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parcella avvocato

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Luca R.

unread,
Apr 7, 2009, 9:52:26 AM4/7/09
to
un avvocato ha emesso parcella nei confronti di un proprio cliente privato.

su questa parcella ha evidenziato la ritenuta di acconto in quando detta
parcella sarò pagata da una compagnia di assicurazione.

è corretta la parcella dell'avvocato?

Luca R.

~fdr~

unread,
Apr 7, 2009, 9:56:34 AM4/7/09
to
Luca R. ha scritto:

Si.
--
fdr

f.

unread,
Apr 7, 2009, 10:19:48 AM4/7/09
to

Assolutamente no,
dato che il cliente dell'avvocato è il privato.
Ma nella pratica si lascia sempre perdere per evitare di perdere ulteriore
tempo,
va bene tutto.
f.

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/

casanmaner

unread,
Apr 7, 2009, 10:34:06 AM4/7/09
to

"f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
news:87Z4Z22Z116Y12...@usenet.libero.it...

> Il 07 Apr 2009, 15:52, "Luca R." <lu...@studiorevelli.com> ha scritto:
>> un avvocato ha emesso parcella nei confronti di un proprio cliente
> privato.
>>
>> su questa parcella ha evidenziato la ritenuta di acconto in quando detta
>> parcella sarò pagata da una compagnia di assicurazione.
>>
>> è corretta la parcella dell'avvocato?
>>
>> Luca R.
>>
>
> Assolutamente no,
> dato che il cliente dell'avvocato è il privato.
> Ma nella pratica si lascia sempre perdere per evitare di perdere
> ulteriore
> tempo,
> va bene tutto.
> f.

In verità se a pagare, anche se per conto del privato, è l'assicurazione la
ritenuta va fatta.
ciao
Ermanno


aa

unread,
Apr 7, 2009, 11:22:48 AM4/7/09
to

>
> In verità se a pagare, anche se per conto del privato, è l'assicurazione
> la ritenuta va fatta.
> ciao
> Ermanno
>

Quando il soggetto che effettua il pagamento è un sostituto d'imposta la
ritenuta deve essere eseguita anche se la fattura è emessa nei confronti di
un soggetto privato non sostituto d'imposta.

f.

unread,
Apr 7, 2009, 11:41:28 AM4/7/09
to

Ermanno stavolta non sono d'accordo,

FISCO OGGI DEL 02 03 2004 - Edizione delle 14:30


Nella sentenza del giudice
Il corretto trattamento fiscale
del rimborso spese alla parte vittoriosa
Comportamenti diversi a seconda che il soccombente rifonda alla controparte
o che vi sia distrazione a favore dell'avvocato
ECC

CASO A) Sentenza con condanna al rimborso delle spese

ai fini dell'obbligo di effettuazione e successivo versamento della ritenuta
d'acconto, poiché il pagamento dell'onorario viene effettuato direttamente
dal cliente vittorioso, è evidente che, se esso assume la qualifica di
sostituto di imposta, dovrà procedere al versamento della ritenuta
d'acconto. Qualora, invece, sia, ad esempio, un privato non avrà alcun
obbligo

CASO B) Sentenza con condanna delle spese con distrazione a favore del
legale
ai fini dell'obbligo di effettuazione e successivo versamento della ritenuta
di acconto, occorre ricordare che l'articolo 25 del Dpr n. 600/1973
statuisce l'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo,
"ancorché ...rese a terzi o nell'interesse di terzi". Quindi, come precisato
nella circolare 203/E del 6 dicembre 1994, se il soccombente riveste la
qualifica di sostituto di imposta, sarà tenuto a operare (e a versare) la
ritenuta d'acconto sul compenso erogato al legale distrattario, che lo
percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del
suo cliente vittorioso


Il punto è che tutti trattano l'hp generale come se si verificasse sempre
l'hp B)
che invece, ai sensi del codice di procedura civile, si verifica unicamente
se:
l'avvocato vittorioso ha chiesto al giudice la distrazione della somma
e sopratutto
il giudice l'ha concessa in sentenza.
Ciao.

casanmaner

unread,
Apr 7, 2009, 1:13:10 PM4/7/09
to
f. l'art. 25, c. 1, dispone che i soggetti di cui all'art. 23, che
corrispondano compensi per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché prestate
a terzi o nell'interesse di terzi, devono effettuare la ritenuta.
In questo caso l'assicurazione corrisponde all'avvocato un compenso per una
prestazione resa ad un terzo. E visto che l'assicurazione č uno dei soggetti
di cui all'art. 23 deve effettuare la ritenuta.
Diverso č il caso in cui l'assicurazione pagasse direttamente il privato e
con quei soldi il privato pagasse il suo avvocato.
ciao


e d e n ®

unread,
Apr 7, 2009, 1:14:06 PM4/7/09
to
"f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio

> Ermanno stavolta non sono d'accordo,


>
> FISCO OGGI DEL 02 03 2004 - Edizione delle 14:30

Ma è proprio l'articolo del decreto che recita chiaramente che ad applicare la
ritenuta di acconto è sempre il soggetto che eroga materialmente il compenso anche
se per conto di terzi ...

