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DDT e verbale della Finanza

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Valerio Bergamini

unread,
Sep 12, 2002, 5:38:39 PM9/12/02
to
Gradirei un vs. parere sul seguente caso.
Oggi la GdF in un verbale di constatazione rileva la seguente
irregolarità : " L'autista, dipendente della ditta A , trasportava la
i seguenti materiali ....., dalla dipendenza della ditta medesima nel
Comune B alla dipendenza della ditta medesima nel Comune C, senza
alcun documento di accompagnamento. "

Io ritenevo che, a seguito della soppressione della bolla di
accompagnamento, in tal caso non esistesse nessun obbligo di documento
di trasporto.

Così mi sembra anche di capire da Settimana fiscale 1999 n. 9 pag. 28
e da L' Esperto Risponde 06.08.01 pag. 435 n. 131809 che cita anche
Assonime n. 108 del 16.10.96.

Così avevo riferito al cliente anche per non appesantirlo
burocraticamente, dato che lo stesso ha due stabilimenti in Comuni
distanti solo 5 Km. con due fasi di lavorazione e il trasporto dei
materiali da uno stabilimento all'altro avviene a quasi tutte le ore
di ogni giorno e sarebbe veramente un macello dover provvedere a fare
per ogni viaggio il documento di trasporto.

Avevo interpretato che lo stesso continuasse ad essere obbligatorio
per vincere la presunzione di cessione o di acquisto solo quanto i
materiali venissero acquistati o ceduti a terzi e non trasportati tra
dipendenze della stessa azienda regolarmente dichiarate all'Ufficio
Iva.

Se vi risulta qualcosa in merito, mi fareste un gran piacere a
segnalarmelo perchè sto facendo un figura non troppo bella con il
cliente che.... non si fida solo delle fonti che ho sopra citato.

Grazie. Valerio

Giovanni Durante

unread,
Sep 12, 2002, 6:44:58 PM9/12/02
to
E' probabile che i due o tre della G.d.F. redattori del verbale di
constatazione abbiano applicato una rigida interpretazione della circolare
nr. 249 11/10/1996 laddove si fa esplicito e formale riferimento a:
- commercianti al minuto;
- produttori agricoli. (vedi punti 3 e 9), per l'esonero del documento di
trasporto.

A quantopare di capire il tuo assistito non dovrebbe ricadere in tali
qualificazioni, in quanto trasferisce materiali (materia prima per
intenderci) per la lavorazione tra due luoghi e quindi non è un commerciante
al minuto o produttore agricolo.

Comunque ammeso pure che ci dovesse essere l'obbligo dell'emissione del
d.d.t. quale sanzione? .... il d.d.t non ha sanzione..... violazione al
d.p.r. 441/1997 con omessa fatturazione perche "materiali" mancanti dal
deposito A e omessa autofatturazione perchè materiali presenti nel deposito
B.... assurda ipotesi...considerando che è la stessa impresa.... ma questa
impresa ha una contabilità di magazzino delle materie prime.??

Mi ricordo a mente quando esisteva la bolla di accompagnamento che era stata
espressamente esonerata l'emissione della bolla di accompagnamento qualora
avvenisse il trasferimento di prodotti in corso di lavorazione tra due
stabilimenti facenti parte di un unica catena produttiva. (in quel caso però
la distanza mi sa che era inferiore).....

Giovanni DURANTE

"Valerio Bergamini" <val...@bergaminiassociati.it> ha scritto nel messaggio
news:3d81064...@news.cis.dfn.de...

