Tento di abbattere il costo dei beni strumentali di un vecchio medico
che li ha accumulati religiosamente nel corso degli anni, senza
estrometterli dalla contabilita'. Con il risultato che gli studi di
settore sono schizzati alle stelle.
In realta' molti dei beni sono a mio avviso articoli di cancelleria
e/o complementi di arredamento e non dovrebbero rimanere in
contabilita' se non nell'anno in cui vengono registrati come costo.
Quindi, ed ecco la domanda- cosa si intende per bene strumentale? (ai
fini della compilazione degli studi di settore e/o Unico). Un
temperamatite e' un bene strumentale? Forse no. La fotocopiatrice
sicuramente si, ma nella fascia di oggetti che idealmente li separa vi
e' – a mio avviso- una incertezza.
In rete ho trovato una bella nozione di bene strumentale:
“la nozione di bene strumentale implica il riferimento a tutti i beni,
materiali ed immateriali, destinati durevolmente nell'azienda
all'esercizio dell'attività specifica” (cfr
http://www.fiscoetasse.it/forum/dillo-fisco-e-tasse/29640-nozione-di-bene-strumentale.html).
Ma a questo punto cosa significa durevole.
Voi come vi comportate?
Ciao
Bubu
>Durevole significa letteralmente "che deve durare" quindi deve essere
>una cosa che dura almeno qualche anno. Tu puoi dire che anche il
>temperamatite dura qualche anno, ma qui subentra il buon senso che
>nessun libro può spiegare... io metto tra i beni ammortizzabili solo
>queelo che supera una cifra minima, almeno i 50 €uro... della serie, se
>una compra una calcolatrice manuale che costo 10 euro la metto come
>cancelleria, se invece compra una calcolatrice elettrica e spende 80
>€uro, la metto tra i beni ammortizzabili...
Inserisci ner registro dei beni ammortizzabili anche i beni< a
516,(non ricordo) euro?
Secondo me l'obbigo (residuale) vale solo per i beni che si intenda
ammortizzare. (non quelli il cui costo viene deotto nel corso
dell'unico anno)
Ciao.
"bubu" <rise...@iol.it> ha scritto nel messaggio
news:pbv2a4lviqkdhjkar...@4ax.com...
> Secondo me l'obbigo (residuale) vale solo per i beni che si intenda
> ammortizzare. (non quelli il cui costo viene deotto nel corso
> dell'unico anno)
> Ciao.
non è vero
tutti i beni strumentali di qualsiasi valore vanno caricati sul registro
beni strumentali, anche al fine di tenerne conto per determinare la base
calcolo manutenzioni deducibili..
saluti
Scusa Ponzio, ma per quanto abbia cercato, non ho ancora trovato una
fonte normativa che supporti l'obbligo di inserire nel registro dei
beni ammortizzabili tutti i beni strumentali.
Copio/incollo D.P.R. 600/1973 Accertamento delle imposte sui redditi
omissis
art. 16 - Registro dei beni ammortizzabili
[1] Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al
primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni
ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione.
Omissis
Non si parla di professionisti. Ed il legislatore non li ha
implicitamente compresi nell'elenco dei soggetti obbligati perche'
questi vengono citati al secondo comma. In caso contrario non avrebbe
specificato il comma.
Ciao
"bubu" <rise...@iol.it> ha scritto nel messaggio
news:2bl3a4dmk6980hpib...@4ax.com...
> Non si parla di professionisti. Ed il legislatore non li ha
> implicitamente compresi nell'elenco dei soggetti obbligati perche'
> questi vengono citati al secondo comma. In caso contrario non avrebbe
> specificato il comma.
> Ciao
Io avevo quotato solo la tua ultima in generale e non mi riferivo al
professionista (anche perchè non deve calcolare il 5% dei beni strumentali
per la deduzione delle manutenzioni)
ciao
>Io avevo quotato solo la tua ultima in generale e non mi riferivo al
>professionista (anche perchè non deve calcolare il 5% dei beni strumentali
>per la deduzione delle manutenzioni)
>
>ciao
Quindi, anche secondo te non vi e' un obbligo di inserire nel registro
dei beni ammortizzabili quelli di cui non si deduce la quota di
ammortamento nell'anno ? (ovvero prospetto da inserire a fine anno nel
registro acquisti per quelli che sono in contabilita' ordinaria oppure
semplice elenco da consegnare in caso di richiesta da parte dell'Ade
per quelli che sono in semplificata)
Non è del tutto vero...
Art. 54, comma 2, TUIR (in tal senso modificato dalla Finanziaria 2008):
"Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla
manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni,
che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di
sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i
beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo
d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni
[...]".
Errata corrige: Finanziaria 2007.
"Mr Spock" <sp...@enterprise.com> ha scritto nel messaggio
news:2cDok.30$G%.42@nntpserver.swip.net...
> "ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio
> news:48a2936e$0$41659
>> non mi riferivo al professionista (anche perchč non deve calcolare il 5%
>> dei beni strumentali per la deduzione delle manutenzioni)
>
> Non č del tutto vero...
> Art. 54, comma 2, TUIR (in tal senso modificato dalla Finanziaria 2008):
> "Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla
> manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni,
> che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del
> costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo
> d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo
> complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta
> all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del
> decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
> successive modificazioni [...]".
>
>
si vabbč, qui si parlava di piccoli beni strumentali e a quelli si faceva
riferimento..
bye
In realtà l'inserimento o meno di tali beni nel registro dei beni
ammortizzabili è un falso problema, in quanto le istruzioni agli sds dicono
chiaramente che "va computato il valore dei beni strumentali il cui costo
unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano
stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro
degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette".
Quindi in teoria anche i beni strumentali di importo < 516,46 euro, anche se
non rilevati nel registro dei beni ammortizzabili, andrebbero inseriti nel
campo "valore dei beni strumentali".
Poi è anche vero che non inserendoli sono più difficilmente individuabili.
Ciao.