--
eden ®
--
studiofortunato.net


casanmaner

unread,
Apr 7, 2009, 1:14:04 PM4/7/09
to

"casanmaner" <x...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:grg1ks$bv9$1...@tdi.cu.mi.it...
> Diverso è il caso in cui l'assicurazione pagasse direttamente il privato e

diverso SAREBBE ....

ciao

f.

unread,
Apr 8, 2009, 3:20:25 AM4/8/09
to
Il 07 Apr 2009, 19:13, "casanmaner" <x...@tin.it> ha scritto:
> f. l'art. 25, c. 1, dispone che i soggetti di cui all'art. 23, che
> corrispondano compensi per prestazioni di lavoro autonomo, ancorch�

prestate
> a terzi o nell'interesse di terzi, devono effettuare la ritenuta.
> In questo caso l'assicurazione corrisponde all'avvocato un compenso per
una
> prestazione resa ad un terzo. E visto che l'assicurazione � uno dei

soggetti
> di cui all'art. 23 deve effettuare la ritenuta.
> Diverso � il caso in cui l'assicurazione pagasse direttamente il privato e

> con quei soldi il privato pagasse il suo avvocato.
> ciao
>

E' una questione infinita,
capisco il tuo pto di vista.
Il mio � che nel caso di liquidazione delle spese legali,
la parte soccombente non ha ricevuto nessuna prestazione dal legale
vittorioso,
il "rapporto" � tra la parte vittoriosa e il suo legale,
la parte soccombente viene condannata a rimborsare le spese legali alla
parte vittoriosa nella misura liquidata dal giudice ,
paga la parte vitttoriosa, il legale emette fattura vs il suo cliente
vittorioso.
Il legale non ha effettuato nessuna prestazione vs la parte soccombente,
questo � il caso a cui ho fatto riferimento con il mio post.
C'� un unica eccezione nello schema da me indicato, la distrazione ecc. ecc.
Tutto questo non interessa a nessuno, ovvero scade di significato nel 99,99%
dei casi.
Mi sono capitati un paio di casi nei quali avevo la necessit� di far valere
questa mia posizione,
si trattava di soldi,
le "controparti" erano soggetti diciamo di un certo prestigio, ovvero
avevano un loro ufficio legale interno,
sar� stato fortunato ma dopo una serie di confronti hanno accettato e
avvallato questo ragionamento,
e non l'avrebbero mai fatto se non ne fossero stati convinti.
Ho avuto queste necessit� su precise richieste di clienti.
Comunque salvo questi casi particolari, nessuno contester� mai in queste
fattispecie,
ritenuta s� o ritenuta no.
Ciao e buon lavoro.

f.

unread,
Apr 8, 2009, 3:20:25 AM4/8/09
to
Il 07 Apr 2009, 19:13, "casanmaner" <x...@tin.it> ha scritto:
> f. l'art. 25, c. 1, dispone che i soggetti di cui all'art. 23, che
> corrispondano compensi per prestazioni di lavoro autonomo, ancorch�

prestate
> a terzi o nell'interesse di terzi, devono effettuare la ritenuta.
> In questo caso l'assicurazione corrisponde all'avvocato un compenso per
una
> prestazione resa ad un terzo. E visto che l'assicurazione � uno dei

soggetti
> di cui all'art. 23 deve effettuare la ritenuta.
> Diverso � il caso in cui l'assicurazione pagasse direttamente il privato e

> con quei soldi il privato pagasse il suo avvocato.
> ciao
>

E' una questione infinita,

casanmaner

unread,
Apr 8, 2009, 12:21:42 PM4/8/09
to
"f." <vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
news:87Z4Z22Z116Y12...@usenet.libero.it...
>

> E' una questione infinita,
> capisco il tuo pto di vista.
> Il mio � che nel caso di liquidazione delle spese legali,
> la parte soccombente non ha ricevuto nessuna prestazione dal legale
> vittorioso,
> il "rapporto" � tra la parte vittoriosa e il suo legale,


> la parte soccombente viene condannata a rimborsare le spese legali alla
> parte vittoriosa nella misura liquidata dal giudice ,
> paga la parte vitttoriosa, il legale emette fattura vs il suo cliente
> vittorioso.
> Il legale non ha effettuato nessuna prestazione vs la parte soccombente,
> questo � il caso a cui ho fatto riferimento con il mio post.


Su questo non c'� dubbio, infatti la fatturazione deve essere effettuata nei
confronti del cliente da parte del legale.
Il punto per� � un'altro. Chi ha corrisposto (pagato materialmente) il
compenso � un sostituto d'imposta e lo ha fatto per conto del cliente
dell'avvocato.
E come sostituto d'imposta nel momento in cui corrisponde compensi, anche se
nell'interessi di terzi (appunto il caso in cui la prestazione non �
nell'interesse di chi corrisponde il compenso ma del cliente dell'avvocato),
deve effettuare la ritenuta. Difficile dare una diversa interpretazione
all'art. 25 del dpr 600/73.
Diversamente dovresti spiegare quando si ha la corresponsione di compensi
per prestazione non effettuate nell'interesse proprio di chi corrisponde ma
nell'interessi di terzi.
ciao


f.

unread,
Apr 9, 2009, 2:14:40 AM4/9/09
to

A mio modesto parere unicamente quando vi � la distrazione delle somme,
fattispecie che si verifica (raramente) con la richiesta dell'avvocato al
giudice e
con l'avvallo del giudice in sentenza.
Comunque, ripeto che nel 99,99% lavorando accetto qualunque posizione pur di
non perdere tempo,
discutendo con te mi sono chiaramente fermato su quel 0,001% dei casi e
quindi sui concetti::::--))))
Ciao.

f.

