- imprenditore che ha cessato l'attivit� nel 2008, per conteggiare
correttamente la rateizzazione delle tasse deve essere considerato titolare
di partita iva oppure no? (scadenza e conteggio interessi).
- imprenditore che ha cessato l'attivit� al 30.06.2009, per conteggiare
correttamente la rateizzazione delle tasse deve essere considerato titolare
di partita iva oppure no? (scadenza e conteggio interessi).
Grazie
Flavia
> - imprenditore che ha cessato l'attivit� nel 2008, per conteggiare
> correttamente la rateizzazione delle tasse deve essere considerato titolare
> di partita iva oppure no? (scadenza e conteggio interessi).
Confermo, conteggi le rate in scadenza come titolare di p.iva
sono anch'io interessato all'argomento. Non avresti,per favore,la
fonte normativa?
Grazie. dick.
> sono anch'io interessato all'argomento. Non avresti,per favore,la
> fonte normativa?
Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIR.CENTRALE: RISCOSSIONE
Risoluzione del 13/07/1998 n. 70
Oggetto:
Modalita' di effettuazione dei versamenti delle somme dovute in base a
UNICO 98. Precisazioni.
Sintesi:
Soluzione di quesiti circa le modalita' di versamento delle somme dovute in
base ad Unico 98.
Testo:
In relazione ai quesiti posti da codeste associazioni in materia di
versamento di somme dovute in base a UNICO 98, si ritiene necessario precisare
quanto segue:
1) I soggetti non titolari di partita IVA che utilizzano il tradizionale
modello di pagamento di colore azzurro approvato con DM 25 settembre 1995
possono evitare di indicare il periodo di riferimento dei codici tributo
relativi agli interessi per pagamento dilazionato di imposte e contributi,
ovvero possono indicare quello del saldo o quello dell'acconto.
2) I titolari di partita IVA che hanno cessato l'attivita' prima della
presentazione della dichiarazione unificata o che la cesseranno nel corso
del 1998, devono continuare ad effettuare i versamenti delle somme
risultanti da UNICO 98 utilizzando il mod. F24; in caso di scelta
dell'opzione di versamento rateale, il termine di pagamento delle singole
rate e' fissato al giorno quindici del mese di scadenza.
3) Il contribuente titolare di partita IVA, se, per errore o per incapienza
dei debiti, non compensa l'intero importo del credito emerso dalla
dichiarazione entro il termine iniziale di presentazione della
dichiarazione successiva, puo' riportare in tale dichiarazione la parte di
credito non utilizzata.
Se, invece, compensa un credito di importo superiore a quello
scaturito da UNICO 98, puo' versare le somme a debito corrispondenti
all'ammontare del credito non spettante:
. beneficiando del differimento dei termini disposto con il DPCM 20 marzo
1998 e, quindi, effettuando entro il 15 luglio, sul mod. F24, un
versamento integrativo delle predette somme, con l'applicazione alle
stesse della maggiorazione dello 0,50%;
. avvalendosi dell'istituto del ravvedimento (art. 13, c. 1, lett. a),
D.Lgs. n. 472/1997) e, quindi, versando contestualmente entro il 14
agosto (1):
- sul mod. F24 le somme in questione, maggiorate dello 0,50%;
- sul mod. F23 la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo, pari al 3,75%
dell'importo da versare sul mod. F24.
Naturalmente, il contribuente che non dovesse procedere alla
regolarizzazione con una delle due modalita' sopra indicate sara' soggetto
all'applicazione della sanzione del 30% prevista per l'omesso o tardivo
versamento.
4) Il contribuente che compila il mod. F24 puo' calcolare gli interessi per la
rateazione, oltre che sul totale dovuto per la singola sezione, gia'
arrotondato (cfr. circ. n. 144/E del 9 giugno 1998), anche sull'importo,
non arrotondato dovuto per ciascuna imposta da rateizzare.
5) Nel caso in cui un soggetto non titolare di partita IVA che ha optato per
il versamento rateale abbia presentato il mod. 730, il sostituto o il CAAF
devono versare gli interessi dovuti dal contribuente per la rateazione
utilizzando il mod. F24 e i relativi codici tributo.
6) Gli importi relativi al codice tributo 6493 - integrazione IVA, da eseguire
per l'adeguamento ai parametri per il 1997, non rientrando tra le somme
dovute a titolo di saldo o di acconto, non sono rateizzabili.
(1) Data rettificata dal Direttore centrale della riscossione con comunicato
del 14 luglio 1998: "A rettifica di quanto comunicato al punto 3) della
risoluzione prot. 98/111622, datata 13 luglio 1998, si precisa che l'eventuale
versamento delle somme dovute in applicazione dell'istituto del ravvedimento
deve, nella fattispecie in esame, essere effettuato entro il 14 agosto 1998 e
non, come erroneamente indicato nella citata risoluzione, entro il 15 agosto
1998".
Grazie mille per il Tuo preziosissimo contributo
dick.