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Saluti da Gio. gio...@numerica.it
Gio88 ha scritto:
>Un pittore che dipinge quadri, e' inquadrato come attivirŕ professionale.
>Quando vende deve fare fattura con rivalda del 4% come contributi INPS e
>ritenuta d'acconto se l'acquirente e' un soggetto d'imposta. Grazie
Direi di sě
Grazie.
Valerio Bergamini
Io ho avuto pittori tra i miei clienti. Alla fine hanno chiuso
la partita I.V.A.. Tutto sommato vendono un diritto d'autore
incorporato nella loro opera, quindi possono evitare l'IVA e,
di conseguenza, anche l'IRAP.
E' troppo azzardato secondo voi?
L.L.
>Io ho avuto pittori tra i miei clienti. Alla fine hanno chiuso
>la partita I.V.A.. Tutto sommato vendono un diritto d'autore
>incorporato nella loro opera, quindi possono evitare l'IVA e,
>di conseguenza, anche l'IRAP.
>E' troppo azzardato secondo voi?
Sì, la teoria del diritto d'autore mi sembra un po' azzardata. Non ci sono
solo pittori creativi, ci sono quelli che eseguono le copie, quelli che
restaurano, ma anche se ci fossero solo i creativi che ci sarebbe a fare il
codice 92.31.E, se si svolge in forma abituale quella attività?
Silla Cellino
Silla Cellino ha scritto:
Permettimi di dissentire, se è una creazione originale non vedo alcun problema
ad applicare la disciplina di favore relativa al diritto d'autore.
Io ho invece ho un cliente fotografo professionista che realizza servizi
fotografici per riviste periodiche, alcune sono foto diciamo "artistiche" (in
verità sono i soggetti che ritrae ad essere delle opere d'arte :-) , sia detto
con tutto il rispetto della sua bravura)
altre volte realizza servizi su commissione.
In questo caso però non mi azzardo a fargli chiudere la partita iva.
Gerardo
Un saluto da Lino Petrella
E allora secondo te quale attività va considerata artistica?
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Ciao
Dott. Roberto Costantini - Commercialista in Roma
studioco...@tiscalinet.it
ICQ # 38471934
Ti mando la soluzione offerta dall'IPSOA.
Luigi Lucchetti
IMPOSTE SUI REDDITI - Reddito di lavoro autonomo - Ritenuta d'
acconto - Acquisto di un' opera pittorica finita presso lo
studio dell' artista
di Iacondini Antonio in Casi e questioni della riforma
tributaria - Caso n. 1173
Caso
Osservazioni 31-10-1991
Caso
Nel caso in cui una galleria d' arte acquisti nello studio di
un artista delle opere precedentemente eseguite, quindi non
commissionate (il che dovrebbe rientrare nella sfera delle
cessioni di beni), e' dovuto il versamento della ritenuta d'
acconto da parte della galleria, oltre al normale pagamento
dell' IVA?
In altri termini, si chiede se l' acquisto di un' opera
pittorica possa ritenersi escluso dalla ritenuta di acconto di
cui all' art. 25 del D.P.R. 29-9-1973, n. 600. Si esprime
infatti l' avviso che nella fattispecie considerata non
sarebbero ravvisabili i caratteri della prestazione di lavoro
autonomo e quindi i presupposti per l' applicazione dell'
anzidetta ritenuta, ma sarebbe piuttosto configurabile una
cessione di beni, avendo la galleria d' arte acquistato
direttamente nello studio dell' artista un' opera già finita e
con un proprio valore commerciale.
Osservazioni
Si ritiene di dover far presente che la fattispecie ha già
trovato concreta soluzione, con la risoluzione ministeriale
della Direzione generale delle imposte dirette n. 10/1248 del
25-7-1974 (in Codice Imposte Dirette, sezione 1, art. 49, n.
13)
Va premesso infatti, che l' art. 25 del D.P.R. n. 600/1973
trova il suo presupposto applicativo nella disposizione di
carattere sostanziale contenuta nell' art. 49 del D.P.R. n.
