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Licenza di tiro a volo...succede anche questo..lungo

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Dario

unread,
Aug 11, 2006, 6:09:19 PM8/11/06
to
Innanzi tutto un cordiale saluto a tutti.
Espongo ciò che di fatto è successo, e stà succedendo nei confronti dei
possessori di TAV che richiedono il rinnovo in provincia di Gorizia.
Personalmente ho presentato domanda a metà gennaio 06 dato che la
scadenza era verso la metà di febbraio. In data 4/02/06 ricevo dalla
questura la raccomandata di comunicazione di avvio procedimento e che
questo è iniziato in data 24 gennaio 2006. Il termine di conclusione è
previsto in giorni 90. Tutto bene dico. Inizia invece un lungo periodo
di silenzio. Le telefonate non si contano e le risposte nei confronti
dei cittadini sono sempre improntate sul discorso della restrittività
riguardante questo tipo di licenza. Dopo 5 mesi e precisamente a metà
giugno arriva mediante raccomandata A.R. la seguente comunicazione da
parte della Questura, naturalmente firmata dal Questore, che riporto di
seguito.

Oggetto: Comunicazione dei motivi che ostano all' accoglimento della
domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per l' esercizio
dello sport del tiro a volo, ex L.323/69.

Al sig.xxxxxxx xxxxxxx
Di seguito alla comunicazione di questo ufficio circa l' avvio del
procedimento relativo all' istanza di rilascio della licenza di porto di
fucile per l' esercizio dello sport del tiro a volo, si comunica, in
ottemperanza al disposto di cui all' art.bis, della legge 7.8.1990,
nr.241, introdotto dall' art. 6 della legge 11.2.2005, nr 15, che lo
scrivente ufficio è determinato a non accogliere la domanda in esame
stante che, dall' analisi dell' istruttoria svolta ed in specie da
quanto dichiarato dalla S. V. circa il prospettato utilizzo dell' adita
licenza, non si rivelano le condizioni che concorrono a giustificare il
rinnovo del titolo richiesto in ragione della tipicità del provvedimento
autorizzatorio in parola.
Tale titolo di polizia è infatti finalizzato, nella sua specialità, ad
agevolare l' esercizio dello sport del tiro a volo, attività diversa del
tiro a segno.
Ciò posto, la S.V. entro dieci giorni dalla data di ricevimento di
questa nota, ha diritto di presentare per iscritto proprie osservazioni,
eventualmente corredate dai documenti ritenuti opportuni, significando
che i termini di conclusione del procedimento in premessa, già scaduti,
vengono prorogati di ulteriori 10 giorni.

Succede che qualcuno decida di iscriversi ad un campo di tiro a volo,
per evitare evitare ricorsi, casini ecc, succede che altri prendano
altre strade.

Concludo con il riportare il testo di uno stampato che viene consegnato
a chi, dopo avver provveduto all' iscrizione ad un campo di tiro a volo,
rientra in possesso della licenza. Firmato anche questo dal Questore.

OGGETTO: Porto d' armi per l' esercizio dello sport del tiro a volo -
Disciplinare-
Al fine di corrisondere agli adempimenti connessi ai principi stabiliti
dal T.U.L.P.S. ed alle direttive ministeriali circa la tipicità e la
natura del provvedimento autorizzatorio in materia di licenza di porto
di fucile per tiro a volo e nell' intento di stabilire criteri uniformi
nell' applicazione della specifica disciplina, soprattutto per quanto
concerne la prassi da seguire nello svolgimento dell' attività di
controllo si illustrano di seguito alcune linee della materia:
La natura della licenza di porto di fucile per il tiro a volo è
caraterizzato dalla specialità consistente nella sua particolare
finalità di agevolare l' esercizio dello sport di tiro a volo.
La natura di porto e non di mero trasporto dell' arma è quindi rivolta a
tutti gli utenti interessati ed il relativo provvedimento autorizzatorio
emanato dall' Autorità di P.S. ha in tale specifica attività sportiva il
fine che giustifica la causa tipica del potere.
Il rilascio della licenza per il tiro a volo viene comunque subordinato
al possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti per altre licenze
di porto d' armi ma, per le ragioni suesposte, stante la specifica
natura del titolo di polizia, l' interessato una volta ottenuto il
provvedimento potrà essere sottoposto a periodici accertamenti, circa il
tipo di armi acquistate e detenute (classificate sportive ed inserite
nell' apposito elenco annesso al catalogo nazionale delle armi comuni da
sparo), la quantità di munizioni, iscrizioni e frequenza ai poligoni di
tiro ovvero ai campi di tiro a volo.
La piena leggittimità del possesso del titolo di polizia in parola è
comprovata, infine, con la presentazione di documenti di iscrizioni a
gare nazionali od estere sia pur di livello dilettantistico o
amatoriale.
Le disposizioni contenute nel presente disciplinare valgono come
indirizzo operativo per gli operatori di polizia preposti ai controlli e
come presupposti di efficacia del titolo autorizzatorio nei confronti
degli utemti dello sprt del tiro a volo.
Ciò comporta che in caso di condotte omissive, circa l' adempimento
delle specifiche modalità ovvero di mancato esercizio dell' attività
sportiva autorizzata, entro il termine di un anno della data di
rilascio, si potrà dar luogo al provvedimento negativo di decadenza del
titolo in questione.

