Ti incollo un Thread da it.discussione. commercialisti che puoi
vedere alla voce " partecipazioni sociali " di una due settimane fa
Valerio Bergamini ha scritto
>Vorrei un vs. parere sulla seguente conclusione tratta dall'articolo
>"Riflessi fiscali del regime di separazione o comunione legale dei
>beni tra i coniugi sulle partecipazioni sociali " di Alessandro Nacci
>e Francesco Fiaschi pubblicato nella circolarer settimanale n. 39 del
>4 ottobre 1999 del Centro Studi Tributari Euroconference
>
>" Nell'ipotesi in cui le azioni/quote sociali si riferiscano ad una
>spa, srl, sapa oppure consentano di assumere la qualifica di
>accomandante in una società, la partecipazione ricade automaticamente
>nel regime di comunione dei beni dei coniugi per cui tutti i redditi
>da essa derivanti ( utili o dividendi distribuiti e plusvalenze da
>cessione ) vengono equamente dichiarate al 50% da ciascuno dei
>coniugi. "
>
>Come vi comportate nel caso di utili da dividendi di azioni acquistate
>durante il matrimonio da uno solo dei coniugi ? Imputate tutto al
>coniuge acquirente o dividete a metà ? e Se sì, con quali accorgimenti
>documentali ?
Non ho mai applicato la comunione legale in caso di dividendi ...
Invio due articoli per agevolare un approfondimento sull'argomento.
Ciao
Umberto
IL SOLE 24 ORE, venerdi` 17 ottobre 1997, pagina 31
NORME E TRIBUTI
Innovativa sentenza della Corte di cassazione sull'ingresso nel
regime legale
I proventi separati dei coniugi entrano subito in comunione
Angelo Busani
I beni acquistati con i proventi dell'attivita' separata di ciascun
coniuge sono oggetto di comunione legale immediata ai sensi
dell'articolo 177 lettera a) del Codice civile; inoltre, i proventi
stessi dell'attivita' separata dei coniugi entrano in comunione non
solo, se non consumati, allo scioglimento della stessa, ai sensi
dell'articolo 177 lettera c) del Codice civile, ma anche, e questo e'
un principio assolutamente inedito, nel momento stesso in cui sono
percepiti. Cosi', con sentenza n. 9355 del 6 giugno 1997 depositata
il 23 settembre 1997 (in corso di integrale pubblicazione su Guida al
Diritto), ha stabilito la sezione prima civile della Corte di
cassazione.
I proventi dell'attivita' separata. Il primo punto, dunque,
sottoposto al vaglio della Suprema corte, riguarda la qualificazione
della natura dei beni acquistati con i proventi dell'attivita'
lavorativa percepiti da ciascun coniuge in regime di comunione legale
dei beni: infatti, la Corte di appello di Firenze (la cui decisione
sul punto e' stata cassata dalla Suprema corte) aveva ritenuto che i
beni acquistati con i proventi dell'attivita' lavorativa separata di
ciascun coniuge fossero escludibili dalla comunione legale purche'
nell'atto di acquisto, presente anche il coniuge non acquirente, ne
fosse stata dichiarata espressamente la destinazione a bene
'personale', ai sensi dell'articolo 179, comma 1, lettera f) del
Codice civile.
Non cosi' ritiene la Suprema corte: infatti, pronunciandosi in
termini assolutamente innovativi, per la Cassazione <i proventi
dell'attivita' separata di ciascuno dei coniugi entrano di pieno
diritto a far parte della comunione immediata e, conseguentemente,
entrano a far parte della comunione immediata gli acquisti compiuti
dai coniugi utilizzando i proventi delle rispettive attivita'
separate> (e quindi, detti acquisti, non sono escludibili dalla
comunione legale ponendo in essere le formalita' di cui all'articolo
179, comma 1, lettera f, e comma 2 del Codice civile). E cio' sul
presupposto, sostenuto dalla Cassazione, che i proventi
dell'attivita' lavorativa dei coniugi sono destinati
all'utilizzazione per i bisogni della famiglia, indipendentemente
dall'apporto paritario dell'attivita' lavorativa esterna o interna
alla famiglia di ciascun coniuge; pertanto, i beni acquistati con
l'impiego di tali proventi, contrariamente a quanto sostenuto dalla
Corte fiorentina, sono automaticamente e comunque ricompresi nella
comunione legale, in quanto qualificabili come 'acquisti' ai sensi
dell'articolo 177, comma 1, lettera a) del Codice civile.
