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Avvocato e fatture per rimborso spese

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Gianluca Policriti

unread,
Oct 27, 2000, 12:53:34 PM10/27/00
to
Vorrei una conferma su questo argomento (ampiamente affrontato in passato,
ma che mi fa sempre venire qualche dubbio).
Un avvocato, per svolgere la propria prestazione, deve sostenere alcuni
costi per le trasferte.
Tra questi costi albergo, ristorante, spese di trasporto (biglietto aereo).
L'avvocato, quando sostiene dette spese richiede, ed ottiene, la fattura (o
comunque il documento giustificativo) a proprio nome e la porta in
contabilità.
Quando fattura al cliente la propria prestazione, aggiunge al compenso,
calcolandoci cassa previdenza e ritenuta IRPEF, le spese che ha sostenuto ed
ottiene il rimborso.
Supponiamo:
compenso 1.000.000
rimborso albergo e ristorante 300.000
rimborso biglietto aereo 400.000
totale 1.700.000

1.700.000 è la base imponibile per iva e irpef.

Il costo dell'albergo e del ristorante è deducibile parzialmente (1% o 2%,
non ricordo, del totale annuo dei compensi)
Le spese di trasporto aereo sono interamente deducibili.
E' corretto tutto ciò?

Un cliente mi ha fatto venire il dubbio perché sostiene che alcuni suoi
colleghi deducono interamente il costo per alberghi e ristoranti in quanto
connessi ad una prestazione sulla quale viene percepito un rimborso di spese
che è interamente imponibile. Secondo me questa impostazione non è corretta.
Mi sbaglio?
Ciao

--
Gianluca Policriti
Dottore Commercialista
nove...@tiscalinet.it


Filippo Ludovisi

unread,
Oct 27, 2000, 1:38:00 PM10/27/00
to
Gianluca Policriti <nove...@tiscalinet.it> wrote in message
8tcc2r$mfsqq$1...@ID-52624.news.dfncis.de...

Ti incollo uno stralcio di un interessante articolo pubblicato su "Il
Fisco".
Tra l'altro l'articolo nel suo complesso è estremamente interessante
nell'esaminare le diverse casisitiche di spese di rappresentanza, omaggi, e
vitto e alloggio, sia del professionista che per collaboratori, dipendenti,
ecc...

La tesi sostenuta conforta quella del tuo cliente...

*****************
Le spese di rappresentanza, di vitto e alloggio nella determinazione del
reddito professionale.
di Stefano Fiaccadori
(D.P.R. n. 917/1986, Art. 50)
(in "il fisco" n. 24 del 20 giugno 1994, pag. 5884)

..omissis..
Una delle questioni più controverse in tema di spese alberghiere e di
vitto è sicuramente quella relativa alla possibilità di escludere
l'applicazione della norma antielusiva in presenza del riaddebito di
questi costi in capo al cliente-committente.
Qualora il cliente rimborsasse le documentate spese di vitto e
alloggio, esse dovrebbero essere liberamente dedotte senza l'ormai noto
vincolo percentuale, nella misura del rimborso conseguito perché
altrimenti si arriverebbe all'assurdità di incassare compensi aggiuntivi
cui potrebbero corrispondere oneri deducibili ridotti o addirittura
nessun costo (è il caso in cui la soglia del 2% fosse già stata superata)
e questo travalicherebbe anche le più comprensibili intenzioni
antielusive del legislatore fiscale.
In questa ipotesi non è configurabile alcuna elusione dato che alla
spesa corrisponde un rimborso di pari importo, oltre al compenso per le
prestazioni professionali effettuate.
Inoltre il tenore letterale della citata disposizione di cui al comma
5 dell'art. 50 sembrerebbe includere tutte le "spese" per prestazioni
alberghiere e somministrazione di pasti e bevande, ma tale voce non può
più essere annoverata tra le "spese" vere e proprie dal momento che il
professionista le ha sostenute non per sé, ma per conto del cliente e che
sono oggetto di parziale o completa restituzione.
Si potrebbe quindi classificare la fattispecie all'interno di un
apposito conto di costo da denominare "oneri riaddebitati" o "oneri
rimborsati", mentre i rispettivi proventi andrebbero separatamente
fatturati e registrati come "riaddebito oneri sostenuti per conto di
terzi" e regolarmente fatturati con Iva in quanto prestazione accessoria
a quella principale a contenuto professionale.
É consigliabile nell'attuale incertezza interpretativa che il
professionista stipuli col cliente-committente apposita lettera
d'incarico con la clausola scritta che preveda che quest'ultimo si
impegna e in che misura a risarcire gli oneri (viaggio, trasferta e altre
spese vive) sostenuti nell'interesse dello stesso.
..omissis..
**************

Ciao.

