieri al poligono durante una discussione è venuto fuori che nessuno dei
possessori sapeva che era appunto, comune con consequente problema di
ricalcolo delle armi detenibili.
Nessun armiere all'atto della vendita ci aveva avvertito.
Il nimero di catalogo è 6726.

--


questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it


lmb

unread,
Dec 3, 2006, 4:01:11 AM12/3/06
to

"gqk" <lpl...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:ektv3i$ln1$1...@news.newsland.it...

> Lo sapevate che la carabina ex ordinanza M1 è catalogata come arma comune?
> Ieri al poligono durante una discussione è venuto fuori che nessuno dei
> possessori sapeva che era appunto, comune con consequente problema di
> ricalcolo delle armi detenibili.
> Nessun armiere all'atto della vendita ci aveva avvertito.
> Il nimero di catalogo è 6726.
>

la catalogazione "comune" non esiste, o meglio tutte le armi non da guerra
(non detenibili) sono comuni.
La differenza sta nel numero di esemplari detenibili .
Le armi corte e quelle in calibro non idoneo alla caccia sono detenibili in
numero di tre esemplari vengono dette "comuni" perché prive di quelle
caratteristiche che possono far **classificare** (non catalogare) da caccia
o sportive. La classificazione può variare, la catalogazione è definitiva.

Le armi lunghe idonee alla caccia sono detenibili in numero illimitato.
Se un'arma è da caccia NON lo dice la catalogazione (difatti se si va e
vedere le schede di catalogazione pubblicate in Gazzetta Ufficiale (unica
fonte acreditata e giuridicamwente valida) le schede di catalogazione non
riportano nulla circa l'utilizzo venatorio, e la cosa è ovvia perché la
catalogazione è definitiva mentre la legge venatoria può cambiare.
http://www.gazzettaufficiale.it/index.jsp (vedi l'ultimo Aggiornamento del
catalogo alla GU 280 serie generale del 1/12/2006)

Le uniche fonti GIURIDICAMENTE VALIDE circa l'utilizzo venatorio (e quindi
la detenibilità in numero illimitato) sono la la legge 157/1992 e la
circolare esplicativa del 6 maggio 1997 n. 559/C-50.065-E-97 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale Nr. 122 del 28-5-97.
Pertanto in base alle NORME VIGENTI che nessuna legge o nuova circolare ha
modificato la carabina M1 è arma da caccia
i testi stampabili.
http://www.euroarms.net/PDF/Legge157-92_13.pdf
http://www.euroarms.net/PDF/Circ_559_97.pdf

Un bel giorno (o meglio un brutto giorno) un qualche funzionario
ministeriale pensò bene di sostituirsi al Legislatore e di interpretare a
modo suo l'art. 13 della L-157/92 e fece inserire sulla versione on-line del
catalogo nazionale aggiunte che non esistono sulla catalogazione ufficiale
quali la classificazione a comune di quelle armi che secondo lui non sono
idonee all'esercizio venatorio.
Ne conseguì che ingenuamente molti addetti ai lavori presero per buono
quello che c'è scritto sul sito della PS (che ricordiamolo! non è una fonte
del diritto)

L'art.13 della legge venatoria non dice " o bossolo a vuoto" (come invece
ha capito il solerte ed anonimo funzionario con problemi di conoscenza della
lingua di Dante che ha inserito note di fantasia sulla versione on line del
catalogo nazionale pretendendo altresì che in assenza di nuove norme o
circolari il catalogo on line diventi fonte del diritto)

L'art. 13 dice esattamente :

"calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a mm. 40"
ossia esprime la contemporaneità delle due misure (calibro 5,6 PIU' bossolo
< di 40 mm)

