Il mio dubbio è se sia lecita questa interpretazione in quanto l'art.4 co.4
let. b) mi dice che le prestazioni di servizi relative a beni mobili si
considerano effettuate nel territorio dello Stato. Ritengo che la
riparazione dell'auto rientri tra le prestazioni di servizi su cose mobili
che, essendo stata eseguita in Italia, deve scontare l'IVA che pertanto non
va rimborsata.
Mi sfugge qualcosa?
Grazie,
Claudio Piazzetta - praticante
Il riferimento normativo sarebbe l'art. 38-ter del dpr 633/72. Tale articolo
tratta i rimborsi iva a soggetti non residenti.
Però mi risulta strano che un cittadino "privato" extracee possa richiedere
il rimborso dell'iva.
E comunque a mio parere il soggetto italiano non dovrebbe emettere nota di
accredito e nemmeno "rimborsare" l'iva.
Ciao
Ermanno
scusate, come al solito ci metto del mio, ma non è che l'originario
"quesitante" non volesse far riferimento al 38 quater?
a essere sincero non so come fare per trovare un raccordo con una
prestazione di servizi a cittadino extraue, ma se l'ha detto la gdf
... ;-)
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Marco Bottale dottcomm in Milano
egosumquisum<a>despammed.com
Infatti non mi pare possibile .... ma non si sa mai ;-)
Ciao
Ermanno
>scusate, come al solito ci metto del mio, ma non è che l'originario
>"quesitante" non volesse far riferimento al 38 quater?
>a essere sincero non so come fare per trovare un raccordo con una
>prestazione di servizi a cittadino extraue, ma se l'ha detto la gdf
>... ;-)
>
Escluderei il 38-quater, che si applica solo per cessioni di beni e il
38-ter che riguarda soggetti passivi d'imposta nel loro paese.
E non so a che altro rifarmi...
Luca Carrera
Umberto Bottarel <eurevi...@iol.it> wrote in message
mShi9.17038$Hc7.2...@twister1.libero.it...
Ciao
Ermanno
>
>
> Umberto Bottarel <eurevi...@iol.it> wrote in message
> mShi9.17038$Hc7.2...@twister1.libero.it...
> > "Kabubi"
> > > Una cittadina svizzera (privata) viene
> > > in Italia e, a causa di un incidente
> > > stradale, si fa riparare l'automobile in una carrozzeria italiana, chi
> gli
> > > fa il lavoro fa ricevuta fiscale con Iva.
> > > La GdF dice alla svizzera che può farsi rimborsare l'IVA e chi le ha
> fatto
> > > il lavoro le stacca l'assengno per l'importo dell'Iva.
> > -----
> > Il Sole 24 Ore lunedì 30 agosto 1999, pagina 502 A cura di: Gambetti
> Io non ne sarei cosě sicuro.
> Mah?
---- Anche secondo me non esiste nessuna importazione temporanea.
Cmq leggete la RM sottoriportata:
--- RIS 13.11.1978 PROT.410827SERVIZI INTERNAZIONALI - PRESTAZIONI RESE NEI
CONFRONTI DI UN SOGGETTO RESIDENTE ALL'ESTERO
Con istanza diretta alla scrivente il titolare della ditta in oggetto
ha chiesto di conoscere se siano imponibili all'I.V.A.:
- le prestazioni di servizi di officina rese nello Stato sul proprio
autoveicolo con targa estera;
....
Al riguardo, come si e` avuto modo di chiarire in precedenti
occasioni, devesi confermare, in ordine al primo quesito posto, che - ove
l'autovettura sia di proprieta` personale dell'istante o non risulti
intestata alla ditta straniera che ha l'ufficio in Italia - le cennate
prestazioni di servizi essendo comprese tra i trattamenti previsti
dall'art.176 del T.U. approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 rientrano
tra quelle non imponibili all'I.V.A. di cui all'art. 9 punto 9) del D.P.R.
26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, essendo eseguite nei
confronti di un committente residente all'estero.
In tal caso si precisa che sui documenti rilasciati per dette
prestazioni e` necessario indicare, ai fini, anche, di eventuali
controlli, il tipo e il numero di targa dell'autoveicolo nonche` il
riferimento all'art.9 punto 9) del D.P.R. n.633 che prevede il
beneficio in questione.
Per contro, la cennata agevolazione non si rende esplicabile qualora
l'autovettura sia di proprieta` della ditta estera e quest'ultima si avvalga
dello Stato di un ufficio recapito che, come tale, costituisce una
stabile organizzazione; in tal caso per le prestazioni di
riparazione si rende regolarmente dovuto il tributo, fermo restando il
diritto per il committente di recuperarlo tramite il proprio ufficio
recapito ai sensi dell'art.19, previa osservanza degli adempimenti previsti
agli effetti dell'I.V.A.
....
