A mio avviso no perchè manca il requisito della "personalità" della
prestazione: L'ingegnere, infatti, svolge la sua prestazione nei confornti
dell'istituto e non, direttamente, verso uno o più allievi.
Grazie
Paolo Martini
permettimi di non essere d'accordo
ho affrontato l'argomento qualche tempo fa quindi vado a memoria
qualsiasi insegnamento reso verso scuole pubbliche è esente iva, perchè
ricordo che la ratio della norma è far risparmiare alla scuola l'onere
dell'iva
cmq se vuoi ti cerco un pò di documentazione
ciao
roberto
Non solo e non tanto per questo, quanto per l'assenza del requisito
soggettivo.
L'ingegnere non è una scuola o un istituto riconosciuto, anche se con presa
d'atto di un'amministrazione pubblica.
ooppsss...
Avevo capito male: la fattispecie č diversa.
Risposta sbagliata: chiedo venia.
cmq c'è un orologio non esatto, quale sarà? il mio o il tuo?
ciao
roberto
Commento tratto dalla banca dati Codice tributario de Il Sole 24 Ore
Iva - operazioni esenti dall' imposta - commento
1.17 Insegnamento, prestazioni didattiche ed educative
esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 20:
· le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù;
· le prestazioni didattiche di ogni genere comprese quelle per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione
professionale;
· le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e
materiali didattici, anche se fornite da istituzioni, collegi o pensioni
annessi, dipendenti o funzionalmente collegati alle prestazioni di cui
sopra;
· le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale.
Per quanto riguarda le prime due attività deve trattarsi di prestazioni rese
da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazione ovvero di
prestazioni effettuate da ONLUS. Tuttavia, modificando precedenti
orientamenti restrittivi e richiamando le disposizioni comunitarie
concernenti l'educazione dell'infanzia e della gioventù, l'insegnamento
universitario, la formazione e riqualificazione professionale, contenute
nella VI direttiva CEE 17 maggio 1997, n. 388, art. 13, lett. i), l'Agenzia
delle Entrare con la risoluzione n. 77 del 28 maggio 2001 ha riconosciuto
che alla terminologia utilizzata dalla norma, "istituti o scuole" deve
essere attribuito valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che
normalmente presiedono allo svolgimento di tale attività, e non il
significato di una elencazione tassativa dei soggetti ammessi ad usufruire
dell'esenzione. Pertanto il regime di esenzione è stato riconosciuto
applicabile a "organismi" che svolgono attività di formazione (nel caso
particolare ad una ASL), anche se non specificatamente "istituti o scuole"
dando così esclusivo rilievo al requisito amministrativo del
"riconoscimento". Lo stesso orientamento di esenzione dall'imposta è stato
confermato nella risoluzione n. 129 del 18 settembre 2001 a favore di una
società che gestisce, tra le altre attività collaterali una scuola di
pilotaggio aereo per la formazione e l'addestramento di piloti civili.
In precedenza erano state riconosciute esenti solo le prestazioni di quelle
scuole riconosciute legalmente con la "presa d'atto", che è lo strumento
amministrativo con il quale il Ministero accerta, per ogni singolo corso, le
condizioni necessarie per lo svolgimento delle prestazioni stesse, quali
l'agibilità dei locali, l'efficienza delle strutture e del materiale
scolastico, lo svolgimento delle materie. Tuttavia, secondo il Ministero, la
presa d'atto non conferisce al titolare uno status immutabile nel tempo e
nello spazio ma va rinnovata di volta in volta (R.M. 35/E del 15 maggio
1998).
L'esenzione è stata riconosciuta non solo alle prestazioni didattiche in
senso stretto, ma anche a quelle concernenti l'insegnamento dello sci, del
nuoto, del tennis, della danza classica, di pilotaggio aereo, di lingue
straniere, di addestramento professionale. In tali casi la presa d'atto può
essere rilasciata anche da altri organismi, diversi da quelli scolastici,
per motivi di specifica competenza, quali il CONI, la FIT, la FIN, ecc.,
sottoposti a loro volta alla vigilanza del Ministero del turismo e dello
spettacolo.
