Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Prestazioni sanitarie iva esenti

225 views
Skip to first unread message

Enrico

unread,
Mar 2, 1998, 3:00:00 AM3/2/98
to

Salve
Vorrei un Vostro parere
Un odontoiatra emette fattura ad un collega per consulenze mediche (quindi
non per collaborazioni relative a prestazioni sanitarie rese ai pazienti del
collega). E' soggetto ad iva?
Se si tratta di collaborazioni relative a prestazioni sanitarie rese ai
pazienti del collega, cambia qualcosa?
Grazie.
Enrico Ceresa


Alessandro Lumi

unread,
Mar 3, 1998, 3:00:00 AM3/3/98
to

Il Mon, 2 Mar 1998 22:55:41 +0100, "Enrico " <hen...@iol.it> ha
scritto:

>Un odontoiatra emette fattura ad un collega per consulenze mediche (quindi
>non per collaborazioni relative a prestazioni sanitarie rese ai pazienti del
>collega). E' soggetto ad iva?

Secondo me la prestazione rimane esente. Un consulto o una consulenza
medica è sempre una prestazione sanitaria.
Attenzione però perchè il compenso deve essere assoggettato a ritenuta
d'acconto del 20%.


>Se si tratta di collaborazioni relative a prestazioni sanitarie rese ai
>pazienti del collega, cambia qualcosa?

E' sempre esente ma non soggetto a ritenuta.
Ciao


Un saluto a tutti
Alessandro

Marino

unread,
Mar 3, 1998, 3:00:00 AM3/3/98
to

Enrico ha scritto nel messaggio <6dfa22$i...@mikasa.iol.it>...


>Salve
>Vorrei un Vostro parere

>Un odontoiatra emette fattura ad un collega per consulenze mediche (quindi
>non per collaborazioni relative a prestazioni sanitarie rese ai pazienti
del
>collega). E' soggetto ad iva?

>Se si tratta di collaborazioni relative a prestazioni sanitarie rese ai
>pazienti del collega, cambia qualcosa?

>Grazie.
>Enrico Ceresa
>

Ciao Enrico,
secondo me è sicuramente soggetto ad Iva in quanto risulta soddisfatto sia
il requisito soggettivo, sia quello oggettivo (prestazioni di servizi -
consulenza), sia quello territoriale.
Da un punto di vista civilistico non sò se l'odontoiatra può svolgere la
consulenza da te genericamente richiamata. Bisognerebbe conoscere
esattamente il caso.
Ciao
Marino - Verona


Dr. Paolo Cervi

unread,
Mar 3, 1998, 3:00:00 AM3/3/98
to

Ritengo ceh le consulenze mediche rese non "alla persona" (art. 10 c. 18)
devono essere assoggettate ad iva 20% (e nel caso anche a ritenuta fiscale
20%).
Nel caso le prestazioni siano rese direttamente al paziente del collega e
sia poi quest'ultimo a pagare la parcella ritengo che potrebbero beneficiare
dell'esenzione IVA (formo restando l'obbligo di ritenuta fiscale) se si
indica nella parcella "prestazioni rese per vs. conto ai Vs. pazienti
Sigg.ri ...." .
Non sono convinto al 100% di questa interpretazione ma risponde ad es. anche
al comportamento tenuto dai centri di Pronto Soccorso (USL ora ASL) per le
prestazioni rese da medici e dai massofisioterapisti lav. aut. nei centri
stessi (ad un mio cliente massiofisioterapista hanno espressamente richiesto
l'applicazione dell'esenzione senza l'indicazione in parcella dei soggetti
beneficiari per ovvia impossibilita' di esecuzione. Ho provato a spiegare le
eventuali obiezioni, ma con una struttura pubblica...).
--
Dr. Paolo Cervi - Commercialista

Stefano T.

unread,
Mar 3, 1998, 3:00:00 AM3/3/98
to

Sono d'accordo con quanto Alessandro Lumi ha riportato nel post.
Ciao.
Stefano T.