Partecipazioni azionarie e comunione legale. Ulteriore aspetto
sottoposto al giudizio della Corte di cassazione riguarda il problema
dell'inclusione o meno nella comunione immediata degli acquisti
relativi ad azioni e quote di partecipazioni societarie, posti in
essere da parte di un coniuge separatamente dall'altro. Sul punto, la
Suprema corte, confermando l'interpretazione del giudice fiorentino,
che e' uniforme all'indirizzo decisamente dominante in dottrina,
sostenuto di recente anche dalla stessa Cassazione con sentenza n.
7437 del 1994, ritiene che l'acquisto individuale di azioni o quote
societarie, posto in essere da un coniuge in regime di comunione
legale, ne comporti un'immediata inclusione nella comunione legale;
infatti, tale acquisto e' equiparabile, quale forma di investimento,
alle altre forme di impiego del risparmio ricomprese nella generale
nozione di 'acquisti', ai sensi della lettera a) dell'articolo 177
del Codice civile.
Aumento di capitale e comunione legale. Infine, la Corte di
cassazione, evidenzia come l'ambito dell''acquisto' alla comunione
legale non comprenda l'esercizio dei diritti collegati allo status di
socio: da cio', ne discende, ad esempio, che in caso di deliberazione
di aumento di capitale, l'esercizio dei diritti a essa inerenti,
quale quello di opzione, spettano esclusivamente al coniuge socio
originario acquirente, mentre dalla sottoscrizione delle nuove azioni
ne deriva invece un ulteriore 'acquisto' alla comunione legale.
Angelo Busani
IL SOLE 24 ORE, lunedi` 27 ottobre 1997, pagina 928
L'ESPERTO RISPONDE
FISCO - REDDITI DI PARTECIPAZIONE E DI CAPITALE - 4998
COME DICHIARARE LE AZIONI DEI CONIUGI IN COMUNIONE
A cura di Rossella Strippoli
Sono unico intestatario di azioni acquistate nel corso di vari anni,
durante il matrimonio in comunione legale dei beni, attingendo a un
fondo, appositamente costituito per questi acquisti e alimentato con
una percentuale del mio stipendio mensile. In sede di dichiarazione
dei redditi, ho sempre presentato il reddito di quelle azioni
attribuendolo per meta' a me stesso e per meta' a mia moglie
anch'essa lavoratrice dipendente. E' corretto? E' vero che il Fisco
mi potrebbe contestare il fatto che lo stipendio non e' un bene
comune, che i proventi dello stipendio (nella fattispecie, le azioni
a me intestate) costituiranno oggetto della comunione legale solo al
momento dello scioglimento della medesima, e che quindi fino a quel
momento sia le azioni in questione che i relativi redditi sono da
considerare di mia proprieta' esclusiva? Come potrei controbattere
questa eventuale contestazione? <70800>
U.B. - MONZA
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Premesso che l'articolo 4, comma 1, lettera a), del Testo unico delle
imposte sui redditi stabilisce che: <i redditi dei beni che formano
oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti
del Codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per meta' del
loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi
dell'articolo 210 dello stesso codice>, bisogna distinguere due casi.
Se il quesito posto concerne i redditi derivanti da azioni acquistate
in regime di comunione, anche se con i proventi derivanti
dall'attivita' personale, l'impostazione adottata dal contribuente e'
corretta perche' la fattispecie e' quella di cui alla lett. a)
dell'articolo 177 del Codice civile il quale fa ricadere nella
comunione tutti gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o
separatamente durante il matrimonio.
Se, viceversa, il quesito riguarda i redditi derivanti da azioni
assegnate ai dipendenti, a esempio nell'ambito di 'stock option
plans', allora l'impostazione adottata dal contribuente non e'
corretta in quanto la fattispecie e' quella indicata alla lett. c)
dell'articolo 177 citato, la quale prevede che i proventi
dell'attivita' separata di ciascuno dei coniugi ricadono nella
comunione solo allo scioglimento della medesima per la parte non
consumata: pertanto, ai fini fiscali (cosi' come prevede l'articolo
4, comma 1, lettera A, del Tuir), vanno dichiarati (tanto se in
denaro quanto se in natura) al 100% dal soggetto percipiente.
Grazie.Valerio Bergamini
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