se non sbaglio le armi antiche costruite ante 1891 sono considerate armi
storiche e non credo che abbisognano della denuncia.
per quanto concerne le armi ad uso sportivo dě al meresciallo, ha detto
Dario che non capisci un emerito c@@@@@ se sono state catalogate "sportive"
non vedo perchč le devi denunciare come armi comuni, dal momento che ne puoi
liberamente detenere 6 ad uso sport. e tre come armi comuni ??
la parola al dr. Mori.
ossequi Dario Url.
Il problema non esiste, se hai dei fucili E.O. , escludendo che tra di loro
vi siano dei calibro .22, sono tutte armi da caccia, quindi ne puoi detenere
in numero illimitato. Il problema delle "sportive" si ha solo con le armi
corte e con i fucili cal. .22 .
In un certo senso il maresciallo ha ragione, le armi sono tutte comuni,
inquanto detenibili dai privati cittadini, poi vi sono le sottocategorie,
se cosě si puň dire, quindi le antiche (antecedenti il 1890 e non 1891) le
sportive e quelle da caccia, per far contento il maresciallo, puoi
scrivere, armi comuni da caccia e le elenchi, armi comuni uso sportivo e
le elenchi e armi comuni antiche e le elenchi, se al maresciallo contnua a
non piacre ti fai motivare il rifiuto e poi lo denunci, cosě risolvi
subito subito il problema.
--
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http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it
il problema sta nella quantità, parrebbe che alcune questure del Veneto non
accettino le ex ordinanza come arma da caccia il che riduce il numero
detenibile a tre.
Quanto alle ex ordinanza sportive godono della classificazione per uso
sportivo soltanto alcuni trainer in cal. 22.
lmb
Non ci vuole la matricola?
P.S.-Per la cronaca quelle che definisco "armi antiche" sono un Gewer 1888 e
uno S.R. 1889 (era scritto arma antica all'atto dell'acquisto ma la
matricola era dichiarata)
nel senso che prima del 1920 la matricola non era obbligatoria cosicché
possono esistere armi prive di matricola prodotte prima di tale data.
> P.S.-Per la cronaca quelle che definisco "armi antiche" sono un Gewer 1888
> e
> uno S.R. 1889 (era scritto arma antica all'atto dell'acquisto ma la
> matricola era dichiarata)
sono armi antiche in quanto prodotte prima del 1890 (art. 10 L.110/75) e
quindi detenibili in numero di otto esemplari se non si ha licenza di
collezione di armi antiche artistiche o rare.
Queste armi fan numero a parte nella denuncia.
quindi si posson detenere senza licenze di collezione:
-3 armi comuni
-6 armi comuni classificate sportive
-8 armi antiche
- illimitate armi comuni da caccia (in pratica fucili a canna liscia e
fucili a canna rigata di calibro ammesso dalla legge venatoria- allo stato
attuale il calibro non deve essere inferiore a 5,56 mm ed il bossolo a vuoto
non inferiore a 40 mm; il che esclude per la caccia il .22 LR per cui una
carabina .22lr è appunto arma comune o comune classificata sportiva-)
> - illimitate armi comuni da caccia (in pratica fucili a canna liscia e
> fucili a canna rigata di calibro ammesso dalla legge venatoria- allo stato
> attuale il calibro non deve essere inferiore a 5,56 mm ed il bossolo a
> vuoto non inferiore a 40 mm; il che esclude per la caccia il .22 LR per
> cui una carabina .22lr è appunto arma comune o comune classificata
> sportiva-)
Il limite per uso venatorio è <calibro e lunghezza bossolo> oppure <calibro
o lunghezza bossolo> ?
Dovrebbe essere la seconda "formula" visto che per esempio, il calibro 30M1
è da caccia anche se il bossolo è inferiore ai 40 mm mentre il .22 LR non
supera nessuna delle due misure.
Solo per capire meglio (sto parlando di me ;-)).
Ciao
Marco
> il problema sta nella quantità, parrebbe che alcune questure del Veneto
non
> accettino le ex ordinanza come arma da caccia il che riduce il numero
> detenibile a tre.
> Quanto alle ex ordinanza sportive godono della classificazione per uso
> sportivo soltanto alcuni trainer in cal. 22.