Lo stampato è datato 3 dicembre 2005

Scusate la lunghezza, ma non è finita.
Sul foglietto di autorizzazione a portare il fucile a canne lisce deve
venir messa un ulteriore marca da bollo e a differenza della vecchia
sulla destra è stato incollato un piccolo foglietto prestampato che
porta le seguente dicitura:

Considerata la necessità di adeguare la situazione di fatto alle
disposizioni di diritto connaturate al tipo di provvedimento rilasciato
all' interessato, si fa presente che il titolare della sudetta licenza è
tenuto ad iscriversi e frequentare i campi di tiro a volo, ovvero a
presentare la documentazione comprovante la partecipazione ad
esercitazioni o gare di qualsiasi livello nonchè a documentare o
attestare di aver acquistato o comunque essere in possesso di fucili ad
anima liscia utilizzabili per lo sport del tiro a volo.

Ciò che ho trascritto riguardo ai documenti corrisponde a realtà, Nel
caso sorgano dubbi non ho nessuna difficoltà a produrre fotocopie.

Un grazie a tutti coloro che esprimeranno pareri e consigli.

Cordialmente

Dario


--
Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG

Rock

unread,
Aug 13, 2006, 8:26:23 AM8/13/06
to
Il Fri, 11 Aug 2006 22:09:19 +0000 (UTC), "Dario " <dari...@yahoo.it>
ha scritto:

>Oggetto: Comunicazione dei motivi che ostano all' accoglimento della
>domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per l' esercizio
>dello sport del tiro a volo, ex L.323/69.

Veramente grande!!!!!
Finora qualche questura si era spinta a richiedere l'iscrizione
obbligatoria alla FITAV, e di questo dobbiamo ringraziare i troppi
idioti che lavorano alla FITAV, che avevano riempito le questure di
loro "pareri legali" secondo i quali il porto TAV poteva essere
concesso solo agli iscritti FITAV.
Adesso siamo arrivati al punto che richiedono, oltre alla tessera
FITAV (che non viene esplicitamente nominata ma che e' comunque
necessaria per praticare il tiro a volo come richiesto!) anche
l'assidua frequentazione dei campi di piattello e, perche' no, la
partecipazione a gare :-)
Il tutto, mentre una circolare del Mininterno, dal quale le questure
dipendono, chiarisce che con il porto TAV e' possibile trasportare
qualunque arma corta ai TSN.

Chiaramente mi aspetto che per il rilascio di un porto uso caccia
venga richiesta l'iscrizione obbligatoria ad un'associazione
venatoria, e che venga richiesta la documentazione dei carnieri...
magari omaggiando il Signor Questore di una bella lepre perche' possa
constatare de visu il reale abbattimento!!!!! :-)

Possibile che nessuno abbia idea di cosa sta succedendo al MinInterno?
Perche' prima sono arrivate da Roma le telefonate semi-minatorie alla
Questure di mezz'Italia con le quali si "consigliava" di non
considerare ad uso venatorio le armi con bossolo piu' corto di 40 mm.,
poi un fantomatico "direttore del catalogo" ha pubblicamente
sputtanato (mi chiedo se ne avesse i titoli!) una circolare del
Mininterno pubblicata sulla G.U., adesso ci sono questure che non
rinnovano i porti TAV.
Cavolo... mi pare che qui siamo di fronte a qualcosa di piu' di una
coincidenza!!!!!
E se i produttori di armi da tiro potevano al limite far finta di
nulla di fronte alle giullaresche trovate del direttore del catalogo,
stavolta si trovano di fronte a tiratori che NON POSSONO piu'
acquistare ne' usare armi, perche' privi di un titolo!
Che cavolo aspettano a muoversi?