--
Filippo Ludovisi
Rag. Comm. - R.C. - Roma

flud...@studioludovisi.it


Mario Canniello

unread,
Oct 27, 2000, 3:37:17 PM10/27/00
to

Gianluca Policriti ha scritto nel messaggio
<8tcc2r$mfsqq$1...@ID-52624.news.dfncis.de>...


Mi permetto di aggiungere e suggerire quanto segue:
1) se si tratta di spese documentate (anche se di ristoranti, alberghi e
trasporto), direttamente ed inequivocabilmente attribuibili all'incarico
ricevuto da un cliente (es.: il tribunale dove si svolge il processo è in
luogo diverso di quello dove svolge abitualmente la professione il suo
cliente avvocato), io personalmente le considererei rimborsi sia ai fini iva
(art.15) che irpef e pertanto le escluderei in caso di riaddebito nella
fattura sia dalla base imponibile ai fini iva, sia dalla base imponibile ai
fini contributivi, sia ai fini della ritenuta d'acconto; in questo modo si
tratta di una mera movimentazione finanziaria, che non inciderà nel conto
economico del professionista ne tra i costi ne tra i ricavi; per essere più
chiari l'ipotesi è quella di un avvocato che svolge l'attività a Napoli e si
reca a Milano per difendere un proprio cliente; bene, in questa ipotesi le
spese sostenute nei giorni del processo nella città di Milano, albergo e
ristoranti ad esempio per L. 600.000 regolarmente documentati da fattura e/o
ricevuta fiscale, saranno rilevati nel conto finanziario "spese anticipate"
o conto equivalente, che deve confluire nella situazione finanziaria del
professionista e che rappresenta il credito nei confronti del cliente;
all'emissione della fattura si riaddebitano le spese sostenute per pari
importo ed in fase di rilevazione contabile andranno ad azzerare il conto
"spese anticipate".
Fin qui la prima ipotesi ossia diretta imputazione delle spese al cliente.
Ovviamente si potrebbero fare tantissimi altri esempi.

Diversamente mancando la diretta connessione ad un specifico caso o cliente
e quindi la inequivocabile conclusione che si tratti di spese anticipate,
allora si imputeranno al conto economico come spese per ristoranti e
alberghi, e poi in sede di dichiarazione si verificherà la capienza dei
limiti fissati dall'art. 50 del testo unico; ovviamente se si riaddebitano
al cliente (in modo forfettario) saranno soggette ad iva, c.a.p. e r.a..

------------------------
Rag. Mario Canniello
... e i conti tornano .....
F O R S E ! ! !
http://www.mariocanniello.it
~~ Nessuna responsabilità per le opinioni
e le interpretazioni espresse. ~~

Filippo Ludovisi

unread,
Oct 27, 2000, 5:17:51 PM10/27/00
to
Mario Canniello <ioma...@libero.it> wrote in message
NPkK5.37835$3K3.9...@news.infostrada.it...

>
> Mi permetto di aggiungere e suggerire quanto segue:
> 1) se si tratta di spese documentate (anche se di ristoranti, alberghi e
> trasporto), direttamente ed inequivocabilmente attribuibili all'incarico
> ricevuto da un cliente (es.: il tribunale dove si svolge il processo è in
> luogo diverso di quello dove svolge abitualmente la professione il suo
> cliente avvocato), io personalmente le considererei rimborsi sia ai fini iva
> (art.15) che irpef e pertanto le escluderei in caso di riaddebito nella
> fattura sia dalla base imponibile ai fini iva, sia dalla base imponibile ai
> fini contributivi, sia ai fini della ritenuta d'acconto; in questo modo si
> tratta di una mera movimentazione finanziaria, che non inciderà nel conto
> economico del professionista ne tra i costi ne tra i ricavi;

Condivido il suggerimento di "aggirare" il problema alla radice e "trasformare"
queste spese in meri rimborsi.
Però l'art 15 IVA parla chiaramente di "spese sostenute in nome e per conto...".
Quindi, volendo operare così (ed è sicuramente consigliato per evitare di
ricorrere ad interpretazioni), occorre fin dall'inizio delle "trasferte"
intestare tutta la documentazione al proprio cliente, al quale dev'essere
consegnata in originale, mantenendone copia allegata alla fattura emessa che
contiene tali addebiti.