Con risoluzione ministeriale n. 351392 del 25 ottobre 1982, sono stati
riconosciuti esenti da IVA anche i corsi per corrispondenza, composti dalle
prestazioni di carattere didattico e dalle cessioni di materiale accessorio
e dei prodotti connessi con l'insegnamento anche se suscettibili di usi
diversi, quali televisori, radio, registratori, ecc., purché contenuti nei
limiti in cui rappresentano un indispensabile ausilio all'apprendimento
dell'insegnamento. Le eventuali eccedenze di tali materiali sono, invece, da
assoggettare ad imposta in base alla aliquota propria del bene ceduto.
Le prestazioni di alloggio, vitto e fornitura di libri, pure se fornite da
istituzioni, pensionati, collegi annessi alle scuole, istituti o organismi
aventi finalità didattiche, sono considerate accessorie all'insegnamento,
per cui sono esenti se è esente anche la prestazione didattica; se, invece,
quest'ultima è soggetta ad IVA (scuola non riconosciuta), anche le
prestazioni di vitto sono soggette ad IVA.
L'esenzione riflette inoltre le lezioni private rese dagli insegnanti di
materie scolastiche ed universitarie impartite a titolo personale.
Come si è detto, il Ministero ha riconosciuto esenti da IVA i corsi di
formazione svolti da una ASL per i medici che rivestono incarichi
direzionali in quanto l'istituzione di tali corsi era stata autorizzata
dall'assessorato regionale alla Sanità e le ASL sono "organismi" svolgenti
l'attività di formazione attribuendo esclusivo rilievo al requisito
amministrativo del "riconoscimento" (Risoluzione n. 77 del 28 maggio 2001)
nonché ad una società che esegue prestazioni di formazione e addestramento
dei piloti civili (Risoluzione n. 129 del 18 settembre 2001). Invece, ai
sensi della precedente risoluzione n. 114 del 14 luglio 2000, i compensi
corrisposti ad una società di elisoccorso per esercitazione e attività di
addestramento del personale, non sono stati ammessi all'esenzione in quanto,
secondo il Ministero, rese da un soggetto non istituzionalmente predisposto
alle attività didattiche.
1.17.1 Corsi di formazione pagati da Enti pubblici
Per non gravare le spese sostenute da pubbliche amministrazioni, dal 1°
gennaio 1994 (legge n. 537 del 1993) sono esenti da Iva i corrispettivi
pagati dagli Enti pubblici (ivi compresi l'ENEA e il CNR) per l'esecuzione
di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del
personale, prima considerati fuori campo IVA. Nella esenzione rientrano
anche i servizi di formazione destinati ai capi d'istituto resi da agenzie
aggiudicatarie del servizio a favore dell'Amministrazione della Pubblica
Istruzione, secondo la risoluzione n. 182/E del 22 dicembre 1998, confermata
dalla successiva R.M. n. 44/E del 19 marzo 1999 malgrado il parere negativo
del Consiglio di Stato.
i contributi elargiti per il finanziamento di corsi pubblici che non
costituiscono una operazione di scambio di beni e servizi ma una mera
acquisizione di denaro sono operazioni fuori dalla sfera applicativa del
tributo ai sensi dell'articolo 2 e non rientrano tra le operazioni esenti di
cui alla legge n. 537 del 1993 (Risoluzione ministeriale n. 150 del 29
settembre 1999).
Si torna in ogni caso ad una questione di esenzione soggettiva.
L'ingegnere che insegna materie scolastiche ed universitarie è un insegnante
o resta un ingegnere?
tu hai mai visto un insegnante privato rilasciare fattura/ricevuta? ;-)
ciao
roberto
CUT
scusa, ma in tutta la documentazione che hai postato qual è il punto che ti
porta alla conclusione che il soggetto (ingegnere) che presta la propria
opera verso un ente formativo o didattico, effettua un operazione esente?
ciao e grazie
roberto tosini
č la prova che si tratta di operazioni esenti.
;-)
si parla di prestazioni didattiche in generale, non troverai il caso
specifico
ciao
roberto
Concordo con te.
In tutti i casi che mi sono capitati (da avvocati a ingegneri, passando per
agronomi e commercialisti) ho sempre ritenuto dovuta l'Iva 20%, non operando
il titolo d'esenzione.
Filippo Mangiapane
Aspettavo il Tuo intervento ed ero molto speranzoso che la problematica Ti
interessasse.
Come sempre, grazie mille Filippo.