Antonello Onida

unread,
Mar 3, 1998, 3:00:00 AM3/3/98
to

Vorrei intervenire per comunicare il mio punto di vista.
L'odontoiatra è differente da odontotecnico, per intenderci.
Il medico dentista esegue prestazioni sanitarie, qualunque esse siano, in
esenzione di IVA.
Che lo faccia per conto proprio o per conto di terzi, a mio parere,
permangono nel campo di esenzione.
Occorrerebbe sapere che tipo di collaborazioni sono, ma credo che faccia
poca differenza.
La consulenza medica credo possa rientrare nell'esercizio della professione
di un medico. D'altronde è consulenza anche un consulto di un privato che
verificare lo stato delle sue carie.

Il mio è un parere personale.

Antonello Onida
-----------------------
Marino ha scritto nel messaggio <6dh3i2$1...@mikasa.iol.it>...


>
>Enrico ha scritto nel messaggio <6dfa22$i...@mikasa.iol.it>...
>>Salve
>>Vorrei un Vostro parere
>>Un odontoiatra emette fattura ad un collega per consulenze mediche (quindi
>>non per collaborazioni relative a prestazioni sanitarie rese ai pazienti
>del
>>collega). E' soggetto ad iva?
>>Se si tratta di collaborazioni relative a prestazioni sanitarie rese ai
>>pazienti del collega, cambia qualcosa?
>>Grazie.
>>Enrico Ceresa
>>
>

Marino

unread,
Mar 3, 1998, 3:00:00 AM3/3/98
to

Un parere personale nel dibattito:
per rispondere al quesito credo sia necessario sapere esattamente in cosa
consista la consulenza e se la stessa possa essere ricompresa nelle
"prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione alla persona"
previste dall'art.10. A me pareva di no in quanto non resa alla persona.
Ciao
Marino

Antonello Onida ha scritto nel messaggio <6dhkfs$c...@mikasa.iol.it>...

Antonello Onida

unread,
Mar 4, 1998, 3:00:00 AM3/4/98
to

Giusto per discutere sulla terminologia:
- prestazioni sanitarie di diagnosi - forse si può intendere la consulenza
intesa nel quesito; l'art. 10 non indica il soggetto a cui devono essere
riferite.

Faccio assoggettare ad IVA, nel mio caso specifico, solo i corsi ed i
convegni che tiene.
Comunque nella lacuna normativa ti consiglio di andare sempre a favore del
cliente, ovviamente col suo benestare.

Ciao
Antonello Onida
-----------------------
Marino ha scritto nel messaggio <6dhvmv$4...@mikasa.iol.it>...

Enrico

unread,
Mar 4, 1998, 3:00:00 AM3/4/98
to
 
Marino ha scritto nel messaggio <6dhvmv$4...@mikasa.iol.it>...
>Un parere personale nel dibattito:
>per rispondere al quesito credo sia necessario sapere esattamente in cosa
>consista la consulenza e se la stessa possa essere ricompresa nelle
>"prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione alla persona"
>previste dall'art.10. A me pareva di no in quanto non resa alla persona.
>Ciao
>Marino
 
 
Credo che questa sia la soluzione corretta. Bisogna vedere qual e' la natura della prestazione e a chi e' resa. Ringraziando quanti mi hanno aiutato fornendo pareri, allego (per chi e' interessato) un articolo tratto dalla rivista "il fisco" che mi sembra avalli tale soluzione.
Grazie
Enrico Ceresa

 
     -------------------------------------
Il regime Iva dei rimborsi spese connessi a prestazioni mediche ed
   altre professioni sanitarie.
 
