{T 0/2}
5A_376/2008
Sentenza del 20 gennaio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, von Werdt,
Cancelliere Piatti.
Oggetto
protezione della personalità (misure cautelari),
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
il 7 maggio 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Omissis
3.1 L'art. 14 cpv. 2 della legge ticinese sull'Università della
Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (LUni/TI) recita che è
necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel
Cantone le denominazioni "università", "istituto universitario" e
simili da parte di enti pubblici e privati che svolgono attività di
insegnamento e attribuiscono titoli accademici. In virtù dell'art. 7
della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla
cooperazione nel settore universitario (RS 414.205; sottoscritta dal
Cantone Ticino il 19 settembre 2001) l'accreditamento di istituti
universitari pubblici e privati compete invece alla Conferenza
universitaria svizzera su domanda degli istituti interessati e in base
ad un esame della qualità dell'insegnamento e della ricerca.
Omissis
4.
4.1 La Corte cantonale ha ritenuto falsa l'affermazione secondo cui
"la .________ non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero",
perché l ---------- 1 è stata invece riconosciuta dal Consiglio di
Stato del Cantone Ticino come "università privata" (art. 14 cpv. 2
LUni/TI; DTF 128 I 19).
Omissis
4.3 In concreto giova innanzi tutto precisare che la dottrina e la
giurisprudenza citate dal ricorrente non richiedono che l'affermazione
lesiva della personalità sia manifestamente falsa, ma indicano che
dev'essere chiaramente (klarerweise) falsa (ANDREAS MEILI, Basler
Kommentar, ZGB I, 3a ed. 2006, n. 6 ad art. 28c CC; sentenza
4A_254/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.2). Il ricorrente pare
inoltre dimenticare che in concreto l'affermazione incriminata non
menziona l'accreditamento dell'opponente 1, questione a cui si
riferiscono invece diverse dichiarazioni citate nel ricorso e che si
rivelano quindi irrilevanti ai fini del presente giudizio, ma indica -
in modo ambiguo - che essa non è riconosciuta nel sistema
universitario. Sennonché alla luce dell'incontestato fatto che il
governo ticinese ha autorizzato l'-------- 1 ad utilizzare la
denominazione "università privata", la sentenza impugnata - che
definisce inveritiera la summenzionata affermazione del ricorrente -
non appare arbitraria e cioè manifestamente insostenibile, in aperto
contrasto con la situazione effettiva, fondata su una svista manifesta
oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF
133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). L'esito
della censura avrebbe potuto essere diverso se nell'esternazione in
discussione fosse stato indicato che l'----------- 1 non è accreditata
nel sistema universitario svizzero.
Omissis
Losanna, 20 gennaio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti