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interessi passivi su mutuo per Ampliamento 1a Casa

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Studio Gallotti

unread,
Dec 6, 2002, 7:42:51 AM12/6/02
to
Esiste una qualche norma o interpretazione che consenta ad una PF di
dedurre dalla dichiarazione dei redditi gli interessi passivi di un mutuo
ipotecario contratto nel 2002 per "L'AMPLIAMENTO" ( cosi dice la
concessione edilizia) delle prima Casa /abitazione principale ?

grazie
studio gallotti


Stefania Parmesani

unread,
Dec 6, 2002, 9:14:20 AM12/6/02
to
gli interessi passivi li detraggo solo per la costruzione o l'acquisto delle
abitazioni principali. L'ampliamento o ristrutturazione art.31 era solo per
i mutui contratti (se non erro) nel 1997. Secondo me la risposta è negativa.
ciao
stefi


"Studio Gallotti" <studio....@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:asq60m$thcba$1...@ID-86538.news.dfncis.de...

Antò

unread,
Dec 6, 2002, 9:50:03 AM12/6/02
to
Interessava anche me, ma non ho trovato alcunchè. Ci si contenti dell'IVA 4% per
gli ampliamenti prima casa (da ultimo in CM 19/E 1° marzo 2001, quesito 2.2.13.)

Antonio


Stefania Parmesani

unread,
Dec 6, 2002, 10:22:16 AM12/6/02
to
Ho trovato con una ricerca veloce questo, non lo ho letto non so se puo'
interessarvi.
saluti
stefania

ps. mi viene un dubbio da demente: ma non è che mi metteranno in prigione
per questi copia-incolla???? per favore colleghi rispondetemi con
esaustività, perchè ho due figli minori e due cani a carico.

******

Il Sole 24 Ore Sunday 21 May 2000, pagina 888 A cura di: Busani Angelo

L'ESPERTO RISPONDE
L'ESPERTO RISPONDE FISCO - AGEVOLAZIONI SULLA CASA IL PROBLEMA DELLA
SETTIMANA / LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI LE DETRAZIONI SUL MUTUO PER
L'ABITAZIONE PRINCIPALE (1957)