   di Franco Romagnoli
   (D.P.R. n. 633/1972, Artt. 10 e 13)
   (in "il fisco" n. 26 del 30 giugno 1997, pag. 7465)
       La  problematica  di cui  al  tema  esposto,  sta  trovando  un certo
   interesse pratico, considerata l'attuale strutturazione della professione
   medica e delle altre professioni sanitarie, che vengono sempre più spesso
   rese  non solo  e non  tanto nei  confronti  di privati,  ma di strutture
   pubbliche o private, enti, società.
       Basti a tal fine ricordare i rapporti concernenti le prestazioni rese
   dai medici  a favore  degli istituti di  patronato ed assistenza sociale,
   quelle  rese a favore di compagnie  di assicurazione, quelle di  medicina
   del lavoro, anche in  relazione  alla  recente  entrata  in vigore  delle
   disposizioni di cui alla al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
       Alcune   delle  problematiche   concernenti  i   compensi   derivanti
   dall'esercizio delle  professioni  mediche  o  sanitarie,  hanno  trovato
   soluzione in  pronunce ministeriali mentre non consta sia mai stato preso
   in esame  il problema  connesso  al  trattamento Iva dei rimborsi  spese,
   forse perché,  fino  ad ora,  di non  rilevante interesse  pratico.  Tale
   interesse si è  invece  formato recentemente, proprio  in  relazione alla
   configurazione di alcuni nuovi rapporti  di lavoro tra medici  ed "enti",
   comunque diversi dalle persone fisiche.
       Vediamo  di fare  il  punto sulla situazione per tentare di dare  una
   risposta alla problematica postaci.
       Le prestazioni rese dai medici sono esenti`da Iva, ai sensi dell'art.
   10,  n.  18),  del  D.P.R. n.  633/1972,  se  riguardanti  specificamente
   l'esercizio  della   professione   sanitaria   (visite,  diagnosi,  cura,
   accertamento e  certificazione  di idoneità fisica anche nel  campo della
   medicina del lavoro, medicina fiscale, o in sede giudiziaria).
       La suddetta disposizione di legge prevede infatti l'esenzione da  Iva
   per "le  prestazioni sanitarie di diagnosi,  cura e  riabilitazione  rese
   alla  persona nell'esercizio di professioni ed  arti sanitarie soggette a
   vigilanza  ai sensi dell'art.  99 del  testo unico delle  leggi sanitarie
   ...". A tali prestazioni sono state aggiunte, con D.M. 21 settembre 1994,
   quelle   di:   biologo,  psicologo,   terapista   della   riabilitazione,
   ortottista,  logopedista, massaggiatore  e massofisioterapista diplomato,
   podologo. Tranne le prime due,  le altre professioni  sono esenti  da Iva
   solo se erogate su prescrizione medica.
       Pertanto  ogni diversa  prestazione, cioè  ogni  prestazione  diversa
   dall'attività  avente per oggetto la diagnosi e  la  cura del paziente  è
   considerata al di fuori dell'esercizio della professione sanitaria e deve
   essere  assoggettata  ad  Iva  del  19%  (partecipazione  a  trasmissioni
   radiofoniche o televisive, relazioni in occasione di convegni, esecuzione
   di studi e ricerche, redazione di articoli, pareri, eccetera).
       Tale  orientamento è  stato espresso, tra l'altro,  nel verbale della
   riunione degli Ispettori compartimentali delle imposte indirette dell'8-9
   ottobre 1986, nonché nella circolare n. 65/431007 del 4 novembre 1992 del
   Ministero delle finanze (in "il fisco" n. 42/1992, pag. 10070).
       Per  quanto  concerne  l'eventuale  inquadramento  delle  prestazioni
   mediche tra  le prestazioni di collaborazione coordinata e  continuativa,
   tale possibilità  è da escludersi, in quanto "l'esercizio abituale di una
   qualunque  attività  di  lavoro  autonomo  come  tale  rilevante  ai fini
   dell'Iva, attrae nella sfera impositiva  del tributo anche le prestazioni
   rese  dal  medesimo  soggetto nell'ambito  dei rapporti di collaborazione
   coordinata e continuativa" (risoluzioni ministeriali n.  III-7-012 del 30
   luglio 1993 e n. XII-IV-2026/94  dell'11 agosto 1994, rispettivamente, in
   "il fisco" n. 31/1993, pagg. 8408 e n. 37/1994, pag. 8814).
       In tal  senso quindi le prestazioni rese  dal medico saranno esenti o
   soggette ad  Iva, a  seconda  che  rientrino o meno  nell'esercizio delle
   attività sanitarie, come sopra specificate.
       É quindi una "collaborazione" con  un ente assicurativo per la visita
   dei soggetti infortunati,  sarà esente  da  Iva rientrando nell'esercizio
   della professione sanitaria mentre la "collaborazione" con un istituto di
   ricerca o con una rivista, sarà soggetta ad Iva.
       Per  tale  ultima prestazione (collaborazione  a rivista)  è peraltro
   sempre possibile  farla  rientrare nella  disciplina sulla  cessione  dei
   diritti  d'autore,   ove  si  tratti  di  prestazione  consistente  nella
   redazione di articoli che comporti, esplicitamente, anche  la cessione di
   tale diritto.  In  questo  caso  l'operazione  sarà esclusa da  Iva,  non
   costituendo prestazione di servizi,  ai  sensi  del disposto dell'art. 3,
   comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972.
       Esaminiamo ora il problema dei rimborsi spese per i quali, come noto,
   vi è l'obbligo  per i professionisti di fatturarli al cliente, sia che si
   tratti  di  rimborsi  forfettari  che  a pié  di lista in quanto le spese
   sostenute vanno incluse tra i costi dell'attività professionale.
       Per quanto concerne il trattamento delle spese suddette ai fini  Iva,
   non  sussiste alcun  precedente  specifico al  settore  delle prestazioni
   sanitarie, per cui occorre orientarsi interpretando la legge.
       A tal fine è opportuno evidenziare che l'art. 13 comma  1, del D.P.R.
   26  ottobre  1972,  n. 633, stabilisce  che  "La  base  imponibile  delle
   cessioni  di   beni   e  delle   prestazioni   di  servizi  è  costituita
   dall'ammontare  complessivo  dei   corrispettivi  dovuti  al   cedente  o
   prestatore, secondo le condizioni contratturali, compresi gli oneri e  le
   spese inerenti all'esecuzione ...".
       Ciò premesso è quindi evidente che sono possibili due casi pratici:
         a) che  le  spese  costituiscano  un accessorio  della  prestazione
   principale;
         b) che le spese non siano connesse ad una prestazione principale.
 