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francesco527

unread,
Aug 13, 2006, 3:23:49 PM8/13/06
to
Dario ha scritto:


> Oggetto: Comunicazione dei motivi che ostano all' accoglimento della
> domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per l' esercizio
> dello sport del tiro a volo, ex L.323/69.

> Al sig.xxxxxxx xxxxxxx..............

> Dario

Non si potrebbe scrivere alla UITS facendo presente questo fatto, oppure
il dr. Mori che ci collabora potrebbe farlo presente, se già non lo ha
fatto, alla presidenzadella UITS, poi si potrebbe scrivere alla FITDS e ad
altri che potrebbero essere penalizzati da una eventuale emulazione da
parte di altri questori. Cero, pubblicizzare quella nota, potrebbe avere o
fare un effetto emulativo, però non si può sempre stare con la testa sotto
la sabbia
bisogna fare qualcosa, anche scrivere, ma in molti però, allo stesso
miniinterno, certo se c/o il mininterno intervenisse Obrist e in modo
abbastanza deciso, penso che quel questore verrebbe rimosso.
Attendo di conoscere cosa ne pensa il dr. Mori in merito

--


questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it

Aim

unread,
Aug 14, 2006, 2:11:05 PM8/14/06
to
L'interesse (direi scarso) della Beretta per la tutela del mercato civile
italiano credo possa facilmente capirsi dai fatturati che la beretta
realizza sullo stesso mercato e dal loro rapporto con il fatturato
complessivo.

Cordialmente
aim

www.tiropratico®.com

unread,
Aug 14, 2006, 12:58:18 PM8/14/06
to
"francesco527" <tiro-op...@hotmail.it> ha scritto nel messaggio
news:ebnu85$bb3$1...@news.newsland.it...

> Non si potrebbe scrivere alla UITS facendo presente questo fatto, oppure
> il dr. Mori che ci collabora potrebbe farlo presente, se già non lo ha
> fatto, alla presidenzadella UITS, poi si potrebbe scrivere alla FITDS e ad
> altri che potrebbero essere penalizzati da una eventuale emulazione da
> parte di altri questori. Cero, pubblicizzare quella nota, potrebbe avere o
> fare un effetto emulativo, però non si può sempre stare con la testa sotto
> la sabbia
> bisogna fare qualcosa, anche scrivere, ma in molti però, allo stesso
> miniinterno, certo se c/o il mininterno intervenisse Obrist e in modo
> abbastanza deciso, penso che quel questore verrebbe rimosso.
> Attendo di conoscere cosa ne pensa il dr. Mori in merito

Sicuramente qualcuno s'è già mosso, solo che i tempi in queste questioni
sono un po' lunghi, probabilmente fra qualche mese sarà inviata una
circolare a tutte le questure ma poi la circolare c'è già solo che i
Questori o Prefetti per ragioni di ordine pubblico possono decidere a loro
discrezione ............. come la detenzione in molte città del sud a
rischio "mafia" (tra virgolette) in cui non è possibile acquistare più di
200 cartucce per pistola all'anno .......... con il benestare dei poligoni
che rimangono gli unici a poterne vendere a go'go' non dovendo essere
denunciate ............ come vedi l'interesse di un certo numero di tiratori
si scontra spesso con l'interesse di altri

