su fattura di libero professionista (non iscritto ad albi), il
contributo previdenziale del 4% è soggetto a ritenuta d'acconto?
Ho ricevuto risposte contrastanti da uffici di commercialisti e
sinceramente sono in imbarazzo ad emettere le fatture!!!
Es:
imponibile 100
CP (4%) 4
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104
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iva 20,8
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ritenuta d'acc. 20 (su 100)
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importo da pagare 104,8
oppure:
imponibile 100
CP (4%) 4
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104
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iva 20,8
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ritenuta d'acc. 20,8 (su 104)
------------------------
importo da pagare 104
Grazie a chi parteciperà alla soluzione del problema!
Antonella
--
Maurizio Paliaga
Tributarista a Trieste
(opinione personale e non vincolante)
Antonella Faggiani <fagg...@brezza.iuav.unive.it> wrote in message
37DF833B...@brezza.iuav.unive.it...
Aggiungo a quanto correttamente rilevato dai colleghi che la questione č del
tutto pacifica e che mi pare piuttosto improbabile che un commercialista che
possa legittimamente fregiarsi di tale titolo non sappia rispondere con
assoluta certezza al quesito.
Non ti sarai forse rivolta a qualche praticone di turno o alla segretaria
del praticante del collaboratore del cognato dei qualche commercialista ?
Ciao
--
Filippo Mangiapane
Dottore Commercialista - Perugia
studioma...@writeme.com
Non č soggetto a ritenuta poichč non č reddito imponibile IRPEF.; č
giusto
il primo esempio
PDG
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Ciao! Antonella
Non condivido quanto riportato sopra e confermo che è corretto "il secondo
che hai detto" (di esempio).
Dott. Giorgio Palombini
--
Ciao e Buon Lavoro.
Dr. Paolo Cervi - Commercialista ICQ #: 48696572
(Opinione personale da verificare con il proprio consulente di fiducia)
Antonella Faggiani <fagg...@brezza.iuav.unive.it> wrote in message
37DFCA84...@brezza.iuav.unive.it...
> Vi invio, per conoscenza questa mail, che contraddice quanto avete
scritto:
> --------------------------------------------------------------------------
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> Oggetto:
> Re: ritenuta d'acconto su contributo previdenziale
> Data:
> Wed, 15 Sep 1999 17:53:27 +0200
> Da:
> "Pasquale Del Giudice" <pde...@tin.it>
> Societą:
> TIN
> Gruppi di discussione:
> it.lavoro.consulenti
> Referenze:
> 1
>
>
>
>
> Non č soggetto a ritenuta poichč non č reddito imponibile IRPEF.; č
Risoluzione 11 luglio 1996 Numero 109/E Ente emanante : Ministero delle
finanze
Iva - t.u. dirette - accertamento - lavoro autonomo - contributi
previdenziali - maggiorazione del 4% - contributo integrativo del 2%
La societa` T.I. S.p.A. con una lettera indirizzata alla scrivente, ha
chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile:
1) alla maggiorazione del 4 per cento dei compensi lordi che gli esercenti
attivita` di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e
integrazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti a norma
dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 27 maggio 1996, n. 295;
2) al contributo integrativo del 2 per cento del fatturato lordo dovuto
dagli esercenti attivita` di lavoro autonomo di cui al predetto articolo 49,
comma 1, del T.U.I.R. iscritti in albi privi di Cassa, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Con riferimento al primo dei suddetti quesiti, occorre premettere che
l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la
riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito
che, a decorrere dall'1 gennaio 1996, sono tenuti a iscriversi a un apposita
Gestione separata presso l'I.N.P.S. - finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita`, la vecchiaia e i
superstiti - i seguenti soggetti:
1) gli esercenti per professione abituale, ancorche` non esclusiva,
attivita` di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del T.U.I.R.;
2) i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo Testo unico;
3) gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della
legge 11 giugno 1971, n. 426.
A norma della medesima disposizione, sono esclusi da tale obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita`.
I soggetti sopraelencati sono obbligati, ai sensi del successivo comma 27
dello stesso articolo 2, a comunicare all'I.N.P.S. - entro il 31 gennaio
1996, ovvero dalla data di inizio dell'attivita` lavorativa, se posteriore a
tale data la tipologia dell'attivita` svolta, i propri dati anagrafici,
numero di codice fiscale e domicilio.
