Credo che questa sia la soluzione
corretta. Bisogna vedere qual e' la natura della prestazione e a chi e' resa.
Ringraziando quanti mi hanno aiutato fornendo pareri, allego (per chi e'
interessato) un articolo tratto dalla rivista "il fisco" che mi sembra
avalli tale soluzione.
Grazie
Enrico Ceresa
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Il regime Iva dei rimborsi spese
connessi a prestazioni mediche ed
altre professioni
sanitarie.
di Franco
Romagnoli
(D.P.R. n. 633/1972,
Artt. 10 e 13)
(in "il
fisco" n. 26 del 30 giugno 1997, pag. 7465)
La
problematica di cui al tema esposto, sta
trovando un certo
interesse pratico, considerata l'attuale
strutturazione della professione
medica e delle altre
professioni sanitarie, che vengono sempre più spesso
rese non solo e non tanto nei confronti di
privati, ma di strutture
pubbliche o private, enti,
società.
Basti a tal fine
ricordare i rapporti concernenti le prestazioni rese
dai
medici a favore degli istituti di patronato ed assistenza
sociale,
quelle rese a favore di compagnie di
assicurazione, quelle di medicina
del lavoro, anche
in relazione alla recente entrata in vigore
delle
disposizioni di cui alla al D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
Alcune delle
problematiche concernenti i compensi
derivanti
dall'esercizio delle professioni
mediche o sanitarie, hanno trovato
soluzione in pronunce ministeriali mentre non consta sia mai stato
preso
in esame il problema connesso al
trattamento Iva dei rimborsi spese,
forse
perché, fino ad ora, di non rilevante
interesse pratico. Tale
interesse si è
invece formato recentemente, proprio in relazione
alla
configurazione di alcuni nuovi rapporti di lavoro tra
medici ed "enti",
comunque diversi dalle persone
fisiche.
Vediamo di fare
il punto sulla situazione per tentare di dare una
risposta alla problematica postaci.
Le
prestazioni rese dai medici sono esenti`da Iva, ai sensi
dell'art.
10, n. 18), del D.P.R.
n. 633/1972, se riguardanti
specificamente
l'esercizio della
professione sanitaria (visite, diagnosi,
cura,
accertamento e certificazione di
idoneità fisica anche nel campo della
medicina del
lavoro, medicina fiscale, o in sede
giudiziaria).
La suddetta disposizione
di legge prevede infatti l'esenzione da Iva
per
"le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese
alla persona nell'esercizio di
professioni ed arti sanitarie soggette a
vigilanza
ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi
sanitarie
...". A tali prestazioni sono state aggiunte, con
D.M. 21 settembre 1994,
quelle di:
biologo, psicologo, terapista della
riabilitazione,
ortottista, logopedista,
massaggiatore e massofisioterapista diplomato,
podologo.
Tranne le prime due, le altre professioni sono esenti da
Iva
solo se erogate su prescrizione
medica.
Pertanto ogni
diversa prestazione, cioè ogni prestazione
diversa
dall'attività avente per oggetto la
diagnosi e la cura del paziente è
considerata al di fuori dell'esercizio della professione sanitaria e
deve
essere assoggettata ad Iva
del 19% (partecipazione a trasmissioni
radiofoniche o televisive, relazioni in occasione di convegni,
esecuzione
di studi e ricerche, redazione di articoli, pareri,
eccetera).
Tale
orientamento è stato espresso, tra l'altro, nel verbale
della
riunione degli Ispettori compartimentali delle imposte
indirette dell'8-9
ottobre 1986, nonché nella circolare
n. 65/431007 del 4 novembre 1992 del
Ministero delle finanze (in
"il fisco" n. 42/1992, pag.
10070).
Per quanto
concerne l'eventuale inquadramento delle
prestazioni
mediche tra le prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa,
tale possibilità
è da escludersi, in quanto "l'esercizio abituale di
una
qualunque attività di lavoro
autonomo come tale rilevante ai fini
dell'Iva, attrae nella sfera impositiva del tributo anche le
prestazioni
rese dal medesimo soggetto
nell'ambito dei rapporti di collaborazione
coordinata e
continuativa" (risoluzioni ministeriali n. III-7-012 del
30
luglio 1993 e n. XII-IV-2026/94 dell'11 agosto 1994,
rispettivamente, in
"il fisco" n. 31/1993, pagg. 8408
e n. 37/1994, pag. 8814).
In tal
senso quindi le prestazioni rese dal medico saranno esenti
o
soggette ad Iva, a seconda che
rientrino o meno nell'esercizio delle
attività
sanitarie, come sopra specificate.
É quindi una "collaborazione" con un ente assicurativo
per la visita
dei soggetti infortunati, sarà
esente da Iva rientrando nell'esercizio
della
professione sanitaria mentre la "collaborazione" con un istituto
di
ricerca o con una rivista, sarà soggetta ad
Iva.