Saluti
Paolo Martini
Purtroppo, Roberto, l'iva in questi casi va a gravare direttamente sul
prestatore d'opera poichè è prassi consolidata che l'Istituto paghi il
porfessionista "all Inclusive" e cieò comprensive di iva e cassa
previdenziale.
Capita, così, di assistere all'assurdità che coloro i quali non hanno
partita iva (e iscrizione alla cassa di previdenza) percepiscano un compenso
superiore ai colleghi che, invece, esercitano abitualmente una professione.
Comunque, l'intervento di Filippo Mangiapane, che di IVA ne sa più di Reggi,
Mandò, Mogorhovic, Mazzocca, Casertano e Portale messi insieme, per quanto
mi riguarda chiude la discussione.
Saluti
Paolo Martini
--
Ciao e buon lavoro a tutti!
Dott. Roberto Costantini - Roma
MSN stcost...@hotmail.com
Si, peraltro per le ragioni esposte nel quesito da Paolo.
Poiché da anni mi occupo di enti di formazione, conosco molto bene la prima
parte del n. 20 dell'articolo 10, ma non l'ultima parte, che riguarda gli
insegnanti. Il quesito (e la risposta mia rispost asbagliata, mi hanno
indotto ad approfondire). Ho trovato pochi documenti tra i quali, ilpiù
significativo, mi pare il seguente:
Servizi didattici: per l'insegnante l'esenzione IVA riguarda le lezioni
private
di Ricca Franco
in Corriere Tributario n. 45/1999, inserto Filo Diretto n. 11, caso n. 101
Se un professionista (consulente in materia informatica) stipula un
contratto di prestazione d'opera intellettuale con un'Università per la
tenuta di un corso di informatica, quando emette la fattura deve applicare
l'IVA o deve ritenere il suo corrispettivo esente? Lo chiedo perché
l'Università in questione nel contratto precisa che il corrispettivo è
esente da IVA in base all'art. 10, primo comma, n. 20, D.P.R. n. 633/1972,
ma nutro seri dubbi in proposito.
(A.A., Milano)
I dubbi del lettore sono più che giustificati, in quanto non sembra
possibile ricondurre il rapporto che intercorre tra il libero professionista
e l'Università nell'alveo delle prestazioni che l'art. 10, comma 1, n. 20,
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dichiara esenti dall'IVA. Tale norma,
nel testo attualmente in vigore, riformulato da ultimo con l'art. 14 della
legge n. 537/1993, prevede il regime di esenzione per le prestazioni
educative dell'infanzia e della gioventù e per quelle didattiche in genere,
anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da
pubbliche amministrazioni e dalle ONLUS, nonché per le lezioni relative a
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo
personale. Posto che la prima parte della riportata previsione normativa
riguarda soltanto le prestazioni rese dalle specifiche categorie di soggetti
menzionati, resta da verificare se al caso di specie possa tornare
applicabile la seconda parte, vale a dire quella che stabilisce l'esenzione
per le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale. Al riguardo, nell'osservare che la norma
interna ricalca la previsione contenuta nell'art. 13, paragrafo A), lettera
j), della Sesta Direttiva CEE del 1977, non ci risultano pronunce
dell'Amministrazione finanziaria da cui si possano trarre, in ordine alla
portata della norma, elementi supplementari rispetto al testo di legge.
Invero, il Ministero delle finanze, già con circolare n. 25 del 3 agosto
1979 (in Corr. Trib. n. 32/1979, pag. 1090) e, più recentemente, con
risoluzione n. 531176 del 12 gennaio 1993 (in Corr. Trib. n. 8/1993, pag.