Ciao
Ermanno
--- Sei un miscredente :))))
Si vede che i veicoli con targa estera viaggiano in regime di temporanea
importazione senza bisogno di una dichiarazione doganale, per effetto di
un'agevolazione generale su alcuni beni, (art.175 .. "traffico
internazionale" e art.214 ... "movimenti di veicoli ...".
Convinto?
Ciao
Umberto
Si ;-))
> Si vede che i veicoli con targa estera viaggiano in regime di temporanea
> importazione senza bisogno di una dichiarazione doganale, per effetto di
> un'agevolazione generale su alcuni beni, (art.175 .. "traffico
> internazionale" e art.214 ... "movimenti di veicoli ...".
> Convinto?
No. :-)
La vettura del privato comunque non è una "merce".
Possibile che il privato IntraCee paghi l'iva e il privato Extracee no?
Mah? ;-)))))
Ciao
Ermanno
> Ciao
> Umberto
>
>
> > Convinto?
> No. :-)
---- Se manca la fede, non bastano le prove razionali di San Tommaso.
E che tu eri un filosofo :))))
> La vettura del privato comunque non è
> una "merce".
--- Perchè no?
I veicoli sono *merce* nelle norme doganali (vedi art.214).
> Possibile che il privato IntraCee paghi
> l'iva e il privato Extracee no?
---- Il comunitario privato è come l'italiano.
Paga, paga ...
L'extra comunitario è agevolato per normative valide a livello
internazionale ...
Mah? ;-)))))
Ciao
Umberto
Ma lo svizzero che entra in Italia per turismo paga secondo te le cauzioni
di cui all'art. 182?
Ciao
Ermanno
Sintesi:
Infatti, per quanto concerne quella di cui al punto sub a), devesi
evidenziare, ai fini del regime doganale in cui vengono a trovarsi nello
Stato i veicoli ad uso privato, che l' art. 216 del citato Testo unico
doganale ha previsto esplicitamente la facoltà per il Ministero delle
finanze di esentare dall' obbligo dell' emissione dei documenti doganali e
delle prestazioni di garanzia, ai fini della temporanea importazione, fra l'
altro, i veicoli stradali di cui alla già menzionata Convenzione di New
York, e cioè quei veicoli privati che risultano circolare - e tali sono
quelli che interessano in questa sede - a scopo turistico.
A tale previsione legislativa è stata data attuazione con DM 24-8-1970, per
cui i veicoli in questione, circolanti nel territorio doganale dello Stato,
vengono a trovarsi direttamente in regime di temporanea importazione senza
che i proprietari degli stessi siano tenuti ad alcun adempimento doganale.
Da quanto sopra, discende che la circolazione, a scopo turistico, nel
territorio nazionale degli autoveicoli immatricolati all' estero,
attualmente si svolge per legge in regime di temporanea importazione, ex se,
a prescindere dall' iter procedimentale previsto in materia per le merci
estere in generale.
Grazie per l'interessi ed i preziosi spunti, mi sono fatto una cultura in
tema di dogane.
Claudio Piazzetta - praticante
Versione estesa (ho lasciato la premessa che cmq è uguale alla nostra)
Risoluzione ministeriale Min. Fin. Dir. Gen. Tasse e Imposte indirette sugli
affari 30-03-1985, n. 426728
IVA. Servizi internazionali. Servizi relativi a beni in esportazione o
importazione. Autoveicoli immatricolati all'estero. Riparazioni effettuate
nel territorio nazionale. Regime esonerativo. Ammissibilità. Condizioni.
[...]
Va rilevato, in via preliminare, come, per effetto ed in applicazione del
combinato disposto degli artt. 7, ultimo comma e 9, punto 9, del DPR n.
633/1972 non siano imponibili ad IVA, fra l' altro, i trattamenti di cui
all' invocato art. 176 del Testo unico approvato con DPR 23-1-1973, n. 43,
eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati,
nonché su beni nazionali o nazionalizzati destinati ad essere esportati da o
per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel
territorio dello Stato.
Orbene, da un' attenta lettura della citata disposizione dell' art. 9, si
evince che l' operatività di detta norma è subordinata alla sussistenza
delle seguenti condizioni:
a) deve trattarsi di beni non ancora definitivamente importati, cioè, tra l'
altro, di beni in temporanea importazione, ovvero di beni nazionali o
nazionalizzati destinati ad essere esportati;
b) relativamente a detti beni, devono essere effettuate prestazioni di
servizi rientranti tra quelle indicate dalla già richiamata norma del Testo
unico doganale, la quale indica, ai fini del beneficio in questione, quei
tipi di prestazione che possono essere effettuati, indipendentemente dal
regime doganale contemplato dalla stessa.
Ciò premesso, è dato riscontrare come, nella fattispecie prospettata dalla
società, ricorrano entrambe le predette condizioni.