Comunque se il Questore procura un danno ... PAGA; vedi sentenza sotto.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata
di Catania (sez. III) composto dai sigg. magistrati:
dott. VINCENZO ZINGALES - Presidente
dott. SALVATORE SCHILLACI - Consigliere
dott. ROSALIA MESSINA - Consigliere, rel. est.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


ricorso nr: 3504/99 R.G.;
ricorrente: DI GIUNTA Giovanni (avv. Angelo. Russo, domiciliatario);
resistente: QUESTURA DI CATANIA, MINISTERO DELL'INTERNO (Avvocatura dello
Stato).
Oggetto: annullamento del provvedimento di revoca porto fucile e libretto 9
luglio 1997;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti e letti gli atti di causa;
Relatore la dott. Rosalia Messina;
Uditi, alla pubblica udienza del 26 aprile 2001 i difensori delle parti,
come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
- che tutte le censure dedotte dal ricorrente sono fondate;
- che, in particolare, è fondata la prima doglianza (violazione degli
art. 7, 8 e 10 L. 241/1990, essendo senz'altro nella fattispecie necessario
il rispetto delle c.d. garanzie partecipative, come oramai pacificamente
ritenuto in relazione ai provvedimenti con i quali si ritira un precedente
atto ampliativo della sfera giuridica del privato.
(nella specie, porto d'arma);
- che appare fondato anche il secondo motivo di gravame (violazione degli
artt.,11 e 43 R.D.,n. 773/1931), in. quanto non ricorre alcuna delle ipotesi
che tali norme contemplano come sanzionabili con la revoca (e ciò vale sia
per la revoca che l'autorità di p.s. è vincolata ad adottare, sia per la
revoca che detta autorità può. discrezionalmente adottare, per le ragioni
che subito saranno esposte);
- che, sotto il primo profilo (revoca vincolata), nessuna delle ipotesi
elencate nel primo comma dell'art. 11 di detto R.D. (articolo che nel suo
insieme disciplina le cause di diniego e revoca delle autorizzazioni di
polizia in generale, mentre ipotesi specifiche di diniego e revoca del porto
d'arma sono previste dall'art. 43 stesso R.D.) ricorre nella specie, essendo
stato il ricorrente sottoposto a procedimento penale per reati di truffa e
falso in atto pubblico (ipotesi sotto nessun profilo annoverabile fra quelle
previste nella citata disposizione);
- che, infine, la fattispecie concreta non corrisponde ad alcuna delle
ipotesi di diniego (e revoca, alla luce dell'art. 43 stesso R.D.)
discrezionale di cui al secondo comma dell'art. 11, che contempla
fattispecie di reato del tutto diverse;
- che, pertanto, non ricorrono le condizioni indicate nel terzo comma
dell'art. 11, a mente del quale le autorizzazioni di polizia devono essere
revocate ove successivamente al rilascio vengano - a mancarne, anche solo in
parte, le condizioni, e possono essere revocate al sopraggiungere o
all'emergere di circostanze che avrebbero consentito o imposto il diniego;
- che nessuna delle specifiche ipotesi di cui all'art. 42 R.D. n. 773/1931
ricorre nella fattispecie, non soltanto con riguardo alle gravi fattispecie
di reato di cui al primo comma ma neppure con riguardo alla previsione di
cui al secondo comma, che richiede la condanna per delitti anche diversi (e
qui non ricorreva alcuna condanna, ma solo la pendenza di un procedimento
penale), congiunta alla "non affidabilità" sul non abuso delle armi;
- che è fondata, altresì, la terza ed ultima doglianza, contenuta nel terzo
articolato motivo di ricorso (eccesso di potere per difetto di motivazione),
in quanto gli enunciati che dovrebbero sopportare l'adozione della revoca
impugnata. si riducono ad una sorta di clausola di stile, che ripete
all'incirca le formule normative senza riempirle di concreto e specifico
contenuto riferibile a circostanze di fatto (possono assorbirsi i restanti
profili di doglianza di cui al medesimo terzo motivo, ovvero eccesso di
potere per sviamento e per carenza di istruttoria);
- che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente
annullamento dell'atto impugnato;
- che il ricorrente lamenta altresì di avere subito danni dei quali