560), si è limitato, in sostanza, a ribadire che la norma riguarda le
lezioni rese da insegnante in forma privata ed impartite nel quadro del
lavoro autonomo. Quest'ultimo riferimento, se letto isolatamente, potrebbe
indurre a ritenere applicabile l'esenzione nel caso di specie, esplicando
l'insegnante la propria attività di docenza nell'ambito di una prestazione
di lavoro autonomo resa nei confronti dell'università committente. Occorre,
tuttavia, considerare che la norma esenta dal tributo le lezioni impartite
dagli insegnanti a titolo personale; secondo la Commissione tributaria
centrale (decisione del 19 febbraio 1996, n. 669), rientra in questa
previsione l'insegnamento impartito attraverso lezioni private, fornite da
insegnanti "al di fuori delle scuole, siano esse pubbliche, private,
legalmente riconosciute o di qualsivoglia tipo". Questa interpretazione è
condivisibile, giacché diversamente non si spiegherebbe perché il
legislatore (quello comunitario ancor prima di quello italiano) abbia
riferito l'esenzione alle lezioni impartite "a titolo personale". Detto
questo, non può non osservarsi che la riferita interpretazione può condurre,
sul piano concreto, ad esiti poco comprensibili:
a) l'insegnante che impartisce privatamente lezioni all'allievo fruisce del
regime di esenzione;
b) lo stesso regime si applica ai servizi didattici prestati dalla scuola
riconosciuta all'allievo;
c) l'eventuale rapporto di lavoro autonomo tra la scuola e l'insegnante,
invece, pur avendo ad oggetto l'attività di insegnamento, ossia, sotto il
profilo intrinseco, il medesimo contenuto dei servizi di cui alle precedenti
lettere a) e b), sconta l'IVA (fatta salva, naturalmente, l'applicazione
dell'art. 5, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972 riguardo ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, ove ne ricorrano i presupposti).
cutto tutto .... solo per dire che (FORSE o meglio potrebbe essere
opportuno) quel "a titolo personale" potrebbe essere interpretato "alla
persona" (un po' come previsto per il precedente n. 18 relativo alle
prestazioni sanitarie).
Una tale interpretazione certamente non è esattamente rispondente al testo
letterale, ma risolverebbe l'incoerenza di trattamento tra due servizi che
hanno la stessa natura. Perchè l'insegnante non insegna all'Istituto ma alle
persone che si sono iscritte all'istituto. Quindi il suo insegnamento è
rivolto alle persone comunque (così come avviene per i medici che svolgono
le loro prestazioni nei confronti delle case di cura e enti ospedalieri).
Una tale interpretazione risolverebbe anche il problema individuato da
Paolo, cioè il fatto che un soggetto professionista alla fine abbia un
compenso effettivo minore rispetto ad un non professionista.
Ciao
Ermanno
Non direi.
Partendo dal presupposto che l'insegnamento, in ogni caso, è sempre rivolto
alla persona (altrimenti parleremmo di addestramento e di domatori :-)
ritengo che la norma operi nel distinguere le due fattispecie nelle quali
l'insegnante impartisca lezioni a titolo personale (lezioni private), ovvero
lo faccia per "interposta struttura" (l'istituto).
Solo nel primo caso, salve le ipotesi di esenzione soggettiva per
caratteristiche del committente il servizio, opera l'esenzione.
Ciao
Filippo
Beh potremmo avere anche casi di insegnamento a distanza o per
corrispondenza ... che non sarebbero rivolti "direttamente" alla persona.
;-)))
E comunque anche i medici svolgono prestazioni sanitarie sempre rivolte alla
persona, anche quando operano per conto dell'ente che li ha "assunti".
Le due situazioni sono simili, per questo dico che sarebbe opportuna una
interpretazione di tipo estensivo del "a titolo personale" allargando anche
ai soggetti che insegnano ai corsisti per conto degli enti e che a questi
fatturano.
In tal modo si eliminerebbe l'incongruenza rilevata dalla stessa
articolista.
L'A.F. ci ha abituato a interpretazioni delle norme molto più folli. In
questo caso almeno avrebbe un senso logico. Non credi?
Ciao
Ermanno
> E comunque anche i medici svolgono prestazioni sanitarie sempre rivolte
alla
> persona, anche quando operano per conto dell'ente che li ha "assunti".
Se non ricordo male la previsione che riguarda i medici è stata introdotta
in occasione dell'esclusione dal regime di esenzione per i veterinari.
Quindi per lasciare l'esenzione solo ai medici hanno trovato la formula
delle "prestazioni sanitarie rivolte alla persona"
Ciao e buon we
Fil
Queste erano le formulazioni dal 4/4/1979 al 2 luglio 1980:
...
18) le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie
soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del T.U. approvato con R.D. 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
...
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle
didattiche di ogni genere, anche per la formazione e riqualificazione
professionale, rese da istituto o scuole riconosciute, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e
materiali didattici, ancorchè forniti da collegi o pensioni annessi o
dipendenti, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie
impartite da insegnanti a titolo personale;
Nel punto 18 non era richiamata la "personalità" della prestazione mentre
nel punto 20 era già prevista.