> lmb
Questo ha poca importanza, le armi sono catalaogate tali, quindi la
Questura DEVE accettare la denuncia ed il tipo di arma che si denuncia. Se
all'atto della catalogazione l'arma è catalogata per uso caccia come fa la
Questura a non accettarla? Vorrei capire.
francesco
>
> il problema sta nella quantità, parrebbe che alcune questure del Veneto
> non accettino le ex ordinanza come arma da caccia il che riduce il numero
> detenibile a tre.
Il che si traduce in "le questure applicano le leggi o le disapplicano a
seconda delle simpatie e degli umori dei dirigenti "
Si risolve semplicemente facendo le denunce per raccomandata, indicando
marca, catalogo e-per essere buoni- il calibro in quanto quando hai indicato
il catalogo hai indicato tutto, salvo la marca perchè fino ad un certo punto
armi eguali di diverse fabbriche portavano lo stesso catalogo. Poi se ti
rompono le scatole, li porti dal giudice; anche penale in certi casi.
Ma ci vuole un tantino di fegato, come ci vuole per i produttori\importatori
per impugnale le catalogazioni "ad usum Aliquanu"
> Mauro
faccio notare che sulla scheda di catalogazione la dicitura "uso caccia "
non esiste!
Un'arma non viene definita da caccia in base ad una qualche definizione del
catalogo nazionale delle armi da fuoco ma in base alla legge venatoria che
stabilisce che sono utilizzabili per la caccia le armi lunghe a canna
liscia non superiori al calibro 12 e le armi lunghe a canna rigata con
calibro non inferiore a 5,56 mm. e bossolo vuoto non inferiore a 40 mm di
lunghezza.
Variasse la legge venatoria alcune armi oggi da caccia non lo sarebbero più,
oppure al contrario potrebbero diventare da caccia i calibri .22 LR come è
in altri Paesi
Per il catalogo nazionale tutte le armi sono comuni, alcune, su richiesta
del produttore/importatore, sentita la commisione armi ed il CONI possono
essere classificate sportive ed essere inserite nell'apposito elenco.
(questo ne permette la detenzione in numero massimo di sei esemplari)
Nel catalogo on line della Polizia di Stato è comparsa la notazione
"Classificazione: uso consentito per l'attività venatoria" ma tale voce non
fa assolutamente parte della scheda di catalogazione, è stata probabilmente
messa per comodità e per facilitare il lavoro degli addetti.
In realtà crea confusione perché induce a credere che sul Catalogo Nazionale
esista la "classificazione da caccia"
Ovvio che così non può essere perché qualora cambiassero le norme venatorie
tali dati andrebbero modificati, mentre i dati riportati sulla scheda di
catalogazione sono definitivi.
(NB Il catalogo on line della PS è aggiornato al 229° aggiornamento mentre
siamo al 231 pubblicato ed al 232 di prossima pubblicazione)
per maggior chiarezza riporto come esempio i dati di catalogazione di
un'arma così come compaiono sulla Gazzetta Ufficiale:
N. 15139 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu' del
decretoministeriale n. 557/PAS-50.2654/C79 in data 13 gennaio 2005
Descrizione dell'arma: Tipo: CARABINA Denominazione: "ZOLI ANTONIO" MOD.
AZ 1900 Calibro: .25-06 REMINGTON Numero delle canne: UNA Numero delle
cartucce contenute nel SERBATOIO 5 Lunghezza della canna: mm 600 CON FRENO
DI BOCCA mm 640 Lunghezza dell'arma: mm 1140 CON FRENO DI BOCCA mm 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) Stato o Stati di
produzione : ITALIA Stato o Stati da cui e' importata: === Presentatore:
ZOLI GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA"ZOLI ANTONIO S.P.A."
Classe: C6 Nota: l'arma puo' essere corredata di caricatore a pacchetto
dellamedesima capacita' di cartucce che sostituisce
integralmenteilserbatoio dell'arma. lmb
Infatti la palla del 30 m1 è più di 5,56mm !
i commi 1 e 2 dell'art. 13 L. 157/1992 non sono il massimo della
chiarezza. Si ritiene che i due requisiti debbano essere considerati
alternativi, e quindi che il calibro sia almeno 5,56 mm oppure che la
cartuccia abbia un bossolo superiore a 40 mm. come peraltro era stato
chiarito dal Ministero dell'Interno in una circolare del 1979 relativa alla
precedente legge venatoria.
