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Valutazione quota socio deceduto.

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Clyde

unread,
Sep 23, 2002, 1:39:08 PM9/23/02
to
Una Sas che possiede un immobile iscritto in contabilità alla data del
decesso di un socio, al valore di 180.000 euro mentre il valore reale si
aggira su 420.000 euro, come deve calcolare la quota da liquidare agli
eredi? Al valore di bilancio o quello reale? Gli eredi potrebbero opporsi al
valore di bilancio, adducendo appunto che realmente vale di piu'? Sarebbe
opportuna una perizia fatta da un CTU?
Attendo risposte e suggerimenti ringraziando anticipatamente.

Rag. Claudio Vandini


Umberto Bottarel

unread,
Sep 24, 2002, 7:48:23 AM9/24/02
to
"Clyde"

> Una Sas che possiede un immobile
> iscritto in contabilità alla data del
> decesso di un socio, al valore di 180.000
> euro mentre il valore reale si
> aggira su 420.000 euro, come deve
> calcolare la quota da liquidare agli
> eredi? Al valore di bilancio o quello reale?
> Gli eredi potrebbero opporsi al
> valore di bilancio, adducendo appunto
> che realmente vale di piu'? Sarebbe
> opportuna una perizia fatta da un CTU?

---------- La liquidazione della quota del socio è regolata dall'art.2289
del Codice civile. Se non è stata regolamentata antecedentemente nell'atto
costitutivo (secondo parte della dottrina), nella determinazione del valore
della quota si deve tener conto del valore effettivo dei beni (420.000
euro), del valore di avviamento e degli utili maturati alla dat deld decesso
(Cass. 93/7595).
Se non si arriva ad un accordo, ci sono 2 possibilità: o un arbitrato o il
giudice.

Vedi anche.
Il Sole 24 Ore lunedì 04 ottobre 1999, pagina 750 A cura di: Cristofori G.
L'ESPERTO RISPONDE
BILANCIO E CONTABILITA' LE MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL SOCIO SNC RECEDUTO

In caso di recesso di un socio di una Snc composta da due soli soci
con quote paritarie nominali di 10 milioni ciascuno, vorrei sapere se
puo` essere considerato in capo alla societa` l'obbligo di liquidare
al socio receduto la quota pattuita pari a 500 milioni e quindi quale
dovrebbe essere la registrazione in partita doppia di tale situazione
debitoria della societa` nei confronti del socio recedente. Inoltre,
e` civilisticamente e fiscalmente corretto imputare a costi della
societa` gli interessi derivanti da un eventuale prestito a tre anni
dalla stessa richiesto a una banca per liquidare la quota del socio
receduto?
[108691]
Cinzia Cornalli - BREMBATE DI SOPRA
-----
La norma di riferimento in ordine alle modalita` di determinazione
della quota da liquidarsi al socio di societa` in nome collettivo
contenuta nell'articolo 2289 del Codice civile dispone che, nei casi
di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, questi
o i suoi eredi abbiano diritto soltanto a una somma che rappresenti
il valore della quota e che la liquidazione debba avvenire in base
alla situazione patrimoniale della societa` nel giorno in cui si
verifica lo scioglimento. In dottrina prevale l'opinione che
riconosce nella liquidazione della quota al socio un debito proprio
della societa`. Secondo tale indirizzo, pertanto, l'obbligo di
liquidare la quota del socio recedente incombe sulla societa` e non
in capo ai soci superstiti.
L'importo di spettanza del socio recedente, ossia la somma di denaro
che rappresenta il valore della quota, determinata in base alla
situazione patrimoniale della societa` nel giorno in cui si verifica
lo scioglimento, deve rappresentare la quota di capitale sociale,
delle riserve, dell'utile o della perdita relativa alla porzione di
esercizio in corso al momento dello scioglimento, di pertinenza del
socio recedente nonche`, infine, il controvalore della quota parte
delle plusvalenze latenti nel patrimonio aziendale e del valore
attribuibile all'avviamento pure di spettanza dello stesso. Nel
nostro caso, pertanto, la societa` potra` liquidare al socio receduto
la quota di 500 milioni, anche se la quota sociale ha un valore
nominale di 10 milioni. Contabilmente tale situazione sara` cosi`
rappresentabile:
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Non parrebbero esservi, infine, particolari problemi in ordine alla
deducibilita` fiscale degli interessi passivi.
Si consideri, invece, il rilevante problema connesso all'obbligo di
ripristino della pluralita` dei soci nel periodo di sei mesi
successivo al recesso, disposto dall'articolo 2272 n.4 del Codice
civile, onde evitare lo scioglimento della societa` e la conseguente
assegnazione dell'azienda all'unico socio superstite, con tutte le
rilevanti conseguenze del caso, anche di natura fiscale.

Saluti
Umberto


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