Invece dal 27/1/1991 il n. 18 è stato così modificato
...
18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio
delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
...
Quindi mentre prima qualsiasi prestazione resa nell'esercizio delle arti
sanitarie erano esenti dopo la modifica lo sono diventate quelle mediche
rivolte alla persona.
E l'interpretazione della norma è andata nel senso che è da intendersi alla
persona anche la prestazione del medico professionista che esegue la
prestazione medica per conto dell'istituto che ha in cura il paziente.
Come ho detto il tenore letterale è sicuramente diverso, ma le situazioni
sono del tutto simili. Ed è per questo che reputo opportuno (ma è un mio
pensiero) che il trattamento sia analogo. In tal modo non si avrebbero le
incongruenze rilevate.
Ciò anche in considerazione che quando le prestazioni hanno la stessa natura
e sia dato mandato ad un soggetto di compierle per conto di un altro la
disciplina IVA ha voluto parificare il trattamento delle stesse tra il
"mandante" e il "mandatario" (Art. 3, comma 3, ultimo periodo), anche se qui
non si può parlare strettamente di mandato.
Ciao
Ermanno
> Comunque, l'intervento di Filippo Mangiapane, che di IVA ne sa più di
Reggi,
> Mandò, Mogorhovic, Mazzocca, Casertano e Portale messi insieme, per quanto
> mi riguarda chiude la discussione.
Non avrai un "tantinello" esagerato? :-)
Filippo
che di Iva ne sa quanto gli altri, non certo di più, e per questo continua a
seguire il Ng ed a imparare quotidianamente.
> Comunque, l'intervento di Filippo Mangiapane, che di IVA ne sa più di
Reggi,
> Mandò, Mogorhovic, Mazzocca, Casertano e Portale messi insieme, per quanto
> mi riguarda chiude la discussione.
se è per questo, mangiapane è meglio e pelè! ;-)
ciao
roberto
quando ho parlato di esenzione, intendevo il caso di prestazioni effettuate
a favore di enti pubblici, non il caso di prestazioni di insegnanti a titolo
personale.
ciò posto, nel caso che si tratti di normali corsi integrativi (sono
ignorante in materia) allora si rientra nella normale applicazione
dell'imposta (rm 361505 del 05.07.1977)
se ho ben inquadrato il problema (e chiedo conferme o smentite) la
discriminante sta:
se è la scuola che organizza e quindi diventa fornitore di servizi siamo nel
normale campo di applicazione dell'imposta;
se la scuola riceve dei fondi extra per l'organizzazione di corsi e quindi
diventa percettore di servizi allora opera l'esenzione.
mi sono occupato di una vicenda simile ed ho optato per l'esenzione
dell'imposta: una scuola pubblica mi ha chiamato per effettuare 10 ore di
insegnamento pratico su come si svolgeva la professione e alla fine del
corso ho avuto anche 4 alunni in studio come stage. per queste attività sono
stato (poco) remunerato. dato che in questo caso la scuola era percettore di
servizi ho optato per l'esenzione.
ciao
roberto
.........
Commissione Tributaria centrale 19 febbraio 1996 Numero 669
Sez. 4 Sentenza (Integrale)
IVA - ESENZIONI - LEZIONI PRIVATE IMPARTITE DA INSEGNANTI A TITOLO
PERSONALE - OBBLIGO DI REGISTRI IVA - ESCLUSIONE
Diritto
All'epoca dei fatti, invero, era gia` in vigore l'art. 1 del D.P.R. 29
gennaio 1979 n. 24, cosi` come integrato dal D.P.R. 31 marzo 1979 n. 94, che
ha modificato il n. 20 dell'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
estendendo l'esenzione dall'obbligo del pagamento dell'IVA alle lezioni
relative a materie scolastiche ed universitarie impartite da insegnanti a
titolo personale, cioe` ha reso esenti dall'IVA anche coloro che, come nel
caso di specie, impartiscono lezioni private, al di fuori delle scuole,
siano esse pubbliche, private, legalmente riconosciute o di qualsivoglia
tipo.
Questa esenzione, da ultimo, e` stata confermata con la L. 24 dicembre 1993
n. 537, sulle norme generali sull'amministrazione del patrimonio e
contabilita` generale dello Stato (non applicabile al caso di specie perche`
successiva ai fatti in esame, ma indice di una tendenza legislativa).
