Adesso, a bruciapelo, A dice a B che il suo commercialista gli ha detto che
questi canoni sono soggetti ad IVA, perché la sublocazione tra
professionisti è soggetta ad IVA (??), e pretende la differenza.
Tenendo presente che nel contratto non si parla di uso delle
apparecchiature, ma solo di locazione di una stanza, a mio parere non
configurandosi "prestazione di servizi", ma locazione pura e semplice, Vi
chiedo: che ne pensate ?
Grazie a tutti.
Eugenio Romey
>Tenendo presente che nel contratto non si parla di uso delle
>apparecchiature, ma solo di locazione di una stanza, a mio parere non
>configurandosi "prestazione di servizi", ma locazione pura e semplice, Vi
>chiedo: che ne pensate ?
Io concordo sull'assoggettabilità ad IVA.
Ciao
Alessandro Lumi
Dottore Commercialista
(Quanto sopra rappresenta unicamente un parere personale)
IL SOLE 24 ORE, domenica 20 novembre 1994, pagina 30
L'ESPERTO RISPONDE
IL RIADDEBITO DELLE SPESE TRA PIU' PROFESSIONISTI
A cura di Silvio Moroni
e Tonino Morina
In uno studio professionale esercitano, singolarmente, piu'
professionisti. Le utenze e il contratto di locazione sono intestati
a un solo professionista. Si desidera sapere: come ci si deve
comportare, fiscalmente, per la ripartizione delle spese; se deve
essere emessa ffattura con Iva o e' sufficiente una semplice
ricevuta; se l'eventuale fattura costituisce ricavo.
E.S. - MARINA CARRARA
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L'addebito di spese tra i professionisti ha formato oggetto della
norma di comportamento n. 93 della Libera associazione dottori
commercialisti (Ladc), la cui massima afferma che <il riaddebito di
costi di studio per servizi utilizzati promiscuamente da piu'
esercenti arti e professioni non rientra nel campo applicativo Iva
ne' concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo>.
Per il professionista intestatario dei contratti di locazione dello
studio, del telefono, della luce eccetera, nonche' datore di lavoro
di eventuali dipendenti, le spese deducibili sono date dalle spese
totali di studio, meno le notte addebitate; per gli altri
professionisti le spese di studio deducibili sono quelle indicate
nelle note di addebito emesse senza Iva. L'articolo 1 della legge
Iva, Dpr 633/72, stabilisce letteralmente: <l'imposta sul valore
aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di
imprese o nell'esercizio di arti e professioni e, sulle importazioni
da chiunque effettuate>. E' percio' escluso dalla stessa legge Iva
che possa essere assoggettata a tributo la quota che deriva dalla
semplice ripartizione di spesa sostenuta in comune fra piu'
professionisti.
Forse, va anche piu' in la' l'articolo 8, comma 35, della legge 11
marzo 1988, n. 67 (Finanziaria 1988). Esso stabilisce che <non sono
da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i
prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali e' versato
solo il rimborso del relativo costo>. Il professionista che addebita
al collega la pura quota delle spese puo' sostenere di essere nel
giusto se emette le note di addebito senza Iva.
Invece, al professionista che applichi un sistema forfettario, per
alcune o per tutte le spese, potrebbe essere obiettato che non e'
pura <ripartizione>; e' percio' opportuno che emetta regolari fatture
Iva. Del resto lo puo' fare senza aggravio in quanto il rapporto tra
due soggetti Iva comporta la detrazione dell'Iva e la deduzione delle
spese senza alcune limitazione e in tutta tranquillita'.
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ciao
Dott. Roberto Costantini - Commercialista in Roma
robertoc...@excite.com