PS. Caro Mario, ho visitato il tuo sito, e mi è piaciuta molto l'impostazione
che gli hai dato.
Ciao.

--
Filippo Ludovisi
Rag. Comm. - Rev. Cont. - Roma
flud...@studioludovisi.it


Johnny

unread,
Oct 28, 2000, 9:51:47 AM10/28/00
to
Leggevo qualche giorno fa una vecchia circolare ministeriale nella quale si
sosteneva che, al fine di considerare le spese di vitto, alloggio e
ristorante come spese sostenute "in nome e per conto" del cliente e quindi
escluse dal campo di applicazione IVA, è necessario che la relativa
documentazione sia cointestata al professionista ed al cliente.


Filippo Ludovisi <in...@studioludovisi.it> wrote in message
8tcrf0$mqt1v$1...@ID-51620.news.dfncis.de...

Renzo Ghiotto

unread,
Oct 28, 2000, 11:49:51 AM10/28/00
to
"Filippo Ludovisi" <in...@studioludovisi.it> wrote:


>Condivido il suggerimento di "aggirare" il problema alla radice e "trasformare"
>queste spese in meri rimborsi.

Attenzione: un paio di pronunce ministeriali (una recente e una
"antica") hanno detto che non e' possibile. Vedetevi R.M. 20/3/98, n.
20/E e circolare 1/RT/73.

Ciao

--
Renzo Ghiotto
dottore commercialista
consulente del lavoro

Mario Canniello

unread,
Oct 29, 2000, 3:39:23 AM10/29/00
to

Renzo Ghiotto ha scritto nel messaggio <39faf253...@news.iol.it>...

>"Filippo Ludovisi" <in...@studioludovisi.it> wrote:
>
>
>>Condivido il suggerimento di "aggirare" il problema alla radice e
"trasformare"
>>queste spese in meri rimborsi.
>
>Attenzione: un paio di pronunce ministeriali (una recente e una
>"antica") hanno detto che non e' possibile. Vedetevi R.M. 20/3/98, n.
>20/E e circolare 1/RT/73.

Non ho letto le circolari così gentilmente da te citate,
comunque io parto sempre da un altro presupposto:
se si è in grado di dimostrare il contenuto della movimentazione finanziaria
laddove potrebbe assumere diverse configurazioni (semplice anticipazione con
relativo rimborso, ovvero costo sostenuto la cui copertura sarà poi inserita
implicitamente nel compenso oppure con indicazione separata), non può una
circolare o una risoluzione ministeriale per quanto autorevole sia,
contravvenire ai principi generali sull'imposizione sia in materia IVA che
IRPEF;
questo perchè:
- la normativa iva presuppone la creazione di VALORE AGGIUNTO, e nel caso
del riaddebito di pari importo di spese sostenute in nome e per conto di un
cliente questo ovviamente manca, ed è la stessa normativa che ha previsto
tale fattispecie nell'art. 15;
- anche ai fini irpef l'imposizione è riferibile al reale conseguimento di
un reddito, che nel nostro esempio non esiste.
A questo punto resta il problema formale dell'iter da seguire e le ipotesi
sono le seguenti:
1) intestazione delle spese direttamente al professionista;
2) cointestazione delle spese al professionista e al cliente;
3) intestazione direttamente al cliente;

Per me potrebbero andare bene la 1) e la 3) purchè opportunamente
contabilizzate sia dal professionista che dal cliente, in entrambi i casi
comunque per evitare ogni contestazione da parte dell'A.F. in caso di
verifica vi dovrebbe essere opportuna dimostrazione della movimentazione
finanziaria; mi spiego:
- se le spese sono pagate con A/b o Carta di credito del professionista
regolarmente gestiti in contabilità, è più logico far intestare le spese al
professionista, che successivamente andrà a riaddebitare al cliente;
- se le spese sono pagate direttamente dal cliente (a/b, bonifici, etc.)
appare ovvio che l'intestatario delle fatture sia direttamente il cliente, e
ovviamente in questo caso nessun riaddebito sarà fatto dal professionista;
----- in entrambi i casi comunque il costo rientra nella contabilità finale
del cliente che ne ha sopportato la reale uscita finanziaria. ----------

