Grazie.
Rag. Alberto Zunno
azu...@albaclick.com
--
Stefano Capaccioli
Dottore Commercialista in Arezzo
(opinione personale)
capac...@iol.it
ICQ #46383507
www.abconsul.it
FireTalk # 1010004
Ma chi la dovrebbe fare? In teoria il venditore, se commerciasse
semilavorati o leghe d'oro.
Non l'artigiano che la utilizza nel processo produttivo.
Stefano sei esperto? Perchè se è così avrei delle questioni da porre.
Ciao
Ermanno
secondo te un commercialista di Arezzo (dove sono tutti commercianti di oro
"vero o falso", anche i barbieri) in cosa dovrebbe essere esperto ??? un po'
come i cdl di firenze per le paghe dei cinesi :-)))
Un lucchese (esperto nel rimediare 20.000 dai 730:-))
> Ma chi la dovrebbe fare? In teoria il venditore, se commerciasse
> semilavorati o leghe d'oro.
Se il venditore commercia semilavorati diventa "banco metalli" e quindi
s.r.l. con 200 milioni di capitale, oggetto sociale che comporti il
commercio di oro e requisiti di onorabilità per sindaci ed amministratori.
> Non l'artigiano che la utilizza nel processo produttivo.
La comunicazione deve essere fatta anche nel caso di vendite tra privati.
"Goldfinger" Stefano Capaccioli
Arezzo
Bene, inizio con un excursus (a grandi linee) per vedere se ho capito
qualcosa.
Nella L. 7/2000 viene fatto riferimento (oltre all'oro da investimento) nel
comma 1, lett. b) ad oro a "prevalente uso industriale" con un contenuto
d'oro superiore ai 325 millesimi (quindi la norma è applicabile a quel tipo
di oro e non a qualsiasi oggetto che contenga oro).
Nel comma 2 si fa riferimento al trasferimento da e verso l'estero, al
commercio (in senso stretto) ed *ogni altra operazione* riguardante l'oro
(Oro così come definito nella lett. b).
Per commerciare in maniera professionale oro (sempre come definito dalla
lett. b), in base al comma tre occore l'autorizzazione preventiva e la
presenza di alcuni requisiti soggettivi (Soc. di Cap., Oggetto sociale, soci
e amministratori "puliti"). Però nel successivo comma 4 viene prevista
un'esclusione rispetto alla disciplina dello stesso comma 3, se l'oro è
utilizzato nel proprio processo produttivo.
A questo punto passo al fatto concreto.
Si tratta delle leghe d'oro + altri materiali nobili utilizzati dagli
odontotecnici e certificati ai sensi del Dlgs n. 46/96.
In base ad una nota del Minsitero della Sanità (dell'aprile 2001 se non
erro) e dell1 recente (ottobre) risoluzione 168 tali leghe sono considerate
come prodotti finiti in quanto definiti come "dispositivi medici". Ciò per
il fatto che hanno subito la certificazione e il loro successivo utilizzo
medico non comporta una modificazione chimico/fisica della lega (non c'è
quindi successiva lavorazione industriale della materia) ma l'utilizzo
consiste nell'inserimento in protesi.
In considerazione del fatto che non rappresentano quindi semilavorato a base
di "oro industriale" ma prodotto finito l'attività di *produzione* (e
ovviamente successiva commercializzazione vs dentisti e odontotecnici)
dovrebbe risultare esclusa dall'applicazione della L. 7/2000, perchè
l'operazione non riguarda un materiale d'oro di cui alla lett. b).
Se comunque anche questa attività fosse inclusa nella L. 7/2000, poichè
l'oro viene utilizzato nel processo produttivo (per produrre le leghe per
odontotecnici) e non per essere semplicemente commercializzato il comma 3
non dovrebbe essere applicato.
>
>
> > Ma chi la dovrebbe fare? In teoria il venditore, se commerciasse
> > semilavorati o leghe d'oro.
> Se il venditore commercia semilavorati diventa "banco metalli" e quindi
> s.r.l. con 200 milioni di capitale, oggetto sociale che comporti il
> commercio di oro e requisiti di onorabilità per sindaci ed amministratori.
>
> > Non l'artigiano che la utilizza nel processo produttivo.
> La comunicazione deve essere fatta anche nel caso di vendite tra privati.
Il mio dubbio è che non essendo "semilavorato", ma trattandosi (di solito)
di anelli, catenine ecc. (che rappresentano oggetti preziosi finiti) non
rientrino nella lett. b) della L. 7/2000 con relativa esclusione dalla
relativa disciplina.
Aspetto delucidazioni.
Ciao
Ermanno
>
> "Goldfinger" Stefano Capaccioli
> Arezzo
>
>
Attento al Marchio di identificazione a punzone!
> A questo punto passo al fatto concreto.
> Si tratta delle leghe d'oro + altri materiali nobili utilizzati dagli
> odontotecnici e certificati ai sensi del Dlgs n. 46/96.
> In base ad una nota del Minsitero della Sanità (dell'aprile 2001 se non
> erro) e dell1 recente (ottobre) risoluzione 168 tali leghe sono
considerate
> come prodotti finiti in quanto definiti come "dispositivi medici". Ciò per
> il fatto che hanno subito la certificazione e il loro successivo utilizzo
> medico non comporta una modificazione chimico/fisica della lega (non c'è
> quindi successiva lavorazione industriale della materia) ma l'utilizzo
> consiste nell'inserimento in protesi.