       Nel caso a) è evidente che le spese saranno esenti o soggette ad Iva,
   a seconda del trattamento della prestazione principale. Così il  rimborso
   delle spese di viaggio, connesse  ad  esempio a  visite  rese a  pazienti
   fuori  della sede  del medico,  saranno  esenti da Iva essendo esente  la
   prestazione cui si riferiscono. Quelle sostenute per la partecipazione ad
   un  convegno in qualità di relatore,  saranno  invece  soggette  ad  Iva,
   seguendo la sorte della prestazione principale cui afferiscono.
       Ai  fini di una completezza di trattazione si deve evidenziare che il
   rimborso spese può ben  essere esposto non solo analiticamente,  ma anche
   in  forma  e  con  importo  forfettario,  purché ne risulti  evidente  la
   connessione con la prestazione di riferimento.
       Il caso  b) si  ha  quando  venga  erogato  un  rimborso  spese,  più
   probabilmente  di importo  forfettario,  non connesso ad una  prestazione
   principale  o connesso ad  una  prestazione resa gratuitamente.  In  tale
   ipotesi, mancando  la prestazione di riferimento, che consentirebbe  alle
   somme erogate  a titolo di rimborso spese  di  assumere  il carattere  di
   accessorio  della  prestazione   e   quindi  di   avere  un  regime   Iva
   consequenziale, e trattandosi comunque di un importo che non riguarda una
   prestazione  sanitaria  (si  tratta  come  detto  di  spese  di  viaggio,
   trasferta, locomozione e simili), si deve concludere  che lo stesso debba
   essere assoggettato ad Iva.
       Si ritiene che tale interpretazione  debba  valere anche  nel caso di
   prestazione principale  resa  gratuitamente poiché, anche in questo caso,
   la spesa non potrebbe assumere il carattere di accessorio della stessa.
       É ben vero che  quanto esposto  si  riferisce alla  struttura,  assai
   formale,  della normativa Iva,  e trova spazio principalmente nel caso di
   rapporti professionali formali dei professionisti con enti, associazioni,
   strutture  pubbliche,  eccetera,  in  quanto  nei  rapporti  diretti  tra
   professionista e cliente privato,  tale problematica, di  fatto, dovrebbe
   non esistere.
       In effetti, fermo  restando che  il caso  sub a) non  presenta alcuna
   particolare problematica,  risultando  le spese  sempre connesse  ad  una
   prestazione  sanitaria,  è  possibile il caso  di prestazione gratuita in
   occasione della quale ci si  limiti a  richiedere il rimborso delle spese
   di viaggio. In  tale ipotesi è sufficiente  che il professionista informi
   il  cliente  che  l'importo richiesto corrisponde  in realtà al rimborso,
   totale  o parziale, delle sole  spese, qualificando  poi  in  fattura  il
   medesimo come prestazione.
       Né in tale ipotesi può parlarsi di evasione od elusione, in quanto in
   buona sostanza, la  determinazione del compenso, comprensiva delle spese,
   può  ben essere determinata  dal  professionista, in  misura  diversa  da
   cliente a cliente, ed anche in misura pari od inferiore all'ammontare dei
   soli costi.  Ciò  avviene  in ogni professione (avvocati, commercialisti,
   ingegneri, eccetera) allorquando il professionista ritenga,  in un'ottica
   commerciale che favorisca i rapporti con  quel determinato cliente  o per
   motivi di immagine, di  amicizia, di fornire  una determinata prestazione
   gratuitamente, o con importo ridotto rispetto al normale.
 

