Umberto
Riscossione
L'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo che devono
essere utilizzati dalle società cooperative e loro consorzi per il
versamento del contributo biennale per le spese riguardanti le ispezioni
ordinarie e, in caso di ritardo od omissioni, le relative sanzioni ed
interessi, per la relativa maggiorazione per la destinazione di una quota
della destinazione di una quota degli utili annuali ai fondi previsti dall'
articolo 11, comma 1, della legge 31 dicembre 1992, n. 59, e per la
devoluzione del patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione.
I codici sono i seguenti:
- 3010 "Contributo biennale ed eventuali maggiorazioni ed interessi -
Articolo 8 D.Lgs del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947";
- 3011 " Maggiorazione 10 per cento ed interessi dovuti dalle cooperative
Edilizie - Articolo 20 legge n. 59/1992;
3012 " Quota del 3 per cento degli utili d'esercizio - Articolo 11, comma 4
e 6, legge n. 59/1992;
3013 "Residui del patrimonio netto delle società cooperative in liquidazione
ed interessi - Articolo 11, comma 5 e 6, Legge n. 59/1992;
3014 " Sanzioni relative ai codici 3010. 3011, 3012, 3013".
Risoluzione Agenzia delle Entrate 16 giugno 2004, n. 87/E