Il Legislatore ha usato la preposizione CON (dal latino cum) che si usa per
le relazioni di unione, stretto legame a significare che calibro e lunghezza
del bossolo sono in relazione.
Ossia ha voluto dire che non si possono usare munizioni di calibro 5,6 che
abbiano un bossolo a vuoto di lunghezza inferiore a 40 mm. (la ratio della
norma sta nell'evitare l'uso di calibri piccoli e relativamente silenziosi
per bracconaggio) i calibri maggiori in termini di diametro non sono né poco
rimorosi né insufficienti dal punto di vista balistico (basti pensare al
.357 o al .44 magnum o al diffusissimo 7.62x39 oppure al suo antenato
tedesco 8 Kurz -7,92x33-)

Se invece avesse voluto dire che oltre il calibro anche la lunghezza del
bossolo avrebbero inficiato l'uso venatorio avrebbe scritto:

"calibro non inferiore a millimetri 5,6 **O** (oppure) bossolo a vuoto di
altezza non inferiore a mm. 40"

invece della preposizione "con" avrebbe usato la congiunzione "o" che
disgiunge o alterna due o più termini (o Roma o Morte; o bianco o nero
p.es.)

Siccome anche allora qualcuno non era stato in grado di capire la norma (o
l'italiano) il Ministero degli Interni (sentito il parere della CCCCA =
Commissione Consultiva Centrale Controllo Armi ossia l'ente che si occupa
delle catalogazioni !)
pubblicò la circolare 6 MAGGIO 1997, N. 559/C-50.065-E-97 pubblicata in
gazzetta ufficiale il 28/5/1997- serie gen. n 122
testo completo:
http://www.euroarms.net/PDF/Circ_559_97.pdf

Tale circolare avrebbe dovuto chiarire in via definitiva i dubbi residui.

Resta il fatto che le Legge Venatoria in vigore e la citata circolare sono
le uniche fonti normative valide. (i siti WEB non sono fonte normativa!)

Cosa che è ben recepita da quelle Questure che PUR CONOSCENDO I CONTENUTI
DELLE SCHEDE PUBBLICATE SUL CATALOGO ON LINE DELLA PS lo tengono nel conto
che merita e con un comportamento giuridicamente corretto e rispettoso del
diritto continuano ad inserire le armi lunghe con calibro maggiore di 5,6
millimetri e bossolo a vuoto inferiore a 40 millimetri (come le carabine a
leva cal 44-40 o 45 long colt ) tra le armi idonee all'uso venatorio e non
tra le tre armi comuni detenibili come si vorrebbe da parte di qualche
funzionario ministeriale.

Altre questure o commissariati invece hanno preferito seguire i suggerimenti
della nuova interpretazione illegittima e di conseguenza si comportano
rifiutando di solito di mettere per iscritto le loro motivazioni circa la
declassificazione a arma comune di quelle che fino al giorno prima ed in
assenza di nuove norme giuridiche erano armi da caccia.

lmb

gqk

unread,
Dec 3, 2006, 10:25:05 AM12/3/06
to
lmb ti ringrazio per la chiarezza .
Provvedoerò a spiegare la situazione ai possessori di M1 che ieri si sono
allarmati.
Da oggi terrò presente che , giustamente, il web non fa testo .
Grazie Fabrizio Firenze

lmb

unread,
Dec 3, 2006, 11:30:03 AM12/3/06
to

"gqk" <lpl...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:ekuq8h$l55$1...@news.newsland.it...

> lmb ti ringrazio per la chiarezza .
> Provvedoerò a spiegare la situazione ai possessori di M1 che ieri si sono
> allarmati.
> Da oggi terrò presente che , giustamente, il web non fa testo .
> Grazie Fabrizio Firenze
>

il problema non è che che tu sappia che non fa testo ma che lo sappiano (o
vogliano sapere ) i funzionari degli uffici armi.
Nel caso di contestazioni chiedere che mettano per iscritto la motivazione
citando la norma di legge o la nuova circolare che invalida la circolare 6
maggio 1997 n. 559/C-50.065-E-97
(ovviamente siccome una nuova circolare o legge non esiste non potranno
farlo)
Nel caso insistano chiedere che mettano per iscritto la loro richiesta.
Ad ulteriori rifiuti far pervenire la richiesta di motivazioni scritte per
raccomandata facendola arrivare da uno studio legale (citando ovviamente
nella richiesta di spiegazioni la legge 157/92 e la circolare 6 maggio 1997
n. 559/C-50.065-E-97 )

