Dal punto di vista fiscale la liquidazione dello studio associato, non
essendo impresa, non esiste (non rientra nell'art. 124), ma rientra dalla
porta di servizio (art. 5 dpr 322/98) nel momento in cui viene stabilito
l'obbligo della doppia dichiarazione per il periodo 1/1- data del decesso,
(redditi da dividere in capo ai due soci che li tasseranno in maniera
ordinaria) e dalla data del decesso alla chiusura della "Pseudoliquidazione"
(da dividere tra il socio superstite (tassazione ordinaria) e gli eredi
(tassazione separata ex art. 7 c. 3))
Secondo voi e' corretto?
Lo studio associato mantiene il numero di partita iva fino alla data di
cessazione delle operazioni di liquidazione. Il modello di variazione iva
non prevede l'indicazione di un caso anlogo; riterrei opportuno indicare gli
eredi nel riquadro dei soci specificando bene nelle annotazioni l'accaduto.
Per quanto riguarda l'imposta di successione, il reddito di partecipazione
per il periodo data del decesso-chiusura liquidazione deve essere inserito
tra le attivita'. Considerando che il termine di presentazione della
denuncia di succesione e' di sei mesi, come faccio ad inserire il reddito se
nell'arco dei sei mesi non riesco a ricostruire totalmente i crediti
dell'attivita' dello studio associato?
Secondo me in questa eventualita' devo presentare la denuncia di
successiuone nei sei mesi ed eventualmente presentarne un'altra integrativa.
Siete daccordo?
Scusate se il messaggio e' un po' lungo e grazie a chi vorra' rispondere.
rag. Alberto Vigna
(parere personale non vincolante)
Alberto Vigna ha scritto nel messaggio <86ndia$cv8$1...@serv1.iunet.it>...
L'atto purtroppo non esiste!
>In questo caso le somme percepite dagli eredi del professionista deceduto
>saranno soggette a tassazione separata mentre per l'associazione sono posta
>deducibile nella determinazione del reddito netto.
OK
>La norma di comportamento in materia tributaria n. 111 della Associazione
>Dottori Commercialisti precisa inoltre che alle somme percepite dagli eredi
>del professionista deceduto non sono riferibili le ritenute d'acconto
>operate da terzi nei confronti dell'associazione professionale
La sentenza della CTC sez IV del 5/9/94 n. 2987 mi pare che affermi il
contrario e cioe' che il credito relativo alle prestazioni effettuate dal
professionista, che sia liquidato e pagato agli eredi dopo la morte del
professionista stesso, e' soggetto alla ritenuta d'acconto quale reddito di
lavoro autonomo.
Per analogia mi sembra corretto applicarlo anche in caso di studio
associato.
Secondo la norma 111 da te riportata, se non ho capito male, la fattura
emessa dallo studio associato dopo la morte del socio e' soggetta a ritenuta
sull'intero importo, ma in fase di
assegnazione dell'utile la ritenuta viene riconosciuta al solo socio
superstite e non agli eredi? Non mi sembrerebbe corretto, cosi' come mi
sembra azzardato che il sostituto applichi la ritenuta solo sulla quota di
competenza del socio supertstite.
e la
>corresponsione di tali somme agli aventi diritto da parte dell'associazione
>non e' soggetta a ritenuta d'acconto, ne' all'imposta sul valore aggiunto.
Mi sembra corretto in quanto e' pur sempre una assegnazione di utili
(reddito di partecipazione).
Grazie per la collaborazione
Mi sembrano due concetti diversi:
1. l'associazione professionale e' quella che fattura (e continua ad
esistere)
2. gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota.
Quello citato da te, se non sbaglio, e' il caso del professionista
individuale.
Prova a vedere anche la Risoluzione ministeriale 24 maggio 1995 n.
127/E/III-5-693.
Concordo, e forse mi sono spiegato male.
Ho citato il caso del professionista individuale per analogia.
Riepilogando:
1) Lo studio associato fattura (con iva, ritenuta) i compensi maturati e non
pagati alla data della morte dell'associato.
2)La dichiarazione iva annuale sara' ovviamente unica
3)Comunicazione all'ufficio iva della variazione dei "soci" inserendo gli
eredi, e prudentemente comunicazione anche all'uff. iidd
4)Considerando dette comunicazione come una comunicazione di messa in
liquidazione, elaboro due dichiarazioni dei redditi, una fino alla data del
decesso e una dalla data del decesso alla data di cessazione definitiva
dell'associazione.
5)Agli eredi viene assegnato
- la quota di utili, con le rispettive ritenute relative al periodo data del
decesso-cessazione associazione, da tassare separatamente in capo agli eredi
stessi,
-la liquidazione della quota relativa all'associazione (da tassarsi
separatamente) senza alcuna ritenuta fiscale.
6)Ai fini della cassa di previdenza per il contributo soggettivo, prendendo
a riferimento la sola dichiarazione dei redditi dal 1/1 alla data del
decesso, non sussiste alcun problema, mentre per il contributo integrativo
riterrei opportuno pagarlo con riferimento al volume d'affari alla data
della morte, non applicando quindi il 2% a titolo di rivalsa (relativamente
alla quota del de cuius) sulle fatture emesse dagli eredi.
Scusa ancora per la lungaggine del msg e grazie per la collaborazione
OK
>2)La dichiarazione iva annuale sara' ovviamente unica
da parte dello Studio Associato
OK
>3)Comunicazione all'ufficio iva della variazione dei "soci" inserendo gli
>eredi, e prudentemente comunicazione anche all'uff. iidd
Direi di no.
Comunicazione che il socio e' deceduto.
Gli eredi non hanno alcun titolo per entrare nell'associazione professionale
(a meno che non siano colleghi che vogliono continuare l'attivita' con te e
che tu acconsenta)
Gli eredi hanno soltanto diritto alla liquidazione della quota.
>4)Considerando dette comunicazione come una comunicazione di messa in
liquidazione, elaboro due dichiarazioni dei redditi, una fino alla data del
>decesso e una dalla data del decesso alla data di cessazione definitiva
>dell'associazione.
Forse, cosi' facendo, ti complichi la vita.
E se tieni aperto un po', liquidi gli eredi in via transattiva, e poi chiudi
tenendoti i crediti e fatturandoli con la nuova partita IVA ?
>5)Agli eredi viene assegnato
>- la quota di utili, con le rispettive ritenute relative al periodo data
del
>decesso-cessazione associazione, da tassare separatamente in capo agli
eredi >stessi,
>-la liquidazione della quota relativa all'associazione (da tassarsi
>separatamente) senza alcuna ritenuta fiscale.
Per il 1999 OK.
Per il 2000 preferisco la soluzione prospettata punto 4.
Ti dico sinceramente che non mi sono mai trovato nella situazione da te
citata, ma solo in quella di uno studio associato con uscita di un
professionista (tra diversi altri) e pertanto quello che dico e' solo frutto
di ragionamento.
Giriamo a questo punto il quesito anche ad altri validi colleghi (e in
questo NG ce ne sono parecchi).
Luigi Lucchetti, cosa ne pensi ?