> In considerazione del fatto che non rappresentano quindi semilavorato a
base
> di "oro industriale" ma prodotto finito l'attività di *produzione* (e
> ovviamente successiva commercializzazione vs dentisti e odontotecnici)
> dovrebbe risultare esclusa dall'applicazione della L. 7/2000, perchè
> l'operazione non riguarda un materiale d'oro di cui alla lett. b).
> Se comunque anche questa attività fosse inclusa nella L. 7/2000, poichè
> l'oro viene utilizzato nel processo produttivo (per produrre le leghe per
> odontotecnici) e non per essere semplicemente commercializzato il comma 3
> non dovrebbe essere applicato.
Essendo prodotto finito non rientra nel campo di applicazione dell'art. 1 L.
7/2000
>
> >
> >
> > > Ma chi la dovrebbe fare? In teoria il venditore, se commerciasse
> > > semilavorati o leghe d'oro.
> > Se il venditore commercia semilavorati diventa "banco metalli" e quindi
> > s.r.l. con 200 milioni di capitale, oggetto sociale che comporti il
> > commercio di oro e requisiti di onorabilità per sindaci ed
amministratori.
> >
> > > Non l'artigiano che la utilizza nel processo produttivo.
> > La comunicazione deve essere fatta anche nel caso di vendite tra
privati.
>
> Il mio dubbio è che non essendo "semilavorato", ma trattandosi (di solito)
> di anelli, catenine ecc. (che rappresentano oggetti preziosi finiti) non
> rientrino nella lett. b) della L. 7/2000 con relativa esclusione dalla
> relativa disciplina.
Occorre distinguere ciò che viene acquistato da parte dell'artigiano, in
quanto il mercato dell'oro è stato liberalizzato e quindi chiunque può
detenere oro.
Se acquista oro da investimento o oro industriale rientra nel campo di
applicazione della legge 7/2000;
Se acquista prodotti finiti (e qui potremo molto dilungarci sulla
definizione di prodotti finiti - ho scritto anche un articolo
sull'Informatore Pirola in merito) non dovrebbe rientrare
nella legge 7/2000, ma certamente dovrebbe registrare nel registro beni
usati vidimato dalla questura l'acquisto in questione.
Un dubbio che ho e ancora non ho approfondito ulteriormente consiste nel
fatto che la catenina che che mi cede il privato viene "rifusa" e quindi
distrutta. Da un punto di vista soggettivo l'artigiano acquisto materiale
d'oro (definito dalla lettera b) legge 7/2000). Se non così non fosse, da un
punto di vista fiscale dovrei
attivare la procedura di distruzione dei beni?
Prometto di approfondire quanto prima questo argomento.
Per qualificare l'oro come prodotto di lavorazione?
>
> Essendo prodotto finito non rientra nel campo di applicazione dell'art. 1
L.
> 7/2000
>
>
Sembrerebbe però che l'UIC consideri tali leghe semilavorati. Boh!! Speriamo
che si chiariscano.
>
> Occorre distinguere ciò che viene acquistato da parte dell'artigiano, in
> quanto il mercato dell'oro è stato liberalizzato e quindi chiunque può
> detenere oro.
> Se acquista oro da investimento o oro industriale rientra nel campo di
> applicazione della legge 7/2000;
> Se acquista prodotti finiti (e qui potremo molto dilungarci sulla
> definizione di prodotti finiti - ho scritto anche un articolo
> sull'Informatore Pirola in merito) non dovrebbe rientrare
> nella legge 7/2000, ma certamente dovrebbe registrare nel registro beni
> usati vidimato dalla questura l'acquisto in questione.
Ho trovato questo sul sito dell'UIC.
http://www.uic.it/it/oro/chiarimentioro.htm
----
Commercio di rottami di oro
Per poter qualificare, ai sensi della Legge 17/1/2000, n. 7, il commercio di
rottami di oro ed individuare gli eventuali obblighi gravanti su coloro che
svolgono tale attività, si distinguono due modalità operative:
-acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita
degli stessi, senza ulteriore trasformazione. Detta attività non è
qualificabile ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17/1/2000, n. 7;
essa si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non
rientrano nella definizione di "oro" contenuta nell'art. 1, comma 1, della
stessa Legge;
-acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva
cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso
(lingotti, placchette, etc.). L'operatività in questione, esercitata in via
professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per
gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla Legge n.
7/2000.
----
Direi quindi che le cessioni fatte all'artigiano occasionalmente da un
"privato" di anelli da destinare alla fusione non rientrano nella L.7/2000
in quanto non si tratterebbe di attività "professionale".
Mi chiedo a questo punto, visto che non si tratterebbe di commercio di beni
usati (ma di fusione per riutilizzo del materiale), se debbano essere
annotati nel registro beni usati.
>
> Un dubbio che ho e ancora non ho approfondito ulteriormente consiste nel
> fatto che la catenina che che mi cede il privato viene "rifusa" e quindi
> distrutta. Da un punto di vista soggettivo l'artigiano acquisto materiale
> d'oro (definito dalla lettera b) legge 7/2000). Se non così non fosse, da
un
> punto di vista fiscale dovrei
> attivare la procedura di distruzione dei beni?
>
> Prometto di approfondire quanto prima questo argomento.
A pelle direi che non si tratta di distruzione di bene. Nell'eventuale
documento inseririai che hai acquistato anelli per tot grammi d'oro da
destinare a fusione e riutilizzo.
Poi nelle fatture di vendita avrai un prodotto fatto con tot grammi d'oro.
È un po come se comprassi dei materiali che poi incorpori in un bene
complesso.
Se non ti trovano i diversi materiali comunque non c'è la presunzione di
cessione dei singoli materiali perchè hai la cessione del prodotto finito
che li incorpora.
Ciao
Ermanno