chiede il risarcimento, proponendo autonoma domanda con atto notificato alla
resistente amministrazione, inserito dalla segreteria nel medesimo
fascicolo, mentre più opportunamente doveva essere predisposto un autonomo
fascicolo;
- che tale domanda, pur riguardando un periodo anteriore alla modifica
dell'art. 7, terzo comma, L. n. 1034/1971, introdotta dalla nuova
formulazione dell'art. 35, comma quarto, D.l.vo n. 80/1998 (art. 7, lett.
c), L. n. 205/2000), che attribuisce al giudice amministrativo la cognizione
di tutte le questioni attinenti al risarcimento del danno nelle materie di
sua giurisdizione, è tuttavia da ritenere ammissibile in quanto intervenuta
entro il termine della prescrizione quinquennale;
- che le linee guida cui il collegio ritiene di attenersi sono quelle
sancite dalla ponderosa sentenza della SS.uu. della Cassazione n. 500/1999;
che, in particolare, sussistono tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043
C.c. ai fini della risarcibilità del danno, con la precisazione che delle
tre sub-domande in cui si articola la domanda di risarcimento (danno
emergente, danno da perdita di chance e danno non meglio qualificato dal
ricorrente se non in termini di danno per le privazioni conseguenti al
provvedimento lesivo, da qualificare, alla stregua della attuale concezione
del danno risarcibile che non sia né patrimoniale né morale, come danno
esistenziale, o biologico, o edonistico), soltanto la prima e la terza
meritano accoglimento, per le ragioni subito appresso esposte;
- che, infatti, in relazione alla seconda delle suelencate voci di danno,
non è sufficiente a comprovarne l'esistenza la mera affermazione, senza che
neppure siano state indicate le concrete occasioni di gareggiare perdute dal
ricorrente;
- che, in definitiva, nella concreta fattispecie si ravvisano:
a) l'evento dannoso, da individuare nella ingiusta privazione del ricorrente
del porto d'arma revocatogli, con tutte le conseguenze patrimoniali da lui
puntualrnente indicate;
b) l'ingiustizia del danno, in quanto incidente su una situazione tutelata
dall'ordinamento, avente consistenza di interesse legittimo (interesse ad
essere autorizzato al porto delle armi), ed in quanto il ricorrente è stato
non soltanto depauperato nella sfera patrimoniale, in termini di danno
emergente, ma altresì privato di benefici che nella nuova concezione del
danno risarcibile vendono presi in considerazione, a seconda delle diverse
impostazioni, in termini di danno biologico (cfr.: Casa. civ., 5 sett. 1988,
n. 5033, che prende in considerazione la menomazione della integrità
psicofisica della persona in sé considerata, e quindi fa rientrare nell'area
di detto danno gli impedimenti all'attività sportiva, ricreativa, culturale,
ai rapporti sentimentali etc.), ovvero di danno esistenziale (come danno che
almeno potenzialmente ostacola le attività realizzatrici della persone:, ai
sensi dell'art. 2043 C.c., correlato all'art. 2 ss. Cost.: cfr., per
l'affermazione del principio generale: Cass. civ., 7 giugno 2000, n. 7713),
ovvero ancora di danno edonistico (v. sempre per 1'affermazione del
principio, Trib. Firenze, sent. n.
451/2000);
c) la riferibilità dell'evento ad una condotta positiva dell'amministrazione
(attraverso l'organo emanante), che ha emesso un provvedimento restrittivo
della, sfera giuridica del ricorrente;
d) la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, a fronte delle
macroscopiche violazioni di norme positive che inficiano, come già detto, il
provvedimento impugnato ed annullato con la presente sentenza, ed a fronte
altresì della diffida diretta alla dott.ssa Angelica Riso, funzionario della
Questura di Catania responsabile del procedimento affinché revocasse il
provvedimento impugnato;
Ritenuto, inoltre:
- che l'esistenza e l'entità del danno emergente sono state comprovate dal
ricorrente, il qua ha indicato le spese sostenute per mantenere e curare i
cani da caccia senza tuttavia poter esercitare la relativa attività, nonché
le spese sostenute per l'accesso (impeditogli dalla mancanza di porto
d'arma) all'azienda faunistico-venatoria "Scippa", mentre il danno
esistenziale (o biologico, o edonistico) deriva dalla privazione - che
indubitabilmente il ricorrente ha subito - della possibilità di svolgere
un'attività ricreativa, derivante dal mancato possesso, per fatto
dell'amministrazione, dell'autorizzazione necessaria;
- che, pertanto, 1'arnministrazione resistente è tenuta a risarcire il danno
nella misura quantificata in ricorso (lire 16.083.290), come danno
emergente, mentre quanto all'altra "voce" di danno ritenuta risarcibile dal
Collegio (danno esistenziale, o biologico o edonistico che di si voglia), si
reputa di liquidarlo equitativamente - ai sensi del combinato disposto degli
arti. 1226 e 2056/1 C.C nella misura della metà del danno emergente e cioè
in lire 8.000.000;
- che le spese vengono addossate in parte (per tre quarti) alla resistente
amministrazione, in parte (per il rimanente quarto) compensate, attesa la
parziale reciproca soccombenza (liquidazione in dispositivo);