Ermanno Manuali

unread,
Sep 13, 2002, 2:27:10 AM9/13/02
to
Estratto della C.M. 16/10/1996 n. 108

---
....
A far data dal 27 settembre 1996, quindi, la circolazione dei beni, salvo i
casi - di cui appresso si dirà - in cui l'obbligo di emissione della bolla è
rimasto operante, non è più oggetto di specifici adempimenti agli effetti
tributari né in capo al mittente, né in capo al destinatario, né in capo al
vettore. La liberalizzazione, sempre sotto il profilo tributario, della
circolazione riguarda sia i beni oggetto di cessione, che i beni che si
muovono a titolo diverso dalla cessione sia i beni trasportati in conto
proprio che i beni oggetto di trasporto per conto altrui, quale che sia la
natura del bene trasportato e il mezzo di trasporto.
---

Mi sembra abbastanza chiara anche per le capacità interpretative dei due
verbalizzanti.

Ciao
Ermanno

Luca Carrera

unread,
Sep 13, 2002, 4:11:19 AM9/13/02
to
On Thu, 12 Sep 2002 21:38:39 GMT, val...@bergaminiassociati.it
(Valerio Bergamini) wrote:

>Gradirei un vs. parere sul seguente caso.

[CUT]


Piero Merlo in un articolo uscito sul Fisco n. 5/2001: "... mentre
permane l'obbligo di emissione di un DDT per la consegna di beni a
terzi - non ceduti - quando non si voglia far risultare queste
operazioni in altro modo: libro giornale, apposito registro, etc,
nessuna disposizione specifica prevede ora l'obbligo di emissione del
Ddt per i cosiddetti trasferimenti interni (e cioè tra sedi
"dichiarate" di una stessa impresa)". L'importante è quindi che le
sedi tra cui avviene il passaggio interno siano note al fisco

A conferma di ciò si cita la risoluzione n. 22040 del 16/01/1998 della
DRE Valle d'Aosta), a pag. 1587 della rivista.

Ciao.

Luca Carrera

Ermanno Manuali

unread,
Sep 13, 2002, 7:22:03 AM9/13/02
to

"Luca Carrera" <bor...@interfree.it> ha scritto nel messaggio
news:eo63ouksffoo9d0gn...@4ax.com...

> On Thu, 12 Sep 2002 21:38:39 GMT, val...@bergaminiassociati.it
> (Valerio Bergamini) wrote:
>
> >Gradirei un vs. parere sul seguente caso.
> [CUT]
>
>
> Piero Merlo in un articolo uscito sul Fisco n. 5/2001: "... mentre
> permane l'obbligo di emissione di un DDT
> per la consegna di beni a
> terzi - non ceduti - quando non si voglia far risultare queste
> operazioni in altro modo: libro giornale, apposito registro, etc,
> nessuna disposizione specifica prevede ora l'obbligo di emissione del
> Ddt per i cosiddetti trasferimenti interni (e cioč tra sedi
> "dichiarate" di una stessa impresa)". L'importante č quindi che le

> sedi tra cui avviene il passaggio interno siano note al fisco
>
> A conferma di ciň si cita la risoluzione n. 22040 del 16/01/1998 della

> DRE Valle d'Aosta), a pag. 1587 della rivista.
>


Ma il DDT non deve obbligatoriamente accompagnare i beni anche quando questi
siano ceduti.
Quindi in qualsiasi caso il rilievo fatto dalla G.d.F. non trova fondamento.

Ciao

Ermanno


> Ciao.
>
> Luca Carrera

smarchio

unread,
Sep 13, 2002, 7:59:24 AM9/13/02
to
> Ma il DDT non deve obbligatoriamente accompagnare i beni anche quando
questi
> siano ceduti.
> Quindi in qualsiasi caso il rilievo fatto dalla G.d.F. non trova
fondamento.


