Eliminazione dell'obbligo di bollatura e vidimazione dei libri
contabili
Nella legge 18 Ottobre 2001 n.383, recante "Primi interventi per il
rilancio dell'economia" (cosiddetto pacchetto dei cento giorni varato
dal governo) vi è una disposizione destinata a modificare radicalmente
le abitudini del personale addetto alla redazione della contabilità.
In particolare l'art.8, riformulando l'art. 2215 del Codice Civile,
intervenendo sulla legge I.V.A. e sul decreto 600/1973, ha provveduto
ad eliminare gli obblighi di bollatura e vidimazione :
¯ Del libro giornale e del libro inventari;
¯ Dei registri I.V.A. : ad es. vendite, corrispettivi, acquisti,
corrispettivi per mancato funzionamento del registratore di cassa;
¯ Del registro dei beni ammortizzabili e del cronologico dei
professionisti.
Continua, invece, a permanere l'obbligo di bollatura e vidimazione per
quanto riguarda:
¯ I libri sociali obbligatori previsti dall'articolo 2421 C.C. :
§ libro dei soci
§ libro adunanze e deliberazioni delle assemblee
§ libro adunanze e deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione
§ libro adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale
§ ecc.
¯ ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della
bollatura è previsto da norme speciali.
A seguito di tali modifiche, gli uffici delle Entrate non sono più
competenti in materia di numerazione e bollatura dei registri
contabili. La bollatura facoltativa dei libri contabili e quella
obbligatoriamente prevista da leggi speciali sono pertanto di
esclusiva competenza dell'ufficio del registro delle imprese o dei
notai.
Le novità introdotte dalla L.n.383/2001 incidono anche sulle modalità
di numerazione: nel sistema attuale, infatti, non è più richiesta la
numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che
il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina,
prima di utilizzare la stessa.
Imposta di bollo
Relativamente al libro giornale e libro inventari posti in uso da
società di persone e imprese individuali il provvedimento ha disposto
la soppressione della tassa di concessione governativa (lire100.000
ogni 500 pagg.) e la contestuale maggiorazione dell'imposta di bollo
da lire 20.000 a lire 40.000 (20.66 € ) per ogni 100 pagine o frazione
di 100 pagine; tale provvedimento non riguarda le società di capitali
che, per la numerazione del libro inventari e del libro giornale,
assolvono la tassa sulle concessioni governative versandola
annualmente nella misura forfetaria di lire 600 mila (309.87 € ),
prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e dalle relative
pagine.
L'imposta di bollo, dovuta per la formalità di numerazione, va assolta
prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le
annotazioni sulla prima pagina mediante:
¯ marche o bollo a punzone da applicarsi sulla prima pagina
numerata;
¯ versamento presso gli sportelli bancari, postali e dei
concessionari del servizio di riscossione dei tributi; in tale caso
gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere
riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro.
Si precisa altresì, che i registri previsti esclusivamente da leggi
fiscali (libri Iva, registro corrispettivi, ecc.), oltre a non essere
più sottoposti a vidimazione, sono ora esenti da imposta di bollo.
Effetti della soppressione della bollatura sul piano sanzionatorio
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la soppressione dell'obbligo
della bollatura produce effetti sull'applicazione delle sanzioni per
violazioni commesse anche prima dell'entrata in vigore della legge,
in attuazione del principio del favor rei. In base a tale principio
nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo
una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile, ferma
restando la validità dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
già definitivi (art.3, comma 2 D.Lgs. 471/1997) .
Permanendo l'obbligo di numerazione, l'eventuale violazione di
regolare tenuta delle scritture contabili connessa a tale obbligo che
sia di pregiudizio per l'attività di accertamento è sanzionabile sia
se commessa prima dell'entrata in vigore della legge sia se commessa
dopo (art.9 D.Lgs. 471/1997).
Dott.Gianlorenzo Bo
Gianlorenzo Bo.
Praticante commercialista in Ivrea
Bravo, 6 + per incoraggiamento. Lo possiamo pubblicare ?
Allora guarda il Cud ed il 770 e poi dimmi qualcosa