Al caso in esame andava applicata, pertanto, la novella di cui all'art. 1
del citato D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24.
La prima censura dedotta dall'Amministrazione e`, quindi, priva di
fondamento e non merita accoglimento.
Anche la seconda censura, con la quale si lamenta il silenzio di quel
giudice sui motivi relativi alla mancata tenuta dei libri contabili e tutte
le conseguenze che da tale tenuta deriverebbero, non merita accoglimento.
Infatti l'art. 2214 del C.C. prescrive soltanto per gli imprenditori
commerciali la tenuta di tali libri e espressamente esenta da tale tenuta i
piccoli imprenditori a' sensi dell'art. 2083 del C.C..
Orbene, e` di tutta evidenza che se il C. venisse considerato imprenditore,
esso rientrerebbe nella previsione del citato art. 2083; ma - si potrebbe
obiettare - la normativa tributaria, in materia di IVA non distingue tra
piccoli imprenditori ed imprenditori commerciali, in quanto l'art. 22 del
medesimo D.P.R. n. 633 del 1972 puntualmente indica i soggetti esentati
dall'obbligo della fatturazione e, naturalmente, di tutto cio` che tale
obbligo comporta a monte e consegue a valle, ed in tale indicazione non sono
compresi i piccoli imprenditori.
La Commissione di secondo grado, quando, nel respingere il ricorso
dell'Ufficio, non si e` pronunciata su tale questione, evidentemente, l'ha
ritenuta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Infatti e` di tutta evidenza che una persona, sia essa fisica o giuridica,
non e` obbligata alla tenuta dei libri contabili finalizzati alla
riscossione di un'imposta a cui non e` soggetta.
Nel caso in esame si pretenderebbe, contro ogni logica ed in assenza di un
norma puntuale, che il C., che non e` soggetto passivo dell'IVA sia
obbligato alla tenuta dei libri contabili prescritti dalla legge istitutiva
dell'IVA per i soggetti passivi dell'imposta medesima; non rileva in questa
sede, infine, se il contribuente sia obbligato a tenere libri contabili ai
fini di altre imposte.
Pertanto anche la seconda censura non merita accoglimento ed il ricorso
dell'Ufficio deve essere respinto.
> mi sono occupato di una vicenda simile ed ho optato per l'esenzione
> dell'imposta: una scuola pubblica mi ha chiamato per effettuare 10 ore di
> insegnamento pratico su come si svolgeva la professione e alla fine del
> corso ho avuto anche 4 alunni in studio come stage. per queste attività
sono
> stato (poco) remunerato. dato che in questo caso la scuola era percettore
di
> servizi ho optato per l'esenzione.
Evidentemente il tuo caso rientrava nella fattispecie dell'art. 14, co. 10,
della L. 537/93 (servizi ad enti pubblici per la formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale).
In tal caso la norma prevede espressamente il titolo di esenzione dal
tributo.
Mi pare, però ,una fattispecie diversa da quella proposta da Paolo nel
quesito iniziale.
Ciao
Filippo Mangiapane
infatti, pensavo fosse un caso come il mio, evidentemente si tratta di
insegnamento bello e buono
ciao
roberto
Certamente, infatti il mio apprezzamento deriva solo ed esclusivamente dal
fatto che, nel caso specifico, hai la mia stessa opinione ;-))
>
> Filippo
> che di Iva ne sa quanto gli altri, non certo di più, e per questo continua
a
> seguire il Ng ed a imparare quotidianamente.
Paolo
che frequenta questo ng dal 1997 e ritiene di essere in grado di distinguere
chi ha le OO da chi, invece, ha solo noccioli di olive.
>
in base all'art.14 c.10 del 537/93 un soggetto che fa formazione se riceve
da enti pubblici dei contributi, questi sono in regime di esenzione; non le
prestazioni che il soggetto *formante* riceve dai soggetti di cui esso si
avvale per svolgere l'attività formativa.
o almeno così mi pare
ciao
roberto tosini
Si, in questo caso esenzione di tipo oggettivo. Sono esenti i contributi
ricevuti da enti pubblici per fare attività formativa, anche se il soggetto
ricevente sia una società o un ente commerciale.
L'articolo 10, n. 20, stabilisce invece un'esenzione soggettiva: l'attività
è esente se a farla sono soggetti con determinate caratteristiche.
non potrebbe essere diversamente.