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I.S.F.O.A INGANNA I CONSUMATORI MULTA DI 33.000 EURO LAUREE SENZA ALCUN VALORE

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ISFOA CONDANNATA PER PUBBLICITA INGANNEVOLE LAUREE SENZA ALCUN VALORE
LEGALE

Provvedimento
PI4943 - WWW.UNISFOA.IT
________________________________________
tipo
Chiusura istruttoria


numero
15815


data
08.08.2006
PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
31-32/2006


Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole
Testo Provvedimento
PI4943 - WWW.UNISFOA.IT
Provvedimento n. 15815
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’8 agosto 2006;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice
del consumo”;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003,
n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTE DI INTERVENTO
1. Con richieste di intervento pervenute nelle date 13 maggio 2005
(integrata con l’identificazione del committente il 30 maggio e l’11
agosto 2005), 20 maggio 2005 (integrata con l’identificazione del
messaggio pubblicitario il 6 giugno 2005 e con l’identificazione del
committente il 23 giugno 2005), 4 luglio 2005 (integrata con
l’identificazione del committente il 18 luglio e l’11 agosto 2005), 5
luglio 2005 (integrata con l’identificazione del committente l’11
settembre 2005), 1° settembre 2005 (integrata con l’identificazione
del committente il 20 settembre 2005) e 26 settembre 2005 (integrata
con l’identificazione del committente il 18 novembre 2005), un
concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 74/92, ora Titolo III, capo II, del Decreto
Legislativo n. 206/05, dei seguenti messaggi tutti volti a
pubblicizzare ISFOA - Istituto Superiore di Finanza e Organizzazione
Aziendale (di seguito ISFOA):
a) l’home page del sito internet www.isfoa.it, rilevata il 9 maggio
2005;
b) l’home page del sito internet www.unisfoa.it, rilevata il 27 maggio
2005 e l’8 giugno 2005;
c) la sezione “News” del sito internet www.animi.org, rilevata il 27
giugno 2005, contenente il “Comunicato stampa - ISFOA” volto a
promuovere un “Campus Universitario ISFOA”;
d) la sezione dedicata alla “Presentazione ISFOA” del sito internet
www.lineatarget.it, rilevata il 30 giugno 2005;
e) l’home page del sito internet www.entemoraleisfoa.com, rilevata il
19 e il 21 luglio 2005;
f) il sito internet www.fondazioneisfoa.org, rilevato il 19 e il 30
settembre 2005.
2. Nelle richieste di intervento, si evidenzia che i messaggi
segnalati sarebbero idonei ad ingenerare nei consumatori il
convincimento che ISFOA sia una Università riconosciuta in Italia,
autorizzata a rilasciare titoli aventi valore legale nell’ordinamento
nazionale e che, comunque, gli stessi messaggi attribuirebbero
all’operatore qualifiche non corrispondenti al vero, mentre, in
realtà, detto organismo non risulta autorizzato all’uso della
denominazione di “Università”, né al conferimento di titoli
accademici, neppure secondo i diversi sistemi universitari stranieri
citati nei messaggi.
3. Il medesimo segnalante, con note del 3 aprile e del 12 giugno 2006,
ha fatto presente che i contenuti che caratterizzano i messaggi già
oggetto di valutazione nel presente procedimento sono rinvenibili
anche sul sito internet www.unisfoa.ch, rilevato nelle date 24 marzo e
17 maggio 2006.
II. MESSAGGI
4. I messaggi segnalati presentano, nel complesso, un contenuto
identico, che si descrive di seguito:
i) i siti internet www.isfoa.it, www.unisfoa.it e www.entemoraleisfoa.com
constano unicamente della home page nella quale ISFOA è presentata
come “LIBERO E PRIVATO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI DIRITTO
INTERNAZIONALE COSTITUITO E GESTITO DA ASSOCONSULENZA ASSOCIAZIONE
ITALIANA CONSULENTI DI INVESTIMENTO”.
Di seguito, si specifica che ISFOA è una “Persona Giuridica legalmente
Autorizzata e Riconosciuta con Certificato di Incorporazione n.
040674673/04 del Segretario di Stato del Delaware, con Comunicazione
Ufficiale del 21/10/04 del Dipartimento Educazione Divisione della
Cultura e degli Studi Universitari Repubblica e Cantone Ticino, con
Decreto n. 221/05 del Tribunale Amministrativo della Repubblica di San
Marino” e, sotto la dicitura “Persona Giuridica di Diritto
Internazionale”, viene citata la Legge 18 giugno 1949, n. 385.
Segue un elenco di voci che non risultano linkabili così intitolate:
“quadro normativo, saluto del decano, programma didattico, durata dei
corsi, riconoscimenti e attestazioni […]”.
Di seguito, nel messaggio si legge che “ISFOA è una istituzione di
cultura universitaria e di studi superiori di diritto internazionale e
quindi non italiana, costituita sotto forma di Ente Morale,
legittimata, con approvazione del proprio Statuto e conseguente
Riconoscimento Giuridico, dal Tribunale Amministrativo della
Repubblica di San Marino, dal Dipartimento Educazione Divisione della
Cultura e degli Studi Universitari Repubblica e Cantone Ticino e dal
Segretario di Stato del Delaware, ad organizzare ed erogare attività
di alta formazione, ricerca accademica ed insegnamento specialistico,
rilasciando le relative attestazioni corrispondenti”.
Segue, infine, l’indicazione di quattro sedi ubicate a New York, in
Svizzera, nella Repubblica di San Marino e nella Repubblica di Nauru.
Inoltre, nell’home page del sito www.unisfoa.it si definisce
l’operatore quale “LIBERA E PRIVATA UNIVERSITA’ DI DIRITTO
INTERNAZIONALE”.