Infatti, per quanto concerne quella di cui al punto sub a), devesi
evidenziare, ai fini del regime doganale in cui vengono a trovarsi nello
Stato i veicoli ad uso privato, che l' art. 216 del citato Testo unico
doganale ha previsto esplicitamente la facoltà per il Ministero delle
finanze di esentare dall' obbligo dell' emissione dei documenti doganali e
delle prestazioni di garanzia, ai fini della temporanea importazione, fra l'
altro, i veicoli stradali di cui alla già menzionata Convenzione di New
York, e cioè quei veicoli privati che risultano circolare - e tali sono
quelli che interessano in questa sede - a scopo turistico.
A tale previsione legislativa è stata data attuazione con DM 24-8-1970, per
cui i veicoli in questione, circolanti nel territorio doganale dello Stato,
vengono a trovarsi direttamente in regime di temporanea importazione senza
che i proprietari degli stessi siano tenuti ad alcun adempimento doganale.
Da quanto sopra, discende che la circolazione, a scopo turistico, nel
territorio nazionale degli autoveicoli immatricolati all' estero,
attualmente si svolge per legge in regime di temporanea importazione, ex se,
a prescindere dall' iter procedimentale previsto in materia per le merci
estere in generale.
Per tali considerazioni, legittimamente si appalesa nella fattispecie, a
giudizio della scrivente, l' operato dell' officina, volto a considerare in
temporanea importazione i veicoli in questione, senza attribuire rilevanza
alcuna alla assenza di adempimenti doganali a carico dei cittadini
stranieri, proprietari di detti beni.
Parimenti sussistente si appalesa nel caso in esame, l' ulteriore requisito
di legge di cui al precedente punto b), quale presupposto necessario ai fini
dell' applicabilità dell' ormai noto punto 9 dell' art. 9 del DPR n. 633.
Ed infatti, fra i "trattamenti" elencati tassativamente dal più volte
menzionato art. 176 del Testo unico doganale e richiamati, in forma
esplicita, dal predetto art. 9, figurano anche le "riparazioni", le quali
invero risultano essere effettuate nella fattispecie di cui in questione.
Ciò stante, priva di fondamento giuridico si appalesa, secondo questa
Direzione generale, la tesi dei verbalizzanti, diretta ad escludere la
riconducibilità delle predette prestazioni alla previsione normativa della
disposizione dell' art. 9, nonostante che sui relativi documenti, fossero
stati indicati - giusta le istruzioni di questa Direzione generale - il tipo
ed il numero di targa dell' autoveicolo, nonché il riferimento alla norma di
legge per ultimo citata, che prevede il beneficio della non imponibilità.
Tali conclusioni, in sostanza, risultano in linea con l' orientamento
ministeriale ormai consolidato in materia (vedi le risoluzioni ministeriali
410396 dell' 11-6-1976, 520525 del 25-6-1976 e 410827 del 13-11-1978 ).
Per completezza di trattazione, la scrivente ritiene di non poter concordare
con il parere dell' Ispettorato, laddove si è inteso escludere dal beneficio
della non imponibilità di cui sopra i cittadini stranieri privati ed i
soggetti d' imposta che utilizzano i propri autoveicoli a scopo turistico e
non nell' esercizio d' impresa.
Ove infatti si accedesse a tale tesi, risulterebbe priva d' efficacia
giuridica la già richiamata Convenzione di New York del 1954, la quale è
stata posta dal nostro legislatore, per le ragioni addotte più innanzi, a
fondamento delle disposizioni doganali vigenti nella materia de qua.
Al riguardo, va sottolineato come l' intendimento precipuo dei vari Stati
(ivi compreso quello italiano) nel dare esecuzione alla predetta
Convenzione, sia stato appunto quello di favorire il turismo internazionale.
Per siffatta motivazione, sono state previste, da specifiche leggi nazionali
(fra cui quella italiana già richiamata), disposizioni relative alle
facilitazioni doganali per la circolazione dei veicoli stradali privati.
Tanto premesso, l' Ufficio IVA - quale titolare del potere di accertamento
cui incombe la valutazione degli elementi raccolti in sede di verifica -
provvederà, qualora non rinvenga altri elementi al di fuori di quelli
segnalati dai verbalizzanti dai quali si possano trarre indicazioni atte ad
avvalorare la tesi dei medesimi, ad adottare i provvedimenti di propria
competenza, avuto riguardo alle determinazioni contenute nella presente
ministeriale.
Umberto Bottarel <eurevi...@iol.it> wrote in message
dHAi9.22915$Hc7.3...@twister1.libero.it...
> Ma lo svizzero che entra in Italia per turismo paga secondo te le cauzioni
> di cui all'art. 182?
La risposta è no a questo punto. :-))
Vabbè ... quindi l'italiano che fa il turista in Italia paga, l'Americano
no!! :-)))
Mah???? ;-)
Ciao
Ermanno
>
> Ciao
> Ermanno
>
> Vabbè ... quindi l'italiano che fa il turista
> in Italia paga, l'Americano
> no!! :-)))
> Mah???? ;-)
---- Ma c'è la par condicio ... se tu vai in Svizzera e ti fanno danno non
paghi l'iva.
> Mah???? ;-)
Ciao
Umberto