Su questo punto ho riscontrato una totale difformità di comportamento tra i
colleghi.
Mi piacerebbe conoscere la vostra opinione, quindi lancio il sondaggio:
Gli aggi sui biglietti delle lotterie (esenti) li considerate operazioni
rientranti nel pro-rata o operazioni estranee all'attività e quindi fuori
pro-rata?
So già che scatenerò un dibattito con gli aficionados del prorata
:-)
--
Filippo Mangiapane
Mi hai chiamato? :-)
In questo caso, però, non sono aficionados del prorata, quantomeno non lo sono per la
tipologia di bar che assisto.
Per un bar tradizionale, non dotato di una apposita struttura organizzativa ed
operativa per la vendita di biglietti delle lotterie, gli aggi su questi biglietti
non li faccio rientrare nel prorata.
Può essere utile, sul punto, la CM 87/E del 21.03.1997 e le istruzioni al prospetto C
(rigo 3) della dichiarazione Iva (pag.72).
Ciao
--
Filippo Ludovisi
Rag. Comm. - Rev.Cont. - Roma
flud...@studioludovisi.it
1) Si al pro rata per gli aggi esenti dei tabaccai
2) No al pro rata per gli aggi esenti sui biglietti venduti da bar,
ristoranti, edicole etc. etc.
Saluti
Paolo Martini
> Per un bar tradizionale, non dotato di una apposita struttura
organizzativa ed
> operativa per la vendita di biglietti delle lotterie, gli aggi su questi
biglietti
> non li faccio rientrare nel prorata.
Non fa una grinza.
Ma allora, perchè calcoli il prorata al medico che subaffitta parzialmente
lo studio? Ha forse una struttura organizzativa e operativa (parole tue :-)
di "locazione" ?
Quale sarebbe la differenza?
:-)
L'occasionalità non è sufficiente. Il bar vende biglietti tutto l'anno e non
solo sporadicamente.
Quindi la chiave di lettura va ricercata nell'esercizio o meno dell'attività
esente
A volte cambiando esempio si perviene a conclusioni diverse. Ma le regole
devono valere sempre, a prescindere dagli esempi.
:-)
Non trovi?
Spesso per capire se una regola vale in assoluto provo ad estremizzarla. Se
continua a funzionare all'estremo, a maggior ragione funziona nei casi
normali
Filippo
(che oggi ha voglia di scherzare :-)
Omonimo, non te la prendere :-)
Il fatto che queste operazioni rientrano nel n. 6 dell'art. 10 non vi dice
nulla?
Se non rientrano nell'oggetto sociale non entrano nel calcolo del prorata in
quanto ciò è espressamente previsto dall'art. 19bis. Se non ci fosse
l'espressa previsione e se queste operazioni fossero sistematiche (o "non
sporadiche").
Quindi mentre per i rivenditori di generi di monopolio tale attività rientra
nell'oggetto della attività propria, per i "bar tradizionali" tali
operazioni di solito non rientrano nell'oggetto dell'attività propria e
quindi sono escluse dal prorata grazie all'art. 19bis.
Da qui la non influenza del prorata anche se tali operazioni vengono
effettuate con sistematicità.
Il medico, invece, compie delle operazioni imponibili sistematiche (quando
queste possano essere considerate tali) per le quali l'art. 19bis non
prevede un'esclusione per il calcolo del prorata.
Da qui l'applicabilità del prorata.
Conscio del fatto che tanto non cambierai idea ti saluto. :-)
Ciao
--
Ermanno Manuali
dottore commercialista in Padova
Se non ci fosse l'espressa previsione e se queste operazioni fossero
sistematiche (o "non sporadiche") anche queste operazioni entrerebbero nel
calcolo del prorata.
> Se non rientrano nell'oggetto sociale non entrano nel calcolo del prorata
in
> quanto ciò è espressamente previsto dall'art. 19bis.
Questo è vero, ma l'art. 19 bis viene DOPO l'art. 19
L'art. 19 bis disciplina il COME si calcola il prorata.
Ma prima (art. 19) bisogna stabilire QUANDO si applica il pro rata
E sul QUANDO potremmo stare a discutere una vita intera.
Quindi pensiamo a goderci il week end
In fondo il mio post voleva essere solo una battuta :-)
Ciao
Filippo
Ma implicitamente stabilisce anche QUANDO e SE vada determinato ed
applicato.
QUANDO effettui le operazioni che non concorrono al calcolo del prorata
(ancorché siano esenti) ovviamente non devi calcolarlo e nemmeno applicarlo.
Ed è per questo che il bar che comunque compia in maniera sistematica
operazioni esenti quali la vendita dei gratta e vinci o altri giochi di cui
al n. 6 non applica il prorata.
Altrimenti il sistematico compimento di queste operazioni porterebbe
all'applicazione del prorata.
L'esclusione deve avere un senso altrimenti non sarebbe stata necessaria ma
sarebbe bastato il solo art. 19.
Va beh. Godiamoci il fine settimana (piovoso e quindi senza moto).
Scusate se mi permetto di intervenire. Forse non ho capito bene. Io ho il
caso di bar che vende lotterie (art.10) e tabacchi (art.74 c.1). Gli aggi
dei tabacchi non assumono rilevanza agli effetti iva quindi no dichiarazione
iva, pero' sono annotati nel registro corrispettivi distintamente dagli
incassi soggetti ad iva (contabilità semplificata).
Mi pareva di aver capito che dette operazioni rilevano ai fini del calcolo
della % di detrazione solo perchè devono essere considerate tanto al
numeratore quanto al denominatore (per questo motivo, dr.Paolo, ha scritto
"si al pro rata per gli aggi esenti dei tabaccai vero?).
Ergo, posto che il bar non è soggetto a prorata perchè la vendita di
lotterie non rientra nell'oggetto dell'attività propria ed è accessoria (per
ricollegarmi ai post di rag.Ludovisi, dr.Manuali e dr.Mangiapane), nessun
calcolo va effettuato ai fini della detraibilità.
Mi trovo in linea con quanto detto negli altri post. Infatti non applico il
prorata al bar che vende lotterie ecc, rendo pero' indetraibile ai sensi del
19bis c.2 ultimo periodo i beni utilizzati per effettuare dette operazioni.
Buon lavoro
--
Stefania Parmesani
Rag.Commercialista - Rev.Cont. - Crema
(parere personale da verificare)
>
> Paolo Martini
cut
> Mi pareva di aver capito che dette operazioni rilevano ai fini del calcolo
> della % di detrazione solo perchè devono essere considerate tanto al
> numeratore quanto al denominatore
Hai capito benissimo, invece!
;-)