Nell’home page del sito www.entemoraleisfoa.com si definisce
l’operatore quale “LIBERA E PRIVATA UNIVERSITA’ DI DIRITTO
INTERNAZIONALE”.
ii) la sezione “News” del sito internet www.animi.org contiene il
“Comunicato stampa - ISFOA” volto a promuovere un “Campus
Universitario ISFOA”: si legge, infatti, che “è stato siglato un
accordo tra il Residence I Giardini di Atena e la Libera Università di
Diritto Internazionale Isfoa, finalizzato alla creazione di un campus
universitario per l’Alta Formazione Professionale”;
iii) nella sezione dedicata alla “Presentazione ISFOA” del sito
internet www.lineatarget.it si legge che “Target Business School,
grazie alla professionalità dei propri Docenti e all’elevato standard
delle metodologie didattiche, nell’anno 2004 è divenuta centro di
Preparazione Accademica per i programmi formativi di ISFOA – Istituto
Superiore di Finanza e Organizzazione Aziendale”. ISFOA viene
presentato come ”un Libero e Privato Istituto Universitario di Diritto
Internazionale – Persona Giuridica di Diritto Internazionale, Legge 18
giugno 1949, n. 385” e si rinvia al sito dell’operatore: “vedasi
www.isfoa.it/quadro_normativo.htm”. Nel messaggio si legge, inoltre,
che Target Business School “quale Centro di Preparazione Accademica e
Direzione Didattica per l’Italia di ISFOA, fornisce a ISFOA, ed ai
relativi Discenti, la propria opera di supporto Tutoriale, i propri
servizi formativi e di e-learning, ovvero le proprie metodologie
didattiche in genere. TBS opera in modo autonomo quale centro di
preparazione per ISFOA e non è sede distaccata, succursale o filiale
di ISFOA. Le Onorificenze, i Diplomi ed i Titoli Universitari Privati
sono quindi rilasciati unicamente da ISFOA in base alle norme esposte
al link www.isfoa.it/quadro_normativo.htm”. Nella pagina dedicata alla
“cronistoria giuridica di ISFOA”, preceduta dall’avvertenza che si
tratta di un “testo integralmente tratto dal sito di ISFOA
http.www.isfoa.it/cronistoria.htm”, si legge che “ASSOCONSULENZA
COSTITUISCE E GESTISCE ISFOA” con “lo scopo accademico di diffondere i
principi dell’Open University, programma di matrice anglosassone nel
quale, come dice la stessa definizione, si abbattono i muri e le
frontiere che circondano una struttura di tipo tradizionale. […] ISFOA
nasce per compare queste evidenti e devastanti lacune presenti nel
sistema accademico tradizionale […]”. Con riguardo, infine, alla
presentazione del “Metodo Didattico”, nel messaggio si legge che
“Oltre alla Divisione Accademica per il conferimento dei Titoli
Dottorali Honoris Causa, ISFOA regge la Divisione di Formazione
Universitaria a Distanza. […]”.
iv) il sito internet www.fondazioneisfoa.org presenta la fondazione
ISFOA come “LIBERA E PRIVATA UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE”, aggiungendo
la dicitura “ISFOA INTERNATIONAL FREE UNIVERSITY”; fa riferimento al
riconoscimento giuridico consistente nel “Certificato di Registrazione
n. 193 data 08/09/2005 del Tribunale di Tirana”. Si aggiunge che ISFOA
“prevede la possibilità di conferire ad un selezionato, esclusivo e
ristretto numero di candidati la cui idoneità è basata sul proprio
percorso professionale, un titolo accademico honoris causa” e, a tal
proposito, si citano gli organismi di prestigio cui apparterebbero
individui che hanno conseguito tale titolo, e cioè “Camera dei
Deputati, Senato della Repubblica, Consolati, Dicasteri economici”,
nonché le categorie professionali quali “Professionisti, Imprenditori,
Dirigenti, Quadri, Funzionari, Giornalisti, Amministratori”. In
particolare, nella versione del medesimo sito rilevata il 30 settembre
2005 si aggiunge l’elenco delle sedi di ISFOA ubicate nel mondo
(Europa, Stati Uniti, Area Australe, Area Eurasia, Area Balcanica) e
si enumerano i riconoscimenti vantati da ISFOA come soggetto di
diritto nello Stato del Delaware; nella Repubblica e Canton Ticino;
nella Repubblica di San Marino; nello Stato del Belize; e, infine, la
costituzione di ISFOA “Libera e Privata Università di Diritto
Internazionale”, quale “associazione senza scopo di lucro” ai sensi
del Codice Civile Svizzero e delle Leggi del Cantone dei Grigioni.
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
5. In data 17 agosto 2005 è stato avviato nei confronti di ISFOA e
ASSOCONSULENZA, in qualità di operatori pubblicitari, un procedimento
ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92,
ora sostituito dall’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n.
206/05, precisando che nel corso di tale procedimento sarebbe stata
valutata l’eventuale ingannevolezza dei messaggi diffusi attraverso i
siti internet www.unisfoa.it e www.animi.org, ai sensi degli artt. 1,
2 e 3 del Decreto n. 74/92, ora sostituiti dagli articoli 19, 20 e 21
del Decreto n. 206/05, con riguardo alle caratteristiche dell’attività
svolta da ISFOA e alle qualifiche degli operatori.
A seguito di successiva richiesta di intervento da parte del medesimo
concorrente, con riguardo al messaggio diffuso attraverso il sito
internet www.isfoa.it, il suddetto procedimento è stato integrato, in
data 22 settembre 2005, nei confronti di ISFOA e di ASSOCONSULENZA, in
quanto la prima risulta essere l’operatore che offre i servizi oggetto
di promozione e la seconda il committente del messaggio stesso.