Se poi cercassimo il pelo nell'uovo il comma 1 fa riferimento ad armi a
canna rigata a caricamento singolo manuale o ripetizione semiautomatica e
parla di calibro non inf. a 5,56 e bossolo superiore a 40 mm.
nel comma 2 fa riferimento ai combinati, e qui cita il calibro non inferiore
a 5,56 ma non fa più riferiemtni alla lunghezza del bossolo, sicchè si
potrebbe tirare la norma per i capelli e dire che nei combinati il 22. LR è
consentito !
> i commi 1 e 2 dell'art. 13 L. 157/1992 non sono il massimo della
> chiarezza.
Insomma siamo nella "normalità" italiana.
Intanto io mi sono scaricato i pdf del sito della Polizia e me li sono
stampati, almeno ho un pò di carta per eventualmente questionare.
Ciao
Marco
> notare che sulla scheda di catalogazione la dicitura "uso caccia " non
> esiste!
E questo è stato ribadito più volte.
> Nel catalogo on line della Polizia di Stato è comparsa la notazione
> "Classificazione: uso consentito per l'attività venatoria" ma tale voce
> non fa assolutamente parte della scheda di catalogazione, è stata
> probabilmente messa per comodità e per facilitare il lavoro degli addetti.
Si, ma se uno scarica e stampa il pdf dal sito della Polizia ha un foglio
"in carta intestata" del :
Ministero dell'Interno,
Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
Ufficio per l'Amministrazione Generale,
Area Armi ed Esplosivi
e lo consegna insieme alla denuncia, come fanno a rifiutarsi di non
considerarlo da caccia visto che nel pdf in questione lo hanno scritto bello
chiaro ???
Ciao
Marco
salvo poi vedere i pdf dei Mosin con la scheda del calibro 7,62 Nagant
invece del 7,62x54R :-(((((((((((((
>Nel catalogo on line della Polizia di Stato è comparsa la notazione
>"Classificazione: uso consentito per l'attività venatoria" ma tale voce non
>fa assolutamente parte della scheda di catalogazione, è stata probabilmente
>messa per comodità e per facilitare il lavoro degli addetti.
Beh, Lucio non ha bisogno di avvocati difensori :-)
Ma non solo quello che lui afferma e' vero, ma dando un'occhiata alle
FAQ del sito Polizia di Stato e' scritto chiaramente che la dicitura
"uso consentito per l'attivita' venatoria" non significa
necessariamente che quell'arma sia utilizzabile per la caccia in tutte
le regioni, e la mancanza della dicitura non significa che l'arma non
sia da caccia.
Il quesito era mio, e si riferiva al fucile Carcano Balilla in calibro
6,5 Balilla, al quale la Polizia di Stato non aveva messo
(erroneamente) la dicitura "uso consentito per attivita' venatoria".
E comunque, la dicitura non compare OVVIAMENTE nella catalogazione,
perche' l'utilizzo o meno per uso venatorio e' stabilito dalle leggi
specifiche, e potra' variare con la modifica di queste.
Allo stato attuale, se un'arma e' di modello successivo al 1890, ha
una canna di almeno 30 cm., una lunghezza totale di almeno 60 cm, un
calibro superiore a 5,6 mm. o un bossolo di lunghezza superiore ai 40
mm. e' utilizzabile per uso venatorio, ed inseribile in denuncia come
"arma da caccia" e quindi non esistono limiti alle quantita'
detenibili.
Prima di aprire polemiche, ho scritto "di modello successivo al 1890"
perche' se il fucile e' di progettazione antecedente si tratta di
un'arma antica, ed in questo caso esiste un numero massimo di armi
detenibili, che e' di 8 pezzi.
Oltre gli 8 pezzi occorre la licenza di collezione per armi antiche.
Poi... non e' detto che un'arma che secondo la legge nazionale e'
utilizzabile per uso venatorio... lo sia realmente ovunque.
Posso avere delle armi che rispettano la legge nazionale, ma che in
certe regioni non sono utilizzabili, perche' ogni regione ha regole
proprie.
Ad esempio dove abito io non e' possibile utilizzare il .222 o il .223
per uso venatorio, ma questo non toglie che l'arma sia comunque
denunciabile come "arma da caccia", perche' la posso usare per andare
a caccia in altre regioni o in altri stati.
ecco, in questo caso -non ci avevo pensato- il documento serve sicuramente
per tentare di superare certe opposizioni.
