Grazie
Massimo
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> Massimo
Così le istruzioni della dichiarazione Iva che confermerebbero quello che
dici:
Regime di contabilità ordinaria per le imprese minori – Art. 18, comma 6,
D.P.R. n. 600 del 1973
Rigo VO20, la casella 1 deve essere barrata dalle società in nome
collettivo, società in accomandita
semplice, società di armamento, società di fatto che svolgono attività
commerciale, persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, che avendo conseguito
nell’anno 2006 ricavi
per un ammontare non superiore a 309.874,10 euro, per le imprese aventi
per oggetto prestazioni
di servizi, ovvero a 516.456,89 euro per le imprese aventi per oggetto
altre attività,
hanno esercitato per il 2007 l’opzione per il regime di contabilità
ordinaria.
L’opzione, trattandosi di un regime contabile, ha la durata minima di un
anno e resta valida fino
a revoca.
La casella 2 deve essere barrata dalle suddette imprese minori che
intendono comunicare la revoca
dell’opzione esercitata.
Questo però è l'art. 18 n.6, dpr 600/73:
Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario. L'opzione
ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del
quale e'
esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per il periodo
stesso
e per i due successivi.
Per me c'è il vincolo triennale.
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