Stampati questo testo dal sito del Giudice Mori e forniscilo ai possesori di
M1 (ma vale anche, per esempio, per le carabine a leva in 44-40, per gli SKS
in 7,62x39 che molti usano per la battuta al cinghiele ecc)

http://www.earmi.it/diritto/leggi/caccia.htm

http://www.earmi.it/default.htm

join

unread,
Dec 3, 2006, 1:02:06 PM12/3/06
to
Mi inserisco solo per dire un paio di cose.
Innanzitutto mi complimento con lmb, fonte inesauribile di informazioni
dettagliate.
Secondo: ricordiamoci sempre che avverso i provvedimenti
dell'Amministrazione Pubblica che violino interessi legittimi sono
sempre esperibili ricorsi (in via gerarchica e dinanzi al TAR) e che
oggi il risarcimento dei danni può essere richiesto direttamente ai
tribunali amministrativi.
Credo che sia anche compito nostro - cioè di quelli che fanno uso di
armi a qualunque titolo - cercare di invertire la tendenza a
interpretare in maniera sempre più restrittiva le norme che ci
tutelano, facendo sentire un po' più forte la ns voce presso gli
uffici di P.A. (se serve, anche valendoci degli Studi Legali, come
consiglia lmb).

Cordialità.

lmb

unread,
Dec 3, 2006, 1:09:08 PM12/3/06
to

"join" <cia...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:1165168926.5...@79g2000cws.googlegroups.com...

facendo sentire un po' più forte la ns voce presso gli
uffici di P.A. (se serve, anche valendoci degli Studi Legali, come
consiglia lmb).

Anche perché nel caso specifico siamo di fronte a possibli implicazioni di
carattere penale (abuso di potere)


join

unread,
Dec 3, 2006, 1:20:25 PM12/3/06
to

lmb ha scritto:

> Anche perché nel caso specifico siamo di fronte a possibli implicazioni di
> carattere penale (abuso di potere)

In effetti l'abuso di ufficio e l'eccesso di potere spesso si
manifestano assieme.
Ciao

lmb

unread,
Dec 3, 2006, 3:10:16 PM12/3/06
to

"join" <cia...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:1165170025.1...@16g2000cwy.googlegroups.com...

Già, è stato un lapsus (abuso di potere) ma in effetti rende l'idea ed
identifica la situazione :-)
lmb


join

unread,
Dec 3, 2006, 5:12:56 PM12/3/06
to
> Già, è stato un lapsus (abuso di potere) ma in effetti rende l'idea ed
> identifica la situazione :-)
> lmb

Chissà che un giorno il tuo lapsus non venga codificato! :-))))
'notte

lmb

unread,
Dec 4, 2006, 4:08:21 AM12/4/06
to

"join" <cia...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:1165183976....@79g2000cws.googlegroups.com...

Se pensiamo che con la legge 234/97 il primo governo Prodi ha cancellato il
reato d'abuso d'ufficio non patrimoniale (se un pubblico ufficiale compie un
atto contrario ai suoi doveri d'ufficio ciò non è più considerato reato se
non si dimostra che da tale abuso ne ha anche avuto un vantaggio
quantificabile)
e che grazie a questa modifica (le malelingue dicono fatta ad personam)
Prodi fu prosciolto dalla accusa di abuso d'ufficio in qualità di presidente
dell'IRI circa la privatizzazione SME vien da pensare che taluni più che
introdurre una nuova fattispecie tipo "abuso di potere" molto calzante su
certi comportamenti preferirebbero invece abrogare tutto il Capo Primo del
Titolo Secondo Libro secondo del CP -delitti dei pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione- e possibilmente incrementare il capo secondo
:-((


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