unread,
Apr 9, 2009, 2:29:25 AM4/9/09
to
Il 09 Apr 2009, 08:14, Vi...@Governo.it (f.) ha scritto:
> Il 08 Apr 2009, 18:21, "casanmaner" <x...@tin.it> ha scritto:
> > "f." <vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
> > news:87Z4Z22Z116Y12...@usenet.libero.it...
> > >
> > > E' una questione infinita,
> > > capisco il tuo pto di vista.
> > > Il mio è che nel caso di liquidazione delle spese legali,

> > > la parte soccombente non ha ricevuto nessuna prestazione dal legale
> > > vittorioso,
> > > il "rapporto" è tra la parte vittoriosa e il suo legale,

> >
> >
> > > la parte soccombente viene condannata a rimborsare le spese legali
alla
> > > parte vittoriosa nella misura liquidata dal giudice ,
> > > paga la parte vitttoriosa, il legale emette fattura vs il suo cliente
> > > vittorioso.
> > > Il legale non ha effettuato nessuna prestazione vs la parte
soccombente,
> > > questo è il caso a cui ho fatto riferimento con il mio post.
> >
> >
> > Su questo non c'è dubbio, infatti la fatturazione deve essere effettuata

> nei
> > confronti del cliente da parte del legale.
> > Il punto però è un'altro. Chi ha corrisposto (pagato materialmente) il
> > compenso è un sostituto d'imposta e lo ha fatto per conto del cliente

> > dell'avvocato.
> > E come sostituto d'imposta nel momento in cui corrisponde compensi,
anche
> se
> > nell'interessi di terzi (appunto il caso in cui la prestazione non è

> > nell'interesse di chi corrisponde il compenso ma del cliente
> dell'avvocato),
> > deve effettuare la ritenuta. Difficile dare una diversa interpretazione
> > all'art. 25 del dpr 600/73.
>
>
>
> > Diversamente dovresti spiegare quando si ha la corresponsione di
compensi
> > per prestazione non effettuate nell'interesse proprio di chi corrisponde
> ma
> > nell'interessi di terzi.
> > ciao
> >
>
> A mio modesto parere unicamente quando vi è la distrazione delle somme,

> fattispecie che si verifica (raramente) con la richiesta dell'avvocato al
> giudice e
> con l'avvallo del giudice in sentenza.
> Comunque, ripeto che nel 99,99% lavorando accetto qualunque posizione pur
di
> non perdere tempo,
> discutendo con te mi sono chiaramente fermato su quel 0,001% dei casi e
> quindi sui concetti::::--))))
> Ciao.
> f.


Dai un' occhiata qui
Il Commercialista telematico
L’ASPETTO IRPEF (RITENUTA D’ACCONTO)
Anche in questo caso, si pongono due distinti problemi.
Il primo, è relativo alla necessità o meno dell’applicazione della ritenuta
d’acconto sui
compensi del difensore; il secondo verte invece sul soggetto legittimato a
dedurre il
costo.
Va effettuata la ritenuta d’acconto ?
In riferimento al primo problema, è da rilevare che, con la sentenza n.
3777/82, la
Cassazione ha limitato l’applicabilità dell’articolo 25 alla sola ipotesi in
cui il difensore
sia stato nominato come "distrattario" nella sentenza (siamo quindi nella
lettera b
succitata), sì da liberare il sostituto di imposta soccombente dall’obbligo
di effettuare
detta ritenuta in caso di mancanza di distrazione delle somme. In questa
stessa linea, si
sono schierate successivamente la R.M. 8/1619 dell’8/11/1991, la c.m. n.
203/94,
l’Avvocatura Generale dello Stato, con il parere n. 4332/92.


Poi naturalmente c'è la posizione che segue la tua tesi, non dico di no,
però nel mio caso "serviva" far passare la mia tesi e quello sono riuscito a
far accettare.
Magari nel prossimo caso particolare servirà far passare la tua
e allora utilizzerò le tue preziose
considerazioni.::::::::-------------)))))))))
Buon lavoro!

casanmaner

unread,
Apr 9, 2009, 5:52:54 PM4/9/09
to

"f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
news:87Z4Z22Z116Y1...@usenet.libero.it...

>>
>>
>> > Diversamente dovresti spiegare quando si ha la corresponsione di
> compensi
>> > per prestazione non effettuate nell'interesse proprio di chi
>> > corrisponde
>> ma
>> > nell'interessi di terzi.
>> > ciao
>> >
>>
>> A mio modesto parere unicamente quando vi č la distrazione delle somme,

>> fattispecie che si verifica (raramente) con la richiesta dell'avvocato al
>> giudice e
>> con l'avvallo del giudice in sentenza.

E da dove lo deriveresti in base all'art. 25 del tuir.
Ti faccio un caso.
Tizio, privato, ha un debito verso un professionista Beta. Sempre Tizio ha
un credito verso Alfa, sostituto d'imposta. Tizio chiede ad Alfa di
effettuare il pagamento direttamente a Beta.
Alfa fa o non fa la ritenuta d'acconto sulla base dell'art. 25 del tuir? Se
sě perché? Se no perché?
Bene qui abbiamo che Tizio, privato, ha un debito verso il professionista
Beta. Tizio ha un credito verso l'assicurazione Alfa che lo deve risarcire
delle spese sostenute (probabile, aggiungo io, che si tratti di una "causa"
automobilistica :) ). Tizio chiede che Alfa paghi direttamente Beta invece
di ricevere il risarcimento e poi pagare.
Quale sarebbe la differenza tra le due ipotesi? Non sei di fronte in
entrambi i casi alla corresponsione di un compenso per la prestazione di
lavoro autonomo effettuata nell'interesse di un terzo rispetto a chi
corrisponde il compenso?