Il contributo alla Gestione separata e` fissato, dal comma 29 del predetto
articolo 2, nella misura del 10 per cento ed e` applicato sul reddito delle
attivita`, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
Al riguardo, l'articolo 4 del decreto legge 27 maggio 1996, n. 295, recante
norme in materia previdenziale - pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n.
123 del 28 maggio 1996, che ha reiterato, con modificazioni, il decreto
legge 28 marzo 1996, n. 166 - ha prorogato l'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata presso l'I.N.P.S., originariamente fissato all'1 gennaio
1996, al:
- 30 giugno 1996, per coloro che risultano gia` pensionati o iscritti a
forme pensionistiche obbligatorie;
- 1 aprile 1996, per coloro che risultano non iscritti alle predette forme.
La stessa disposizione ha inoltre prorogato per gli stessi soggetti il
termine - originariamente fissato al 31 gennaio 1996 - riguardante la
comunicazione dei dati all'I.N.P.S., rispettivamente, alla data del:
- 31 luglio 1996;
- 30 aprile 1996.
Cio` premesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto legge
n. 295 del 1996, i soggetti esercenti per professione abituale, ancorche`
non esclusiva, attivita` di lavoro autonomo diverse da quelle che danno
origine a reddito d'impresa, compreso l'esercizio in forma associata di arti
e professioni, sono obbligati al versamento del contributo del 10 per cento
commisurato ai relativi redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale
resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli
accertamenti definitivi.
Fermo restando l'obbligo di tale versamento, i professionisti, a norma del
medesimo articolo 4, comma 3, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in
via definitiva, una percentuale del contributo nella misura del 4 per cento
dei compensi lordi.
Al riguardo, si ritiene che tale maggiorazione, addebitata in fattura e
acquisita a titolo definitivo dal professionista, non puo` essere
considerata alla stregua dei contributi previdenziali che non costituiscono
compenso ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del T.U.I.R., ma - facendo
parte integrante del compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla
fonte di cui all'articolo 25 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 e concorre,
inoltre, a formare la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, a
norma dell'articolo 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Sull'argomento si ritiene opportuno precisare, inoltre, che l'ammontare del
contributo versato dal lavoratore autonomo, sia in acconto che a saldo, alle
scadenze indicate dall'articolo 4, comma 4, dello stesso decreto legge n.
295 del 1996, sulla base del reddito netto dichiarato ai fini
dell'I.R.P.E.F., costituisce onere deducibile, ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettera e), del T.U.I.R., quale contributo previdenziale
obbligatorio per legge. Considerato tuttavia che, ai sensi del successivo
comma 5 del medesimo articolo 4, e` in facolta` dell'assicurato di chiedere
il rimborso del maggior contributo versato in acconto rispetto al dovuto,
l'importo restituito dall'I.N.P.S., ove dedotto in sede di dichiarazione dei
redditi, deve essere indicato nel mod. 740, quadro M, dell'anno successivo a
quello in cui e` stato conseguito il rimborso.
Con riferimento al secondo dei quesiti posti, occorre premettere che il
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in attuazione della delega
conferita ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995,
335, ha esteso la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono
attivita` di lavoro autonomo, il cui esercizio e` condizionato
all'iscrizione in appositi albi o elenchi, prevedendo per essi,
alternativamente:
- la partecipazione a un ente pluricategoriale;
- la costituzione di un ente di categoria;
- l'inclusione in una forma previdenziale gia` esistente;
- l'iscrizione alla gestione separata presso l'I.N.P.S. di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Cio premesso, l'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo ha
stabilito che "il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono
delle attivita` professionali degli iscritti e` fissato nella misura del 2
per cento del fatturato lordo ed e` riscosso direttamente dall'iscritto
medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo
sulla fattura".
Al riguardo, tale contributo integrativo - che deve essere riversato dal
professioni alla Cassa di previdenza trattandosi di un vero e proprio
contributo previdenziale - non costituisce parte del compenso a norma
dell'articolo 50 del T.U.I.R. e, pertanto, non deve essere assoggettato alla
ritenuta alla fonte di cui all'articolo 25 del citato D.P.R. n. 600 del
1973.
Detto contributo integrativo, invece, concorre a formare la base imponibile
dell'I.V.A. ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
--
ciao
Dott. Roberto Costantini - Commercialista in Roma
studioco...@tiscalinet.it
ICQ # 38471934