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IVA su mediazione auto

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Conte Oliver

unread,
Sep 30, 2008, 12:32:32 PM9/30/08
to
Tizio, soggetto IVA italiano, effettua una intermediazione tra un
venditore italiano ed un acquirente estero relativamente ad una
autovettura usata.
Il concessionario fattura la vendita dell'auto in regime del margine.
Imho per la mediazione (che il Tizio italiano fattura direttamente
all'aquirente straniero) si dovrebbe applicare la non imponibilità ex
art.9 n.7 o art.40 se l'acquirente è comunitario; OK?
--
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-

SPQR-bis ©

unread,
Sep 30, 2008, 2:10:08 PM9/30/08
to
"Conte Oliver" <alex65....@wmail.it.invalid> ha scritto nel messaggio

> Tizio, soggetto IVA italiano, effettua una intermediazione tra un
> venditore italiano ed un acquirente estero relativamente ad una
> autovettura usata.
> Il concessionario fattura la vendita dell'auto in regime del margine.
> Imho per la mediazione (che il Tizio italiano fattura direttamente
> all'aquirente straniero) si dovrebbe applicare la non imponibilità ex
> art.9 n.7

Come coordini tale regola con le seguenti disposizioni? (la mia è una
domanda)

Art. 7, comma 4, lett. f-quinquies, DPR n. 633/72: "le prestazioni di
intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla
lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e
6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si
considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto
passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette
prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello
Stato se il committente delle stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta".

Art. 7, comma 5, DPR n. 633/72: "Non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni
assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi
agli scambi internazionali di cui ai successivi artt. 8, 8-bis e 9".

RM 420248/80: la non imponibilità si applica solamente quando
l'intermediazione è riferita a beni che, all'atto dell'effettuazione delle
prestazioni di intermediazione, hanno già ricevuto una delle precedenti
destinazioni doganali (di importazione o esportazione).

dr. LizaŽd (il fu M.R.)

unread,
Oct 1, 2008, 3:36:29 AM10/1/08
to
> (che il Tizio italiano fattura direttamente
> all'aquirente straniero) si dovrebbe applicare la non imponibilità ex
> art.9 n.7 o art.40 se l'acquirente è comunitario; OK?

Mi sembra corretto. Indicherei art. 9 anche se l'acquirente è intra.


dr. LizaŽd (il fu M.R.)

unread,
Oct 1, 2008, 3:44:29 AM10/1/08
to
Non ci ho capito molto della tua domanda ma se può esserti utile il c.5
dell'art.7 è soppresso


SPQR-bis ©

unread,
Oct 1, 2008, 11:48:11 AM10/1/08
to
"dr. Liza®d (il fu M.R.)" <f.u.s...@nospam.com> ha scritto nel messaggio
news:48e32a5f$0$40314

Per meglio chiarire, la situazione dovrebbe essere questa:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 44, Direttiva UE 112/2006 (Prestazioni di servizi effettuate da
intermediari): "Tuttavia, allorche' il destinatario della prestazione di
servizi resa dall'intermediario e' identificato ai fini dell'IVA in uno
Stato membro diverso da quello nel cui territorio e' effettuata tale
operazione, il luogo della prestazione resa dall'intermediario si considera
situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario
il numero d'identificazione IVA con il quale il servizio gli e' stato reso".

Art. 7, comma 4, lett. f-quinquies), DPR n. 633/72 (Territorialità
dell'imposta): "le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni

diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di
cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni
oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non
siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione
europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel
territorio dello Stato se il committente delle stesse e' ivi soggetto
passivo d'imposta".

Art. 40, comma 8, DL n. 331/93 (Territorialità delle operazioni
intracomunitarie): "Le prestazioni di intermediazione, diverse da
quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle
prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative ad
operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con
esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi
in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di
intermediazione e' soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato
la prestazione si considera ivi effettuata ancorche'
l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in
altro Stato membro".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I ipotesi:
committente UE
intermediario ITA1
cedente ITA2

Dall'insieme delle disposizioni precedenti io direi che l'operazione è fuori
campo IVA ex art. 7, ovvero ex art. 40, comma 8 (e quindi non "non
imponibile").
Nel Manuale IVA di Portale si dice invece che l'operazione è "non soggetta
ai sensi dell'art. 40, comma 8", ma nello stesso tempo che "determina e
costituisce plafond".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II ipotesi:
committente EXTRA-UE
intermediario ITA1
cedente ITA2

Come già indicato, l'intermediazione integra il presupposto territoriale
qualora l'operazione sottostante sia effettuata nel territorio dello Stato.
Come va interpretato quindi il comma 6 dell'art. 7, DPR n. 633/72, che
considera non effettuate nel territorio dello Stato le operazioni di
esportazione?
Si tratta, come afferma Portale nel suo manuale, di una disposizione
praticamente senza significato, oppure può essere applicata, ad esempio, al
caso in esame?
Ammettendo, come sembra più logico, che le operazioni di esportazione si
considerino effettuate nel territorio dello Stato (operazioni
territorialmente rilevanti), allora ci sono due alternative:
- fattura con IVA, se si vuol applicare la citata RM (beni che non hanno
ancora ricevuto la destinazione doganale di esportazione nel momento di
effettuazione della intermediazione);
- fattura non imponibile ex art. 9, num. 7), se si vuol aderire alla tesi,
sostenuta da parte di alcuni commentatori, di considerare la non
imponibilità in questione come di carattere oggettivo, con possibilità di
dimostrare la destinazione dei beni anche in un momento successivo.

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