ciao


f.

unread,
Apr 10, 2009, 3:24:36 AM4/10/09
to
Il 09 Apr 2009, 23:52, "casanmaner" <x...@tin.it> ha scritto:
>
> "f." <Vi...@Governo.it> ha scritto nel messaggio
> news:87Z4Z22Z116Y1...@usenet.libero.it...
> >>
> >>
> >> > Diversamente dovresti spiegare quando si ha la corresponsione di
> > compensi
> >> > per prestazione non effettuate nell'interesse proprio di chi
> >> > corrisponde
> >> ma
> >> > nell'interessi di terzi.
> >> > ciao
> >> >
> >>
> >> A mio modesto parere unicamente quando vi è la distrazione delle somme,

> >> fattispecie che si verifica (raramente) con la richiesta dell'avvocato
al
> >> giudice e
> >> con l'avvallo del giudice in sentenza.
>
> E da dove lo deriveresti in base all'art. 25 del tuir.
> Ti faccio un caso.
> Tizio, privato, ha un debito verso un professionista Beta. Sempre Tizio ha
> un credito verso Alfa, sostituto d'imposta. Tizio chiede ad Alfa di
> effettuare il pagamento direttamente a Beta.
> Alfa fa o non fa la ritenuta d'acconto sulla base dell'art. 25 del tuir?
Se
> sì perché? Se no perché?

> Bene qui abbiamo che Tizio, privato, ha un debito verso il professionista
> Beta. Tizio ha un credito verso l'assicurazione Alfa che lo deve risarcire
> delle spese sostenute (probabile, aggiungo io, che si tratti di una
"causa"
> automobilistica :) ). Tizio chiede che Alfa paghi direttamente Beta invece
> di ricevere il risarcimento e poi pagare.
> Quale sarebbe la differenza tra le due ipotesi? Non sei di fronte in
> entrambi i casi alla corresponsione di un compenso per la prestazione di
> lavoro autonomo effettuata nell'interesse di un terzo rispetto a chi
> corrisponde il compenso?
>
> ciao
>

Capisco la tua posizione,
però francamente in Italia non sono l'unico ad essermi "inventato" questa
cosa,
di esempi ce ne sono diversi,
sia a favore del mio orientamento,
sia a favore del tuo.

Il regime fiscale degli onorari e delle spese gravanti sulla parte
soccombente
di Umberto La Commara e Francesca Cruciani
(in "il fisco" n. 15 dell'11 aprile 2005, pag. 1-2231)


1. Premessa

Le presenti note sono volte a delineare sinteticamente il regime
fiscale degli onorari e delle spese legali gravanti sul soggetto risultato
essere soccombente in un procedimento dinanzi alle competenti Autorità
giurisdizionali.
La condanna alle spese costituisce un tradizionale principio
civilistico che, come statuito dagli artt. 91 e 97 del codice di rito
civile (1), può trovare estrinsecazione mediante la condanna della parte
soccombente al rimborso a favore di quella vittoriosa delle spese da
quest'ultima sostenute (ex art. 91 del codice di procedura civile) ovvero
attraverso la distrazione a favore del legale della parte vittoriosa degli
onorari e delle spese anticipate (ex art. 93 del codice di procedura
civile) (2).
In questo secondo caso, il giudice, su richiesta del difensore della
parte vittoriosa (3), può disporre nella stessa sentenza in cui condanna il
soggetto soccombente alle spese che queste ultime siano rimborsate
direttamente al legale vincente. Il medesimo effetto, e cioè il pagamento
in favore del difensore della parte vittoriosa, può aversi anche a seguito
di uno specifico accordo tra le parti.
Il rito del contenzioso tributario accoglie il principio della condanna
della parte soccombente alle spese di giudizio, in virtù dell'art. 15 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (4), con radicale innovazione rispetto al
previgente regime fissato in materia dal D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636 (5).
Le seguenti riflessioni sono volte all'individuazione ed all'analisi
degli adempimenti connessi al rimborso delle spese di giudizio posto a
carico del soccombente con riguardo alle due diverse modalità di rimborso
evidenziate in precedenza.