A seguito di un’ulteriore richiesta di intervento del medesimo
concorrente, con riguardo al messaggio diffuso attraverso il sito
internet www.entemoraleisfoa.com, in data 27 settembre 2005, il
procedimento è stato integrato anche nei confronti della società New
Networks S.r.l. (di seguito New Networks), in quanto nel corso del
procedimento, e precisamente dai rilievi del Comando Nucleo Speciale
Tutela Mercati della Guardia di Finanza - Gruppo Antitrust, Lavori
Pubblici ed Energia (di seguito Guardia di Finanza) resi noti il 20
settembre 2005, è emerso che tale società risulta titolare del
suddetto domain name.
In data 5 ottobre 2005 un’altra richiesta di intervento del medesimo
segnalante ha determinato l’estensione del procedimento al messaggio
diffuso attraverso il sito internet www.lineatarget.it dalla società
Target Business School S.a.s., in quanto titolare del suddetto domain
name.
In seguito, alla luce delle ulteriori informazioni fornite dalla
Guardia di Finanza il 24 ottobre ed il 23 novembre 2005, secondo cui
il sito www.entemoraleisfoa.com è stato registrato dalla società New
Networks su incarico del rappresentante in Italia della società
Harvard Business Services, Inc. (di seguito HBS), avente sede nello
Stato del Delaware, il procedimento è stato integrato, in data 28
dicembre 2005, nei confronti di tale società americana, nonché del suo
rappresentante italiano, Stefano Masullo, già rappresentante legale
della società New Networks.
Infine, a seguito della richiesta di intervento del medesimo
segnalante, sempre in data 28 dicembre 2005, il procedimento è stato
integrato, in relazione al sito internet www.fondazioneisfoa.org,
anche nei confronti della società Opus Consulting S.p.A. (di seguito
Opus Consulting), in quanto nel corso del procedimento, dai rilievi
della Guardia di Finanza resi noti il 18 novembre 2005, è emerso che
tale società ha registrato il suddetto domain name.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
a) Informazioni richieste
6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento,
nonché alle comunicazioni di integrazione del procedimento stesso, è
stato richiesto a ISFOA, ad Assoconsulenza, a Networks S.r.l., a
Target Business School S.a.s., ad Harvard Business Services Inc., ad
Opus Consulting S.p.A. e a Stefano Masullo, in qualità di presunti
cooperatori pubblicitari, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera
a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa
documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti:
i rapporti intercorrenti tra Assoconsulenza, Harvard Business
Services Inc., Opus Consulting S.p.A., Target Business School S.a.s. e
New Networks S.r.l., nonché i rapporti intercorrenti tra ciascuna
delle parti e ISFOA, in merito all’attività di formazione svolta da
quest’ultimo;
il ruolo svolto da ciascuno nella diffusione dei messaggi segnalati;
la tipologia dei corsi offerti e la natura dei titoli ad oggi
rilasciati da ISFOA e/o da Assoconsulenza;
l’esistenza di un qualche riconoscimento in Italia che legittimi
l’impiego della denominazione “Università” da parte di ISFOA.
Inoltre, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale
valutazione dei messaggi segnalati, è stato richiesto agli operatori
pubblicitari di fornire informazioni in merito alla diffusione dei
messaggi in questione, precisandone le date, i canali di diffusione e
i costi dell’investimento pubblicitario.
b) Principali argomentazioni svolte da ciascuna parte
7. ISFOA
Con un’unica nota pervenuta in data 27 febbraio 2006, ISFOA, dalla
sede di Lugano in Svizzera, ha inviato “per opportuna conoscenza e ad
integrazione della documentazione legale già in possesso dalla quale
si evinceva chiaramente ed incontrovertibilmente la legittimità
dell’uso della denominazione università e della relativa attività di
formazione che il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino
ha rilasciato ulteriore autorizzazione all’utilizzo della
denominazione ISFOA libera e privata università internazionale ai
sensi dell’articolo 14 della Legge Cantonale sull’Università della
Svizzera Italiana e sulla Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana e sugli Istituti di Ricerca entrate in vigore il 10
gennaio 2006”.
ISFOA allega, quindi, copia della citata delibera del Consiglio di
Stato ticinese dalla quale si evince che “la denominazione ISFOA
libera e privata università internazionale non è tale da generare
confusione con le università svizzere accreditate e quindi ottempera
ai criteri dell’articolo 14 cpv. 2 e cpv. 3 della Legge
sull’Università della Svizzera Italiana, della Scuola universitaria
della Svizzera italiana e degli Istituti di ricerca.[…]”, e nella
quale si precisa, altresì, che “ […] la presente risoluzione non
rappresenta un’autorizzazione all’attività di formazione universitaria
e al rilascio di titoli accademici e non sostituisce l’accreditamento
nel sistema universitario svizzero, di competenza della Conferenza
Universitaria Svizzera”.
8. Assoconsulenza
Con note del 25 agosto, 30 settembre e 17 ottobre 2005, nonché del 19
gennaio 2006, Assoconsulenza ha sostenuto, in sintesi, quanto segue.
Assoconsulenza e ISFOA sono due entità giuridiche separate e non
collegate, essendo tra le stesse intercorsi “esclusivamente rapporti
di reciproca conoscenza, volti a favorire solamente, ed a titolo
esclusivamente amichevole e gratuito, la promozione delle rispettive
attività nel precipuo settore di appartenenza e nelle diverse aree
geografiche di competenza”. Tale supporto vicendevole si è affievolito
sempre più, fino ad esaurirsi del tutto.
Secondo Assoconsulenza, “tali affermazioni sarebbero
incontrovertibilmente confutate dal fatto che i siti www.isfoa.it e
www.unisfoa.it non esistono più da almeno quattro mesi [e cioè dal
mese di giugno 2005 n. d.r.]”.
Ciò premesso, Assoconsulenza, tuttavia, nella memoria del 30 settembre
2005, segnala che “in data 8 marzo 2005, con atto registrato n. 2644
vol. 2005, il Tribunale Amministrativo della Repubblica di San Marino
ha decretato il Riconoscimento Giuridico di ISFOA – Istituto Superiore
di Finanza e di Organizzazione Aziendale Libera e Privata Università
di Diritto Internazionale, legittimando quindi la denominazione ed il
relativo uso di Libera e Privata Università di Diritto
Internazionale”.