P.Q.M.


il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di
Catania (sez. III) - accoglie, nei sensi e nei limiti precisati in parte
motiva, il ricorso in epigrafe, per l'effetto annullando l'atto impugnato, e
condannando altresì la resistente amministrazione a risarcire il danno
emergente e quello esistenziale nella misura indicata in motivazione. Spese
per un quarto compensate, e per tre quarti poste a carico della resistente
amministrazione, liquidate nella somma complessiva e forfettaria di lire-
4.000.000 (quattromilioni), dei quali si compensa, come detto, un quarto,
condannandosi l'amministrazione a corrispondere al ricorrente lire 3.000.000
(tremiIioni).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26 aprile 2001.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


Rock

unread,
Aug 14, 2006, 2:46:43 PM8/14/06
to
Il Mon, 14 Aug 2006 20:11:05 +0200, a...@poste.it (Aim) ha scritto:

>L'interesse (direi scarso) della Beretta per la tutela del mercato civile
>italiano credo possa facilmente capirsi dai fatturati che la beretta
>realizza sullo stesso mercato e dal loro rapporto con il fatturato
>complessivo.

Se ragionassimo in termini di costi e benefici, non potrei che essere
totalmente d'accordo con te.
Ma se un'azienda si limita a prendere in considerazione il rapporto
tra costi e benefici... allora si merita di perdere TUTTA la propria
clientela civile che la Beretta dimostra ogni giorno di non essere in
grado di tutelare.
Chi ha acquistato pochi mesi fa una carabina CX4 perche' arma da
caccia, oggi si trova in mano un costoso giocattolo assolutamente
invendibile.
Sara' bene che ce ne ricordiamo quando ci verra' voglia di comprare un
sovrapposto Beretta, o un pompa della Benelli, o una pistola da tiro
ad aria compressa della Benelli.
E se ci viene voglia di comprare una replica di una Colt Navy...
evitiamo di rivolgerci alle aziende della "galassia Beretta".

Se la Beretta non ha bisogno di noi, che rappresentiamo un fatturato
assolutamente marginale.... beh, nemmeno noi abbiamo bisogno di loro!
Ci sono fior di produttori italiani del settore armiero, e di una
Beretta che si comporta in questa maniera nei confronti del mercato
civile, credo che possiamo tranquillamente fare a meno!

francesco527

unread,
Aug 14, 2006, 7:43:31 PM8/14/06
to


> Comunque se il Questore procura un danno ... PAGA; vedi sentenza sotto.

Si, conoscevo la sentenza, riguardo al fatto che i questori e prefetti,
possono ai sensi dell'art. 9 del TULPS, imporre prescrizioni per l'ordine
e la sicurezza pubblica, questo è un fatto scontato, ma non possono andare
contro legge in forza di quell'articolo, quindi, amio avviso, non possono
imporre, per il rilascio/rinnovo del TAV, nessun adempimento che non sia
previsto ai fini del rilasci/rinnovo, come, l'iscriversi ad un campo da
TAV, allora per il PDA da caccia che faranno? Metteranno l'obbligo di
presentare il tesserino venatorio al fine di avere un riscontro
sull'eefettiva attività venatoria svolta dal richiedente all'atto del
rinnovo?

francesco527

unread,
Aug 14, 2006, 7:46:41 PM8/14/06
to
Rock ha scritto:



> Chi ha acquistato pochi mesi fa una carabina CX4 perche' arma da
> caccia, oggi si trova in mano un costoso giocattolo assolutamente
> invendibile.

Ma chi lo ha detto che non è + da caccia? Ma perchè staimo ad ascoltare
chi non è titolato per decidere un bel niente?

