L'istituzione di un magazzino "centrale", per rifornire vari negozi o punti
vendita o la movimentazione di materiali e prodotti finiti fra negozi e
uffici o viceversa, è un'ipotesi ricorrente.
In regime di "bolla", generalmente l'obbligo era tassativo, tranne che in
alcuni casi, che, attualmente non interessano.
La situazione dopo l'abolizione della "bolla".
Con l'articolo unico del D.P.R. n. 472/96, la "bolla" è stata abolita ed il
nuovo "documento di trasporto" (Ddt) deve ora, in pratica essere emesso solo
quando s'intende usufruire dei termini della "fatturazione differita" o per
"provare" le consegne dei beni a terzi "a titolo non traslativo della
proprietà".
Quindi, mentre permane l'obbligo dell'emissione di un "documento di
trasporto" (contenente, tra l'altro, l'indicazione della "causale" del
trasferimento) per la consegna dei beni a "terzi" - non ceduti -
(lavorazione, prestito, comodato etc.), quando non si voglia far risultare
queste operazioni in altro modo: libro giornale, apposito registro etc.,
nessuna disposizione specifica prevede ora l'obbligo di emissione del Ddt
per i cosiddetti "trasferimenti interni" (e cioè tra sedi dichiarate di una
stessa impresa).
Una risoluzione (Risoluzione n. 22040 del 16.01.1998 D.R.E. per la Valle
d'Aosta) fuga ogni dubbio al riguardo e riconferma l'assoluta assenza di
ogni disposizione che imponga l'utilizzo del Ddt per i "passaggi" o i
"movimenti" interni.
La citata D.R.E. ha, in sostanza, precisato che dopo l'abolizione della
"bolla" per i passaggi dal magazzino centrale a negozi, depositi, uffici o
viceversa, non esiste più alcun obbligo di certificazione (con l'emissione
di un documento di trasporto) delle operazioni stesse. Al riguardo è stato
chiarito che l'articolo unico del D.P.R. 472/96, fatta eccezione per i casi
di cessione di merce con fatturazione differita e per il trasporto di beni
da consegnare a terzi a titolo non traslativo della proprietà, ha stabilito
che i beni viaggianti non debbano obbligatoriamente essere assistiti da un
documento accompagnatorio, prescindendo dal titolo a base della
movimentazione (traslativo o non traslativo della proprietà). Naturalmente,
relativamente all'assenza dell'obbligo di emissione del Ddt anche per le
movimentazioni di beni non traslative della proprietà, si deve intendere che
queste operazioni possono essere provate anche con altri mezzi e scritture).
L'operatività e controllo gestionale dell'impresa e le norme sulle
presunzioni di cessione ed acquisto. Prendendo in esame questi problemi, si
deve tenere conto di due diversi aspetti della questione: quello
dell'indispensabile rispetto delle norme tributarie e quello, non meno
importante, del controllo amministrativo e gestionale, che evidentemente
deve riguardare anche la movimentazione di beni e merci. Naturalmente è sul
punto delle "presunzioni" di cessione che si deve insistere per non correre
il rischio di non capire quali sono in realtà gli aspetti concreti del
problema. Confermando che per i "movimenti interni" non ricorre l'obbligo di
emissione del Ddt, è importante sottolineare che si considerano appunto
"movimenti interni" solo quelli che avvengono tra luoghi "dichiarati" e che,
conseguentemente, non sono tali quelli "non dichiarati", anche se nella
disponibilità dell'impresa (C.M. 193/E del 23.07.98).
Rag. Alessandro Cricca
"Antonio Melcore" <amel...@libero.it> ha scritto nel messaggio
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