Nel caso di un intervento di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera
d), dell'articolo 31 della legge 457/78, per il recupero di un sottotetto
con aumento di volumetria, soggetto a regolare rilascio di concessione
edilizia, realizzato ampliando un appartamento adibito a prima casa e senza
generare autonome unità abitative, è ammissibile l'agevolazione del 19%
degli interessi passivi con tetto di cinque milioni di lire a condizione che
il contratto di mutuo venga stipulato successivamente al 1° gennaio 1998 nei
sei mesi antecedenti o successivi all'inizio dell'intervento di ampliamento?
L'intervento può usufruire della detrazione Irpef del 36% anche per le spese
sostenute nel 2000?
[116837]
Riccardo Ceccatelli - CINISELLO BALSAMO
-----
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
1) mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto
della propria "abitazione" (ad esempio per la ristrutturazione);
2) mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della
propria "abitazione principale" (ad esempio per l'acquisto di una residenza
secondaria).
Da quest'ultima limitazione peraltro sono esclusi:
a) i mutui stipulati nel 1997 per finanziare interventi di ristrutturazione
immobiliare;
b) i mutui stipulati a partire dal 1998 per finanziare la costruzione
dell'abitazione principale;
c) i mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 2000 per finanziare interventi
inerenti la sicurezza statica degli edifici (ovviamente, in quest'ultimo
caso, gli interessi saranno detraibili in sede di dichiarazione dei redditi
del 2000, da presentare nel 2001).
Quanto ai mutui stipulati dal 1993 in avanti per l'abitazione principale,
sono detraibili: gli interessi passivi; gli oneri accessori; le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione; pagati per mutui
ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione
principale (con la precisazione che la detrazione spetta anche se il mutuo è
stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità
immobiliare; mentre la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia
stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione
principale).
Occorre peraltro precisare che nel caso in cui l'abitazione sia intestata
per l'usufrutto a un soggetto (per esempio, un genitore) e per la nuda
proprietà ad altro soggetto (per esempio, un figlio), la detrazione spetta
solo al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato
dall'usufrutto in favore di altra persona) sempreché ricorrano tutte le
condizioni richieste, mentre non compete all'usufruttuario in quanto questi
non acquista la proprietà dell'unità immobiliare.
Per questi mutui la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di
lire.
Nel caso in cui il mutuo sia stipulato da più soggetti oppure nel caso in
cui si siano stipulati più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire
è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e
quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è ammessa a condizione che:
a) l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei
mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati
nel corso dell'anno 1993);
b) l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data
di stipulazione del mutuo.
Non si tiene conto del periodo di sei mesi nel caso di avvenuta
"rinegoziazione" e cioè nel caso in cui l'originario contratto sia stato
estinto e ne sia stato stipulato uno nuovo di importo non superiore alla
residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.
Tra questi ultimi oneri rientrano: gli importi delle maggiori somme
corrisposte a causa delle differenze di cambio; la commissione spettante
agli istituti per la loro attività di intermediazione; gli oneri fiscali
(compresa l'imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca); le penalità
per anticipata estinzione del mutuo; la "provvigione" per scarto rateizzato;
le spese di istruttoria, notarili e di perizia, eccetera.
Inoltre, il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non
è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di un
trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.
Il diritto alla detrazione invece viene meno a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione
principale. Questa circostanza si verifica anche a seguito di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili. Il coniuge che continua ad adibire ad
abitazione principale l'immobile in questione ha diritto a usufruire della
detrazione per la propria quota di interessi.
Quanto ai contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione:
a) spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun
intestatario del mutuo;
b) è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad
abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;
c) compete se nella rimanente parte del 1993 e negli anni successivi, il
contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da
quelli di lavoro.
Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso in cui
l'originario contratto venga estinto e ne sia stipulato uno nuovo di importo
non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle
spese e degli oneri correlati: in questa ipotesi si continua ad applicare la
disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.
Nell'ipotesi di mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati
come abitazione principale stipulati prima del 1993, si può detrarre un
importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo
a titolo di interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione.
Inoltre, per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo
per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione
diversa da quella principale e per i quali non sia variata tale condizione
(questa ipotesi si verifica per esempio se l'immobile viene concesso in
locazione).
Quanto ai mutui per costruire l'abitazione principale, si possono detrarre
gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione per "mutui ipotecari" (e quindi non
per altre forme di finanziamento tecnicamente diverse dal vero e proprio
"mutuo") contratti dal 1998 in avanti per la costruzione di un'unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Questa detrazione spetta su un importo massimo di 5 milioni di lire. In caso
di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il
limite di 5 milioni di lire si riferisce all'ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano
rispettate le seguenti condizioni:
a) l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il
contribuente intende dimorare abitualmente;
b) il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o
successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
c) l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi
dalla conclusione dei lavori di costruzione;
d) il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il
possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto
reale;
e) la detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e
oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di
mutuo ipotecario limitatamente all'ammontare riguardante l'importo del mutuo
effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione
principale, ma non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro. Inoltre, la mancata destinazione ad
abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla
conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del
diritto alla detrazione. La detrazione non spetta se i lavori di costruzione
dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati
entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla
legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione
dell'immobile stesso (salva la possibilità di proroga).
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a
richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi
passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal
quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato
per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale) e la
copia della documentazione comprovante le spese di costruzione dell'immobile
stesso.

"Antò" <drn...@TOGLIQUESTOlibero.it> ha scritto nel messaggio
news:vO2I9.63395$3l.17...@twister1.libero.it...

sntf

unread,
Dec 6, 2002, 10:55:04 AM12/6/02
to

"ampliamento" non mi pare, ma se si ricade nella fattispecie della
ristrutturazione, potrebbe essere il caso del rigo RP10 di Unico
2002PF:

" in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, gli


oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di

indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la
costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da
adibire ad abitazione principale.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28, pari a
lire 5.000.000.
Nel rigo RP10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui
ipotecari indicati nelle annota-zioni del CUD 2002 con il codice 10 o
nel punto 32 del CUD 2001.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi
corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio
permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento
militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad
ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipo-tecari per la
costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà,
prescindendo dal requisito della dimora abituale."