O almeno dovrebbe servire a convincere il funzionario ad applicare le norme
di legge anziché le direttive del suo sindacato.
Per completezza bisognerebbe dire che con circolare 6/5/97
n.559/C-50.065-E-97 (G.U. 122 del 28-5-97), alla lettera b) di dice:
b) i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche
tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a
millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a
millimetri 40.
Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di
calibro inferiore a millimetri 5,6 , a prescindere dalla lunghezza a vuoto
del bossolo
Vedi:
http://www.bordingl.com/leggi.htm#calibri%20per%20caccia
http://www.earmi.it/diritto/faq/faq.htm#95
> Nel catalogo on line della Polizia di Stato è comparsa la notazione
> "Classificazione: uso consentito per l'attività venatoria" ma tale voce
> non fa assolutamente parte della scheda di catalogazione, è stata
> probabilmente messa per comodità e per facilitare il lavoro degli addetti.
>
> In realtà crea confusione perché induce a credere che sul Catalogo
> Nazionale esista la "classificazione da caccia"
>
La scheda imho non crea confusione, almeno non a chi abbia un minimo di
conoscenza delle cose, come certo non ne crea a te. l'annotazione in
sostanza ricorda che, considerate le caratteristiche della cartuccia, l'arma
può esssere considerata da caccia , con le note conseguenze in tema di
porto e numero detenibile. Il profano, o semiprofano, che è interessato ad
un'arma e ne conosce il n° di catalogo, può così verificare òla sussistenza
di tali condizioni.
E può mettere il catalogo sotto il naso dell'appuntato Cazzaliquanu
chiedendogli di sbrigarsi e non rompere le tasche.
Mauro
>La scheda imho non crea confusione, almeno non a chi abbia un minimo di
>conoscenza delle cose, come certo non ne crea a te. l'annotazione in
>sostanza ricorda che, considerate le caratteristiche della cartuccia, l'arma
>può esssere considerata da caccia
Il problema nasce, come e' nato a me, quando dalla Questura ti dicono
che un determinato fucile NON e' da caccia, perche' sul sito della
Polizia non c'e' scritto che e' da caccia :-)
In effetti ci sono fucili che secondo il sito sono "armi comuni"
quando invece per caratteristiche dimensionali e per calibro si tratta
di armi consentite per l'attivita' venatoria.
Chiaramente il problema nasce proprio per non dovere mettere l'arma in
collezione, visto che i "posti" per le comuni e per le sportive sono
parecchio risicati :-(
Comunque hanno risposto creando una FAQ ad hoc.... ma si sono guardati
bene dal correggere i dati sbagliati sulla scheda :-(
Il che conferma IMHO che la scheda della PS crea confusione perché fa
credere al profano ( e quindi a maggior ragione all'appuntato Cacaliquanu)
che la schda della PS sia la Bibbia e che la classificazione sia parte della
catalogazione.
Tanto più che hanno avuto l'idea infelice di chiamarla "classificazione" e
di mettere graficamente la cosa accanto al numero progressivo di
catalogazione.
(Come faccio notare in altro post secondo la PS il 22x35 Hornet è da caccia
quando non lo è )
se poi si vanno a vedere i rimandi alle schede CIP non si sa se piangere o
ridere sperando che l'appuntato Cacaliquanu non creda che facciano anche
esse parte della catalogazione e ci contesti il calibro dell'arma facendo
riferimento ai rimandi errati del sito della PS
>
> Il problema nasce, come e' nato a me, quando dalla Questura ti dicono
> che un determinato fucile NON e' da caccia, perche' sul sito della
> Polizia non c'e' scritto che e' da caccia :-)
> In effetti ci sono fucili che secondo il sito sono "armi comuni"
> quando invece per caratteristiche dimensionali e per calibro si tratta
> di armi consentite per l'attivita' venatoria.
>
Pergettamente d'accordo(come non potrei dopo la minaccia di C4ttrarmi la
tastiera?). Ma si torna al solito discorso della denuncia spedita per
raccomandata e\o fax con su scritto:
arma da caccia ai sensi della normativa venatoria vigente, in quanto di
calibro superiore a mm 5,56 e (o) bossolo a vuoto superiore a mm 40.
Poi digli di mettersi a berciare
Mauro
>Pergettamente d'accordo(come non potrei dopo la minaccia di C4ttrarmi la
>tastiera?).
Vedo che la proposta ha sortito gli effetti sperati... e non vedo
traccia di caps-lock :-)
>Ma si torna al solito discorso della denuncia spedita per
>raccomandata e\o fax con su scritto:
>arma da caccia ai sensi della normativa venatoria vigente, in quanto di
>calibro superiore a mm 5,56 e (o) bossolo a vuoto superiore a mm 40.
Va bene.... se lo fanno a me, o a te, o a Mori, o a chi segue il NG ed
un'idea chiara gia' ce l'ha il problema non si pone :-)
Pero' ti confesso che quando si e' posto il problema a me, ho dovuto
rompere le scatole privatamente a Mori, perche' onestamente non mi
ricordavo qual e' la lunghezza minima della canna e dell'arma perche'
sia considerata da caccia.
Alla fin fine... non mi ricordo a memoria tutte le leggi di argomento
venatorio, come forse a memoria non le ricordi nemmeno tu, e trovarmi
un'arma classificata in maniera errata sul sito della Polizia di Stato
mi aveva persino spinto a pensare di rinunciare all'acquisto :-(
> credere al profano
CUT
anno avuto l'idea infelice di chiamarla "classificazione" e
> di mettere graficamente la cosa accanto al numero progressivo di
> catalogazione.
CUT
>
> (Come faccio notare in altro post secondo la PS il 22x35 Hornet è da
> caccia quando non lo è )
>
> se poi si vanno a vedere i rimandi alle schede CIP non si sa se piangere o
> ridere sperando che l'appuntato Cacaliquanu ......
Cut
Insisto sulla "fase operativa". Non ho dubbi che l'appuntato cacaliquanu sia
capace di entrare iun crisi e sconfinare nel fantascientifico per una
qualsiasi piccolezza,per questo si DEVE fare-quando si abbia sentore di
possibili disguidi- la denuncia completa di tutti i dati compreso il
catalogo (meglio, ad iniziare dal catalogo) e mandarla per raccomandata. A
quel punto, state certi cha cacaliquanu prima di dire inesattezzo o peggio
assumere iniziative arbitrarie, ci penserà un pochino.
Certo, non è la panacea contro ogni male, ma certo aiuta parecchio
Mauro
>
>
>
--
Va bene.... se lo fanno a me, o a te, o a Mori, o a chi segue il NG ed
> un'idea chiara gia' ce l'ha il problema non si pone :-)
sono perfettamente d'accordo; č tautologico, chi legge queste nostre
considerazioni segue il NG ed č a lui che sono rivolti i nostri suggerimenti
e consigli, cosě come quelli degli altri NGruppers sono rivolti a noi.
> Pero' ti confesso che quando si e' posto il problema a me, ho dovuto
> rompere le scatole privatamente a Mori, perche' onestamente non mi
> ricordavo qual e' la lunghezza minima della canna e dell'arma perche'
> sia considerata da caccia.
> Alla fin fine... non mi ricordo a memoria tutte le leggi di argomento
> venatorio, come forse a memoria non le ricordi nemmeno tu,
ci mancherebbe, non sono l'enciclopedia del Diritto, neanche in formato
pocket!!!!,
e trovarmi
> un'arma classificata in maniera errata sul sito della Polizia di Stato
> mi aveva persino spinto a pensare di rinunciare all'acquisto :-(
certo, nessun dubbio sull'effetto di "certezza" che provoca il sito
ufficiale di un Organo Statale!! Ma, come dicevo prima, il NG serve,
soprattutto, a chiarirsi dubbi l'uno con l'altro. Pensa in che mani siamo
quando il "chiaritore" č ...vicino di casa di due noti personaggi
letterari!!!:-))))))
Mauro
Non solo !
Possiedo una replica lunga ad avancarica marca Pedersoli, già catalogata
come arma sportiva, ed attualmente non più denunciabile per legge, ma....
Per derubricarla da "sportiva" a "detenibile senza denuncia" dovrei portarla
al B Naz di prova, poichè solo loro, e non l'armiere che me l'ha venduta,
possono rilasciarmi la nuova dichiarazione, previo riconoscimento dell'arma
(commerciale di serie). Ovviamente non gratis...
Saluti
Antonio G