Aim

unread,
Aug 15, 2006, 2:43:32 AM8/15/06
to
Rock ha scritto:

> Il Mon, 14 Aug 2006 20:11:05 +0200, a...@poste.it (Aim) ha scritto:

> >L'interesse (direi scarso) della Beretta per la tutela del mercato civile
> >italiano credo possa facilmente capirsi dai fatturati che la beretta
> >realizza sullo stesso mercato e dal loro rapporto con il fatturato
> >complessivo.

cut

Aggiungo che secondo me il management beretta non valuta molto neanche i
vantaggi derivanti dal muoversi all'interno di un vero e proprio distretto
industriale armiero come la valtrompia.

Personalmente non vedo nessuna necessita' al momento di comperare armi
beretta e/o consociate, nel campo delle armi da difesa preferisco di gran
lunga la glock 19, nel campo della canna rigata trovo di meglio sia nei
bolt action che nei semiauto (vedi browning BAR), anche nel canna liscia,
tolto benelli che comunque costa un botto (e la cui ergonomia reputo
comunque inferiore a vecchi fucili come l'Auto 5) non mi pare di
intravedere alcun prodotto beretta anche solo lontanamente insostituibile.

Riguardo alla cx4 non vedo perche' non debba essere considerata da caccia,
in ogni caso vista la disponibilita' del dott. mori...usiamola.

Danidane

unread,
Aug 14, 2006, 11:27:15 PM8/14/06
to
quindi, amio avviso, non possono
> imporre, per il rilascio/rinnovo del TAV, nessun adempimento che non sia
> previsto ai fini del rilasci/rinnovo, come, l'iscriversi ad un campo da
> TAV, allora per il PDA da caccia che faranno? Metteranno l'obbligo di
> presentare il tesserino venatorio al fine di avere un riscontro
> sull'eefettiva attività venatoria svolta dal richiedente all'atto del
> rinnovo?

Aggiungerei che loro possono prendere provvedimenti inerenti le sicurezza e
l'ordine pubblico, ma l'iscrizione ad un TAV ed il possesso di un fucile a
canne lisce non vedo cosa c'entri.
ciao
danidane

Franco

unread,
Aug 15, 2006, 3:49:55 AM8/15/06
to

"Danidane" <dani...@people.it> ha scritto nel messaggio
news:44e13e61$0$15866$4faf...@reader2.news.tin.it...
Sono anni che a Genova per il rilascio/rinnovo del TAV viene richiesta
l'iscrizione alla Fitav , così è se vuoi che la pratica vada avanti.
saluti
Franco

lmb

unread,
Aug 15, 2006, 4:24:38 AM8/15/06
to
>>
> Sono anni che a Genova per il rilascio/rinnovo del TAV viene richiesta
> l'iscrizione alla Fitav , così è se vuoi che la pratica vada avanti.
> saluti
> Franco

questo va ancora oltre e pretende che si dimostri l'attività agonistica
subordinando a questa il rinnovo della licenza.
La cosa ovviamente non può essere giustificata con motivazioni di tutela
dell'ordine pubblico, ex art 9 e 11 del TULPS. Giacché sarebbe assai
difficile dimostrare che la partecipazione a gare aumenta la sicurezza per i
citttadini e per contro l'inattività sportiva la diminuisce.
In sostanza si obbliga il cittadino ad esercitare attività strettamente
privatistiche (FITAV e campi di tiro sono associazioni private) con esborso
di denaro e quindi con un vantaggio economico per queste persone giuridiche
... con buona pace del libro II titolo II del CP

Rock

unread,
Aug 15, 2006, 8:03:46 AM8/15/06
to
Il Tue, 15 Aug 2006 08:43:32 +0200, a...@poste.it (Aim) ha scritto:

>Aggiungo che secondo me il management beretta non valuta molto neanche i
>vantaggi derivanti dal muoversi all'interno di un vero e proprio distretto
>industriale armiero come la valtrompia.