La parte aggiunge che, “in data 8 settembre 2005, con atto registrato
al repertorio n. 193 del Tribunale di Tirana è stata riconosciuta la
Personalità Giuridica di ISFOA – Libera e Privata Università
Internazionale, legittimando quindi ancora una volta la denominazione
e l’utilizzo di Libera e Privata Università Internazionale, oltre ad
autorizzare la conseguente attività di insegnamento e di conferimento
di titoli accademici”.
Assoconsulenza allega, quindi, un decreto del Giudice amministrativo
di 1° grado della Repubblica di San Marino, dal quale emerge che
l’Associazione ISFOA, con sede sociale a Domagnano, nella Repubblica
di San Marino, ha ricevuto il “riconoscimento giuridico ai sensi e per
gli effetti della Legge 13/6/90 n. 68 e della Legge 18/12/2003 n. 165,
a condizione che l’Associazione osservi le leggi della Repubblica e le
disposizioni dei Trattati Internazionali”. Nel decreto si precisa,
altresì, che “L’Associazione, apartitica e senza finalità di lucro, ha
per scopo […] la progettazione e la realizzazione di corsi di
formazione professionale a livello universitario e postuniversitario
[…].
Nella successiva memoria del 17 ottobre 2005, Assoconsulenza, pur
continuando a negare l’esistenza di rapporti con ISFOA, difende
nuovamente la posizione di quest’ultima ribadendo che “i siti www.isfoa.it
e www.unisfoa.it non esistono più da almeno quattro mesi” e citando,
oltre agli atti registrati presso il Tribunale della Repubblica di San
Marino e presso il Tribunale di Tirana in Albania sopra menzionati,
anche altri atti asseritamene di natura autorizzatoria. Più
precisamente, Assoconsulenza afferma che: “in data 2/6/2005 con atto
pubblico registrato al repertorio 4406/2005 l’International Business
Company Act della Repubblica del Belize ha decretato il Riconoscimento
Giuridico di ISFOA International Free University, legittimando la
denominazione e l’utilizzo di International Free University, oltre che
ad autorizzare la conseguente attività di insegnamento e di
conferimento di titoli accademici; in data 23/7/2005 ISFOA - Istituto
Superiore di Finanza e di Organizzazione Aziendale sotto forma
giuridica di associazione senza scopo di lucro è stata costituita con
scrittura privata e senza obbligo di iscrizione nel Registro delle
Imprese, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile
Svizzero, vedendo così ancora una volta legittimata la denominazione e
l’utilizzo di Libera e Privata Università di Diritto Internazionale,
oltre che l’attività di insegnamento e di conferimento di titoli
accademici, in conformità e nel pieno rispetto degli articoli 20 e 287
della Costituzione Federale Svizzera, che sanciscono, rispettivamente,
il diritto alla libertà di insegnamento e della ricerca scientifica e
della libera attività economica ed alle Leggi del Cantone dei Grigioni
dove ha la sua sede nella città di Roveredo”.
Assoconsulenza produce, quindi, un “Certificate of Incorporation” in
cui l’addetto all’Ufficio delle registrazioni delle società
internazionali attesta che “Isfoa International Free University Ltd.
No.44,060 is incorporated in Belize City, Belize as an International
Business Company this 2nd day of June, two thousand five”; nonché il
verbale dell’assemblea costituente dell’associazione ISFOA tenutasi
nel Cantone dei Grigioni il 23 luglio 2005 al fine di costituire una
“nuova associazione di diritto svizzero che si fissa come obiettivo
quello di collaborare con le strutture ISFOA esistenti e quelle in
futuro fondate nel mondo intero […]”.
Infine, nella memoria del 19 gennaio 2006, Assoconsulenza prospetta le
medesime argomentazioni già esposte, ma con riguardo ai siti internet
www.entemoraleisfoa.com e www.fondazioneisfoa.org. In tale occasione,
tuttavia, Assoconsulenza precisa che la prestazione di contenuti
didattici e di docenti cui si era impegnata a favore di ISFOA, pur
essendo prevista, “non si è però mai effettivamente attuata in quanto
l’attività di ISFOA al di là della propria costituzione formale non è
mai decollata, riprova di quanto affermato risiede nel fatto che
digitando in rete gli indirizzi dei sopraccitati siti internet
[www.isfoa.it,www.unisfoa.it,www.entemoraleisfoa.com e www.fondazioneisfoa.org]
risulta impossibile la loro consultazione in quanto non più attivi e
rimossi. Alla luce di quanto esposto e dalla relativa documentazione
si evince chiaramente ed inconfutabilmente che ogni e qualsiasi
messaggio diffuso risulta di diretta responsabilità della struttura
ISFOA”.
Inoltre, Assoconsulenza cita gli atti di diversa provenienza
(Repubblica San Marino, Belize, Albania e Canton dei Grigioni in
Svizzera) già prodotti in precedenza, ai quali atti aggiunge il
Certificato di Incorporazione n. 040674673/04 rilasciato dal
Segretario di Stato del Delaware in data 20 settembre 2004, contenente
l’atto di costituzione di ISFOA, con sede legale a New York, di cui
allega una copia.
Infine, Assoconsulenza produce una lettera indirizzata alla sede di
ISFOA sita in Australia con la quale, in data 25 ottobre 2001,
l’associazione stessa dà riscontro dell’avvenuta stipula dell’accordo
in base al quale Assoconsulenza “si impegna a realizzare tramite un
proprio e selezionato corpo docente i contenuti informativi utilizzati
nel perseguimento dei propri obiettivi accademici da ISFOA”,
precisando che i due soggetti “sono e rimarranno due entità giuridiche
separate il cui unico collegamento è da ricondursi alla stipula del
presente accordo”. In virtù di detto accordo, Assoconsulenza si è
impegnata “per mere ragioni di comodità operativa ed organizzativa, a
registrare gli eventuali domini internet relativi ad ISFOA”.
