Possono essere considerati a carico, tra altri soggetti, anche i
discendenti dei figli che convivano con il contribuente (nonno).
Il reddito del genitore e' totalmente ininfluente.
Oddio che sia ininfluente.... di solito hanno precedenza i genitori
nel riconoscimento della detrazione.
In ogni caso i familiari che possono essere considerati a carico del
contribuente possono essere esclusivamente quelli elencati nell'art.
433 Cod.Civile.
pagg. 11-12 istruzioni 730/2011 redditi 2010
"Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il
contribuente o residenti all’estero:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati
o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti
di età e
dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito;
gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non
rientrano
mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari,
a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo
stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell’Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)."
Spero possa essere utile
Laura G.
Il *reddito* dei genitori e' totalmente ininfluente.
E la supposta precedenza dei genitori da dove discenderebbe?
Mi sembra l'art.433 C.C. sia abbastanza chiaro, soprattutto visto che
la normativa fiscale fa riferimento a tale norma.
Art. 433 Codice Civile
Persone obbligate.
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro
mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche
naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei
germani sugli unilaterali.
Il reddito non è propriamente influente, a mio parere. Infatti,
attribuirei le detrazioni ad altro familiare solo quando i genitori
sono incapienti perché già con le detrazioni per lavoro/pensione
riescono a non pagare imposta oppure perdono una parte della
detrazione sempre per incapienza....
Saluti
> Mi sembra l'art.433 C.C. sia abbastanza chiaro, soprattutto visto che
> la normativa fiscale fa riferimento a tale norma.
Che cosa c'entri l'obbligo alimentare con quanto in discussione lo sai
solo tu.
> Il reddito non è propriamente influente, a mio parere. Infatti,
> attribuirei le detrazioni ad altro familiare solo quando i genitori
> sono incapienti perché già con le detrazioni per lavoro/pensione
> riescono a non pagare imposta oppure perdono una parte della
> detrazione sempre per incapienza....
Ma se il nonno che magari mantiene il nipote vuole attribuirsi la
detrazione, saranno fatti suoi, no?
E in questa situazione il reddito dei genitori e' totalmente
irrilevante.
Sto aspettando la norma che preveda la tua supposta "precedenza"
all'attribuzione della detrazione in capo ai genitori nella fattispecie
in discussione.
mi sembra di aver già risposto in maniera esaustiva.
buona serata