 

Antonello Onida

unread,
Mar 4, 1998, 3:00:00 AM3/4/98
to

Integro un attimo.
... rese alla persona ... credo sia un riferimento "generico", fors'anche
inutile, ma chiarisce, se inteso cosě, che la materia della propria
professione se non finalizzata alla cura della persona, non č esente. Ecco
qui lo scopo divulgativo o di ricerca (anche se questa non l'ho ancora presa
in considerazione).
Ma non credo che l'intento del legislatore fosse cosi sopraffino.

Ciao
Antonello Onida
-----------------------


Marino ha scritto nel messaggio <6dhvmv$4...@mikasa.iol.it>...
>Un parere personale nel dibattito:
>per rispondere al quesito credo sia necessario sapere esattamente in cosa
>consista la consulenza e se la stessa possa essere ricompresa nelle
>"prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione alla persona"
>previste dall'art.10. A me pareva di no in quanto non resa alla persona.
>Ciao
>Marino
>
>
>

>Antonello Onida ha scritto nel messaggio <6dhkfs$c...@mikasa.iol.it>...
>>Vorrei intervenire per comunicare il mio punto di vista.

>>L'odontoiatra č differente da odontotecnico, per intenderci.


>>Il medico dentista esegue prestazioni sanitarie, qualunque esse siano, in
>>esenzione di IVA.
>>Che lo faccia per conto proprio o per conto di terzi, a mio parere,
>>permangono nel campo di esenzione.
>>Occorrerebbe sapere che tipo di collaborazioni sono, ma credo che faccia
>>poca differenza.
>>La consulenza medica credo possa rientrare nell'esercizio della
professione

>>di un medico. D'altronde č consulenza anche un consulto di un privato che


>>verificare lo stato delle sue carie.
>>

>>Il mio č un parere personale.
>>
>>Antonello Onida
>>-----------------------
>
>
>

0 new messages