9. New Networks S.r.l.
In base alle dichiarazioni rilasciate dalla società New Networks alla
Guardia di Finanza nei verbali pervenuti nelle date 20 settembre, 24
ottobre e 23 novembre 2005, relativi alle operazioni compiute al fine
di identificare il committente del messaggio pubblicitario diffuso
attraverso il sito internet www.entemoraleisfoa.com, detta società
svolge funzioni di provider per la registrazione di domini in nome e
per conto della propria clientela. In particolare, la registrazione
del dominio suddetto è stata richiesta dal Signor Stefano Masullo di
Milano, il quale ha agito in nome e per conto della società americana
Harvard Business Service Inc., e che la New Network poteva contattare
via fax al numero 02.89013617, che risulta assegnato all’utente Opus
Consulting S.p.A., con sede a Milano, via della Posta 8.
Il dominio, tuttavia, risultava, all’epoca, a nome della New Networks
che, di fatto, non lo gestiva unicamente in ragione del fatto che era
in itinere il perfezionamento di alcuni accordi commerciali con il
Signor Masullo.
Ciò premesso, New Networks “ad ogni buon conto” esibisce alla Guardia
di Finanza il “Certificate of Incorporation of ISFOA” che risulta
rilasciato il 17 settembre 2004 nello Stato del Delaware a firma di
Richard H. Bell in qualità di presidente e segretario della Harvard
Business Service Inc..
10. Opus Consulting S.p.A.
Con nota del 12 gennaio 2006 detta società ha fatto presente di
essersi limitata, in data 4 luglio 2005, a chiedere formalmente al
provider la registrazione del dominio internet www.fondazioneisfoa.org
per conto di ISFOA, con sede nella Repubblica di San Marino, cui,
invece, va attribuita la diretta e totale responsabilità in ordine ai
contenuti del messaggio pubblicitario. La Opus Consulting afferma di
essere una società di consulenza che ha contribuito, con altri, alla
costituzione, nel 1996, dell’associazione di categoria Assoconsulenza.
Infine, la società segnala che il sito internet www.fondazioneisfoa.org
non risulta più attivo dal 9 novembre 2005.
11. Harvard Business Service Inc.
Dal verbale della Guardia di Finanza, pervenuto in data 23 novembre
2005, relativo alle operazioni condotte al fine di identificare il
committente del messaggio pubblicitario diffuso attraverso il sito
internet www.entemoraleisfoa.com, emerge che il Signor Stefano Masullo
ha registrato detto dominio internet su incarico della società di
diritto americano Harvard Business Service Inc. e produce copia del
“Certificate of Incorporation of ISFOA”, che risulta rilasciato il 17
settembre 2004 nello Stato del Delaware a firma di Richard H. Bell, in
qualità di presidente e segretario della Harvard Business Service
Inc..
12. Target Business School S.a.s.
La Target Business School, con memoria del 26 ottobre 2005, fa
presente quanto segue. La società svolge attività di studio,
elaborazione e preparazione di supporti didattici con la finalità di
predisporre i materiali utili ai progetti scientifici per la
costruzione di corsi e master. In tale contesto, essa “ha intrattenuto
ed intrattiene con ISFOA questo tipo di rapporto, nell’ambito del
quale quest’ultima ha commissionato la progettazione e la elaborazione
di progetti e corsi di formazione per i quali la società genovese [la
Target Business School n. d.r.] fornisce i materiali e gli strumenti
didattici. Da mesi e mesi la T.B.S. subisce molestie telematiche
mediante una erronea e probabilmente voluta confusione tra ISFOA e
T.B.S. che le vorrebbe presentare quasi come un soggetto indistinto”.
Il compito della Target Business School consiste nella fornitura dei
necessari materiali e supporti didattici che, dietro espressa
richiesta e compenso, vengono commissionati da ISFOA. La parte
aggiunge che “il sito web della T.B.S., www.lineatarget.it, allocato
presso i server dell’Internet Service Provider New Networks S.r.l. che
ne concede lo spazio web in hosting, si limita a spiegare quali sono i
clienti della società, credenziali queste che non hanno scopo
promozionale a vantaggio di terzi, bensì hanno la funzione di
rappresentare con quali soggetti la stessa collabora. […]. Non è mai
stata concordata o commissionata una campagna pubblicitaria a T.B.S.
che non si può certamente qualificare come operatore pubblicitario
della ISFOA, né tantomeno di ASSOCONSULENZA, i quali organizzano corsi
di formazione, privi di qualsivoglia valenza equipollente ad un
diploma di laurea conferito dalle Università dello Stato. […] T.B.S.
non ha mai promosso in alcun modo l’attività di ISFOA o di
ASSOCONSULENZA, ma si è limitata a descrivere e spiegare ai terzi
quali fossero i propri contatti e i propri clienti mediante il sito
web www.lineatarget.it. Occorre inoltre precisare che mai e poi mai
T.B.S. ha pubblicato messaggi o informazioni che indicassero ISFOA e
ASSOCONSULENZA come soggetti capaci di conferire titoli accademici
equivalenti a quelli universitari, anzi si affrettava a precisare come
gli stessi non avessero riconoscimento in Italia, non essendo assurti
a rango di laurea”.
Infine, la Target Business School conclude che il target del proprio
sito è costituito da soggetti cui fornire supporti didattici e
strutture che organizzano percorsi formativi, e non già gli studenti.
