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ISFOA REVOCATA L'AUTORIZZAZIONE COME UNIVERSITA

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Studente universitario

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Mar 14, 2011, 7:59:17 AM3/14/11
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ISFOA REVOCATA L’AUTORIZZAZIONE COME UNIVERSITA
1 Foglio ufficiale 18/2011 Venerdì 4 marzo pagina 1759

Revoca della ris. gov. n. 706 del 14 febbraio 2006.
Comunicazione nella forma degli assenti
Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino vista la
risoluzione governativa n. 706 del 14 febbraio 2006, intimata al
signor Stefano Masullo, ISFOA (Istituto Superiore di Finanza e di
Organizzazione Aziendale), Piazza Affari, I-20123 Milano, nella quale
si attribuiva all’ISFOA l’autorizzazione alla denominazione
universitaria;
richiamati:
– l’art. 14 cpv. 2 Legge cantonale sull’Università della Svizzera
italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana e sugli Istituti di ricerca (LUni) secondo il quale «è
necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel
Cantone le denominazioni «università», «istituto universitario» e
simili da parte di enti pubblici e privati che svolgono attività di
insegnamento e attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato
decide sentito l’Organo di accreditamento della Conferenza
universitaria svizzera»;
– l’art. 14 cpv. 3 lett. a) secondo il quale il Consiglio di Stato
vigila affinché la denominazione non sia tale da generare confusione
con le università accreditate;
accertato che l’istituto in questione (ISFOA) non risulta disporre di
una sede giuridica o fisica nel Cantone Ticino o in Svizzera;
considerato che la LUni non ha facoltà di stabilire direttive per
istituti che non hanno una residenza nel territorio cantonale,
su proposta del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello
sport,
risolve:
1. La risoluzione governativa n. 706 del 14 febbraio 2006 è annullata
con effetto immediato.
2. L’ISFOA è tenuto a confermare entro 30 giorni dall’intimazione che
provvederà alle necessarie rettifiche ed in particolar modo ad
eliminare ogni riferimento a tale risoluzione nei documenti a
destinazione di terzi diffusi attraverso tutti i canali di
comunicazione (cartacei, elettronici o verbali).
3. La presente risoluzione verrà pubblicata sul Foglio ufficiale
qualora il recapito di intimazione di cui al punto 5 risultasse
inutilizzabile, o in caso di mancata conferma di cui al punto 2.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 15 giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
Stefano Masullo, ISFOA (Istituto Superiore di Finanza e di
Organizzazione Aziendale), Piazza Affari (Via della Posta 8), I-20123
Milano.
6. Copia a:
Direzione del Dipartimento dell’educazione della cultura e dello
sport; Divisione della cultura e degli studi universitari; Area degli
studi universitari; Segretariato generale Conferenza universitaria
svizzera, Sennweg 2, Postfach 576, 3000 Bern 9; Dipartimento federale
delle finanze, Segretariato di stato per le questioni finanziarie
internazionali, Divisione fiscalità / integrità del mercato
finanziario, Bundesgasse 3, 3003 Bern.
Bellinzona, 1° marzo 2011 Per il Consiglio di Stato:
Il presidente, L. Pedrazzini

http://www.caffe.ch/stories/cronaca/...rsit_fantasma/
http://www.caffe.ch/ws/video/?video_id=526
http://www3.ti.ch/CAN/fu/index.php?anno=2011&FU_TIPO=1&Num=018

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