Con tutte queste novità, mi sfugge la questione ....
Io direi di sì
> Con tutte queste novità, mi sfugge la questione ....
Un pò a tutti, direi .... ;-)
Si la puoi compensare, perché il debito INPS non rientra tra i debiti
erariali sottoposti alle note limitazioni dell'utilizzo dei crediti
erariali in compensazioni.
saluti
Platone
<sa...@email.it> ha scritto nel messaggio
news:ZpFop.21029$%g.5...@twister1.libero.it...
mi pare di no
ci deve essere un articolo del sole di settimana scorsa in merito
Rettifico ha ragione Ponziopilato, con le seguenti precisazioni: la
regola richiede in generale di valutare comunque se la cartella è
scaduta o no e se supera o meno i 1.500 euro
Aggiungo che per poter estinguere un debito con l’esattoria, il
contribuente deve possedere dei crediti erariali legittimamente
compensabili. Rientrano nella categoria:
Crediti Irpef e Ires; Crediti Iva; Crediti Irap; Crediti per
addizionali comunali e regionali; ogni altro credito per tributi da
esporre nella sezione Erario del modello F24. Ne deriva che non
possono essere utilizzati, ad esempio, eventuali crediti Inps e Inail.
Così come il contribuente può spendere crediti erariali, anche la
partita di debito da chiudere deve riferirsi ai medesimi tributi.
Pertanto, rientrano nell’ambito applicativo le cartelle per Irpef,
Ires, Iva, Irap, addizionali.
Non possono, viceversa, essere pagate con una compensazione le
cartelle esattoriali che si riferiscono, ad esempio, a debiti relativi
ad Inps o Inail.
I debiti che possono essere saldati, al momento, sono quelli relativi
a cartelle esattoriali, scadute e non scadute.
Ho trovato inoltre che : a decorrere dal prossimo 1° luglio 2011, si
potranno pagare anche dei debiti verso Equitalia non contenuti in
cartelle esattoriali, ma derivanti da avvisi di accertamento ai fini
delle imposte dirette e Iva divenuti esecutivi.
ciao
Platone