Per tale ultima
prestazione (collaborazione a rivista) è
peraltro
sempre possibile farla rientrare
nella disciplina sulla cessione dei
diritti d'autore, ove si tratti di
prestazione consistente nella
redazione di articoli
che comporti, esplicitamente, anche la cessione di
tale
diritto. In questo caso l'operazione sarà
esclusa da Iva, non
costituendo prestazione di
servizi, ai sensi del disposto dell'art. 3,
comma 4, lettera a), del D.P.R. n.
633/1972.
Esaminiamo ora il problema dei
rimborsi spese per i quali, come noto,
vi è
l'obbligo per i professionisti di fatturarli al cliente, sia che
si
tratti di rimborsi forfettari
che a pié di lista in quanto le spese
sostenute vanno incluse tra i costi dell'attività
professionale.
Per quanto concerne il
trattamento delle spese suddette ai fini Iva,
non
sussiste alcun precedente specifico al settore delle
prestazioni
sanitarie, per cui occorre orientarsi interpretando
la legge.
A tal fine è opportuno
evidenziare che l'art. 13 comma 1, del D.P.R.
26
ottobre 1972, n. 633, stabilisce che "La
base imponibile delle
cessioni di
beni e delle prestazioni di
servizi è costituita
dall'ammontare
complessivo dei corrispettivi dovuti
al cedente o
prestatore, secondo le condizioni
contratturali, compresi gli oneri e le
spese inerenti
all'esecuzione ...".
Ciò
premesso è quindi evidente che sono possibili due casi
pratici:
a) che
le spese costituiscano un accessorio della
prestazione
principale;
b) che le spese
non siano connesse ad una prestazione principale.
Nel caso
a) è evidente che le spese saranno esenti o soggette ad
Iva,
a seconda del trattamento della prestazione principale.
Così il rimborso
delle spese di viaggio,
connesse ad esempio a visite rese a
pazienti
fuori della sede del medico,
saranno esenti da Iva essendo esente la
prestazione
cui si riferiscono. Quelle sostenute per la partecipazione ad
un convegno in qualità di relatore, saranno
invece soggette ad Iva,
seguendo la sorte
della prestazione principale cui
afferiscono.
Ai fini di una
completezza di trattazione si deve evidenziare che il
rimborso
spese può ben essere esposto non solo analiticamente, ma
anche
in forma e con importo
forfettario, purché ne risulti evidente
la
connessione con la prestazione di
riferimento.
Il caso b) si
ha quando venga erogato un rimborso
spese, più
probabilmente di importo
forfettario, non connesso ad una prestazione
principale o connesso ad una prestazione resa
gratuitamente. In tale
ipotesi, mancando la
prestazione di riferimento, che consentirebbe alle
somme
erogate a titolo di rimborso spese di assumere il
carattere di
accessorio della
prestazione e quindi di avere
un regime Iva
consequenziale, e trattandosi
comunque di un importo che non riguarda una
prestazione
sanitaria (si tratta come detto di
spese di viaggio,
trasferta, locomozione e simili),
si deve concludere che lo stesso debba
essere assoggettato
ad Iva.
Si ritiene che tale
interpretazione debba valere anche nel caso di
prestazione principale resa gratuitamente poiché, anche in
questo caso,
la spesa non potrebbe assumere il carattere di
accessorio della stessa.
É ben
vero che quanto esposto si riferisce alla
struttura, assai
formale, della normativa Iva,
e trova spazio principalmente nel caso di
rapporti professionali
formali dei professionisti con enti, associazioni,
strutture pubbliche, eccetera, in quanto nei
rapporti diretti tra
professionista e cliente
privato, tale problematica, di fatto, dovrebbe
non
esistere.
In effetti, fermo
restando che il caso sub a) non presenta
alcuna
particolare problematica, risultando le
spese sempre connesse ad una
prestazione
sanitaria, è possibile il caso di prestazione gratuita
in
occasione della quale ci si limiti a richiedere
il rimborso delle spese
di viaggio. In tale ipotesi
è sufficiente che il professionista informi
il cliente che l'importo richiesto corrisponde in
realtà al rimborso,
totale o parziale, delle
sole spese, qualificando poi in fattura
il
medesimo come
prestazione.
Né in tale ipotesi
può parlarsi di evasione od elusione, in quanto in
buona
sostanza, la determinazione del compenso, comprensiva delle
spese,
può ben essere determinata dal
professionista, in misura diversa da
cliente a
cliente, ed anche in misura pari od inferiore all'ammontare dei
soli costi. Ciò avviene in ogni professione (avvocati,
commercialisti,
ingegneri, eccetera) allorquando il
professionista ritenga, in un'ottica
commerciale che
favorisca i rapporti con quel determinato cliente o
per
motivi di immagine, di amicizia, di fornire una
determinata prestazione
gratuitamente, o con importo ridotto
rispetto al normale.