T.B.S., in definitiva, non ritiene di poter essere qualificata come
operatore pubblicitario in quanto “è lapalissiano come le informazioni
relative ad ISFOA e ad ASSOCONSULENZA apparse sul sito web della
società www.lineatarget.it non siano state commissionate da T.B.S.,
non siano state elaborate da T.B.S., ma riportino, viceversa, i
contenuti del sito delle altre società, trascrivendo la presentazione
di ciascuna, né vieppiù la si può ritenere proprietaria del mezzo,
quello telematico, appartenente a New Networks, ISP [Internet Service
Provider].
La parte, infine, ha inteso sottolineare come da diversi mesi sia
vittima di una campagna diffamatoria condotta anche dallo stesso
segnalante, il quale, peraltro, in qualità di rappresentante di una
struttura di formazione sita a Lugano, aveva in precedenza
intrattenuto rapporti d’affari con la stessa TBS, poi interrottisi in
malo modo.
13. Stefano Masullo
Oltre a quanto dichiarato alla Guardia di Finanza in occasione della
redazione del verbale relativo alla Harvard Business Service Inc.,
sopra menzionato, Stefano Masullo, con nota del 12 gennaio 2006, ha
innanzitutto negato di ricoprire il ruolo di rappresentante in Italia
della menzionata società americana avente sede nel Delaware, sebbene
tale incarico emerga, di fatto, dalle dichiarazione rese alla Guardia
di Finanza dalla società New Network il 24 ottobre 2005 e dallo stesso
Masullo il 23 novembre 2005.
Masullo precisa, altresì, di svolgere come attività professionale
quella di consulente aziendale, avvalendosi “abitualmente di
corrispondenti specializzati, ubicati nelle principali piazze
finanziarie internazionali, di conseguenza la società Harvard Business
Service Inc. risulta essere uno di quei soggetti a cui in passato è
stato fatto riferimento; in particolare, nel caso di specie, la
società Harvard Business Service Inc. ha provveduto ad incorporare
nello Stato del Delaware la struttura denominata ISFOA così come
richiestomi dal relativo committente. Alla luce di quanto esposto si
evince chiaramente che il sottoscritto non può essere in alcun modo
considerato il rappresentante in Italia della società Harvard Business
Service Inc. in quanto non ne sussistono i presupposti giuridici”.
Sul punto, Masullo allega un documento epistolare datato 15 dicembre
2004 indirizzata ad un soggetto di cui non si precisa né ruolo né
funzione, con la quale lo stesso Masullo comunica l’incorporazione
della “società denominata ISFOA” nello stato del Delaware “attraverso
l’ausilio della società corrispondente Harvard Business Service Inc.”.
Nella medesima lettera, Masullo conferma il suo impegno, nel corso
dell’anno 2005, “a far registrare tramite internet provider
specializzato l’indirizzo telematico al fine della realizzazione del
relativo sito”.
Infine, Masullo segnala che la consultazione dei siti internet www.isfoa.it,
www.unisfoa.it, www.entemoraleisfoa.com e www.fondazioneisfoa.org
risulta impossibile in quanto gli stessi “ risultano non più attivi e
rimossi” ed allega, in proposito, copia delle pagine internet -
scaricate il 10 gennaio 2006 - da cui emerge l’impossibilità di
visualizzare i suddetti siti.
c) Informazioni acquisite presso il Ministero dell’Università e della
Ricerca
14. Con nota pervenuta in data 5 settembre 2005, il Ministero
dell’Università e della Ricerca ha precisato che ISFOA non gode di
alcun riconoscimento nell’ordinamento universitario nazionale, neppure
in qualità di filiazione in Italia di università straniera. Essa,
pertanto, non può definirsi università e non è abilitata al rilascio
di titoli aventi valore legale, in quanto in Italia le denominazioni
di “Università, Ateneo e Politecnico” possono essere usate soltanto
dalle istituzioni universitarie statali e non statali riconosciute.
Inoltre, l’articolo 1 della legge n. 262/658 e l’articolo 1 della
legge n. 341/90 stabiliscono che i titoli di studio universitari e le
qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti dalla legge e
possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla
legge stessa, esclusivamente dalle istituzioni universitarie statali e
non statali autorizzati a rilasciare titoli aventi valore legale.
In data 22 e 26 giugno 2006 è stata comunicata alle parti la data di
conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1,
del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, facendo, peraltro, presente che,
dalle evidenze di cui si dispone, è emerso che un messaggio dai
contenuti analoghi a quelli rinvenuti nei messaggi oggetto del
procedimento risulta diffuso da ISFOA anche nelle date 24 marzo e 17
maggio 2006 sul sito internet www.unisfoa.ch.
In data 28 giugno 2006, ASSOCONSULENZA, Stefano Masullo e Opus
Consulting hanno nuovamente affermato la propria totale estraneità
rispetto alla elaborazione dei messaggi pubblicitari, nonché rispetto
all’attività di ISFOA, allegando la medesima documentazione già
prodotta nel corso del procedimento.
ISFOA, in pari data, ha fatto nuovamente presente di essere
autorizzata all’uso e alla denominazione di “Libera e Privata
Università Internazionale” secondo la Legge sull’Università della
Svizzera Italiana e, di conseguenza, di aver diffuso attraverso il
sito www.unisfoa.ch, un messaggio pubblicitario “reale e veritiero”,
come dimostrerebbe la allegata Delibera n. 706 del 14 febbraio 2006
rilasciata dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
In data 5 luglio 2006 la Target Business School ha ribadito quanto già
in precedenza argomentato in sua difesa, sottolineando di non aver
avuto alcun ruolo attivo nella elaborazione del messaggio, essendosi
limitata ad ottenere da ISFOA “l’autorizzazione a prelevare dei
contenuti dal suo sito, per inserirli tra le referenze del sito
www.lineatarget.it” e a trascrivere il sito di ISFOA sul proprio “al
solo fine di illustrare al potenziale cliente il profilo del cliente-
tipo”.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
15. Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati
diffusi a mezzo internet, in data 7 luglio 2006 è stato richiesto, ai
sensi dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05, il
parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Con parere pervenuto in data 4 agosto 2006, la suddetta Autorità ha
ritenuto che i messaggi in esame costituiscono una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto
Legislativo n. 206/05.