2. Il regime fiscale in caso di condanna al rimborso delle spese senza
distrazione

Il requisito necessario per dedurre l'onere processuale di cui trattasi
è, al pari di qualsiasi altra spesa, l'inerenza all'attività
imprenditoriale.
Ciò significa che il giudizio in esito al quale una parte è stata
ritenuta soccombente deve aver interessato la sfera giuridica dell'impresa
dalla stessa esercitata.
Nel caso di condanna alle spese, senza distrazione delle stesse a
favore del difensore vincente, quest'ultimo emette fattura nei confronti
del proprio cliente e poi riaddebita tale importo al soccombente, per cui,
mentre in capo alla parte vincitrice l'effetto è di piena neutralità, il
soccombente in giudizio è, invece, di fatto inciso, per cui lo stesso può
dedurre la spesa inerente sostenuta sulla base del titolo giustificativo
costituito dalla sentenza di condanna.
Nell'ipotesi di condanna alle spese, senza distrazione delle stesse a
favore del legale della parte vittoriosa, il pagamento degli onorari viene
effettuato direttamente dal cliente vincente al proprio difensore, fatta
salva la successiva ripetibilità nei confronti del soggetto soccombente.
Per quanto attiene agli eventuali obblighi di effettuazione delle
ritenute, a norma dell'art. 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, "I soggetti ... che corrispondono a soggetti residenti nel territorio
dello Stato compensi comunque denominati ... per prestazioni di lavoro
autonomo ... rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con
l'obbligo di rivalsa ...".
È evidente, quindi, che il cliente vittorioso, che paga gli onorari al
proprio difensore con cui è legato da un rapporto di natura sinallagmatica,
è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto sul compenso corrisposto in
ossequio al richiamato dispositivo dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 .
Da ultimo, per quanto attiene ai profili attinenti all'Iva, occorre
innanzitutto richiamare l'art. 18, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 secondo cui "Il soggetto che effettua la cessione di beni o
prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a
titolo di rivalsa, al cessionario o al committente".
La prestazione professionale resa dal difensore della parte vittoriosa
nel giudizio soggiace al principio enunciato dal citato art. 18. Da tale
assunto discende che il professionista addebita l'imposta sul valore
aggiunto inerente alle spese legali al proprio cliente in base al vincolo
di sinallagmaticità richiesto dal citato articolo, stante la totale
estraneità del soccombente in giudizio rispetto al rapporto che intercorre
tra il prestatore del servizio-avvocato ed il committente-cliente.
In base all'art. 21 del D.P.R. n. 633... , l'adempimento correlato
alla prestazione professionale resa dal legale concerne l'obbligo del
prestatore di servizio di emettere fattura al proprio cliente contenente
l'importo dovuto a titolo di onorario e spese, con l'indicazione della
relativa imposta addebitata.
Tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare
al vincitore, rientra anche l'imposta addebitata allo stesso dal proprio
difensore a titolo di Iva. Tale obbligo sorge perché l'imposta predetta
costituisce una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo
dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio, il
cui rimborso spetta anche in assenza di espressa domanda o specifica
pronuncia del giudice (6).
Il principio in base al quale, di norma alla parte vittoriosa spetta il
rimborso dell'Iva corrisposta al proprio difensore, si rinviene anche nella
circolare 6 dicembre 1994, n. 203/E e nella risoluzione 24 luglio 1998,
n. 91/E (7).
La prassi citata ha provveduto inoltre a limitare la regola generale
con riguardo alla qualità personale della parte vittoriosa se in altri
termini essa sia o meno un soggetto che esercita attività d'impresa.
Qualora la parte vittoriosa, sia un soggetto imprenditore (8), il
predetto obbligo processuale di tenere indenne dal pagamento dell'Iva la
parte vittoriosa non troverebbe più applicazione (9).
Nell'ipotesi prospettata, infatti, il soggetto vittorioso ha diritto di
esercitare la detrazione dell'Iva, per cui l'imposta addebitatagli in
rivalsa non costituisce per lui un costo effettivo, per cui potrà
pretendere dalla controparte soccombente soltanto il rimborso di quanto
dovuto a titolo di onorari e di spese, ma non l'Iva addebitata dal
professionista.


3. Il regime fiscale in caso di condanna al rimborso delle spese con
distrazione a favore del difensore della parte vittoriosa

Posto che, come già rappresentato, la normativa processualcivilistica
impone la piena neutralità per la parte vincitrice, ne discende che anche
nell'ipotesi di condanna al pagamento delle spese, con distrazione a favore
del difensore vittorioso si giunge alla stessa conclusione di cui al caso
della condanna senza distrazione e cioè l'insussistenza del costo per la
parte vincitrice in giudizio e la sua deducibilità per quella invece
soccombente, che diviene quindi il soggetto effettivamente inciso.
In effetti, la differenza rilevante tra le due modalità di condanna è
essenzialmente di natura procedurale, in quanto attraverso il meccanismo
della distrazione la parte vincitrice non è tenuta a corrispondere il
compenso spettante al proprio legale, evitando così anche la successiva
azione di ripetizione nei confronti del soccombente.
Pertanto, atteso che in caso di condanna alle spese con distrazione a
favore del difensore vittorioso la parcella di quest'ultimo deve essere
pagata direttamente dalla parte soccombente, che costituisce ovviamente un
soggetto terzo rispetto al rapporto di sinallagmaticità avvocato-cliente,
sarà lo stesso soccombente a dover operare la ritenuta d'acconto prevista
dall'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 .
Sul punto appare utile richiamare le sentenze 22 giugno 1982, n. 3777
(in banca dati "il fiscovideo") e 16 luglio 1991, n. 7879 con le quali la
Corte di Cassazione ha sancito che la ritenuta deve essere posta in essere
anche quando il pagamento viene effettuato da un soggetto terzo del tutto
estraneo al rapporto di sinallagma avvocato-cliente, in ossequio al
disposto letterale del citato art. 25 del D.P.R. n. 600... , laddove
stabilisce tale obbligo in capo ai soggetti che erogano " ... compensi ...
per prestazioni di lavoro autonomo ... rese a terzi o nell'interesse di
terzi".
Indirizzo quest'ultimo pienamente recepito sia dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte con sentenza 25 ottobre 1996, n. 9332 (in "il fisco" n.
43/1996, pag. 10450) che dal Ministero delle finanze con risoluzione 8
novembre 1991, n. 8/1619 in banca dati "il fiscovideo"), in considerazione
che ai fini dell'obbligo di effettuazione della ritenuta è rilevante che la
somma pagata configuri la solutio di una prestazione di lavoro autonomo, a
prescindere dalla circostanza che il pagamento sia eseguito da un terzo per
effetto di una sentenza di condanna (10).
Per quanto riguarda, poi, i profili attinenti all'imposta sul valore
aggiunto, in caso di sentenza con distrazione delle spese a favore del
difensore vincente, quest'ultimo è tenuto comunque ad emettere la fattura
nei confronti del suo cliente (11) che, qualora sia un soggetto passivo ai
fini dell'Iva, ha diritto di recuperare l'imposta in sede di esercizio del
diritto di detrazione, per cui il legale-distrattario potrà richiedere al
soccombente solo l'importo da questi dovuto a titolo di onorari e spese
processuali e non anche quello dell'Iva.


