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iva rivendita auto acquistata in leasing

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ste

unread,
Oct 2, 2008, 10:34:05 AM10/2/08
to
So che devo determinare l'iva sulla quota imponibile sulla base di
quanto detratto all'acquisto.

ma trattandosi di leasing, per "acquisto" considero la sola fattura di
riscatto, oppure devo considerare l'importo dell'iva detratta durante
tutto il leasing (canoni + riscatto), determinando una sorta di
aliquota media?

Conte Oliver

unread,
Oct 2, 2008, 12:33:12 PM10/2/08
to
Il Thu, 2 Oct 2008 07:34:05 -0700 (PDT), ste
<stefano...@tiscali.it> scrisse:

>ma trattandosi di leasing, per "acquisto" considero la sola fattura di
>riscatto, oppure devo considerare l'importo dell'iva detratta durante
>tutto il leasing (canoni + riscatto), determinando una sorta di
>aliquota media?

La seconda che hai detto
--
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-

SPQR-bis �

unread,
Oct 3, 2008, 10:42:19 AM10/3/08
to
"ste" <stefano...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:c6984ca7-db9f-41b0...@l64g2000hse.googlegroups.com...

La prima che hai detto...:)

In ogni caso il quesito merita un approfondimento.

Art. 13, u.c., DPR n. 633/72: "Per le cessioni che hanno per oggetto
beni per il cui ACQUISTO o
importazione la detrazione e' stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1
o
di altre disposizioni di indetraibilita' oggettiva, la base imponibile
e'
determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di
tali
disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti".

OPINIONE PERSONALE
Interpretando la norma letteralmente, per "acquisto" nell'ipotesi di leasing
si deve intendere
il momento in cui � esercitato il diritto di riscatto.
E' questo infatti il momento in cui l'acquirente acquista la propriet� del
bene.
Ritengo quindi pi� prudente fare riferimento alla percentuale di IVA
detratta all'atto del riscatto.


------------------------------------------------------------------------------------------------

ALCUNE FONTI.

Rimborso Iva dei veicoli: proroga dei termini e rivendita
di Alessandro Cotto
(in "il fisco" n. 36 dell'8 ottobre 2007, pag. 1-5260)
Rivendita di beni riscattati dal leasing

Nel caso in cui il veicolo oggetto di cessione sia stato acquisito a
seguito di riscatto da leasing da parte dell'utilizzatore, si ritiene che la
base imponibile debba essere commisurata alla percentuale di detrazione
considerata all'atto dell'acquisto del veicolo, non rilevando il regime
applicato ai canoni in precedenza corrisposti (23).
� infatti attraverso il riscatto che il bene diventa di propriet�
dell'utilizzatore, non essendo il canone di leasing altro che il
corrispettivo per una prestazione di servizi "assimilata" (24).

Detraibilit� sugli autoveicoli: riscatto e successiva vendita del bene
di Sarubbi Stefano
in Pratica Professionale - I Casi, n. 3/2001, pag. 106 - Caso n. 48

"[...]
Come � evidente, dunque, ai fini della determinazione della parte imponibile
del prezzo di rivendita
di detti veicoli (quindi della percentuale di corrispettivo cui deve essere
applicata l'Iva) non si
deve tener conto della quota di Iva detratta durante tutto il corso del
contratto di leasing bens�, unicamente, della percentuale di imposta
detratta all'atto dell'operazione di riscatto. Ovviamente
tale circostanza pu� comportare, in alcuni casi, evidenti effetti distorsivi
e, in definitiva, una
duplicazione dell'imposta pagata.
[...]"


Sole 24 ore del 4/6/2007 pag. 26:
"In caso di cessione di auto riscattate da
leasing, per i quali si sono operate
detrazioni differenziate come deve
essere calcolata la base imponibile?

Un'interpretazione letterale delle norme
porterebbe a ritenere rilevante esclusivamente la
detrazione sul riscatto, anche se si auspica che
una MODIFICA NORMATIVA regoli anche questo caso,
introducendo un criterio di proporzionalit� tra
detrazione e imponibile. Sipensi, adesempio, ad
un leasing iniziato nel 2005, con canoni detratti al
10%, poi al 15% (senza istanza di rimborso) e
infine detrazione al 40% sul prezzo di riscatto".


IVA sulle auto:
rimborsi a due velocit�
di Paolo Centore - Corriere Tributario n. 11/2007

L'effetto della detrazione parziale cos� introdotta
si manifesta, con conseguenze, a dir poco, devastanti,
nel calcolo preteso dal modello test� approvato,
per i contratti di leasing� per i quali, con po'
di fatica interpretativa, si pu� ritenere che la parziale
detrazione non sia limitata al corrispettivo
periodico (cio�, in concreto, alle rate, nella classica
ipotesi del leasing), ma anche al successivo riscatto
(5), cio� alla vera acquisizione (in senso civilistico
e tributario: cfr. art. 2, primo comma, del
D.P.R. n. 633/1972) del bene oggetto della locazione
o del noleggio. Del resto, questa interpretazione
� l'unica che giustifica il successivo comma
5 dell'art. 30 della legge n. 388/2000, relativamente
al regime della rivendita dei beni �acquisiti�
con detrazione parziale.

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