In sintesi, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha rilevato
che ISFOA, nel presentare un’offerta formativa di livello
universitario, si definisce “Libero e privato Istituto Universitario
di diritto internazionale” utilizzando anche la denominazione “Libera
Università di Diritto Internazionale ISFOA”. L’utilizzo di tali
terminologie è in contrasto con quanto disposto dall’articolo 10 della
legge n. 766/73, che prevede che le denominazioni di “Università”,
“Ateneo” e “Politecnico” possono essere utilizzate soltanto dalle
istituzioni universitarie riconosciute, statali e non statali.
Oltre all’uso illecito delle predette espressioni, l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni ha osservato che le affermazioni
“Divisione di formazione universitaria a distanza” o “conseguimento
del titolo dottorale” suscitano nel destinatario l’erroneo
convincimento che ISFOA sia una vera e propria Università degli studi,
autorizzata ad operare secondo la normativa vigente, laddove in realtà
tale soggetto non rilascia titoli aventi valore legale nel territorio
italiano e l’offerta formativa effettivamente svolta consiste soltanto
nella realizzazione di corsi che potranno dar luogo a titoli validi
eventualmente ai fini del riconoscimento di una qualifica
professionale. Infine, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
ha ritenuto che gli accenni allo stato giuridico dell’associazione
ISFOA, che garantirebbe il conseguimento dei titoli pubblicizzati,
lungi dal chiarire la qualifica dell’operatore pubblicitario e le
caratteristiche della sua prestazione, accrescono incertezza e
confusione sui predetti elementi.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
16. In via preliminare, si osserva che le risultanze istruttorie hanno
evidenziato la sostanziale estraneità di New Networks S.r.l. e di Opus
Consulting S.p.A. rispetto alle iniziative pubblicitarie oggetto di
contestazione: a tali soggetti, pertanto, non va riconosciuta, nel
caso di specie, la qualifica di operatori pubblicitari.
Al contrario, le altre parti del procedimento vanno considerate
operatori pubblicitari ai sensi dell’articolo 20 lettera d) del
Decreto Legislativo n. 206/05 per le seguenti ragioni: ISFOA risulta
essere l’autore dei contenuti di tutti i messaggi esaminati, nonché il
soggetto nel cui interesse i messaggi stessi sono stati concepiti e
diffusi e, dunque, l’operatore direttamente interessato a promuovere
l’offerta dei propri servizi sul territorio italiano.
ASSOCONSULENZA risulta essere il committente formale dei messaggi
diffusi attraverso i siti internet www.isfoa.it e www.unisfoa.it di
cui ha chiesto la registrazione presso la Registration Authority
Italiana, e soprattutto, come emerge dal contenuto dei messaggi stessi
ed, in particolare, del sito www.isfoa.it, nonché della sezione di
esso riprodotta e visualizzabile sul sito www.lineatarget.it, risulta
essere l’ente che ha costituito e gestisce ISFOA e, di conseguenza,
l’operatore che si avvantaggia della diffusione dei messaggi volti a
promuovere i servizi offerti da ISFOA.
Per analoghe ragioni, anche Target Business School, intestatario del
sito www.lineatarget.it, va considerata operatore pubblicitario, in
quanto detta impresa, fornendo supporto didattico e logistico allo
svolgimento dell’attività di ISFOA, si avvantaggia delle iniziative
pubblicitarie riguardanti dette attività ed ha, infatti, un interesse
diretto nell’iniziativa volta ad accreditare non solo i servizi
erogati da ISFOA, ma anche i propri servizi ed a promuoverne, quindi,
la domanda attraverso la pubblicità.
Allo stesso modo, infine, Harvard Business School, l’operatore
americano per conto del quale Masullo ha proceduto alla registrazione
del sito internet www.entemoraleisfoa.com, risultando dalla
documentazione agli atti quale società che ha incorporato ISFOA nello
Stato del Delaware, nutre un interesse diretto nel procedimento di
produzione e di diffusione della pubblicità relativa a ISFOA stessa.
Peraltro, la pretesa estraneità di ASSOCONSULENZA, di Target Business
School e di Harvard Business School rispetto alle iniziative
pubblicitarie esaminate, argomentata da dette parti sulla base
dell’inesistenza di rapporti contrattuali con ISFOA di condivisione
delle attività svolte e di cointeressenza nelle stesse, non è
condivisibile, dal momento che le evidenze agli atti hanno dimostrato
che tali soggetti, oltre ad avere un interesse concreto alla
realizzazione delle iniziative pubblicitarie in questione, sono parte
attiva nella diffusione dei messaggi.
17. Ciò premesso, venendo alla valutazione dei messaggi, si rileva che
gli stessi, per la sostanziale somiglianza dei contenuti in ordine
agli aspetti di interesse in questa sede, saranno oggetto di
trattazione unitaria.
I messaggi pubblicitari esaminati lasciano intendere che ISFOA sia un
istituto di natura universitaria presente in più Paesi nel mondo,
iscrivendosi presso il quale è possibile conseguire, come si legge
specificatamente nei siti internet www.lineatarget.it e www.fondazioneisfoa.org,
titoli di studio definititi “Titoli Dottorali Honoris Causa”. Pur
facendo riferimento alla natura di ISFOA quale “Persona Giuridica di
Diritto Internazionale e, quindi, non italiana” (precisando, peraltro
nel solo messaggio diffuso sul sito www.fondazioneisfoa.it, di essere
una “istituzione di cultura universitaria e di studi superiori di
diritto Albanese”), in conformità al parere espresso dall'Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, si ritiene che i messaggi, tuttavia,
non appaiono idonei a veicolare ai consumatori un’informazione
precisa, chiara e completa circa le reali qualifiche dell’operatore e,
quindi, il tipo di attività dallo stesso svolta, atteso che
l’avvertenza in questione non vale a mettere in evidenza le condizioni
limitative di operatività dell’operatore e dei titoli presso lo stesso
conseguibili.