4. Conclusioni

Alla luce delle riflessioni che precedono, è possibile di seguito
sintetizzare gli adempimenti fiscali correlati alle due fattispecie di cui
trattasi.
Per quanto attiene l'ipotesi di condanna al rimborso delle spese senza
distrazione, la parte soccombente è tenuta a rimborsare alla parte
vittoriosa gli onorari e le spese di competenza del legale di quest'ultima.
In particolare, per quanto afferisce l'Iva, addebitata dal difensore
con la fattura emessa nei confronti del cliente-vincitore, detta imposta
non deve essere ricompresa nelle somme da rimborsare soltanto se la parte
vittoriosa è un soggetto passivo ai fini dell'Iva.
Rimane a carico della parte vincitrice l'obbligo di effettuare la
ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600... sul
pagamento della parcella al proprio legale.
Invece, con riferimento all'ipotesi di condanna al rimborso delle spese
con distrazione, la parte soccombente è tenuta a pagare direttamente al
legale vittorioso gli onorari e le spese di competenza di quest'ultimo che
deve emettere la fattura al proprio cliente e, qualora la parte vincente
eserciti un'attività d'impresa, l'Iva indicata in fattura non è da
ricomprendersi tra gli oneri che il soccombente deve corrispondere al
difensore.
Sulla fattura emessa dal difensore, quest'ultimo deve indicare che il
pagamento è effettuato dal soccombente in giudizio al quale la parte
vittoriosa deve rilasciare copia.
Infine, in capo al soccombente è anche l'obbligo di effettuare la
ritenuta di acconto sui compensi corrisposti al legale della parte
risultata vittoriosa.
Note:
(1) Codice di procedura civile

Art. 91
Condanna alle spese

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra
parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale
provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la
competenza.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in
margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo
esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota
in margine all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi
con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui
appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