597/1973, la quale da un' ampia nozione del reddito di lavoro
autonomo, definendolo come quello derivante dall' esercizio
per professione abituale, ancorch, non esclusiva, senza
vincolo di subordinazione, di attivit. diverse da quelle
considerate nei titoli II e V dello stesso decreto.
In sostanza, come già chiarito nella circolare ministeriale
1/RT/50550 del 15-12-1973 (in Codice Imposte Dirette sezione
6, art. 94, n. 4), il soggetto che eroga il compenso, per
stabilire se esso sia o meno assoggettabile alla ritenuta d'
acconto in base al combinato disposto di ambedue le
disposizioni sovracitate, deve solo accertare che il compenso
stesso venga pagato come corrispettivo dell' opera risultante
da una prestazione di lavoro autonomo, al di fuori di
qualsiasi rapporto di lavoro dipendente e al di fuori dell'
esercizio dell' impresa¯
Per tale motivo - come chiarisce la citata risoluzione
ministeriale - l' operazione finale compiuta dall' artista con
la vendita della propria opera pittorica, ai fini della
assimilazione alla cessione di un bene, non esclude, in linea
di principio, il concetto di prestazione artistica, la quale,
nei confronti dell' autore, sussiste indipendentemente dalle
modalità in cui il risultato materialmente si realizza¯.
Premesso che la definizione del reddito derivante dall'
esercizio di arti e professioni, è stata ritoccata - nel nuovo
Testo unico - senza sostanziali implicazioni innovative (vedi
art. 49 del D.P.R. n. 917/1986), per quanto sopra la Galleria
d' Arte, anche se acquista dall' artista opere non
commissionate, gi. finite e quindi con un proprio valore
commerciale, cioS in definitiva beni da destinare alla
rivendita, deve operare sul compenso in questione, corrisposto
all' artista stesso, la ritenuta di cui all' art. 25 del
D.P.R. n. 600/1973, a titolo di acconto dell' IRPEF dovuta dal
percipiente.
Quanto espresso, infatti, dalla circolare ministeriale
1/RT/50550 del 15-12-1973 e dalla risoluzione ministeriale
citata, autorizza ad affermare che l' attività di pittore
determini sempre un reddito di lavoro autonomo, per cui la
ritenuta va fatta se il soggetto che corrisponde il compenso è
obbligato ad operarla.
31-10-1991
Antonio Iacondini
Fonti normative
- D.P.R. 29-9-1973, n. 597, art. 49
- D.P.R. 29-9-1973, n. 600, art. 25
- D.P.R. 22-12-1986, n. 917, art. 49
Saffioti Paolo
On Mon, 10 Jan 2000 19:31:26 +0100, "Gio88" <gio...@numerica.it>
wrote:
>Un pittore che dipinge quadri, e' inquadrato come attivirą professionale.
E' normale che abbiano rifiutato l'iscrizione alla gestione
separata. I diritti d'autore non sono soggetti al contributo
previdenziale ex L. 335/95. Ciò a conferma che la vendita dei
quadri è da considerare fuori campo IVA ex articolo 3 DPR
633/72.
L.L.
Perchè IVA al 10%. Non è 20%?
Ciao.
Non sono molto d'accordo sul fatto che le vendite dei quadri siano da
configurare come diritti d'autore. Sulla base di cosa affermi ciň?
Pippuzzo, non farmi ricominciare, ti prego. I post precedenti
su questo argomento erano troppo lunghi (oltre che numerosi).
Per favore cerca un pň piů indietro nei giorni, qualcosa
troverai. Naturalmente mi farebbe piacere conoscere pareri
difformi dal mio (quelli uguali al mio, ovviamente, non mi
interessano)
Ciao.
L.L.
Ho guardato ma non ho trovato nulla (ho in memoria i messaggi dal 15/01 in
poi). Non fa nulla, aspetterò il prossimo dibattito sull'argomento.
Ciao.
Prova a cercarli su www.dejavu.com o su www.mailgate.org
Fammi sapere se non li trovi, te li posso mandare via e-mail
Ciao---
Roberto Petti
rag.pe...@iol.it
(opinione personale da verificare con la normativa di legge)