Aim, confesso che sei una sorpresa! :-)
E' quello che ho sempre pensato dell'atteggiamento economico e
manageriale di Beretta, ma avevo sempre pensato che la mia valutazione
nascesse da un odio viscerale (e personale) per l'azienda.
Devo riconoscere che per me, che avevo parenti in Istria e Dalmazia
che hanno terminato troppo precocemente la propria esistenza dopo la
pulizia etnica titina, non e' mai stato facile accettare che
un'azienda italiana accettasse di fornire all'esercito titino i BM59
avendo come unico fine il profitto, solo per incassare sporchi dinari
che puzzavano ancora di foiba!
La fornitura, gia' approvata dal Ministero, non e' mai avvenuta solo
perche' nel frattempo Kruscev penso' di regalare agli slavi un
impianto per la produzione degli SKS.
Non ho e non ho mai avuto armi di Beretta, e dubito che ne avro' mai.

>Personalmente non vedo nessuna necessita' al momento di comperare armi
>beretta e/o consociate, nel campo delle armi da difesa preferisco di gran
>lunga la glock 19, nel campo della canna rigata trovo di meglio sia nei
>bolt action che nei semiauto (vedi browning BAR), anche nel canna liscia,
>tolto benelli che comunque costa un botto (e la cui ergonomia reputo
>comunque inferiore a vecchi fucili come l'Auto 5) non mi pare di
>intravedere alcun prodotto beretta anche solo lontanamente insostituibile.

Se non fosse che sono troppe righe... ti chiederei l'autorizzazione ad
usarle come quote!!!!!! :-)
Per Benelli... ci terrei a fare una precisazione che forse e' OT in
questo NG, ma che fornisce la dimostrazione di come Beretta si sia
sempre comportata come uno "squalo" in tutti i settori industriali nei
quali opera.
Alla fine della seconda guerra mondiale si vedeva chiaramente che la
"motorizzazione delle masse" sarebbe stato uno dei business che
avrebbero potuto riconvertire le aziende industriali del settore
armiero.
Ad esempio la bresciana FNA si converti' dai Carcano alle biciclette
ed ai trattori. La Beretta invece si affido' all'industria
motociclistica Benelli per sviluppare un'autovettura che fosse l'auto
del popolo (la VolksWagen) italiana.
Ne nacque il prototipo di un'interessante vetturetta, economica e ben
fatta, che era la BBC, acronimo di Benelli-Beretta-Castelbarco, dove
Benelli era la nota azienda motociclistica pesarese (e sono gli stessi
Benelli che in seguito si sarebbero dedicati alla produzione di armi,
fino ad essere fagocitati dalla Beretta), la Beretta era quella delle
armi che si era arricchita grazie a due conflitti mondiali, e
Castelbarco era il Conte Castelbarco Albani, possidente pesarese,
appassionato collezionista di armi da guerra e con il pallino per la
meccanica.
La BBC era gia' un prototipo ben funzionante (infatti e' esposta al
museo della Beretta!, ed altri due esemplari sono stati scoperti
recentemente nelle officine della Moto Benelli), e stava per iniziare
la produzione in serie.
Ma a Gardone arrivo' in visita Valetta (l'allora boss della Fiat) che
ebbe un lungo colloquio privato con il "signor" Beretta, ed il giorno
successivo la Beretta si ritiro' dall'affare BBC lasciando "in braghe
di tela" i soci che, in fiducia e "con una stretta di mano", avevano
creduto sulla parola agli impegni assunti dal "compagno di strada".

>Riguardo alla cx4 non vedo perche' non debba essere considerata da caccia,
>in ogni caso vista la disponibilita' del dott. mori...usiamola.

Sfondi una porta aperta.... per quanto mi riguarda e' un'arma da
caccia, e se ne avessi una sarei disposto a farne una battaglia
legale.
Ma qui stiamo parlando dell'atteggiamento di Beretta, e Maramaldo
Swanson ha scritto chiaramente cos'e' successo al suo armiere che ha
rivolto la domanda alla stessa Beretta.
La risposta del PRODUTTORE e' stata: "quelle vendute fino a due mesi
fa erano da caccia. Quelle vendute da due mesi a questa parte sono
armi NON da caccia".
Insomma... lo stesso produttore, che dalle vendite di quei fucili ha
guadagnato fior di quattrini, ha deciso di mollare in "braghe di tela"
i propri acquirenti, rinunciando a tutelarne le ragioni ed evitando di
scendere in campo per difendere chi aveva creduto in un prodotto
Beretta.

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