L'art. 97 del codice di rito civile, Responsabilità dei soccombenti,
disciplina l'ipotesi in cui vi siano più soccombenti nel giudizio e dispone
al comma 1: "Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna
di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella
causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra
esse, quando hanno interesse comune".
(2) In base al dispositivo dell'art. 93 citato, "Il difensore con
procura può chiedere che il giudice nella stessa sentenza in cui condanna
alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non
riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate".
(3) Per riferimenti giurisprudenziali, dottrinali e di prassi in tema
di distrazione delle spese da parte del difensore, cfr. d'Ayala Valva,
Richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore, in "Formulario
tributario", Eti, 2003, pag. 433.
(4) L'art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede la condanna
del soccombente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla
controparte, liquidate con sentenza dalla Commissione tributaria secondo le
tariffe professionali stabilite in relazione alle rispettive qualifiche dei
difensori, salva sempre la possibilità di compensazione totale o parziale a
norma dell'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile (cioè in caso
di soccombenza reciproca o per altri giusti motivi). In tema di
compensazione delle spese di giudizio, amplius A. Buscema, Sulla
compensazione delle spese processuali nell'ambito del giudizio di
cognizione e nell'ambito del giudizio di ottemperanza: ultimi orientamenti,
in "il fisco" n. 39/2004, fascicolo n. 1, pag. 6676.
(5) L'art. 39 del D.P.R. n. 636... in tema di spese processuali
infatti, rinviava alla disciplina del codice di rito civile ma escludeva
espressamente l'applicabilità degli artt. 90 e 97 del predetto testo
normativo. Tale esclusione era avallata dalla giurisprudenza di
legittimità, posto che con sentenza n. 196 del 18-24 novembre 1982 (in "il
fisco" n. 3/1983, pag. 379), la Corte Costituzionale statuiva che
"l'istituto della condanna alle spese del soccombente ha carattere
generale, ma non è assoluto ed inderogabile; può pertanto venire in
rilievo, per escluderlo, la diversità del processo tributario, più snello
dell'ordinario procedimento civile", rilevando ulteriormente che
"l'esclusione della ripetizione delle spese processuali non costituisce
violazione del diritto di difesa, poiché non può affatto dirsi che la
possibilità di conseguire la ripetizione delle spese consenta al
contribuente di meglio difendere la sua posizione e di apprestare meglio le
sue difese".
Conforme all'orientamento citato, Corte Costituzionale, ord. n. 79 del
22 febbraio 1990 (in "il fisco" n. 11/1990, pag. 1748).
(6) L'orientamento indicato è consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione [cfr. Cass., SS. UU., 12 giugno 1982, n. 3544; Cass. 19
gennaio 1981, n. 440 (questa in banca dati "il fiscovideo") e da ultimo
Cass., Sez. III, 24 marzo 2000, n. 3536].
(7) Cfr. risoluzione n. 91/E del 24 luglio 1998, Direzione affari
generali e contenzioso tributario (in "il fisco" n. 33/1998, pag. 11001)
con la quale l'Amministrazione ha chiarito le direttive già emanate con la
circolare n. 203/E del 6 dicembre 1994 (in "il fisco" n. 47/1994,
pag. 11187). Nel predetto provvedimento viene affermato che "agli effetti
dell'Iva il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento
degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte
vittoriosa, è tenuto al pagamento dell'imposta a queste relative. Unica
eccezione si ha nell'ipotesi in cui il vincitore di causa, in quanto
soggetto passivo di imposta, e la vertenza ineriscano l'esercizio della
propria attività di impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione
dell'imposta stessa, di cui subisce la rivalsa economica. Ciò posto, il
legale di controparte può richiedere al soccombente l'importo di quanto
dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche quello
dell'Iva, essendo tale imposta dovuta per rivalsa dal proprio cliente.
Questo orientamento, condiviso dall'Avvocatura Generale dello Stato con
consultiva n. 4332/92 del 5 ottobre 1992, è stato avallato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 3843 del 1° aprile 1995. Si invitano, pertanto,
gli uffici ad effettuare i necessari controlli sugli importi richiesti dai
soggetti vittoriosi in giudizio, al fine di evitare pagamenti di somme non
dovute dall'Amministrazione soccombente".
(8) Cfr. in tal senso la circolare 6 dicembre 1994, n. 203/E, citata.
Può rivelarsi utile precisare che il cliente vittorioso non deve
semplicemente rivestire la qualifica di soggetto passivo d'imposta ma anche
agire nell'esercizio della propria impresa o professione (id est: nel
rispetto del concetto d'inerenza).
(9) La Corte di Cassazione si è espressa in modo conforme alla prassi
ministeriale citata con le sentenze n. 4720 del 21 luglio 1988 e n. 3843
dell'1° aprile 1995.
(10) Per una più ampia disamina, cfr. in dottrina S. Cerato-G.
Popolizio, Il rimborso delle spese e somme pagate al difensore distrattario
dal soccombente, in "il fisco" n. 39/2002, fascicolo n. 1, pag. 6230; A.
Rossi, Condanna al pagamento delle spese di giudizio nel contenzioso
tributario, in "il fisco" n. 38/2001, pag. 12503.
(11) In particolare, l'Amministrazione finanziaria con la circolare 6
dicembre 1994, n. 203/E ha richiamato il parere dell'Avvocatura Generale
dello Stato n. 4332/92 del 5 ottobre 1992, conforme alla sentenza n. 3544
della Cassazione citata sub nota 6, in cui viene precisato che "il
pagamento dell'Iva al difensore della controparte vittoriosa, effettuato
dalla parte soccombente, non trova titolo, e non lo può trovare, nella
rivalsa, che è propria del rapporto sinallagmatico cliente-avvocato e non
può fuoriuscire da quell'ambito, ma piuttosto nella sentenza di condanna
...". L'Avvocatura Generale, afferma inoltre " ... il distrattario è tenuto
ad emettere il documento fiscale con addebito del tributo in via di rivalsa
verso il proprio cliente e la distinta obbligazione per rivalsa, nei
rapporti tra avvocato e cliente, viene ad essere soddisfatta con
l'emissione di fattura, quietanzata a saldo, in cui si evidenzia che non
solo rispetto all'onorario, ma anche rispetto al tributo che vi accede, la
solutio avviene con danaro fornito dal soccombente, vincolato alla
prestazione dalla condanna, mediante un'imputazione qualitativamente
diversa".
Per completezza, a riguardo dell'ipotesi considerata, si osserva come
l'Avvocatura ha puntualizzato che "il soccombente, che abbia effettuato il
pagamento, non può pretendere l'emissione della relativa fattura nei propri
confronti".

Ti saluto e ti faccio i migliori auguri,
è sempre un piacere discutere con te.

Henry

unread,
Apr 10, 2009, 3:55:34 AM4/10/09
to
On Tue, 07 Apr 2009 14:19:48 GMT, Vi...@Governo.it (f.) wrote:

>>
>
> Assolutamente no,
> dato che il cliente dell'avvocato è il privato.
> Ma nella pratica si lascia sempre perdere per evitare di perdere ulteriore
>tempo,
> va bene tutto.
> f.
>
>--------------------------------
>Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/


Non è vero, è assolutamente legittimo. Gli avvocati che lavorano su
sinistri hanno spesso questa casistica. io gli faccio scrivere
"ritenuta d'acconto a carico di xxx"

Henry

f.