L'ipotesi 2) che poi è quella citata da Johnny, secondo me potrebbe creare
invece confusione, ammenochè per cointestazione si intenda:
- intestazione al professionista della fattura o della Ricevuta fiscale, con
indicazione del cliente por conto del quale sta svolgendo l'incarico
professionale.
Diversamente la cointestazione potrebbe far pensare ad un costo da ripartire
tra i cointestatari!

Queste fin qui le mie deduzioni.
Appena avrò un pò di tempo comunque cercherò di leggere le risoluzioni
ministeriali citate da
RENZO.

Saluti :-)

------------------------------

Filippo Mangiapane

unread,
Oct 29, 2000, 4:53:13 AM10/29/00
to

"Mario Canniello" <ioma...@libero.it> ha scritto nel messaggio news:%

> >Attenzione: un paio di pronunce ministeriali (una recente e una
> >"antica") hanno detto che non e' possibile. Vedetevi R.M. 20/3/98, n.
> >20/E e circolare 1/RT/73.
>
> Non ho letto le circolari così gentilmente da te citate,
> comunque io parto sempre da un altro presupposto:
> se si è in grado di dimostrare il contenuto della movimentazione
finanziaria
> laddove potrebbe assumere diverse configurazioni (semplice anticipazione
con
> relativo rimborso, ovvero costo sostenuto la cui copertura sarà poi
inserita
> implicitamente nel compenso oppure con indicazione separata), non può una
> circolare o una risoluzione ministeriale per quanto autorevole sia,
> contravvenire ai principi generali sull'imposizione sia in materia IVA che
> IRPEF;


Come spesso mi succede, devo convenire con Renzo.
La posizione dell'amministrazione finanziaria sul punto è inflessibile, e
per certi versi anche logica.

L'AF, in sostanza, sostiene che tutte le spese de quibus (ok, Luisa ? :-))
sono spese di produzione del reddito del professionista e come tali devono
concorrere alla determinazione del reddito di questi.
La deducibilità è tuttavia limitata da una espressa norma di legge.

E' più o meno quello che succede con le spese auto.
Se faccio 1000 Km per una trasferta e spendo X lire di benzina (regolarmente
schedacarburantati) potrò dedurre solo X/2.

Non potrò certo considerare X quale spesa anticipata e riaddebitarla ex art.
15

Si potrebbe sostenere che la parziale dedubibilità delle spese ed il
riaddebito esatto della cifra possano integrare un'ipotesi di doppia
imposizione ex art. 127, ma è una strada tutt'altro che semplice.


> questo perchè:
> - la normativa iva presuppone la creazione di VALORE AGGIUNTO, e nel caso
> del riaddebito di pari importo di spese sostenute in nome e per conto di
un
> cliente questo ovviamente manca, ed è la stessa normativa che ha previsto
> tale fattispecie nell'art. 15;

Su questo non sono del tutto d'accordo.
La creazione di valore aggiunto non costituisce un presupposto dell'iva.
Pensa alle cessioni o prestazioni in perdita o al riaddebito di costi
sostenuti nei mandati senza rappresentanza.


> A questo punto resta il problema formale dell'iter da seguire e le ipotesi
> sono le seguenti:
> 1) intestazione delle spese direttamente al professionista;
> 2) cointestazione delle spese al professionista e al cliente;
> 3) intestazione direttamente al cliente;

L'unica via d'uscita che intravedo e che nel mandato conferito dal cliente
al professionista si preveda espressamente che tutte le spese di vitto ed
alloggio necessarie per l'adempimento dell'incarico saranno di esclusiva
pertinenza del cliente, il quale se ne occuperà direttamente.

In questo modo, tutte le fatture saranno intestate al cliente e non vi
saranno problemi di riaddebito

Ciao

--
Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista - Perugia
f.mang...@studiomangiapane.it


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