18. Con riguardo ai riconoscimenti conseguiti da ISFOA nei vari
ordinamenti stranieri citati nei messaggi, si osserva che tali
precisazioni appaiono inidonee a mitigare la portata della vantata
qualifica di “Università”, soprattutto in considerazione del fatto che
i siti internet in questione, peraltro tutti in lingua italiana, sono
suscettibili, alla luce delle peculiarità del mezzo di diffusione di
raggiungere un vasto pubblico di utenti di nazionalità italiana, vale
a dire di potenziali fruitori dei servizi pubblicizzati che sono
soliti attribuire alla parola “università” ed alla terminologia
collegata un valore ben preciso. Come sottolineato nella sentenza del
TAR LAZIO n. 14655/2004, infatti, “il termine università possiede cioè
una forza evocativa sua propria che non viene attenuata da una
specificazione quale quella costituita dall’aggettivo privata, essendo
verosimile ipotizzare che il destinatario del messaggio si soffermi
sul sostantivo e sul suo significato (istituto di istruzione che
rilascia lauree) senza ulteriormente domandarsi se l’attributo voglia
sottintendere una realtà diversa”.
Dalla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 5
settembre 2005, emerge che l’operatore pubblicitario non gode
nell’ordinamento nazionale di alcun riconoscimento tale da attribuire
allo stesso la qualifica di “università” ai sensi dell’articolo 10,
comma 1, del D.L. n. 580 del 1° ottobre 1973, convertito in legge n.
766 del 30 novembre 1973, non avendo neppure richiesto il
riconoscimento in qualità di filiazione ai sensi dell’articolo 2 della
legge n. 4/99. Né, pertanto, esso è in grado di rilasciare titoli di
studio aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge
vigenti in Italia (articolo 1 della legge n. 262/58 e articolo 1 della
legge n. 341/90).
19. A prescindere dal problema della personalità giuridica
internazionale di ISFOA, ai fini della presente valutazione, basti
considerare l’impatto che i messaggi pubblicitari possono avere sui
destinatari italiani tale da indurre questi ultimi ad attribuire
all’operatore pubblicitario una qualifica che, in realtà, lo stesso
non possiede. Anzi, la ricchezza di riferimenti alla provenienza,
anche apparentemente autorevole, di riconoscimenti ottenuti nel
Delaware, nel Belize, nella Repubblica di San Marino, nel Canton
Ticino e in Albania possono sortire l’effetto di confondere i
consumatori circa la natura di ISFOA.
20. In conclusione, e in conformità al parere espresso dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’utilizzo del termine
“università”, collocato in contesti pubblicitari nel complesso privi
di avvertenze più precise circa il reale valore dei riconoscimenti
vantati, risulta sostanzialmente idonea ad ingenerare nei destinatari
italiani dei messaggi quantomeno l’aspettativa che l’operatore
pubblicitario sia un soggetto accreditato e, quindi, assimilabile,
agli occhi del consumatore, ad una vera e propria Università. In
definitiva, i messaggi risultano idonei a trarre in inganno i
consumatori circa le reali qualifiche dell’operatore pubblicitario,
nonché le caratteristiche della sua attività.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
21. Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n.
206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli
artt. 24 e 25, la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.
22. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto,
in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della
legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma
12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità
della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o
attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
23. In particolare, con riguardo alla gravità della violazione, si
tiene conto della capacità di penetrazione dei messaggi stessi che,
essendo stati diffusi attraverso numerosi siti internet, sono
suscettibili di aver raggiunto potenzialmente un ampio numero di
consumatori.
Si deve valutare, altresì, la circostanza che si tratta di una
infrazione di lunga durata, posto che, dalle evidenze agli atti,
emerge che i messaggi esaminati, complessivamente considerati, sono
stati diffusi dal mese di maggio fino al mese di settembre 2005;
mentre il messaggio presente sul sito internet www.unisfoa.ch è stato
diffuso almeno dal mese di marzo al mese di maggio 2006.
Pertanto, tenuto conto della gravità e durata, si ritiene di irrogare
ad ISFOA la sanzione pecuniaria nella misura di 23.100 €
(ventitremilacento euro), ad ASSOCONSULENZA la sanzione pecuniaria
nella misura di 23.100 € (ventitremilacento euro) e ad Harvard
Business Service Inc. la sanzione pecuniaria nella misura di 23.100 €
(ventitremilacento euro). Si ritiene di irrogare, altresì, alla
società Target Business School S.r.l. la sanzione pecuniaria nella
misura di 9.100 € (novemilacento euro).
Considerato, altresì, che sussiste nel caso di specie la circostanza
aggravante della recidiva in quanto ISFOA risulta essere destinatario
di un altro provvedimento di ingannevolezza in violazione del Decreto
Legislativo n. 74/92, ora sostituito dal Titolo III, Capo II, del
Decreto Legislativo n. 206/05, si ritiene di irrogare ad ISFOA la
sanzione pecuniaria nella misura di 33.100 € (trentatremilacento
euro).
RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dall'Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi volti a promuovere
ISFOA, diffusi attraverso i siti internet www.isfoa.it, www.unisfoa.it,
www.animi.org, www.entemoraleisfoa.com, www.fodazioneisfoa.org,
www.lineatarget.it e www.unisfoa.ch sono idonei ad indurre in errore i
consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell’attività dallo stesso
svolta, con conseguente pregiudizio per il loro comportamento
economico;

DELIBERA

a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente
provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business
School S.r.l. e Harvard Business Service Inc., costituiscono, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore
diffusione;
b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
33.100 € (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard
Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 23.100 € (ventitremilacento euro) e a Target Business
School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
9.100 € (novemilacento euro).

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/2005, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

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