unread,
Apr 10, 2009, 4:17:01 AM4/10/09
to

Va bene,
vedi post scritti.
Ho detto che anch'io ho fatto fare "nel concreto" come dici tu in molti
casi.
Però dato che qui si discute sopratutto sui concetti ho evidenziato una
posizione che ho fatto valere in pochi casi ma importanti,
Il concetto non me lo sono inventato la notte di capodanno in preda ai fiumi
dell'alcool,
ma nasce da "parole" della Corte di Cassazione, dalla Corte Costituzionale,
dall'Avvocatura di Stato.
Ora, dato che spesso siamo costretti a sorbirci le cavolate di prassi,
quando non è l'articolo di un giornale, perchè non abbiamo in mano
nient'altro,
francamente io, tutta questa certezza nell'abbracciare una tesi o l'altra,
non ce l'ho.
Se poi devo prendere una posizione in una discussione tra colleghi,
prendo quella da me espressa.
E' ovvio che per discutere in un newsgroup dico "assolutamente no", o forse
dovrei dire "allo stato delle informazioni in mio possesso, a mio modesto
parere, ritengo di poter ragionevolmente affermare che......, seppur
evidenziando che illustre dottrina ritiene che, ecc ecc
Non la finiremo +!!!!!!!!
Però credo sia importante sapere che esiste sia l'una che l'altra tes.,
Qualora ti capitasse, come è capitato a me, un cliente che aveva l'assoluta
necessità di far valere la mia tesi,
bè se te l'accolgono come è capitato a me, potrai avere un cliente molto
contento (e non sto qui a spiegare quello che ci stava sotto perchè non
finirei +) e perlomeno potrai dire:
"avevo, ho ed avrò sempre torto marcio, come sostengono Casanmaner, Henry e
il resto dei cittadini italiani, ma all'evidenza sono stato fortunato".
Almeno questo me lo concederai no?
::::::------)))))))))))))
Ciao.

Henry

unread,
Apr 10, 2009, 4:24:52 AM4/10/09
to

Ti concedo tutto anche perchè ci ho capito poco.

Io so solo che il mio cliente avvocato mi dice chi paga è
l'assicurazione che però paga solo facendo la ritenuta (ovvio che
l'avvocato ne farebbe volentieri a meno), io gli rispondo fatti dare i
soldi che la ritenuta gliela scriviamo in fattura.

Henry

casanmaner

unread,
Apr 10, 2009, 11:47:23 AM4/10/09
to
f. continui a postare commenti dove si parla di due ipotesi specifiche e che
non contemplano tutte le possibili ipotesi per le quali è applicabile l'art.
25 del dpr 600/73.
Le ipotesi dei commenti da te postati sono queste due:
1) rimborso delle spese in mano della parte vittoriosa
2) distrazione a favore dell'avvocato

Cosa succede nel caso 1)?
Succede che la porta soccombente rimborsa alla parte vittoriosa le spese.
Con i soldi ricevuti la parte vittoriosa provvede a pagare il suo legale.
Traggo dall'ultimo commento che hai postato: "Nell'ipotesi di condanna alle

spese, senza distrazione delle stesse a favore del legale della parte
vittoriosa, il pagamento degli onorari viene effettuato direttamente dal
cliente vincente al proprio difensore, fatta salva la successiva
ripetibilità nei confronti del soggetto soccombente."

In questo caso è ovvio che se la parte vittoriosa non è sostituto d'imposta
nel momento in cui corrisponde il compenso per la prestazione resa nel
proprio interesse non effettua la ritenuta.

Cosa succede nel caso 2?
Succede che la parte soccombente paga direttamente l'avvocato della parte
vittoriosa. In questo caso è la parte soccombente che, anche se non per una
prestazione resa nel proprio interesse, corrisponde il compenso all'avvocato
e se sostituto d'imposta effettua la ritenuta.
Ma perchè effettua la ritenuta? Perché c'è una norma, di carattere generale,
che prevede che un sostituto d'imposta in qualsiasi caso in cui corrisponda
dei compensi di lavoro autonomo, anche se riferiti a prestazione rese a
terzi o nell'interesse di terzi, deve effettuare la ritenuta.

Ma gli articoli da te postati non risolvono tutte le possibili ipotesi in
cui un sostituto può capitare che corrisponda compensi che un professionista
abbia reso a terzi o nell'interesse di terzi (terzi rispetto al soggetto che
provvede materialmente a corrispondere tale compenso).

Nel caso di specie abbiamo un'assicurazione (sono quasi certo che siamo nel
campo dei sinistri stradali) che, sia in luogo del cliente dell'avvocato sia
in luogo della parte soccombente, paga l'avvocato (e coò a prescindere se ci
sia stata o meno distrazione).
Poiché l'assicurazione così facendo corrisponde un compenso per delle
prestazione effettuate dall'avvocato nell'interesse di terzi (il cliente
vittorisio) deve effettuare la ritenuta.
Non puoi dire che l'assicurazione non deve effettuare la ritenuta perché la
parte vittoriosa è un privato e perché non c'è distrazione per un
particolare motivo. E il motivo è che non è il privato a pagare direttamente
l'avvocato. Ma per lui lo fa un altro soggetto (l'assicurazione) che è
sostituto d'imposta.
Infatti leggo dall'ultimo articolo che hai postato che:


" la Corte di Cassazione ha sancito che la ritenuta deve essere posta in
essere anche quando il pagamento viene effettuato da un soggetto terzo del
tutto estraneo al rapporto di sinallagma avvocato-cliente, in ossequio al
disposto letterale del citato art. 25 del D.P.R. n. 600... , laddove
stabilisce tale obbligo in capo ai soggetti che erogano " ... compensi ...
per prestazioni di lavoro autonomo ... rese a terzi o nell'interesse di
terzi".

E l'assicurazione che paga direttamente all'avvocato altro non è che un

soggetto terzo del tutto estraneo al rapporto di sinallagma

avvocato-cliente. Non di meno però eroga compensi per prestazione di lavoro
autono rese a terzi o nell'interesse di terzi.

Ecco perchè gli articoli che stai postando non sono conclusivi al fine del
sostenimento della tua tesi. Perché non trattano il caso in cui in luogo
della parte vittoriosa privata sia comunque un terzo soggetto sostituto
d'imposta ad erogare i compensi.

ciao


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