Perfettamente d'accordo. Stavolta hanno toppato alla grande.

smarchio


Luca Carrera

unread,
Sep 13, 2002, 8:34:08 AM9/13/02
to
On Fri, 13 Sep 2002 13:22:03 +0200, "Ermanno Manuali"
<e.ma...@TOGLIstudiomanuali.it> wrote:


>Ma il DDT non deve obbligatoriamente accompagnare i beni anche quando questi
>siano ceduti.
>Quindi in qualsiasi caso il rilievo fatto dalla G.d.F. non trova fondamento.
>
>Ciao
>
>Ermanno
>

Infatti. Quello che ho capito io, lasciando da parte il caso dei beni
ceduti che non era oggetto del thread, è che i beni non ceduti possono
movimentarsi o come passaggi interni o come passaggi a terzi.
Se il passaggio è interno, non ci sono obblighi, purchè le varie sedi,
filiali, magazzini ecc. siano noti al Fisco.
Se il passaggio è a terzi ma non a titolo di cessione, ci sono diversi
modi di documentare la cosa e l'emissione di un Ddt è uno di questi,
quindi assolutamente non obbligatorio (potrei fare un'annotazione su
un apposito registro o sul libro giornale ad esempio). Se invece il
passaggio a terzi, pur non traslativo di proprietà, non fosse
documentato in alcun modo, la GdF potrebbe contestare la presunzione
di cessione.
Anch'io pertanto sono d'accordissimo sul fatto che il rilievo della
GdF è fatto a sproposito.

Luca Carrera

Ermanno Manuali

unread,
Sep 13, 2002, 9:02:48 AM9/13/02
to
"Luca Carrera" <bor...@interfree.it> ha scritto nel messaggio
news:hem3oug2voj8db3of...@4ax.com...

Però il passaggio di beni potrebbe essere documentato da DDT trasmesso via
fax senza che lo stesso accompagni fisicamente i beni in viaggio.
L'emissione del DDT (o le altre procedure di annotazione della presenza di
beni presso terzi a titolo differente della cessione) serve per vincere la
presunzione di cessione. Presuzione che ha effetto se i beni non vengono
trovati presso la sede (o le sedi dichiarate al fisco) e se nel contempo non
risulti (tramite DDT o le altre modalità previste) che il bene si trovi
presso terzi per cause diverse dalla cessione.
Quello che volevo dire quindi è che mai la GdF potrà contestare che un bene
(tranne per quelli per cui continua l'obbligo di emissione della bolla di
accompagnamento) debba essere accompagnato dal DDT.

> Anch'io pertanto sono d'accordissimo sul fatto che il rilievo della
> GdF è fatto a sproposito.

E lo sarebbe anche se i beni fossero trasportati per essere consegnati ad un
acquirente, o ad un terzo per cause differenti dalla cessione.
Era questa la mia specificazione.
Ciao
Ermanno


>
> Luca Carrera

alleluja6...@lycos.it

unread,
Sep 13, 2002, 10:59:37 AM9/13/02
to
Il giorno Thu, 12 Sep 2002 21:38:39 GMT, val...@bergaminiassociati.it
(Valerio Bergamini) ha scritto:

>Oggi la GdF in un verbale di constatazione rileva la seguente
>irregolarità : " L'autista, dipendente della ditta A , trasportava la
>i seguenti materiali ....., dalla dipendenza della ditta medesima nel
>Comune B alla dipendenza della ditta medesima nel Comune C, senza
>alcun documento di accompagnamento. "

Credo proprio che il verbale (che adesso non ha più rilevanza esterna)
farà la fine che merita (ultimo cassetto in basso sotto la scrivania)
non appena capiterà nelle mani del funzionario dell'Agenzia Entrate
competente.
Comunque (qualora il Q.I. del predetto funzionario sia vicino a quello
dei solerti verbalizzanti) consiglierei una memorietta preventiva
all'agenzia entrate con riferimento al verbale; nella memoria chiedi
che non venga applicata alcuna sanzione in quanto non c'è stata alcuna
violazione.
L'aver inviato la memoria dovrebbe garantirti le spese di giudizio
qualora l'ufficio decida di irrogare ugualmente una sanzione (anche se
non saprei quale sanzione!!) e tu debba fare ricorso.

Ciao

Alessandro Lumi-Dottore Commercialista
www.giottielumi.it
www.abconsul.it

(Togli le scarpe per scrivermi una e-mail)

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