saluti


sntf -> stefano fontani

Antò

unread,
Dec 9, 2002, 10:24:10 AM12/9/02
to
Cercando meglio, anche grazie agli spunti delle risposte precedenti, (a prop.
non so per niente del diritto d'autore....) mi sento più possibilista circa la
deducibilità, prova a seguire questa traccia di ricerca:

art. 13 bis comma 1-ter tuir: deduzione interessi per costruzione, rinvia al DM
30 luglio 1999 n. 311 che prevede come per costruzione si intendano tutti gli
interventi realizzati con abilitazione comunale IVI COMPRESI QUELLI DI CUI
ALL'ART. 31 comma 1, lettera d) della legge 5 agosto 1978 n. 457, ossia gli
interventi di ristrutturazione. Da un commentario alla legge 457/78 apprendo che
l'ampliamento rientra tra i casi di ristrutturazione. La stessa AF secondo la CM
24/2/98 n. 57/E (si occupava del 41 poi 36%, ma credo che le affermazioni che
contiene siano estendibili) al paragrafo 3.4 ricomprende nella ristrutturazione
gli interventi di AMPLIAMENTO delle superfici.

Ritengo pertanto che occorra solo rispettare le altre condizioni, specie quelle
temporali, previste dal DM 311 succitato.

Antonio


Studio Gallotti

unread,
Dec 9, 2002, 6:32:08 AM12/9/02
to
ho letto grazie , ma mi sembra che l'ESPERTO CONFONDE ovvero non dà una
risposta netta mentre dal contesto sembrerebbe desumersi una risposta
negativa ( almeno io così l'ho interpretata)
siete d'accordo ?

Danilo Gallotti

"Stefania Parmesani" <stefiparmesaniT...@virgilio.it> ha scritto
nel messaggio news:asqfpj$s6d7g$1...@ID-55755.news.dfncis.de...


> Ho trovato con una ricerca veloce questo,

> Il Sole 24 Ore Sunday 21 May 2000, pagina 888 A cura di: Busani Angelo
>
> L'ESPERTO RISPONDE FISCO - AGEVOLAZIONI SULLA CASA IL PROBLEMA DELLA
> SETTIMANA / LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI LE DETRAZIONI SUL MUTUO PER
> L'ABITAZIONE PRINCIPALE (1957)
>
> Nel caso di un intervento di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera
> d), dell'articolo 31 della legge 457/78, per il recupero di un sottotetto
> con aumento di volumetria, soggetto a regolare rilascio di concessione
> edilizia, realizzato ampliando un appartamento adibito a prima casa e
senza
> generare autonome unità abitative, è ammissibile l'agevolazione del 19%
> degli interessi passivi con tetto di cinque milioni di lire a condizione
che
> il contratto di mutuo venga stipulato successivamente al 1° gennaio 1998
nei
> sei mesi antecedenti o successivi all'inizio dell'intervento di
ampliamento?

.... cut


Stefania Parmesani

unread,
Dec 10, 2002, 6:23:25 AM12/10/02
to

"Studio Gallotti" <studio....@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:at4ign$105mrh$1...@ID-86538.news.dfncis.de...

> ho letto grazie , ma mi sembra che l'ESPERTO CONFONDE ovvero non dà una
> risposta netta mentre dal contesto sembrerebbe desumersi una risposta
> negativa ( almeno io così l'ho interpretata)
> siete d'accordo ?

sono d'accordo sul fatto che si capisce poco il tenore dell'articolo che ti
avevo postato, ho dato uno sguardo veloce ora, e mi pare di capire che non
si potrebbero detrarre. Pero' questo articolo che ti avevo postato è del
2000, invece ho letto cio' che ha scritto Stefano sntf circa le istruzioni
delle DR e che mi paiono interessanti. Purtroppo non posso esserti
maggiormente d'aiuto perchè non ho avuto casi di ristrutturazioni e sono
rimasta ferma a quanto ho già detto nei miei post precedenti.
ciao
stefi

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